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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/06/2025, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 14555/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 9.8.24, iscritta al n. 14555/24 di
R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Marco Tancredi
ricorrente contro
CP_1
resistente contumace
premesso
che
- con ricorso depositato il 9.8.24 la conduttrice ha chiesto di Parte_1
dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato il primo giugno 2019 avente ad oggetto l'immobile a destinazione commerciale sito in Torino in corso Regina
Margherita n. 226, nonché di condannare la locatrice alla restituzione dei CP_1
pagina 1 di 6 canoni non dovuti in conseguenza dei vizi dell'immobile che lo avevano reso inutilizzabile e al pagamento dell'indennità per perdita dell'avviamento;
- nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, la resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
- l'istruttoria è consistita nell'escursione di alcuni testi;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini assegnati con ordinanza del 10.3.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- come esposto in ricorso e come è stato pienamente confermato in sede testimoniale,
l'immobile a destinazione commerciale condotto dalla ricorrente - costituito da uno
show room al piano terra e dalla sala riunioni e dal magazzino nel piano seminterrato,
è stato interessato nel dicembre 2019 da un primo allargamento di reflui fognari che ha coinvolto la quasi totalità del piano seminterrato;
- l'allargamento ha reso l'immobile integralmente inservibile dal dicembre 2019 al marzo
2020;
- successivamente, dall'aprile 2020 al settembre 2021, si è provveduto ai lavori di igienizzazione e di ristrutturazione del piano seminterrato il quale, essendo destinato a deposito e sala riunioni, costituiva elemento imprescindibile del compendio locato;
- nel dicembre 2019 si è verificato un ulteriore e più grave allagamento del piano seminterrato che ha reso nuovamente inservibile l'intero immobile, così da imporne la chiusura al pubblico e costringere la conduttrice ad ulteriori lavori;
- il 19 gennaio 2024 il signor , che di fatto aveva assunto la Persona_1
rappresentanza della locatrice affermandosi falsamente socio, ha ricevuto in consegna pagina 2 di 6 dalla ricorrente le chiavi dei locali, ma la successiva formalizzazione dell'accordo risolutivo non ha avuto luogo perché il signor ha subordinato l'assenso al Per_1
pagamento della differenza tra il canone di euro 1.600 indicato in contratto e il più
ridotto canone da lui accordato nella misura di euro 1.000 mensili;
- tali circostanze hanno trovato pieno riscontro sia nell'accertamento tecnico preventivo in corso di causa disposto nel procedimento numero 14511-1/21 R.G., sia nella documentazione prodotta e nelle deposizioni dei testi escussi;
- poiché le infiltrazioni hanno avuto origine dal collettore delle acque di scarico condominiali, la locatrice, che era tenuta ad assicurare la fruizione dell'immobile, risulta inadempiente sia qualora l'ipotesi venga ricondotta alla previsione dell'articolo 1178 del codice civile, come è desumibile dal tenore della comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicuratrice terza chiamata nel procedimento numero 14511/21
R.G., sia qualora si faccia riferimento all'articolo 1581 del codice civile in materia di vizi sopravvenuti;
- il contratto è ancora in vigore perché il signor era, in realtà, privo di Persona_1
poteri rappresentativi e, nei rapporti tra le parti, non si è dato corso alla risoluzione consensuale;
- è, dunque, facoltà della conduttrice agire per la risoluzione del contratto, così come previsto da entrambe le norme citate;
- considerata l'entità degli allagamenti, la loro natura e i loro riflessi preclusivi estesi all'intera attività commerciale esercitata nell'immobile locato, tale domanda appare fondata;
- si deve pertanto dichiarare, in primo luogo, la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice;
pagina 3 di 6 - la ricorrente ha chiesto, in secondo luogo, la restituzione degli importi asseritamente versati in eccesso;
- anche sotto questo secondo profilo, si deve prendere atto dell'inagibilità del locale nei periodi sovra indicati;
