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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice Est.
3) dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 838 dell'anno 2024 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
DI CALABRIA (RC) il 09/04/1980), e (cod. fisc.: Parte_2
, nato a [...] il [...]), entrambi CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'avv. NOCERA DANIELA, giuste procure in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, alla VIA DEMETRIO TRIPEPI
n. 54, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso congiunto depositato in data 29/03/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 02.09.2006;
-considerato che con decreto del 02.05.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 20.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis
48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 31.10.2024 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al 21.01.2025 con termine per note di trattazione scritta entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 02.09.2006; b) dal matrimonio non sono nati figli;
b) con convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 Legge 162/2014 sottoscritta in data 30.06.2021, i coniugi si sono separati consensualmente;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito dell'accordo di negoziazione assistita per separazione consensuale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett.
b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55; -preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. con apposizione del visto in data 10.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
28/03/2024 da e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 02.09.2006 tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Reggio Calabria, al n. 457, parte II, serie A, anno 2006, alle seguenti condizioni:
“- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
- Il Sig. entro la data del 30 giugno 2024 provvederà a spostare la Pt_2
propria residenza che attualmente si trova presso l'abitazione della sig.ra
sita in Reggio Calabria alla contrada Sala di Mosorrofa n. 70”; Pt_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice Est.
3) dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 838 dell'anno 2024 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
DI CALABRIA (RC) il 09/04/1980), e (cod. fisc.: Parte_2
, nato a [...] il [...]), entrambi CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'avv. NOCERA DANIELA, giuste procure in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, alla VIA DEMETRIO TRIPEPI
n. 54, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso congiunto depositato in data 29/03/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 02.09.2006;
-considerato che con decreto del 02.05.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 20.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis
48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 31.10.2024 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al 21.01.2025 con termine per note di trattazione scritta entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 02.09.2006; b) dal matrimonio non sono nati figli;
b) con convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 Legge 162/2014 sottoscritta in data 30.06.2021, i coniugi si sono separati consensualmente;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito dell'accordo di negoziazione assistita per separazione consensuale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett.
b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55; -preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. con apposizione del visto in data 10.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
28/03/2024 da e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 02.09.2006 tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Reggio Calabria, al n. 457, parte II, serie A, anno 2006, alle seguenti condizioni:
“- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
- Il Sig. entro la data del 30 giugno 2024 provvederà a spostare la Pt_2
propria residenza che attualmente si trova presso l'abitazione della sig.ra
sita in Reggio Calabria alla contrada Sala di Mosorrofa n. 70”; Pt_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna