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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/11/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. LO MA
UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1076 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) nato Parte_1 CodiceFiscale_1 ad Alcamo il 14/08/1940, (C.F. Parte_2 C.F._2
nata ad [...] il [...], entrambi con l'avv. Vito Galbo (pec
[...] domiciliazione: Email_1
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), nato ad Controparte_1 C.F._3
Alcamo il 31/07/1967, CON L'AVV. Gaetano Vito Vivona (pec domiciliazione: Email_2
CONVENUTO
(C.F. ), nato ad [...] il Controparte_2 C.F._4
04/11/1929
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno dedotto di essere proprietari di due lotti di terreno, non confinanti, siti nel territorio del Comune di Alcamo (TP), censiti al Parte_3
NCT del detto Comune al foglio di mappa num. 80, partt. 709 e 710.
In merito a tali appezzamenti di terreno hanno esposto che mentre per accedere alla particella n. 709 esiste sui luoghi un passaggio (che si
Tribunale di Trapani Sezione Civile
diparte da uno spiazzo comune circostante un gruppo di case e con un andamento abbastanza lineare in senso est - ovest, attraversa una serie di particelle aliene e raggiunge il lotto di terreno in questione), la particella
710, invece, è interclusa, stante che la via storicamente utilizzata per raggiungerla (che dipartiva della particella n. 709, e attraversava, da ovest ad est il fondo identificato dalla particella numero 142) è stata, da svariati anni occlusa, a seguito della recinzione della particella 142, da parte dei suoi proprietari (che sono gli odierni convenuti).
In ragione di tanto, gli attori invocano il diritto (ex art. 1051 c.c.) ad ottenere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio attraverso la particella n. 142, che permetta alla particella n. 710 di essere collegata alla particella 709 e quindi alla pubblica via.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio
, comproprietario della particella n. 142, chiedendo Controparte_1
rigettarsi la domanda degli attori in ragione dell'esistenza di passaggi alternativi e praticabili (nella specie attraverso altre particelle di proprietà
dei medesimi attori) non incidenti sulla sua proprietà. In subordine, per il caso della costituzione coattiva di servitù attraverso il proprio fondo, il convenuto ha chiesto il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 1053 c.c..
Pur raggiunto da rituale e tempestiva notifica per via consolare
(all'esito di svariate rinnovazioni), non si è costituito l'altro comproprietario della particella n. 142, residente a [...]Controparte_2
York.
La causa, istruita a mezzo di approfondimenti con C.T.U., viene,
oggi, così decisa.
*.*.*
Tribunale di Trapani Sezione Civile
L'art. 1051 c.c. prevede che “il proprietario, il cui fondo è circondato da
fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza
eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino
per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo”.
L'interclusione assoluta o relativa, che legittima la costituzione della servitù coattiva di passaggio, ricorre allorché il fondo, privo di accesso alla via pubblica, è circondato da fondi altrui. Tale circostanza giustifica l'imposizione del peso in re aliena. L'esistenza della interclusione di un fondo sorge per effetto della mancanza di un qualunque accesso sulla via pubblica e dell'impossibilità di procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione assoluta), ovvero a causa del difetto di un accesso adatto o sufficiente alle necessità di utilizzazione del fondo (interclusione relativa). L'art. 1051 c.c. non trova applicazione qualora tra il fondo, del cui vantaggio si tratta, e la via pubblica si interpongano altri fondi appartenenti al medesimo titolare del fondo assunto come intercluso,
dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio, perché in tale ipotesi non ricorre né interclusione relativa né interclusione assoluta.
Al fine di determinare la fondatezza della pretesa attorea volta alla costituzione della servitù di passaggio sul fondo dei convenuti, occorre prendere le mosse dalla descrizione dello stato dei luoghi effettuata dal
CTU, il quale ha rilevato, effettivamente, che la particella n. 710 di proprietà degli attori confina sul lato sud con la particella n. 189, facente parte di un maggior appezzamento di terreno anch'esso di proprietà degli attori, e sul lato ovest con la particella n. 142 di proprietà dei convenuti.
Relativamente al confine sud della particella 710, il CTU ha rilevato l'esistenza di una impervia scarpata, essendoci un dislivello tra la
Tribunale di Trapani Sezione Civile
particella in questione (n. 710) l'altra particella di proprietà degli attori (n.