- per tali periodi sono stati corrisposti canoni per complessivi euro 68.343;
- detratto l'importo di euro 20.800 richiesto dalla ricorrente nel distinto procedimento numero 14511/21 R.G., residua un suo credito di euro 47.543;
- la resistente va, pertanto, condannata alla restituzione di tale importo, che costituisce indebito oggettivo, oltre agli interessi dalla data di ciascun versamento al saldo secondo il tasso di cui D. Lgs. 231/02, trattandosi di un contratto intercorso tra imprenditori;
- la ricorrente ha chiesto, infine, la condanna della locatrice al pagamento dell'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale ex articolo 34 legge 392/78;
- anche questa domanda è fondata poiché lo scioglimento del contratto è derivato dalla violazione delle obbligazioni gravanti sulla locatrice;
- l'importo è quantificabile in euro 1.000 mensili per 18 mensilità, pari a complessivi euro
18.000 oltre ad intessi dal 19.1.23, data del rilascio, al saldo;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza della resistente;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 504;
2) compensi per il giudizio:
pagina 4 di 6 - fase di studio: euro 1.400
- fase introduttiva: euro 1.000
- fase istruttoria: euro 3.000
- fase decisionale: euro 2.200
per complessivi euro 8.104 da aumentare nella misura ritenuta congrua del 10% e,
quindi, ad euro 8.914,40 per l'uso dei collegamenti intertestuali, oltre ad euro 976,32
per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- non si provvede ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/10 perché la norma riguarda le parti costituite, mentre la resistente è rimasta contumace;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto del 23.5.19 per inadempimento di CP_1
- condanna alla restituzione a favore di CP_1 Parte_1
di euro 47.543 oltre ad interessi al tasso di cui D. Lgs. 231/02 dalla data di ciascun versamento di canone alla restituzione;
- condanna al pagamento a favore di di CP_1 Parte_1
euro 18.000 oltre ad interessi legali dal 19.1.23 al saldo;
- condanna al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in euro 976,32 per esposti ed euro 8.914,40 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 25 maggio 2025.
pagina 5 di 6 Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 9.8.24, iscritta al n. 14555/24 di
R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Marco Tancredi
ricorrente contro
CP_1
resistente contumace
premesso
che
- con ricorso depositato il 9.8.24 la conduttrice ha chiesto di Parte_1
dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato il primo giugno 2019 avente ad oggetto l'immobile a destinazione commerciale sito in Torino in corso Regina
Margherita n. 226, nonché di condannare la locatrice alla restituzione dei CP_1
pagina 1 di 6 canoni non dovuti in conseguenza dei vizi dell'immobile che lo avevano reso inutilizzabile e al pagamento dell'indennità per perdita dell'avviamento;
- nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, la resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
- l'istruttoria è consistita nell'escursione di alcuni testi;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini assegnati con ordinanza del 10.3.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- come esposto in ricorso e come è stato pienamente confermato in sede testimoniale,
l'immobile a destinazione commerciale condotto dalla ricorrente - costituito da uno
show room al piano terra e dalla sala riunioni e dal magazzino nel piano seminterrato,
è stato interessato nel dicembre 2019 da un primo allargamento di reflui fognari che ha coinvolto la quasi totalità del piano seminterrato;
- l'allargamento ha reso l'immobile integralmente inservibile dal dicembre 2019 al marzo
2020;
- successivamente, dall'aprile 2020 al settembre 2021, si è provveduto ai lavori di igienizzazione e di ristrutturazione del piano seminterrato il quale, essendo destinato a deposito e sala riunioni, costituiva elemento imprescindibile del compendio locato;
- nel dicembre 2019 si è verificato un ulteriore e più grave allagamento del piano seminterrato che ha reso nuovamente inservibile l'intero immobile, così da imporne la chiusura al pubblico e costringere la conduttrice ad ulteriori lavori;
- il 19 gennaio 2024 il signor , che di fatto aveva assunto la Persona_1
