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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2^ civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 131/2023 R.G., introdotta da
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gregorio Elia come da mandato in atti
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), CP_1 C.F._1 ONroparte_2
(C.F. ), e (C.F.
[...] C.F._2 CP_3
), rappresentati e difesi dall'avv. GI CH, come da C.F._3 mandato in atti
APPELLATI
OGGETTO e CONCLUSIONI: appello avverso la sentenza n. 219\2023 emessa dal Tribunale Civile di Lecce, pubblicata il 27\01\2023. Le parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del 24 settembre 2024 ex art. 127 cpc, riportandosi ai rispettivi scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 219\2023 ha accolto la domanda di risarcimento proposta da nei confronti di Parte_2 ONroparte_4 per i danni subiti in occasione della caduta avvenuta il 15 luglio 2015 in Acquarica del Capo, su corso Dante Alighieri n. 115, allorquando l'attore, mentre transitava sullo spiazzo adiacente la filiale dell'istituto di credito convenuto, delimitato da fioriere, era inciampato in un ferro ritorto infisso nel pavimento. Istruita la causa a mezzo delle prove orali ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, nel contraddittorio degli eredi di , deceduto nel corso Parte_2 del giudizio, il primo giudice ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla convenuta per essere usufruttuario del piazzale un terzo estraneo al giudizio, e ha condannato al Parte_1 pagamento, in favore degli attori, della somma pari ad € 46.241,00 oltre accessori e spese processuali.
2. Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello la
[...]
. Articolando due motivi di impugnazione, che saranno più Parte_1 diffusamente trattati, l'appellante, ha chiesto di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e di accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, e segnatamente di dichiarare l'inammissibilità della domanda, stante il difetto di legittimazione passiva di e, nel merito, di rigettarla perchè infondata. Pt_1
Con comparsa depositata il 17/04/2024 si sono costituiti in giudizio
, , in qualità di eredi di CP_1 CP_3 ONroparte_2
, contestando i motivi di impugnazione. Parte_2
Con ordinanza del 20/06/2024 la Corte ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza proposta dall'appellante. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 24.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
** ** ** 3. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art.132 comma 2 n.4 c.p.c. ed art.118 disp.att. cpc, nonché dell'art.111 Cost..
A sostegno l'appellante deduce che il primo giudice ha completamente trascurato la specificazione dei fatti e la descrizione sia dell'attività di accertamento sia della attività di giudizio, omettendo di dare conto dei motivi di doglianza dedotti negli atti difensivi della convenuta, senza palesare le ragioni del rigetto delle eccezioni sollevate.
La motivazione svolta dal Tribunale a fondamento della decisione non consente di ricostruirne e comprenderne il percorso logico, essendosi il giudice limitato, a fronte delle censure avanzate dalla parte convenuta, a rilevare come l'istruttoria espletata avesse dimostrato che il piazzale fosse utilizzato dall'Istituto di credito per il solo fatto che lo stesso si occupava delle fioriere e pag. 2/11 della pulizia dell'area; ha inoltre affermato che i testimoni avevano confermato la dinamica incidentale descritta nell'atto di citazione, non valutando le criticità che la convenuta aveva esposto sulla portata di dette deposizioni.
3.1. Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale ha esposto gli elementi essenziali sui quali ha fondato la decisione, in maniera concisa, ma esaustiva, così da rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito e le conclusioni cui è pervenuto in ordine sia all'accertamento del fatto storico ed alle lesioni personali subite dall'attore, sia alla sussistenza della responsabilità dell'istituto di credito ed alla determinazione della relativa obbligazione risarcitoria.
In particolare, il Tribunale in primo luogo ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, annottando che “l'istruttoria espletata ha dimostrato che il piazzale antistante la filiale della banca convenuta fosse utilizzato dall'istituto di credito convenuto, il quale si occupa delle fioriere che la delimitano e della pulizia dell'area; tanto ha riferito il testimone , figlio del proprietario del bene locato alla – Tes_1 CP_4 ciò che consente di imputare al convenuto il titolo di responsabilità contestato, ai sensi del citato art. 2051 c.c.”.
In secondo luogo, il Tribunale ha dato contezza del fatto posto a base della domanda risarcitoria, espressamente richiamato nella prima parte della sentenza, esponendo che “i testimoni , direttore della filiale Testimone_2 all'epoca dei fatti, e CH GI hanno confermato che la caduta CP_5 dell'attore sia avvenuta nelle circostanze di fatto allegate, ovvero incappando nel ferro infisso nella pavimentazione del piazzale a ridosso di una fioriera, ostacolo scarsamente visibile proprio in quanto “semi-nascosto da quest'ultima”
(ST CH) come del resto si evince dalle fotografie allegate agli atti, soprattutto per i pedoni che, in prossimità della fioriera (foto n. 2 del fascicolo di parte attrice) giravano a destra, come il .”. Pt_2
Il giudicante ha inoltre rilevato che i testimoni escussi hanno confermato che “l'ostacolo in cui il incappò presentava le caratteristiche di Pt_2 insidiosità, trovandosi in un punto del piazzale non immediatamente visibile e in assenza di qualunque tipo di segnaletica che potesse richiamare l'attenzione degli utenti della strada della presenza del ferro infisso, originariamente utilizzato per agganciare al pavimento la fioriera che, nei giorni precedenti, era stata rimossa”. Alla luce di queste circostanze il Tribunale ha richiamato in diritto le regole che disciplinano la responsabilità ex art.2051 c.c. per i danni causati dalle cose in custodia e ha determinato l'obbligazione risarcitoria sulla base della ctu medico-legale espletata.
pag. 3/11 Risulta pertanto priva di fondamento l'eccezione di nullità della sentenza per mancanza o apparente motivazione, in quanto la sentenza impugnata, in forma sintetica, come espressamente imposto dalle norme processuali (artt.132
n.4 cpc e 118, comma 1 disp. att. cpc), contiene una “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, anche “con riferimento a precedenti conformi”, sufficiente per individuare la risposta del giudicante alle domande ed eccezioni formulate dalle parti così da consentirne un vaglio sul piano logico- giuridico in sede di impugnazione. Peraltro, il vizio di motivazione della sentenza non comporta la rimessione della causa al primo grado, ma spetta al giudice del gravame porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda
(Cass. n. 10115/2017; Cass. n. 13733/2014).
