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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/07/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 658/2021 R.G., posta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025,
e decisa alla scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
P.G. c.f. , in persona del Sindaco in carica, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. FERDINANDO GROSSO , giusta C.F._1
delibera n 194 del 31.08.2021 della giunta municipale del P.G. e Pt_1 Parte_1
procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione, appellante
Contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
FABIO CELI del Foro di Barcellona P.G., giusta procura rilasciata su C.F._3
foglio separato, allegato alla comparsa di costituzione, appellato Oggetto: solo danni a cose
– appello avverso sentenza del 27 maggio 2021 n. 626 del Tribunale di Barcellona P.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il ha proposto appello avverso la sentenza del locale Tribunale Parte_2
del 27 maggio 2021 n. 626, che aveva accolto la domanda risarcitoria promossa nei suoi confronti dall'Ing. , condannandolo al pagamento, in favore dell'attore, Controparte_1
della somma di € 11.793,25 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subìti in data 20
agosto 2009, quando, verso le ore 14,30, mentre alla guida della sua autovettura Mercedes
classe B, tg. DK119GG, percorreva la via Amendola, direzione PA-ME, giunto all'incrocio con la Via De Luca si era scontrato con altra autovettura, non essendosi avveduto della sussistenza a suo carico di un segnale di STOP, coperto dai rami di alberi e, quindi, non visibile. Il giudice di primo grado era pervenuto alla contestata statuizione condannatoria sussumendo la fattispecie nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. e ritenendo provato il nesso di causalità tra la dedotta condotta del e il sinistro sulla base della Pt_1
prova testimoniale espletata (i testi avevano dichiarato, infatti, che l'unico segnale di STOP
esistente nell'incrocio in questione era coperto dai rami e non era visibile) e della consulenza cinematica d'ufficio. Quest'ultima aveva accertato che l'auto dell'attore stava circolando a poco più di 30Km/h, e nel momento in cui aveva percepito il segnale di STOP, si trovava ad una distanza di 12 m da detto segnale, spazio ritenuto insufficiente a bloccare il veicolo.
Si costituiva , contestando e contrastando il gravame, chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata vinte le spese.
Con sentenza non definitiva del 5.3.2024 la Corte d'Appello di Messina ha rigettato il quarto motivo e il secondo motivo di appello relativo alla dedotta carenza di prova riguardo la facoltà di agire in giudizio del confermando l'inquadramento della fattispecie in CP_1
esame nel paradigma dell'art. 2051 c.c.; disponendo l'acquisizione del fascicolo cartaceo,
per esaminare i residui motivi di appello, anche in ordine al quantum debeatur, con conseguente rimessione della causa sul ruolo.
All'udienza del 6.2.2025, resa a trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione, con la concessione dei termini di legge per gli atti conclusivi finali.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la sentenza parziale resa, oggetto del presente giudizio è l'esame delle censure mosse alla sentenza di primo grado in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova del fatto ed il nesso di causalità; per non aver previsto il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, c.c.; per aver condannato appellante al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria in cumulo fra loro, oltre alle spese di lite.
Stando alla prospettazione dei fatti offerta dall'appellante nei primi tre motivi di gravame, il sig. non avrebbe offerto alcuna prova circa la sussistenza di un nesso Controparte_1
causale tra la cosa in custodia ed i danni subiti dalla propria autovettura. A supporto della propria tesi difensiva l' assume che nessun valore probatorio poteva essere Controparte_2
accordato alle deposizioni rese dai testi escussi in corso di causa e ciò in quanto gli stessi nulla avrebbero riferito sulla effettiva dinamica dell'incidente.
Il motivo di gravame è infondato
Nel corso del giudizio di primo grado il appellante non ha mai contestato che i danni Pt_1
riportati dal veicolo Mercedes fossero riconducibili all'incidente, né che l'ammontare fosse eccessivo.
Dalle foto prodotte dall'attore/appellato e dalla espletata CTU, nonché dall'escussione dei testi è provato che il segnale di stop esistente a carico di chi percorre la via Amendola,
direzione PA- ME, poco prima dell'incrocio con la Via De Luca al momento del sinistro non fosse visibile da lontano, per l'esistenza di rami di alberi che ne ostacolavano la vista. E'
altresì incontestato che il ha colliso con altro automezzo proprio in detto incrocio. CP_1
Qualora la cosa in custodia che si assume aver cagionato il danno sia di per se statica ed inerte e richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione. (Vedi Cass. Civ., sez. III, n°7580 del
27/03/2020).