189) variabile da mt. 2,64 a mt. 3,40: “La presenza di tale scarpata, in ragione
della sua pendenza, rende inaccessibile l'accesso, con mezzi meccanici ed a piedi in
totale sicurezza, alla particella 710 anche dal lato Sud… L'unica possibilità di
interconnettere la particella 710 con le altre particelle 189, 187, 184, 185 e 709 di
proprietà degli attori è la realizzazione di uno scivolo percorribile, stante le
misurazioni indicate di seguito, soltanto con mezzi meccanici a causa dell'elevata
pendenza che esso avrebbe. Per cui per esempio non potrà essere percorso da un'autovettura… lo scivolo dovrebbe essere realizzato con materiale di cava opportunamente compattato con mezzi meccanici con una pendenza media del
25% ed una larghezza di ml. 3,00 idoneo per percorrerlo sia in salita che in
discesa in sicurezza, e in relazione a tali parametri dovrebbe avere una lunghezza
di ml. 12,40”.
In ragione dei superiori accertamenti svolti dal CTU deve darsi atto della condizione legittimante la costituzione ed imposizione di servitù
coattiva di cui all'articolo 1051 c.c., in quanto gli attori non possono procurarsi il passaggio per raggiungere la via pubblica attraverso le altre particelle di loro proprietà confinanti con la particella n. 710 senza eccessivo dispendio o disagio (come rilevato dal CTU il passaggio ipotizzabile potrebbe essere percorso solo da mezzi cingolati e sconterebbe difficoltà oggettive per la sua realizzazione, dovute alla mancanza di un percorso idoneo per i mezzi di cantiere inoltre richiederebbe dei costi di realizzazione sproporzionati rispetto al valore di mercato della particella 710).
Ora, ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il giudice, all'esito di una valutazione implicante un tipico accertamento di fatto, deve provvedere alla determinazione del percorso di collegamento
Tribunale di Trapani Sezione Civile
tra la pubblica via ed il fondo intercluso in base ai criteri della maggiore brevità dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del più generale principio del "minimo mezzo", sì da contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente (Cass. civ., Sez.
II, ord. n. 29579 del 22 ottobre 2021; Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10045 del 16
aprile 2008).
A tal proposito, il CTU ha rilevato che “parte attrice, percorrendo la
particella 709 di sua proprietà, con i mezzi agricoli potrebbe raggiungere la
particella 710, oggetto di causa, attraverso la particella 142 e tale passaggio può
avvenire in adiacenza della scarpata esistente a confine con le particelle 184 e
188… Si potrebbe pensare di tracciare qui un percorso in terra battuta, come tra
l'altro lo è già il tratto di stradella che raggiunge la particella 142 sopra descritta,
senza alterare lo stato di fatto (vedi planimetria N° 2).
La stradella potrebbe avere una larghezza di ml. 2,50 e potrebbe essere
realizzata a monte (lato sud) della particella 142, in adiacenza della scarpata
esistente”, della lunghezza di 45 metri lineari. Tale soluzione, inoltre, non inficia la produttività del fondo servente implicando solo la sradicazione di 3 alberi da frutto in stato vegetativo non ottimale.
E dunque, aderendo alle conclusioni cui è pervenuto il CTU,
sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di analisi della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, deve disporsi la costituzione coattiva della servitù di passaggio carrabile a favore del fondo degli attori sulla particelle 142 dei convenuti, nel tratto individuato dalla CTU in rosso nella planimetria n. 2, di metri lineari 45 e larghezza 2,50 metri, in adiacenza con la scarpata, che come sancito
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dall'art. 1051, c. 2 c.c. rappresenta il percorso meno pregiudizievole per il fondo servente (comportando solo l'abbattimento di “alcuni alberi da frutto
(circa tre) che attualmente non sono in ottimale stato vegetativo”)
L'art. 1053 c.c. prevede il pagamento di un'indennità per il fondo servente stabilendo al comma 1 che: “Nei casi previsti dai due articoli
precedenti è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal
passaggio”.
