Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 6799/2021 R.G., avente ad oggetto: Altre ipotesi
PROMOSSA DA
, , con il patrocinio Parte_1 CP_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti PAPPALARDO PASQUALE , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito questo ufficio formulando, in ricorso, le seguenti conclusioni:
“
1. Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di parte
convenuta con iniziale contratto di lavoro a tempo determinato sempre prorogato senza
alcuna soluzione di continuità dal 24.10.2019 all'11.06.2020 per 18 ore settimanali
come insegnante di sostegno per minorati psicofisici per la sostituzione della
insegnante ; Testimone_1
Seconda Sezione Civile – Lavoro
2. Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad avere riconosciuto un unico
contratto a termine continuativo, ai fini giuridici ed economici, dal 24.10.2019 al
11.06.2020;
3. Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto, ai sensi dell'art. 40 CCNL
comparto scuola, alla retribuzione delle giornate di sabato 21 marzo 2020 (giorno libero dall'attività di insegnamento), domenica 22 marzo 2020, dal 9 al 14 aprile 2020
(periodo di sospensione delle lezioni per festività Pasquali), venerdì 1 maggio (festività infrasettimanale), sabato 2 maggio 2020 (giorno libero dall'attività di insegnamento) domenica 3 maggio 2020, e ai sensi dell'art. 37 CCNL comparto scuola alla
retribuzione delle giornate di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 giugno 2020, giornate
tutte ricadenti nel periodo di durata del rapporto dal 24.10.2019 all'11.06.202, nella
misura di €933,94 o di quella misura maggiore o minore che sarà stabilita dal
giudice adito;
4. Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto a ricevere per il dedotto rapporto di lavoro la “retribuzione professionale docenti” di cui all'art.7, comma 1, del c.c.n.l. per
il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, nella misura di € 1.326,20 o di
quella misura maggiore o minore che sarà stabilita dal giudice adito;
5. Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto a ricevere il TFR per l'intero
rapporto di lavoro a tempo determinato e in ogni caso per i periodi dal 19.03.2020 al
14.04.2020 e dal 01.05.2020 all'11.06.2020 nella misura di € 340,96 o di quella misura
maggiore o minore che sarà stabilita dal giudice adito;
6. Condannare l' Controparte_3
c.f.: in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore e il in persona del pro tempore in solido o Controparte_4 CP_5
per la parte a ciascuno spettante, al pronto pagamento nei confronti della ricorrente della somma complessiva di € 2. 601,10, o della somma maggiore o minore che sarà
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
stabilita dal Giudice adito, per le causali di cui in premessa, oltre rivalutazione
monetaria e interessi legali ex art.429 cpc.
Con vittoria di spese ed onorario da distrarsi ex art. 93 cpc”.
Non si è costituita l'Amministrazione scolastica, nonostante ritualmente intimata, la quale va dichiarata contumace.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Con riguardo alla retribuzione dei giorni dal 21 al 22 marzo 2020, dal 9 al 14 aprile
2020, dall'1 al 3 maggio 2020 e dall'8.6.2020 al 10.6.2020, parte ricorrente deduce di avere prestato servizio senza soluzione di continuità dal 24.10.2019 all'11.6.2020 in sostituzione della docente la quale durante tutto l'arco temporale Persona_1
del rapporto di lavoro dedotto non è mai rientrata in servizio, e a sostegno della propria tesi difensiva parte ricorrente richiama l'art. 37 e 40 del CCNL del 2007 Comparto
Scuola.
Più precisamente l'art. 40 rubricato “RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO” prevede che “
1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 25. 2. Nei casi di assunzione
in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il
nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti
in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio
di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non
inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro
a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente
l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività
infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di
durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile.”
L'art. 37 CCNL COMPARTO SCUOLA prevede che “
1. Al fine di garantire la
continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla
conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni
continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività
didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio
in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri
compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni
di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto
in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”
Dalla documentazione versata in atti si evince che i contratti sottoscritti dalla ricorrente (per il periodo che va dal 24.10.2019 all'11.6.2020) sono stati stipulati tutti per la sostituzione della docente che ha presentato varie Controparte_6
istanze di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio fino al 12.6.2020.
Per quanto riguarda i giorni dal 21 al 22 marzo 2020 e dall'1 al 3 maggio 2020 la retribuzione richiesta è spettante, non ai sensi dell'art. 40 del CCNL comparto scuola, ma ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DM 131/07 (Regolamento delle supplenze tuttora in vigore), che dispone “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di
assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o
interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da
entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo
supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.” (cfr. altresì circolare del 28.8.2019 prot. n. 38905 avente ad oggetto Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.).
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il contratto avrà quindi decorrenza dal sabato ricomprendendo necessariamente anche la domenica. Se il titolare si riassenta, infatti, il pagamento del sabato e dalla domenica sarà effettuato in virtù della sola proroga contrattuale.
Per quanto riguarda il periodo delle vacanze pasquali, dal 9 al 14 aprile 2020, trova applicazione sempre l'art. 7 del DM 131/07 che al comma 5 prevede: “Nel caso in cui
ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un
periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in
servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.
La differenza rispetto al caso della proroga consiste nel fatto che in questa ipotesi tra un'assenza e l'altra del titolare vi è un periodo di sospensione delle lezioni (es.: le vacanze di Natale, vacanze di Pasqua, chiusura della scuola per Seggio elettorale o altre sospensioni delle lezioni).
Il supplente in servizio prima della sospensione delle lezioni, qualora il titolare si assenti nuovamente alla ripresa delle lezioni e quindi non rientri in classe, avrà diritto alla conferma del contratto con decorrenza dal primo giorno effettivo di servizio dopo la ripresa delle lezioni.