4. Con il secondo motivo di gravame l'appellante rileva la mancata corretta valutazione dei fatti e delle prove e la violazione degli artt.115 e 116
c.p.c.. Si assume, a sostegno, l'errore di valutazione delle emergenze istruttorie, posto che il Tribunale ha basato il proprio convincimento “sulla circostanza che il piazzale antistante fosse utilizzato dall'Istituto di credito convenuto, il quale si occupava delle fioriere che delimitavano l'area e della pulizia dell'area, tanto poiché riferito dal ST , figlio del Tes_1 proprietario del bene locato alla e che la caduta dell'attore fosse CP_4 avvenuta nelle circostanze allegate dallo stesso”. ONro questa affermazione ON insiste nelle proprie deduzioni concernenti il difetto di legittimazione passiva, l'assenza di prova del fatto e la prova del caso fortuito.
4.1. Con una prima censura, riferita al difetto di legittimazione passiva, ON ha ribadito come fosse provato in primo grado che il piazzale antistante l'ingresso dell'agenzia risultava non facesse parte del contratto di locazione sottoscritto con nel giugno del 2010. Con quest'ultimo le parti CP_6 concordavano di concedere e prendere in locazione una “porzione immobiliare ad uso agenzia bancaria” della superficie di mq.350 circa al piano terra, di un fabbricato “……” nel catasto fabbricati del Comune di Acquarica del Capo cod.A042, riportata al Foglio 15, particella 1094, sub 6”, per cui oggetto di locazione era il solo fabbricato e non l'area di pertinenza indicata nella particella.
4.2. Con una seconda censura, l'appellante deduce l'assenza di prova del fatto che avrebbe cagionato il danno, posto che i testi escussi sul punto non possono ritenersi attendibili, vuoi perché non hanno assistito al sinistro, vuoi perché le loro dichiarazioni, caratterizzate da una serie di valutazioni, risultano contraddittorie.
pag. 4/11 Il ST FI GI non può aver assistito alla caduta poiché egli, che si trovava all'esterno della Banca perché vi doveva entrare, volgeva le spalle al
(“... ero poco più avanti a lui (il )”, “..... quando è caduto si Pt_2 Pt_2 trovava alla mia destra a circa mezzo metro di distanza, tanto è vero che l'ho visto mentre cadeva, dopo essere inciampato”, “..... io stavo procedendo insieme a lui per entrare in banca ed avevamo fatto la stessa strada”). Dunque il ST che si trovava “davanti al (il si trovava alla sua Pt_2 Pt_2 destra) e che aveva percorso lo stesso tragitto per dirigersi verso l'ingresso della banca, al momento della presunta caduta non avrebbe potuto guardare ciò che accadeva alle sue spalle e quindi assistere all'infortunio.
La ST inserisce nel processo elementi ignoti a tutti, Testimone_3 quali la presenza della moglie non menzionata dal ST CH né rilevata dai verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro. Inoltre, appare contraddittoria la dichiarazione della rispetto a quanto riferito dall'altro ST. La ST Tes_3
riferisce che “..... tra il suo punto di osservazione e quello in cui è Tes_3 inciampato il non vi erano altre persone che ostacolavano la sua Pt_2 vista”; tale deposizione si pone in contrasto con quella del ST CH che invece dice che si trovava a 50 cm di distanza dal , un po' più avanti. Pt_2
4.3. Con la terza censura l'appellante deduce il fortuito, evidenziando che il fatto si è verificato di mattina, l'attore conosceva lo stato dei luoghi e lo stesso avrebbe potuto utilizzare un percorso alternativo per entrare in Banca. Inoltre, il ST CH, che aveva percorso lo stesso tratto per raggiungere l'ingresso della Banca, non cadeva. Il , “vedendo una parte della Pt_2 fioriera rimossa, avrebbe potuto utilizzare il percorso alternativo per accedere alla , per cui “solo una piena disattenzione ed un incedere distratto Pt_1 possano aver determinato la caduta e le conseguenze che ne sono derivate".
5. Il secondo motivo di appello è infondato con riguardo a tutte le censure sollevate nell'atto di gravame.
5.1. In ordine al difetto di legittimazione passiva, la banca appellante assume che il piazzale, sul quale si è verificata la caduta per cui è causa, non fa parte dell'oggetto della locazione concessa all'istituto di credito, la quale riguarda esclusivamente la porzione immobiliare della superficie di mq.350, sita al piano terra di corso Dante Alighieri angolo via Don Minzoni.
L'assunto è infondato sia in fatto che in diritto. In fatto, risulta pacifico che il piazzale in questione non costituisce suolo pubblico ma è di proprietà del locatore;
dal contratto di locazione prodotto in giudizio si CP_6
pag. 5/11 evince che oggetto del contratto è “una porzione immobiliare ad uso agenzia bancaria, della superficie netta di mq. 350 circa a piano terra, di un fabbricato sito in Acquarica del Capo (LE) Corso Dante Alighieri, angolo via Don Minzoni, come meglio risulta nell'allegata planimetria, che forma parte integrante del presente contratto”. Nella planimetria allegata al contratto, quale parte integrante di essa, risultano indicate non solo la porzione di fabbricato, ma anche l'area scoperta antistante alla porzione medesima.
Inoltre, detta area costituisce pertinenza del fabbricato oggetto di locazione, essendo la stessa funzionale ed essenziale all'utilizzo dell'immobile locato, in quanto non è contestato che l'accesso allo stesso sia possibile proprio attraversando detta area scoperta antistante. In altri termini, per accedere in banca da parte della clientela, non vi era altro modo che transitare da quel piazzale.