L'indennità deve equilibrare il sacrificio imposto e l'utilità
conseguita e secondo la Corte di Cassazione civile, seconda sezione,
sentenza n. 5680 del 22 marzo 2004, il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve essere oggetto di specifica domanda;
inoltre, l'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante,
ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, cosicché per la sua determinazione si deve tenere conto del pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli. Da tale principio discende che le spese sostenute dai proprietari di un fondo per costruirvi una strada non possono essere considerate un “pregiudizio” causato dalla successiva imposizione, su tale fondo, di una servitù di passo lungo il tracciato stradale (Cass. civile, Sez. II, ord. n. 27719 del 22 settembre 2022).
Nella perizia espletata il CTU ha, condivisibilmente, calcolato l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente nel seguente modo:
Tribunale di Trapani Sezione Civile
*.*.*
La domanda attorea di costituzione coattiva di servitù attraverso la particella n. 142 va dunque accolta, nei termini indicati dal CTU e a fronte della corresponsione l'indennità da costui indicata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) previsti dalla tabella n. 2 per le cause di valore indeterminato complessità bassa.
Considerata la natura degli accertamenti demandati, le spese di
CTU vanno poste a carico di entrambe le parti, in pari quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara l'interclusione del fondo degli attori identificato in catasto al foglio 80, p.lla 710 del Comune di Alcamo (TP) per l'effetto
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dispone la costituzione coattiva ex art. 1051 c.c. di servitù di passaggio carrabile a favore del fondo attoreo sito in Alcamo, fg. 80, p.lla 710, e a carico delle part.lla 142 di proprietà dei convenuti secondo il tracciato
(indicato in rosso dal CTU nella planimetria n. 2 allegata alla perizia, che forma parte integrante della presente sentenza) di larghezza 2,50 mt e lunghezza 45 metri, che costeggiando la scarpata attraversa da est a ovest la particella servente e collega le particelle 710 e 709;
2) determina l'indennità ex art. 1053 c.c. in € 450,00 da corrispondersi da parte attrice a favore dei convenuti;
3) Ordina la trascrizione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, a cura dell'attore, presso i RR. II., con ordine al conservatore di procedere alla trascrizione con esonero da ogni responsabilità.
4) Condanna ed , in solido tra Controparte_2 Controparte_1
loro, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta ed oltre esborsi documentati.
5) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari quota,
le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Trapani, in data 30/10/2025.
Il Giudice
LO MA UC
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. LO MA
UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1076 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) nato Parte_1 CodiceFiscale_1 ad Alcamo il 14/08/1940, (C.F. Parte_2 C.F._2
nata ad [...] il [...], entrambi con l'avv. Vito Galbo (pec
[...] domiciliazione: Email_1
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), nato ad Controparte_1 C.F._3
Alcamo il 31/07/1967, CON L'AVV. Gaetano Vito Vivona (pec domiciliazione: Email_2
CONVENUTO
(C.F. ), nato ad [...] il Controparte_2 C.F._4
04/11/1929
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno dedotto di essere proprietari di due lotti di terreno, non confinanti, siti nel territorio del Comune di Alcamo (TP), censiti al Parte_3
NCT del detto Comune al foglio di mappa num. 80, partt. 709 e 710.
In merito a tali appezzamenti di terreno hanno esposto che mentre per accedere alla particella n. 709 esiste sui luoghi un passaggio (che si
Tribunale di Trapani Sezione Civile
diparte da uno spiazzo comune circostante un gruppo di case e con un andamento abbastanza lineare in senso est - ovest, attraversa una serie di particelle aliene e raggiunge il lotto di terreno in questione), la particella
710, invece, è interclusa, stante che la via storicamente utilizzata per raggiungerla (che dipartiva della particella n. 709, e attraversava, da ovest ad est il fondo identificato dalla particella numero 142) è stata, da svariati anni occlusa, a seguito della recinzione della particella 142, da parte dei suoi proprietari (che sono gli odierni convenuti).
In ragione di tanto, gli attori invocano il diritto (ex art. 1051 c.c.) ad ottenere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio attraverso la particella n. 142, che permetta alla particella n. 710 di essere collegata alla particella 709 e quindi alla pubblica via.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio
, comproprietario della particella n. 142, chiedendo Controparte_1
rigettarsi la domanda degli attori in ragione dell'esistenza di passaggi alternativi e praticabili (nella specie attraverso altre particelle di proprietà
dei medesimi attori) non incidenti sulla sua proprietà. In subordine, per il caso della costituzione coattiva di servitù attraverso il proprio fondo, il convenuto ha chiesto il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 1053 c.c..