Nel caso di specie, il docente titolare non ha presentato istanza di congedo anche per il periodo delle vacanze pasquali (potendo trovare in tal caso applicazione l'art. 40 del
CCNL di settore), al contrario l'istanza per l'assenza dal lavoro ha riguardato il periodo che va dal 30.3.2020 all'8.4.2020 e poi dal 15.4.2020 in poi;
quindi, durante il periodo di sospensione delle lezioni e precisamente dal 9.4.2020 al 14.4.2020 la docente è
risultata formalmente in servizio (cfr. altresì Trib. Ragusa sent. n. 850 del 17-11-2009)
I giorni di sospensione delle lezioni, dunque, non sono coperti contrattualmente e il supplente avrà diritto solamente alla conferma del contratto con decorrenza dalla ripresa delle lezioni, così come previsto dal citato art. 7 comma 5 del DM 131/07.
Pagina 5 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Per quanto riguarda i giorni dall'8.6.2020 al 10.6.2020 trova applicazione l'art. 37 del CCNL 2007 sopra citato.
Tale disposizione si applica sia nel caso di rientro del titolare dopo il 30 aprile
(in questo caso il titolare rientra e resta a “disposizione” della scuola), sia nel caso di mancato rientro (per cui il titolare ha raggiunto 150 gg di assenza o 90 in caso di classi terminali, ma non rientra e prosegue la sua assenza fino al termine delle lezioni o oltre).
Il periodo di sospensione delle lezioni va comunque considerato nei giorni di assenza del titolare ai fini del conteggio dei 90/150 gg. per il rientro a disposizione dopo il 30 aprile. Ai fini della loro esclusione dal computo, infatti, è ritenuta essenziale l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa del titolare che, nel caso in esame, non c'è stata.
In queste ipotesi il sostituto ha diritto alla proroga che decorre dal giorno successivo a quello del “termine delle lezioni” fino all'ultimo giorno di scrutinio, che coincide con il giorno 11.6.2020, senza interruzioni (il penultimo contratto ha come data di cessazione il 6.6.2020 ma parte ricorrente chiede la retribuzione dall'8.6.2020 al 10.6.2020
escludendo domenica 7 giugno).
Per quanto concerne il TFR, la ricorrente ha diritto alla liquidazione del TFR per il periodo indicato in ricorso (l'amministrazione non costituendosi non ha fornito prova del pagamento), esclusi i giorni della sospensione pasquale dal 9.4.2020 al 14.4.2020.
Spetta pure la retribuzione professionale docenti: dai cedolini si evince che non
è stata corrisposta, per cui spetta alla ricorrente la corresponsione di tale voce, essendo ormai pacificamente riconosciuta in giurisprudenza anche in favore degli insegnanti a tempo determinato.
Parte ricorrente quantifica tale retribuzione in complessivi euro 1.326,20 (euro 174,50 x mesi 7,60 = 1.326,20). Calcolando un totale di 226 giorni (togliendo dal periodo indicato i giorni di sospensione pasquale e precisamente dal 9.4.2020 al 14.4.2020),
l'importo corretto appare euro 1.315,32 (226 x euro 5,82 = euro 1.315,32).
Pagina 6 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
In conclusione, il ricorso può essere accolto per quanto di ragione, dovendosi quindi considerare che il contratto non può considerarsi unico dal 24.10.2019 all'11.6.2020,
attesa l'interruzione delle vacanze pasquali, spettando dunque la retribuzione dei giorni dal 21 al 22 marzo 2020 e dall'1 al 3 maggio 2020, dall'8.6.2020 al 10.6.2020, ma dovendosi negare invece il diritto alla retribuzione per i giorni dall'9.4.2020 al
14.4.2020.
Spetta, come detto, il T.F.R. per il periodo indicato in ricorso, con esclusione dei giorni della sospensione pasquale dal 9.4.2020 al 14.4.2020-
Spetta la retribuzione professionale docenti, per 226 giorni di servizio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE il ricorso nei termini spiegati e, per l'effetto:
DICHIARA che il rapporto di lavoro tra parte ricorrente (docente con incarico di insegnante di sostegno per minorati psicofisici) e l'amministrazione scolastica, dal
24.10.2019 all'11.6.2020, può considerarsi unico, ad eccezione del periodo di sospensione delle vacanze pasquali, durante le quali si è verificata l'interruzione, salvo il diritto alla successiva proroga dell'incarico;
DICHIARA conseguentemente il diritto della parte ricorrente di avere il riconoscimento giuridico ed economico del rapporto, nel periodo di sua effettiva vigenza;
DICHIARA il diritto della parte ricorrente di ricevere la retribuzione dei giorni dal 21 al
22 marzo 2020 e dall'1 al 3 maggio 2020, dall'8.6.2020 al 10.6.2020;
DICHIARA il diritto della parte ricorrente di ricevere il T.F.R., calcolato tenendo conto del periodo di servizio prestato, e dunque senza il periodo dal 9.4.2020 al 14.4.2020, per la sospensione delle lezioni per il periodo pasquale;
Pagina 7 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
DICHIARA il diritto di parte ricorrente di percepire la retribuzione professionale docenti per 226 giorni di servizio;
CONDANNA, per l'effetto, l'Amministrazione scolastica al pagamento di quanto dovuto in ragione dei punti che precedono, oltre accessori, come per legge;
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in €.2250 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge, disponendone la distrazione a favore del
Procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Così depositato, in Catania, lì 08/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 8