Questa conclusione è avvalorata dalle deposizioni testimoniali assunte in primo grado. Il ST (direttore p.t. della filiale della stessa Testimone_2
), ha dichiarato: “confermo che quando io sono diventato direttore CP_4 della filiale di Acquarica del Capo nel 1999 le fioriere che delimitano lo spiazzo antistante l'ingresso della banca, in uso esclusivo della banca stessa si trovavano ivi già posizionate”. Il ST , figlio del locatore Tes_1 dell'immobile, ha riferito che “l'area di pertinenza esclusiva della banca per
l'ingresso principale della stessa è delimitata da fioriere, al di là delle quali c'è il marciapiede pubblico;
le fioriere … sono curate dalla banca la quale si occupa, altresì, della pulizia dell'area scoperta antistante di cui ho detto sopra”.
Non sussistono elementi idonei a supportare la dedotta inattendibilità del ST , posto che le sue dichiarazioni, oltre a non presentare Tes_1 contraddizioni intrinseche, non contrastano con il contenuto del contratto, sono coerenti con quanto dichiarato dal ST , direttore della stessa Tes_2 banca convenuta, e si pongono in rapporto logico con la conformazione dei luoghi, dal momento che l'area delimitata dalle fioriere è assolutamente indispensabile per l'accesso alla filiale della banca, di talchè era un preciso interesse di questa curarne la pulizia e la manutenzione.
In diritto, l'affermazione secondo cui il piazzale antistante, delimitato da fioriere, è compreso nell'oggetto della locazione, trova il proprio fondamento nelle norme in materia di pertinenze. Infatti, come già esposto, il rapporto tra l'area scoperta antistante e il fabbricato destinato ad agenzia è senza dubbio riconducibile a quello di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c. c., in quanto detta pag. 6/11 area è funzionale all'utilizzo della cosa principale (consentendone l'accesso); ne consegue l'applicazione dell'art. 818 c. c., il quale stabilisce che “gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto”. Nel caso di specie, nel contratto di locazione stipulato dalla non si rinviene alcuna clausola diretta ad CP_4 escludere dal rapporto locatizio l'area in questione, la quale, anzi, è indicata nella planimetria allegata al contratto medesimo quale “parte integrante” di esso.
5.2. Risultano infondate anche la seconda e terza censura, le quali, attenendo al fatto fonte di responsabilità, vanno esaminate congiuntamente.
E' necessario rilevare come parte attrice abbia dato la prova del fatto storico lamentato, vale a dire la rovinosa caduta nelle situazioni di luogo e di tempo descritte nell'atto di citazione: caduta avvenuta intorno alle ore 8.15 del
15 luglio 2015 in Acquarica del Capo, su corso Dante Alighieri n. 115, allorquando, mentre transitava sullo spiazzo adiacente la filiale Persona_1 della , delimitato da fioriere, era inciampato in un ferro ritorto infisso CP_4 nel pavimento.
In primo luogo, va evidenziato che, nella comparsa di costituzione, la parte convenuta, senza contestare l'episodio della caduta descritto in citazione, ha soltanto escluso che il ferro su cui sarebbe caduto l'attore costituisse un'insidia. Ha dedotto sul punto che il ferro era perfettamente visibile, tenuto conto da un lato la lunghezza dello stesso e dall'altro che la caduta è avvenuta in pieno giorno e con le condizioni metereologiche buone. Pertanto, l'evento sarebbe da ricondurre ad una caduta accidentale dello stesso , il quale Pt_2 per evidente distrazione e noncuranza, metteva il piede in fallo, cadendo al suolo (comparsa di costituzione del 29.3.2017, pagg.3-4). Risulta pertanto accertato che (84 anni all'epoca dei Parte_2 fatti) il 15 luglio 2015, intorno alle ore 8.15, mentre accedeva nello spiazzo antistante la filiale dell'istituto di credito convenuto, delimitato da una fila di fioriere di cemento, è inciampato in un ferro ritorto, infisso nella pavimentazione dello spiazzo. Il ferro serviva ad ancorare al pavimento una delle predette fioriere, la quale si era rotta ed era stata rimossa;
dopo la rimozione, era residuato un pezzo di ferro, che fuoriusciva dal piano di calpestio pochi centimetri. Il aveva iniziato ad attraversare lo spiazzo, Pt_2 nell'intento di accedere nella Banca, ed era caduto inciampando in quel pezzo di ferro, riportando gravi lesioni personali.
pag. 7/11 Queste circostanze, oltre alla mancata specifica contestazione della parte convenuta (art.115 c.p.c.), risultano dimostrate dalle prove orali e documentali acquisite in primo grado.
Vengono in evidenza in primo luogo le deposizioni testimoniali rese da CH GI e . CP_5
Il ST CH ha dichiarato che “la mattina del sinistro…io mi trovavo ON all'esterno della banca di Acquarica del Capo, dovendo entrarvi;
ho visto il che dal marciapiede pubblico, accostando le fioriere, dopo l'ultima
Pt_2 delle stesse, raffigurata dalle foto …, girava alla sua destra per accedere al piazzale antistante l'ingresso della banca e così facendo inciampava nel ferro ritorto che fuoriusciva dal pavimento del predetto piazzale, sbattendo con la faccia sul pavimento e ferendosi al volto;
subito lo abbiamo soccorso …(…) ho visto che il ferro su cui è inciampato il si trovava a ridosso della
Pt_2 fioriera ed era semi-nascosto da quest'ultima, per cui non era facilmente visibile per chi transitava a piedi…(…) ho visto il cadere perché ero poco più
Pt_2 avanti rispetto a lui…(…) il , quando è caduto, si trovava alla mia
Pt_2 destra a circa mezzo metro di distanza da me, tanto è vero che l'ho visto mentre cadeva dopo essere inciampato…(…) le fioriere erano posizionate alla destra rispetto alla posizione di marcia del e io sostanzialmente stavo
Pt_2 procedendo insieme a lui per entrare in banca e avevamo fatto la stessa strada”
(verbale udienza 10.4.2018).