Pur raggiunto da rituale e tempestiva notifica per via consolare
(all'esito di svariate rinnovazioni), non si è costituito l'altro comproprietario della particella n. 142, residente a [...]Controparte_2
York.
La causa, istruita a mezzo di approfondimenti con C.T.U., viene,
oggi, così decisa.
*.*.*
Tribunale di Trapani Sezione Civile
L'art. 1051 c.c. prevede che “il proprietario, il cui fondo è circondato da
fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza
eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino
per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo”.
L'interclusione assoluta o relativa, che legittima la costituzione della servitù coattiva di passaggio, ricorre allorché il fondo, privo di accesso alla via pubblica, è circondato da fondi altrui. Tale circostanza giustifica l'imposizione del peso in re aliena. L'esistenza della interclusione di un fondo sorge per effetto della mancanza di un qualunque accesso sulla via pubblica e dell'impossibilità di procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione assoluta), ovvero a causa del difetto di un accesso adatto o sufficiente alle necessità di utilizzazione del fondo (interclusione relativa). L'art. 1051 c.c. non trova applicazione qualora tra il fondo, del cui vantaggio si tratta, e la via pubblica si interpongano altri fondi appartenenti al medesimo titolare del fondo assunto come intercluso,
dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio, perché in tale ipotesi non ricorre né interclusione relativa né interclusione assoluta.
Al fine di determinare la fondatezza della pretesa attorea volta alla costituzione della servitù di passaggio sul fondo dei convenuti, occorre prendere le mosse dalla descrizione dello stato dei luoghi effettuata dal
CTU, il quale ha rilevato, effettivamente, che la particella n. 710 di proprietà degli attori confina sul lato sud con la particella n. 189, facente parte di un maggior appezzamento di terreno anch'esso di proprietà degli attori, e sul lato ovest con la particella n. 142 di proprietà dei convenuti.
Relativamente al confine sud della particella 710, il CTU ha rilevato l'esistenza di una impervia scarpata, essendoci un dislivello tra la
Tribunale di Trapani Sezione Civile
particella in questione (n. 710) l'altra particella di proprietà degli attori (n.
189) variabile da mt. 2,64 a mt. 3,40: “La presenza di tale scarpata, in ragione
della sua pendenza, rende inaccessibile l'accesso, con mezzi meccanici ed a piedi in
totale sicurezza, alla particella 710 anche dal lato Sud… L'unica possibilità di
interconnettere la particella 710 con le altre particelle 189, 187, 184, 185 e 709 di
proprietà degli attori è la realizzazione di uno scivolo percorribile, stante le
misurazioni indicate di seguito, soltanto con mezzi meccanici a causa dell'elevata
pendenza che esso avrebbe. Per cui per esempio non potrà essere percorso da un'autovettura… lo scivolo dovrebbe essere realizzato con materiale di cava opportunamente compattato con mezzi meccanici con una pendenza media del
25% ed una larghezza di ml. 3,00 idoneo per percorrerlo sia in salita che in
discesa in sicurezza, e in relazione a tali parametri dovrebbe avere una lunghezza
di ml. 12,40”.
In ragione dei superiori accertamenti svolti dal CTU deve darsi atto della condizione legittimante la costituzione ed imposizione di servitù
coattiva di cui all'articolo 1051 c.c., in quanto gli attori non possono procurarsi il passaggio per raggiungere la via pubblica attraverso le altre particelle di loro proprietà confinanti con la particella n. 710 senza eccessivo dispendio o disagio (come rilevato dal CTU il passaggio ipotizzabile potrebbe essere percorso solo da mezzi cingolati e sconterebbe difficoltà oggettive per la sua realizzazione, dovute alla mancanza di un percorso idoneo per i mezzi di cantiere inoltre richiederebbe dei costi di realizzazione sproporzionati rispetto al valore di mercato della particella 710).
Ora, ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il giudice, all'esito di una valutazione implicante un tipico accertamento di fatto, deve provvedere alla determinazione del percorso di collegamento
Tribunale di Trapani Sezione Civile
tra la pubblica via ed il fondo intercluso in base ai criteri della maggiore brevità dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del più generale principio del "minimo mezzo", sì da contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente (Cass. civ., Sez.
II, ord. n. 29579 del 22 ottobre 2021; Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10045 del 16
aprile 2008).