3 Orbene l'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi si evince proprio dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte dell'attore, mai contestata nella sua essenza e nella sua collocazione temporale da parte dell'Ente. Il segnale verticale di STOP, risultava occultato dalla presenza di fitti rami d'albero che protendevano sulla via pubblica e mancava sull'asfalto anche l'apposita segnaletica orizzontale di STOP. Parimenti importanti si rivelano sul punto le deposizioni rese dai testi escussi in corso di causa.
ll preventivo relativo alle riparazioni conseguenziali ai danni subiti dal mezzo in seguito al sinistro è stato confermato dal teste titolare dell'autocarrozzeria. ll teste Testimone_1
titolare dell'autocarrozzeria Moderna, all'udienza del 16.01.2011, ha riferito che “…in
occasione dell'incidente per cui è causa sono stata chiamata dall'attore per rimuovere il
mezzo e mi sono recata sui luoghi, oggetto del sinistro … non vi era presente segnaletica
orizzontale all'incrocio oggetto del sinistro…, vi era invece il segnale di Stop, relativo alla
segnaletica verticale, ma veniva nascosto dagli alberi visibili dalle foto”. Orbene, nel caso in esame, sulla base della documentazione versata in atti e all'esito della CTU espletata, risulta che il sinistro sia è verificato nel centro abitato del Comune di Barcellona P.G., in un tratto di strada rettilineo, con alberi da ambo i lati, che incrocia con la Via De Luca carreggiata a senso unico in direzione mare/monte. Sulla via Amendola all'incrocio con la Via De Luca è
installato il segnale di Stop ed il segnale di direzione obbligatorie “destro e diritto”. Inoltre in prossimità dell'incrocio, sulla via Amendola sono visibili tracce di attraversamento pedonale.
Lo stesso CTU da atto che “la distanza che intercorre fra il segnale di Stop e l'albero, sulla
Via Amendola è di m. 10,00” mentre “la distanza che intercorre fra l'albero e le strisce
pedonali esistenti sulla via Amendola è di 15,20”. Quindi è presente un attraversamento pedonale con apposite strisce pedonali poste alla distanza di 25,20 (10,00+15,20 metri)
prima dal segnale di STOP.
Tale segnaletica di prescrizione (strisce pedonali) impone agli automobilisti la massima cautela. Il principio di base che regola le strisce pedonali è il diritto alla precedenza da parte
4 delle persone che transitano sull'attraversamento. Di conseguenza le auto devono fermarsi poco prima della zebratura stradale per favorire il passaggio. Il Codice della strada specifica la doppia opzione di scelta per il guidatore: rallentare o, se necessario, fermarsi. Dopo la distanza predetta, è inoltre collocato il segnale rosso di "Stop". Il CTU ha dichiarato, che la
“Distanza dalla quale il conducente dell'autovettura Mercedes distingue il segnale di STOP,
cioè spazio visibile m.12”, in quanto parzialmente nascosto da arbusti. Il CTU ha quindi concluso ritenendo che il cartello di "Stop", diventava visibile solo "pochi metri prima"
dell'incrocio. Alla luce delle predette risultanze, si ravvisasa un concorso di colpa del conducente, odierna parte appellata, nella misura del 50% nella causazione del sinistro. Ed
invero, l'art. 145 C.d.S. pone un generale obbligo di prudenza in capo ai conducenti i quali approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Nel caso di specie, indipendentemente dalla presenza del segnale di "Stop",
avrebbe dovuto rallentare prima dell'incrocio per la presenza delle strisce pedonali CP_1
e tenere una condotta maggiormente prudente, rallentando all'incrocio, la cui velocità nel procedere di 38Km /h rilevata dal CTU dal dispositivo satellitare installato sull'autovettura
Mercedes, non è consona allo stato di luoghi.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la condanna al pagamento in favore di parte attrice di rivalutazione e interessi sostenendo che competono solo gli interessi moratori accordati al creditore dall'art. 1224 c.c.
Il motivo di gravame è infondato
L'obbligazione risarcitoria da fatto illecito costituisce un tipico debito di valore e, pertanto,
sulla relativa posta sono dovuti gli interessi legali al saggio legale ex artt. 1282 e 1284, primo comma, c.c., nonché la rivalutazione monetaria. Questo cumulo di rivalutazione e interessi ha lo scopo di ristorare integralmente il danneggiato, tenendo conto sia della perdita del potere d'acquisto della somma dovuta (rivalutazione) che del mancato guadagno dovuto alla mancata disponibilità della somma stessa (interessi)
5 Il parziale accoglimento dell'appello implica anche una diversa regolamentazione delle spese di lite per il primo grado di giudizio, che vengono compensate per metà, la restante metà segue la soccombenza e viene liquidata, ex D.M. 1447/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. 658/2021 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza n. 626/2021 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. il 27.5.2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, in parziale riforma della sentenza di primo grado così provvede:
- dichiara la responsabilità del 50% in capo a nella causazione del Controparte_1
sinistro verificatosi in Barcellona Pozzo di Gotto in data 20.8.2009;
- condanna il il persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
al pagamento in favore di della somma di euro 5.896,62 a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno;
- compensa per metà le spese del giudizio di primo grado e condanna
[...]
il persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Parte_2
della restante metà delle spese, liquidate nell'intero in euro 4.835,00 , Controparte_1
oltre euro 287,00 per spese non imponibili documentare, oltre 15% per rimborso forfettario spese, cpa e iva, oltre al 50% delle spese di CTU come da decreto di liquidazione in atti;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa per metà le spese del presente grado e condanna il Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
[...]
della restante metà delle spese, liquidate nell'intero in euro 4.000,00, oltre 15% CP_1
rimborso forfettario spese, cpa e iva.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 30.6.2025.
6 Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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