La ST ha dichiarato di aver visto il che “a piedi CP_5 Pt_2 percorreva il marciapiede;
giunto nei pressi del piazzale d'ingresso della banca, girava alla sua destr, attorno ad una fioriera ed inciampava con il piede destro su un ferro ritorto, che si trovava vicino alla suddetta fioriera e fuoriusciva dal pavimento;
dopo l'inciampo il è caduto per terra e ha sbattuto con la Pt_2 faccia sulla pavimentazione …(…) ricordo che tale ferro era a ridosso della fioriera ed era oscurato dall'ombra della stessa, per cui non era visibile per chi faceva la strada percorsa dal (…) mi trovavo sulla scalinata Parte_3
d'ingresso della banca, in posizione superiore rispetto al piazzale dove è accaduto l'evento ed ho visto senza alcun ostacolo quanto accaduto al
, nel senso che tra il mio punto di osservazione e quello in cui è Pt_2 inciampato il non vi erano altre persone che ostacolavano la mia Pt_2 vista;
vi erano altre persone che hanno assistito all'evento, ma non erano di ostacolo alla mia visuale” (verbale udienza 21.5.2019).
Di alcun pregio le obiezioni svolte dall'appellante in merito a tali deposizioni. Non è vero che CH GI al momento della caduta rivolgeva le pag. 8/11 spalle al;
il ST, invece, ha affermato che il si trovava alla Pt_2 Pt_2 sua destra, a circa mezzo metro di stanza un po' più indietro. Pertanto è ben possibile che egli lo avesse visto cadere, dopo essere inciampato sul ferro ricurvo. I due non stavano uno davanti all'altro, ma camminavano uno accanto all'altro, e il CH era semplicemente un poco più avanti del . Quanto ai Pt_2 rilievi rivolti alla ST , nessuno degli altri dichiaranti (o altre fonti) ha CP_5 escluso la presenza della moglie del;
anzi, emerge pacifica la Pt_2 circostanza che sul posto vi fossero più persone, che subito si sono premurate nel prestare soccorso al malcapitato. Inoltre, il fatto che la ST avesse la visuale libera e avesse potuto notare la caduta, non risulta confutato da altri elementi;
come già evidenziato, il CH e il camminavano uno accanto Pt_2 all'altro, il primo un poco più avanti dell'altro, mentre la si trovava in un CP_5 punto più alto rispetto al piazzale antistante, in attesa sulla scala di ingresso della banca e rivolta verso il piazzale antistante;
pertanto, la sua posizione era tale da consentirle di vedere bene la scena.
In definitiva, i testi hanno descritto puntualmente e senza contraddizioni la dinamica del sinistro indicata nell'atto di citazione (e cioè che la caduta dell'attore fosse avvenuta mentre lo stesso nel percorrere il piazzale antistante la banca, inciampava nel ferro ricurvo che fuoriusciva dalla pavimentazione e cadeva al suolo sbattendo il volto).
Il carattere insidioso del ferro ricurvo in questione emerge in maniera chiara ed inequivocabile, non soltanto dalle circostanze riferite dai testi, ma si evince in modo evidente dalle fotografie prodotte dall'attore e da quelle allegate alla relazione di servizio redatta nella immediatezza del fatto dagli agenti della polizia locale di Acquarica del Capo. Gli agenti rilevavano che “accanto alla fioriera era presente un tronco di ferro uncinato che uscendo dal terreno ripiegava su se stesso”; nel descrivere la zona dell'incidente gli agenti annotavano che “a causa dell'ombra e della conformazione dei luoghi, l'insidia era scarsamente visibile come risulta dalla foto sottostante”; gli stessi inoltre provvedevano a perimetrare con nastro bicolore la fioriera e il perno “al fine di evidenziare il pericolo” (relazione Comando Polizia Locale di Acquarica del Capo in data 15.7.2015, in atti).
Le foto in atti offrono la dimostrazione, non soltanto della presenza del ferro ricurvo, sporgente pochi centimetri dalla pavimentazione, sul quale è inciampato il , ma anche del fatto che il ferro medesimo risultasse Pt_2 nascosto dalla fioriera rimasta integra, in quanto posizionato a ridosso della stessa e non visibile a causa dall'ombra da essa proiettata.
pag. 9/11 L'infortunio di cui è rimasto vittima l'attore è avvenuto in pieno giorno e, nonostante le ottimali condizioni di luce, la posizione del ferro ricurvo - a ridosso della fioriera e non visibile a causa dell'ombra che il manufatto proiettava sul pavimento (come risulta evidente dalle fotografie scattate nell'immediatezza del fatto) - non risultava individuabile per chi, come il
, avesse percorso il marciapiede costeggiando la fioriera e svoltato alla Pt_2 sua destra per attraversare il piazzale di accesso alla In sostanza, anche Pt_1 con una condotta accorta e prudente, il pedone difficilmente avrebbe potuto rilevare quell'ostacolo ed evitarlo. Deve pertanto escludersi l'ipotesi del caso fortuito, consistente nel caso di specie, nella condotta imprudente e/o inavveduta del danneggiato.
In considerazione degli elementi descritti, si delinea la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. della banca in quanto nella specie sussiste un rapporto di custodia con la cosa che ha determinato l'evento lesivo, rapporto fondato sulla disponibilità giuridica e materiale della res e che compete anche al detentore qualificato come il conduttore. Per escludere tale responsabilità, incombeva sulla parte convenuta l'onere di fornire la prova del caso fortuito, e segnatamente del comportamento colposo del danneggiato, prova, questa, che non risulta acquisita. In definitiva, deve essere confermata la sentenza impugnata e le spese del giudizio di secondo grado vanno poste a carico dell'appellante in base alla regola della soccombenza.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 219\2023 emessa dal Tribunale di Lecce pubblicata il 27\01\2023, proposto da
[...]
nei confronti di , Parte_1 CP_1 ONroparte_2
e , così provvede:
[...] CP_3
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle Parte_1 Parte_1 Parte_1 spese del giudizio di appello in favore degli appellati, liquidate nella misura di euro 8.000,00, oltre il rimborso forfettario spese di studio pag. 10/11 nella misura del 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 19 dicembre 2024
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2^ civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 131/2023 R.G., introdotta da
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gregorio Elia come da mandato in atti
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), CP_1 C.F._1 ONroparte_2
(C.F. ), e (C.F.