rappresentanza della locatrice affermandosi falsamente socio, ha ricevuto in consegna pagina 2 di 6 dalla ricorrente le chiavi dei locali, ma la successiva formalizzazione dell'accordo risolutivo non ha avuto luogo perché il signor ha subordinato l'assenso al Per_1
pagamento della differenza tra il canone di euro 1.600 indicato in contratto e il più
ridotto canone da lui accordato nella misura di euro 1.000 mensili;
- tali circostanze hanno trovato pieno riscontro sia nell'accertamento tecnico preventivo in corso di causa disposto nel procedimento numero 14511-1/21 R.G., sia nella documentazione prodotta e nelle deposizioni dei testi escussi;
- poiché le infiltrazioni hanno avuto origine dal collettore delle acque di scarico condominiali, la locatrice, che era tenuta ad assicurare la fruizione dell'immobile, risulta inadempiente sia qualora l'ipotesi venga ricondotta alla previsione dell'articolo 1178 del codice civile, come è desumibile dal tenore della comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicuratrice terza chiamata nel procedimento numero 14511/21
R.G., sia qualora si faccia riferimento all'articolo 1581 del codice civile in materia di vizi sopravvenuti;
- il contratto è ancora in vigore perché il signor era, in realtà, privo di Persona_1
poteri rappresentativi e, nei rapporti tra le parti, non si è dato corso alla risoluzione consensuale;
- è, dunque, facoltà della conduttrice agire per la risoluzione del contratto, così come previsto da entrambe le norme citate;
- considerata l'entità degli allagamenti, la loro natura e i loro riflessi preclusivi estesi all'intera attività commerciale esercitata nell'immobile locato, tale domanda appare fondata;
- si deve pertanto dichiarare, in primo luogo, la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice;
pagina 3 di 6 - la ricorrente ha chiesto, in secondo luogo, la restituzione degli importi asseritamente versati in eccesso;
- anche sotto questo secondo profilo, si deve prendere atto dell'inagibilità del locale nei periodi sovra indicati;
- per tali periodi sono stati corrisposti canoni per complessivi euro 68.343;
- detratto l'importo di euro 20.800 richiesto dalla ricorrente nel distinto procedimento numero 14511/21 R.G., residua un suo credito di euro 47.543;
- la resistente va, pertanto, condannata alla restituzione di tale importo, che costituisce indebito oggettivo, oltre agli interessi dalla data di ciascun versamento al saldo secondo il tasso di cui D. Lgs. 231/02, trattandosi di un contratto intercorso tra imprenditori;
- la ricorrente ha chiesto, infine, la condanna della locatrice al pagamento dell'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale ex articolo 34 legge 392/78;
- anche questa domanda è fondata poiché lo scioglimento del contratto è derivato dalla violazione delle obbligazioni gravanti sulla locatrice;
- l'importo è quantificabile in euro 1.000 mensili per 18 mensilità, pari a complessivi euro
18.000 oltre ad intessi dal 19.1.23, data del rilascio, al saldo;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza della resistente;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 504;
2) compensi per il giudizio:
pagina 4 di 6 - fase di studio: euro 1.400
- fase introduttiva: euro 1.000
- fase istruttoria: euro 3.000
- fase decisionale: euro 2.200
per complessivi euro 8.104 da aumentare nella misura ritenuta congrua del 10% e,
quindi, ad euro 8.914,40 per l'uso dei collegamenti intertestuali, oltre ad euro 976,32
per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- non si provvede ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/10 perché la norma riguarda le parti costituite, mentre la resistente è rimasta contumace;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto del 23.5.19 per inadempimento di CP_1
- condanna alla restituzione a favore di CP_1 Parte_1
di euro 47.543 oltre ad interessi al tasso di cui D. Lgs. 231/02 dalla data di ciascun versamento di canone alla restituzione;
- condanna al pagamento a favore di di CP_1 Parte_1
euro 18.000 oltre ad interessi legali dal 19.1.23 al saldo;
- condanna al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in euro 976,32 per esposti ed euro 8.914,40 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 25 maggio 2025.
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