A tal proposito, il CTU ha rilevato che “parte attrice, percorrendo la
particella 709 di sua proprietà, con i mezzi agricoli potrebbe raggiungere la
particella 710, oggetto di causa, attraverso la particella 142 e tale passaggio può
avvenire in adiacenza della scarpata esistente a confine con le particelle 184 e
188… Si potrebbe pensare di tracciare qui un percorso in terra battuta, come tra
l'altro lo è già il tratto di stradella che raggiunge la particella 142 sopra descritta,
senza alterare lo stato di fatto (vedi planimetria N° 2).
La stradella potrebbe avere una larghezza di ml. 2,50 e potrebbe essere
realizzata a monte (lato sud) della particella 142, in adiacenza della scarpata
esistente”, della lunghezza di 45 metri lineari. Tale soluzione, inoltre, non inficia la produttività del fondo servente implicando solo la sradicazione di 3 alberi da frutto in stato vegetativo non ottimale.
E dunque, aderendo alle conclusioni cui è pervenuto il CTU,
sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di analisi della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, deve disporsi la costituzione coattiva della servitù di passaggio carrabile a favore del fondo degli attori sulla particelle 142 dei convenuti, nel tratto individuato dalla CTU in rosso nella planimetria n. 2, di metri lineari 45 e larghezza 2,50 metri, in adiacenza con la scarpata, che come sancito
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dall'art. 1051, c. 2 c.c. rappresenta il percorso meno pregiudizievole per il fondo servente (comportando solo l'abbattimento di “alcuni alberi da frutto
(circa tre) che attualmente non sono in ottimale stato vegetativo”)
L'art. 1053 c.c. prevede il pagamento di un'indennità per il fondo servente stabilendo al comma 1 che: “Nei casi previsti dai due articoli
precedenti è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal
passaggio”.
L'indennità deve equilibrare il sacrificio imposto e l'utilità
conseguita e secondo la Corte di Cassazione civile, seconda sezione,
sentenza n. 5680 del 22 marzo 2004, il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve essere oggetto di specifica domanda;
inoltre, l'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante,
ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, cosicché per la sua determinazione si deve tenere conto del pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli. Da tale principio discende che le spese sostenute dai proprietari di un fondo per costruirvi una strada non possono essere considerate un “pregiudizio” causato dalla successiva imposizione, su tale fondo, di una servitù di passo lungo il tracciato stradale (Cass. civile, Sez. II, ord. n. 27719 del 22 settembre 2022).
Nella perizia espletata il CTU ha, condivisibilmente, calcolato l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente nel seguente modo:
Tribunale di Trapani Sezione Civile
*.*.*
La domanda attorea di costituzione coattiva di servitù attraverso la particella n. 142 va dunque accolta, nei termini indicati dal CTU e a fronte della corresponsione l'indennità da costui indicata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) previsti dalla tabella n. 2 per le cause di valore indeterminato complessità bassa.
Considerata la natura degli accertamenti demandati, le spese di
CTU vanno poste a carico di entrambe le parti, in pari quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara l'interclusione del fondo degli attori identificato in catasto al foglio 80, p.lla 710 del Comune di Alcamo (TP) per l'effetto
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dispone la costituzione coattiva ex art. 1051 c.c. di servitù di passaggio carrabile a favore del fondo attoreo sito in Alcamo, fg. 80, p.lla 710, e a carico delle part.lla 142 di proprietà dei convenuti secondo il tracciato
(indicato in rosso dal CTU nella planimetria n. 2 allegata alla perizia, che forma parte integrante della presente sentenza) di larghezza 2,50 mt e lunghezza 45 metri, che costeggiando la scarpata attraversa da est a ovest la particella servente e collega le particelle 710 e 709;
2) determina l'indennità ex art. 1053 c.c. in € 450,00 da corrispondersi da parte attrice a favore dei convenuti;
3) Ordina la trascrizione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, a cura dell'attore, presso i RR. II., con ordine al conservatore di procedere alla trascrizione con esonero da ogni responsabilità.
4) Condanna ed , in solido tra Controparte_2 Controparte_1
loro, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta ed oltre esborsi documentati.
5) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari quota,
le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Trapani, in data 30/10/2025.
Il Giudice
LO MA UC
Tribunale di Trapani Sezione Civile