[...] C.F._2 CP_3
), rappresentati e difesi dall'avv. GI CH, come da C.F._3 mandato in atti
APPELLATI
OGGETTO e CONCLUSIONI: appello avverso la sentenza n. 219\2023 emessa dal Tribunale Civile di Lecce, pubblicata il 27\01\2023. Le parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del 24 settembre 2024 ex art. 127 cpc, riportandosi ai rispettivi scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 219\2023 ha accolto la domanda di risarcimento proposta da nei confronti di Parte_2 ONroparte_4 per i danni subiti in occasione della caduta avvenuta il 15 luglio 2015 in Acquarica del Capo, su corso Dante Alighieri n. 115, allorquando l'attore, mentre transitava sullo spiazzo adiacente la filiale dell'istituto di credito convenuto, delimitato da fioriere, era inciampato in un ferro ritorto infisso nel pavimento. Istruita la causa a mezzo delle prove orali ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, nel contraddittorio degli eredi di , deceduto nel corso Parte_2 del giudizio, il primo giudice ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla convenuta per essere usufruttuario del piazzale un terzo estraneo al giudizio, e ha condannato al Parte_1 pagamento, in favore degli attori, della somma pari ad € 46.241,00 oltre accessori e spese processuali.
2. Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello la
[...]
. Articolando due motivi di impugnazione, che saranno più Parte_1 diffusamente trattati, l'appellante, ha chiesto di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e di accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, e segnatamente di dichiarare l'inammissibilità della domanda, stante il difetto di legittimazione passiva di e, nel merito, di rigettarla perchè infondata. Pt_1
Con comparsa depositata il 17/04/2024 si sono costituiti in giudizio
, , in qualità di eredi di CP_1 CP_3 ONroparte_2
, contestando i motivi di impugnazione. Parte_2
Con ordinanza del 20/06/2024 la Corte ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza proposta dall'appellante. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 24.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
** ** ** 3. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art.132 comma 2 n.4 c.p.c. ed art.118 disp.att. cpc, nonché dell'art.111 Cost..
A sostegno l'appellante deduce che il primo giudice ha completamente trascurato la specificazione dei fatti e la descrizione sia dell'attività di accertamento sia della attività di giudizio, omettendo di dare conto dei motivi di doglianza dedotti negli atti difensivi della convenuta, senza palesare le ragioni del rigetto delle eccezioni sollevate.
La motivazione svolta dal Tribunale a fondamento della decisione non consente di ricostruirne e comprenderne il percorso logico, essendosi il giudice limitato, a fronte delle censure avanzate dalla parte convenuta, a rilevare come l'istruttoria espletata avesse dimostrato che il piazzale fosse utilizzato dall'Istituto di credito per il solo fatto che lo stesso si occupava delle fioriere e pag. 2/11 della pulizia dell'area; ha inoltre affermato che i testimoni avevano confermato la dinamica incidentale descritta nell'atto di citazione, non valutando le criticità che la convenuta aveva esposto sulla portata di dette deposizioni.
3.1. Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale ha esposto gli elementi essenziali sui quali ha fondato la decisione, in maniera concisa, ma esaustiva, così da rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito e le conclusioni cui è pervenuto in ordine sia all'accertamento del fatto storico ed alle lesioni personali subite dall'attore, sia alla sussistenza della responsabilità dell'istituto di credito ed alla determinazione della relativa obbligazione risarcitoria.
In particolare, il Tribunale in primo luogo ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, annottando che “l'istruttoria espletata ha dimostrato che il piazzale antistante la filiale della banca convenuta fosse utilizzato dall'istituto di credito convenuto, il quale si occupa delle fioriere che la delimitano e della pulizia dell'area; tanto ha riferito il testimone , figlio del proprietario del bene locato alla – Tes_1 CP_4 ciò che consente di imputare al convenuto il titolo di responsabilità contestato, ai sensi del citato art. 2051 c.c.”.
In secondo luogo, il Tribunale ha dato contezza del fatto posto a base della domanda risarcitoria, espressamente richiamato nella prima parte della sentenza, esponendo che “i testimoni , direttore della filiale Testimone_2 all'epoca dei fatti, e CH GI hanno confermato che la caduta CP_5 dell'attore sia avvenuta nelle circostanze di fatto allegate, ovvero incappando nel ferro infisso nella pavimentazione del piazzale a ridosso di una fioriera, ostacolo scarsamente visibile proprio in quanto “semi-nascosto da quest'ultima”
(ST CH) come del resto si evince dalle fotografie allegate agli atti, soprattutto per i pedoni che, in prossimità della fioriera (foto n. 2 del fascicolo di parte attrice) giravano a destra, come il .”. Pt_2
Il giudicante ha inoltre rilevato che i testimoni escussi hanno confermato che “l'ostacolo in cui il incappò presentava le caratteristiche di Pt_2 insidiosità, trovandosi in un punto del piazzale non immediatamente visibile e in assenza di qualunque tipo di segnaletica che potesse richiamare l'attenzione degli utenti della strada della presenza del ferro infisso, originariamente utilizzato per agganciare al pavimento la fioriera che, nei giorni precedenti, era stata rimossa”. Alla luce di queste circostanze il Tribunale ha richiamato in diritto le regole che disciplinano la responsabilità ex art.2051 c.c. per i danni causati dalle cose in custodia e ha determinato l'obbligazione risarcitoria sulla base della ctu medico-legale espletata.
pag. 3/11 Risulta pertanto priva di fondamento l'eccezione di nullità della sentenza per mancanza o apparente motivazione, in quanto la sentenza impugnata, in forma sintetica, come espressamente imposto dalle norme processuali (artt.132
n.4 cpc e 118, comma 1 disp. att. cpc), contiene una “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, anche “con riferimento a precedenti conformi”, sufficiente per individuare la risposta del giudicante alle domande ed eccezioni formulate dalle parti così da consentirne un vaglio sul piano logico- giuridico in sede di impugnazione. Peraltro, il vizio di motivazione della sentenza non comporta la rimessione della causa al primo grado, ma spetta al giudice del gravame porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda
(Cass. n. 10115/2017; Cass. n. 13733/2014).
4. Con il secondo motivo di gravame l'appellante rileva la mancata corretta valutazione dei fatti e delle prove e la violazione degli artt.115 e 116
c.p.c.. Si assume, a sostegno, l'errore di valutazione delle emergenze istruttorie, posto che il Tribunale ha basato il proprio convincimento “sulla circostanza che il piazzale antistante fosse utilizzato dall'Istituto di credito convenuto, il quale si occupava delle fioriere che delimitavano l'area e della pulizia dell'area, tanto poiché riferito dal ST , figlio del Tes_1 proprietario del bene locato alla e che la caduta dell'attore fosse CP_4 avvenuta nelle circostanze allegate dallo stesso”. ONro questa affermazione ON insiste nelle proprie deduzioni concernenti il difetto di legittimazione passiva, l'assenza di prova del fatto e la prova del caso fortuito.
4.1. Con una prima censura, riferita al difetto di legittimazione passiva, ON ha ribadito come fosse provato in primo grado che il piazzale antistante l'ingresso dell'agenzia risultava non facesse parte del contratto di locazione sottoscritto con nel giugno del 2010. Con quest'ultimo le parti CP_6 concordavano di concedere e prendere in locazione una “porzione immobiliare ad uso agenzia bancaria” della superficie di mq.350 circa al piano terra, di un fabbricato “……” nel catasto fabbricati del Comune di Acquarica del Capo cod.A042, riportata al Foglio 15, particella 1094, sub 6”, per cui oggetto di locazione era il solo fabbricato e non l'area di pertinenza indicata nella particella.
4.2. Con una seconda censura, l'appellante deduce l'assenza di prova del fatto che avrebbe cagionato il danno, posto che i testi escussi sul punto non possono ritenersi attendibili, vuoi perché non hanno assistito al sinistro, vuoi perché le loro dichiarazioni, caratterizzate da una serie di valutazioni, risultano contraddittorie.
pag. 4/11 Il ST FI GI non può aver assistito alla caduta poiché egli, che si trovava all'esterno della Banca perché vi doveva entrare, volgeva le spalle al
(“... ero poco più avanti a lui (il )”, “..... quando è caduto si Pt_2 Pt_2 trovava alla mia destra a circa mezzo metro di distanza, tanto è vero che l'ho visto mentre cadeva, dopo essere inciampato”, “..... io stavo procedendo insieme a lui per entrare in banca ed avevamo fatto la stessa strada”). Dunque il ST che si trovava “davanti al (il si trovava alla sua Pt_2 Pt_2 destra) e che aveva percorso lo stesso tragitto per dirigersi verso l'ingresso della banca, al momento della presunta caduta non avrebbe potuto guardare ciò che accadeva alle sue spalle e quindi assistere all'infortunio.
La ST inserisce nel processo elementi ignoti a tutti, Testimone_3 quali la presenza della moglie non menzionata dal ST CH né rilevata dai verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro. Inoltre, appare contraddittoria la dichiarazione della rispetto a quanto riferito dall'altro ST. La ST Tes_3
riferisce che “..... tra il suo punto di osservazione e quello in cui è Tes_3 inciampato il non vi erano altre persone che ostacolavano la sua Pt_2 vista”; tale deposizione si pone in contrasto con quella del ST CH che invece dice che si trovava a 50 cm di distanza dal , un po' più avanti. Pt_2
4.3. Con la terza censura l'appellante deduce il fortuito, evidenziando che il fatto si è verificato di mattina, l'attore conosceva lo stato dei luoghi e lo stesso avrebbe potuto utilizzare un percorso alternativo per entrare in Banca. Inoltre, il ST CH, che aveva percorso lo stesso tratto per raggiungere l'ingresso della Banca, non cadeva. Il , “vedendo una parte della Pt_2 fioriera rimossa, avrebbe potuto utilizzare il percorso alternativo per accedere alla , per cui “solo una piena disattenzione ed un incedere distratto Pt_1 possano aver determinato la caduta e le conseguenze che ne sono derivate".
5. Il secondo motivo di appello è infondato con riguardo a tutte le censure sollevate nell'atto di gravame.
5.1. In ordine al difetto di legittimazione passiva, la banca appellante assume che il piazzale, sul quale si è verificata la caduta per cui è causa, non fa parte dell'oggetto della locazione concessa all'istituto di credito, la quale riguarda esclusivamente la porzione immobiliare della superficie di mq.350, sita al piano terra di corso Dante Alighieri angolo via Don Minzoni.
L'assunto è infondato sia in fatto che in diritto. In fatto, risulta pacifico che il piazzale in questione non costituisce suolo pubblico ma è di proprietà del locatore;
dal contratto di locazione prodotto in giudizio si CP_6
pag. 5/11 evince che oggetto del contratto è “una porzione immobiliare ad uso agenzia bancaria, della superficie netta di mq. 350 circa a piano terra, di un fabbricato sito in Acquarica del Capo (LE) Corso Dante Alighieri, angolo via Don Minzoni, come meglio risulta nell'allegata planimetria, che forma parte integrante del presente contratto”. Nella planimetria allegata al contratto, quale parte integrante di essa, risultano indicate non solo la porzione di fabbricato, ma anche l'area scoperta antistante alla porzione medesima.
Inoltre, detta area costituisce pertinenza del fabbricato oggetto di locazione, essendo la stessa funzionale ed essenziale all'utilizzo dell'immobile locato, in quanto non è contestato che l'accesso allo stesso sia possibile proprio attraversando detta area scoperta antistante. In altri termini, per accedere in banca da parte della clientela, non vi era altro modo che transitare da quel piazzale.
Questa conclusione è avvalorata dalle deposizioni testimoniali assunte in primo grado. Il ST (direttore p.t. della filiale della stessa Testimone_2
), ha dichiarato: “confermo che quando io sono diventato direttore CP_4 della filiale di Acquarica del Capo nel 1999 le fioriere che delimitano lo spiazzo antistante l'ingresso della banca, in uso esclusivo della banca stessa si trovavano ivi già posizionate”. Il ST , figlio del locatore Tes_1 dell'immobile, ha riferito che “l'area di pertinenza esclusiva della banca per
l'ingresso principale della stessa è delimitata da fioriere, al di là delle quali c'è il marciapiede pubblico;
le fioriere … sono curate dalla banca la quale si occupa, altresì, della pulizia dell'area scoperta antistante di cui ho detto sopra”.
Non sussistono elementi idonei a supportare la dedotta inattendibilità del ST , posto che le sue dichiarazioni, oltre a non presentare Tes_1 contraddizioni intrinseche, non contrastano con il contenuto del contratto, sono coerenti con quanto dichiarato dal ST , direttore della stessa Tes_2 banca convenuta, e si pongono in rapporto logico con la conformazione dei luoghi, dal momento che l'area delimitata dalle fioriere è assolutamente indispensabile per l'accesso alla filiale della banca, di talchè era un preciso interesse di questa curarne la pulizia e la manutenzione.
In diritto, l'affermazione secondo cui il piazzale antistante, delimitato da fioriere, è compreso nell'oggetto della locazione, trova il proprio fondamento nelle norme in materia di pertinenze. Infatti, come già esposto, il rapporto tra l'area scoperta antistante e il fabbricato destinato ad agenzia è senza dubbio riconducibile a quello di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c. c., in quanto detta pag. 6/11 area è funzionale all'utilizzo della cosa principale (consentendone l'accesso); ne consegue l'applicazione dell'art. 818 c. c., il quale stabilisce che “gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto”. Nel caso di specie, nel contratto di locazione stipulato dalla non si rinviene alcuna clausola diretta ad CP_4 escludere dal rapporto locatizio l'area in questione, la quale, anzi, è indicata nella planimetria allegata al contratto medesimo quale “parte integrante” di esso.
5.2. Risultano infondate anche la seconda e terza censura, le quali, attenendo al fatto fonte di responsabilità, vanno esaminate congiuntamente.
E' necessario rilevare come parte attrice abbia dato la prova del fatto storico lamentato, vale a dire la rovinosa caduta nelle situazioni di luogo e di tempo descritte nell'atto di citazione: caduta avvenuta intorno alle ore 8.15 del
15 luglio 2015 in Acquarica del Capo, su corso Dante Alighieri n. 115, allorquando, mentre transitava sullo spiazzo adiacente la filiale Persona_1 della , delimitato da fioriere, era inciampato in un ferro ritorto infisso CP_4 nel pavimento.
In primo luogo, va evidenziato che, nella comparsa di costituzione, la parte convenuta, senza contestare l'episodio della caduta descritto in citazione, ha soltanto escluso che il ferro su cui sarebbe caduto l'attore costituisse un'insidia. Ha dedotto sul punto che il ferro era perfettamente visibile, tenuto conto da un lato la lunghezza dello stesso e dall'altro che la caduta è avvenuta in pieno giorno e con le condizioni metereologiche buone. Pertanto, l'evento sarebbe da ricondurre ad una caduta accidentale dello stesso , il quale Pt_2 per evidente distrazione e noncuranza, metteva il piede in fallo, cadendo al suolo (comparsa di costituzione del 29.3.2017, pagg.3-4). Risulta pertanto accertato che (84 anni all'epoca dei Parte_2 fatti) il 15 luglio 2015, intorno alle ore 8.15, mentre accedeva nello spiazzo antistante la filiale dell'istituto di credito convenuto, delimitato da una fila di fioriere di cemento, è inciampato in un ferro ritorto, infisso nella pavimentazione dello spiazzo. Il ferro serviva ad ancorare al pavimento una delle predette fioriere, la quale si era rotta ed era stata rimossa;
dopo la rimozione, era residuato un pezzo di ferro, che fuoriusciva dal piano di calpestio pochi centimetri. Il aveva iniziato ad attraversare lo spiazzo, Pt_2 nell'intento di accedere nella Banca, ed era caduto inciampando in quel pezzo di ferro, riportando gravi lesioni personali.
pag. 7/11 Queste circostanze, oltre alla mancata specifica contestazione della parte convenuta (art.115 c.p.c.), risultano dimostrate dalle prove orali e documentali acquisite in primo grado.
Vengono in evidenza in primo luogo le deposizioni testimoniali rese da CH GI e . CP_5
Il ST CH ha dichiarato che “la mattina del sinistro…io mi trovavo ON all'esterno della banca di Acquarica del Capo, dovendo entrarvi;
ho visto il che dal marciapiede pubblico, accostando le fioriere, dopo l'ultima
Pt_2 delle stesse, raffigurata dalle foto …, girava alla sua destra per accedere al piazzale antistante l'ingresso della banca e così facendo inciampava nel ferro ritorto che fuoriusciva dal pavimento del predetto piazzale, sbattendo con la faccia sul pavimento e ferendosi al volto;
subito lo abbiamo soccorso …(…) ho visto che il ferro su cui è inciampato il si trovava a ridosso della
Pt_2 fioriera ed era semi-nascosto da quest'ultima, per cui non era facilmente visibile per chi transitava a piedi…(…) ho visto il cadere perché ero poco più
Pt_2 avanti rispetto a lui…(…) il , quando è caduto, si trovava alla mia
Pt_2 destra a circa mezzo metro di distanza da me, tanto è vero che l'ho visto mentre cadeva dopo essere inciampato…(…) le fioriere erano posizionate alla destra rispetto alla posizione di marcia del e io sostanzialmente stavo
Pt_2 procedendo insieme a lui per entrare in banca e avevamo fatto la stessa strada”
(verbale udienza 10.4.2018).
La ST ha dichiarato di aver visto il che “a piedi CP_5 Pt_2 percorreva il marciapiede;
giunto nei pressi del piazzale d'ingresso della banca, girava alla sua destr, attorno ad una fioriera ed inciampava con il piede destro su un ferro ritorto, che si trovava vicino alla suddetta fioriera e fuoriusciva dal pavimento;
dopo l'inciampo il è caduto per terra e ha sbattuto con la Pt_2 faccia sulla pavimentazione …(…) ricordo che tale ferro era a ridosso della fioriera ed era oscurato dall'ombra della stessa, per cui non era visibile per chi faceva la strada percorsa dal (…) mi trovavo sulla scalinata Parte_3
d'ingresso della banca, in posizione superiore rispetto al piazzale dove è accaduto l'evento ed ho visto senza alcun ostacolo quanto accaduto al
, nel senso che tra il mio punto di osservazione e quello in cui è Pt_2 inciampato il non vi erano altre persone che ostacolavano la mia Pt_2 vista;
vi erano altre persone che hanno assistito all'evento, ma non erano di ostacolo alla mia visuale” (verbale udienza 21.5.2019).
Di alcun pregio le obiezioni svolte dall'appellante in merito a tali deposizioni. Non è vero che CH GI al momento della caduta rivolgeva le pag. 8/11 spalle al;
il ST, invece, ha affermato che il si trovava alla Pt_2 Pt_2 sua destra, a circa mezzo metro di stanza un po' più indietro. Pertanto è ben possibile che egli lo avesse visto cadere, dopo essere inciampato sul ferro ricurvo. I due non stavano uno davanti all'altro, ma camminavano uno accanto all'altro, e il CH era semplicemente un poco più avanti del . Quanto ai Pt_2 rilievi rivolti alla ST , nessuno degli altri dichiaranti (o altre fonti) ha CP_5 escluso la presenza della moglie del;
anzi, emerge pacifica la Pt_2 circostanza che sul posto vi fossero più persone, che subito si sono premurate nel prestare soccorso al malcapitato. Inoltre, il fatto che la ST avesse la visuale libera e avesse potuto notare la caduta, non risulta confutato da altri elementi;
come già evidenziato, il CH e il camminavano uno accanto Pt_2 all'altro, il primo un poco più avanti dell'altro, mentre la si trovava in un CP_5 punto più alto rispetto al piazzale antistante, in attesa sulla scala di ingresso della banca e rivolta verso il piazzale antistante;
pertanto, la sua posizione era tale da consentirle di vedere bene la scena.
In definitiva, i testi hanno descritto puntualmente e senza contraddizioni la dinamica del sinistro indicata nell'atto di citazione (e cioè che la caduta dell'attore fosse avvenuta mentre lo stesso nel percorrere il piazzale antistante la banca, inciampava nel ferro ricurvo che fuoriusciva dalla pavimentazione e cadeva al suolo sbattendo il volto).
Il carattere insidioso del ferro ricurvo in questione emerge in maniera chiara ed inequivocabile, non soltanto dalle circostanze riferite dai testi, ma si evince in modo evidente dalle fotografie prodotte dall'attore e da quelle allegate alla relazione di servizio redatta nella immediatezza del fatto dagli agenti della polizia locale di Acquarica del Capo. Gli agenti rilevavano che “accanto alla fioriera era presente un tronco di ferro uncinato che uscendo dal terreno ripiegava su se stesso”; nel descrivere la zona dell'incidente gli agenti annotavano che “a causa dell'ombra e della conformazione dei luoghi, l'insidia era scarsamente visibile come risulta dalla foto sottostante”; gli stessi inoltre provvedevano a perimetrare con nastro bicolore la fioriera e il perno “al fine di evidenziare il pericolo” (relazione Comando Polizia Locale di Acquarica del Capo in data 15.7.2015, in atti).
Le foto in atti offrono la dimostrazione, non soltanto della presenza del ferro ricurvo, sporgente pochi centimetri dalla pavimentazione, sul quale è inciampato il , ma anche del fatto che il ferro medesimo risultasse Pt_2 nascosto dalla fioriera rimasta integra, in quanto posizionato a ridosso della stessa e non visibile a causa dall'ombra da essa proiettata.
pag. 9/11 L'infortunio di cui è rimasto vittima l'attore è avvenuto in pieno giorno e, nonostante le ottimali condizioni di luce, la posizione del ferro ricurvo - a ridosso della fioriera e non visibile a causa dell'ombra che il manufatto proiettava sul pavimento (come risulta evidente dalle fotografie scattate nell'immediatezza del fatto) - non risultava individuabile per chi, come il
, avesse percorso il marciapiede costeggiando la fioriera e svoltato alla Pt_2 sua destra per attraversare il piazzale di accesso alla In sostanza, anche Pt_1 con una condotta accorta e prudente, il pedone difficilmente avrebbe potuto rilevare quell'ostacolo ed evitarlo. Deve pertanto escludersi l'ipotesi del caso fortuito, consistente nel caso di specie, nella condotta imprudente e/o inavveduta del danneggiato.
In considerazione degli elementi descritti, si delinea la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. della banca in quanto nella specie sussiste un rapporto di custodia con la cosa che ha determinato l'evento lesivo, rapporto fondato sulla disponibilità giuridica e materiale della res e che compete anche al detentore qualificato come il conduttore. Per escludere tale responsabilità, incombeva sulla parte convenuta l'onere di fornire la prova del caso fortuito, e segnatamente del comportamento colposo del danneggiato, prova, questa, che non risulta acquisita. In definitiva, deve essere confermata la sentenza impugnata e le spese del giudizio di secondo grado vanno poste a carico dell'appellante in base alla regola della soccombenza.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 219\2023 emessa dal Tribunale di Lecce pubblicata il 27\01\2023, proposto da
[...]
nei confronti di , Parte_1 CP_1 ONroparte_2
e , così provvede:
[...] CP_3
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle Parte_1 Parte_1 Parte_1 spese del giudizio di appello in favore degli appellati, liquidate nella misura di euro 8.000,00, oltre il rimborso forfettario spese di studio pag. 10/11 nella misura del 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 19 dicembre 2024
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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