TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 18/06/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 70/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
***
Il Giudice del Lavoro, Leonardo Modica, nella causa instaurata
TRA
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lisa Giampaolo
-opponente-
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Argento e Luana Controparte_1
Borrelli
- opposto-
OGGETTO: retribuzioni, TFR.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza e rispettivi atti difensivi
All'udienza del 18.6.2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
rigetta integralmente il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 76/2021, emesso il 3.12.2021 dal Tribunale di Sciacca, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
condanna alla rifusione Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 5.800,00 per onorari, oltre 15% spese generali, IVA e CPA se dovuti, da distrarsi a favore degli avv.ti Giuseppe Argento e Luana Borrelli, antistatari.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.1.2022, Parte_1
a proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 76/2021, emesso
[...] il 3.12.2021, dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 1517/2021, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 11.211,88, in favore del sig.
, odierno opposto, a titolo di retribuzioni per le mensilità di gennaio, Controparte_1
febbraio, marzo, luglio e agosto 2020, nonché del TFR, oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese del procedimento monitorio e accessori.
In via riconvenzionale, ha formulato domanda di risarcimento del danno patrimoniale asseritamente causato dal lavoratore alla società in costanza del rapporto di lavoro, quantificato in € 29.208,00.
Ha quindi concluso chiedendo: in via principale la revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale la condanna dell'opposto al pagamento di € 29.208,00 oltre interessi di legge,
e, in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda monitoria, e ha chiesto la riduzione dell'importo eventualmente riconosciuto, previa detrazione delle ritenute fiscali e previdenziali
Si è costituito ritualmente in giudizio eccependo la infondatezza Controparte_1
in fatto ed in diritto del ricorso e chiedendo al Tribunale la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Pag. 2 di 8 Parte opponente, come precisato con note difensive depositate in data 10.1.2025, ha provveduto, in data 8.5.2024, al pagamento della somma ingiunta, in favore di CP_1
in seguito all'azione esecutiva intrapresa dal lavoratore sulla base del decreto
[...]
ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 14.6.2022.
La causa, istruita mediante documenti ed escussione testi, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe all'udienza odierna.
*****
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto del contenzioso per cui si procede è in primo luogo l'accertamento del diritto di a percepire il trattamento retributivo relativo alle mensilità di gennaio, Controparte_1
febbraio, marzo, luglio e agosto 2020, oltre al TFR, di cui parte opposta aveva già chiesto condannarsi n sede monitoria. Parte_1
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso in esame, per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Unite,
n.13533/2001).
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità dell'attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base al la legge ed al contratto di lavoro.
Ciò detto, deve darsi atto che con il ricorso in opposizione parte opponente non ha in alcun modo contestato l'espletamento di attività lavorativa da parte dell'opposto nel periodo dedotto in giudizio, così come risulta dato pacifico che il rapporto di lavoro tra gli odierni contendenti abbia avuto fine il 2.9.2020 in seguito alle dimissioni del lavoratore.
Pag. 3 di 8 In ordine alla quantità di lavoro prestato e alle mansioni espletate, ben possono essere valorizzate in punto di prova le buste paga prodotte in fase monitoria (cfr. fascicolo monitorio riferito al procedimento n. 1517/2021 R.G. Lav., all. memoria), le quali, sono chiare e prive di contraddizioni nell'esposizione dell'attività svolta e nella sua remunerazione e, come tali, per quanto è qui di interesse, sono idonee a fornire piena prova sia dello svolgimento del rapporto di lavoro, dell'inquadramento contrattuale della ricorrente nel periodo per cui è causa e delle competenze a vario titolo spettanti alla ricorrente oggetto della odierna domanda (sul valore probatorio delle buste paga cfr. Cass 20/01/201 6, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; Cass.
11 marzo 2005 n. 5362; Cass. 17 maggio 2006, n. 11536; nr. 12 gennaio 2001, nr. 376; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n.1074/1986).
Fornita la prova dei fatti costituitivi del credito azionato in via monitoria, spettava alla parte datoriale provare l'estinzione della propria obbligazione.
Siffatta prova non è stata fornita, essendo dato acquisito che la società opponente ha provveduto a pagare le somme ingiunte solo nel corso del procedimento esecutivo azionato in forza del titolo ex art. 648 c.p.c. al solo fine di impedire gli effetti pregiudizievoli degli atti di esecuzione forzata e in attesa dell'esito del presente giudizio, fatto che evidentemente non inficia la bontà della pretesa creditoria nel decreto ingiuntivo
Parte opponente non ha neppure provato, per come sostenuto, di avere versato le ritenute previdenziali e fiscali relative ai crediti oggetto della domanda monitoria, non avendo prodotto al riguardo alcun mezzo di prova. Dai modelli F24 prodotti non si evince infatti che i versamenti effettuati siano riferibili alla posizione previdenziale e fiscale dell'opposto (è pacifico che oltre al la società avesse alle dipendenze almeno un altro dipendente). CP_1
Correttamente, pertanto, la somma ingiunta è stata determinata al lordo delle relative ritenute fiscali e previdenziali. Del resto, secondo consolidato orientamento “L'accertamento
e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali
a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo. (cfr.
Cass. sez. L. nr. 18044 del 14.9.2015).
Pag. 4 di 8 Va pertanto rigettata la domanda, posta in subordine, volta ad ottenere la riduzione del credito azionato e per l'effetto il decreto opposto va interamente confermato.
*****
Parimenti infondata è la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente con cui è stata chiesta la condanna di alla rifusione degli ammanchi e perdite da Controparte_1 questi cagionatele e al risarcimento del danno patrimoniale di € 29.208,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La società ex datrice di lavoro deduce che nel mese di gennaio 2020, dopo avere rilevato alcune incongruenze contabili, in alcune occasioni riscontrava che il denaro presente nella cassa fosse superiore all'ammontare degli scontrini emessi.
La società deduce di avere attivato procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore ritenendolo responsabile dei suddetti ammanchi e incongruenze.
Assume la ricorrente che, in conseguenza di tali condotte, ha subito un danno in termini di perdita di fatturato/mancati incassi di € 29.208,00.
Ebbene, già in punto di allegazione la domanda è sorretta da enunciazioni del tutto generiche, in parte contraddittorie con quanto riportato dai documenti depositati dalla stessa società, sia in ordine alla prospettata condotta illecita, sia in ordine al danno asseritamente patito, il quale viene imputato al lavoratore sulla base di un ragionamento di tipo congetturale privo di alcun riscontro probatorio.
Deve infatti sin da subito evidenziarsi che la società non riferisce di specifici episodi di appropriazione del denaro dalla cassa o di mancata emissione dello scontrino fiscale, né, del resto, alcuna prova risulta articolata al riguardo.
Il datore di lavoro imputa la perdita economica rilevata nei primi mesi del 2020 al lavoratore, muovendo essenzialmente dal fatto di avere riscontrato in costanza di rapporto una incongruenza tra gli scontrini emessi e il denaro presente in cassa e quindi un avanzo di cassa non giustificato e dal fatto che l'opposto era l'unico addetto alla cassa.
Ciò detto, la domanda si appalesa in primis sorretta da deduzioni del tutto generiche laddove viene denunciata la presenza di ammanchi di cassa senza in alcun modo precisare a quanto ammonterebbero tali mancanze, i periodi in cui precisamente sarebbero stati riscontrati tali ammanchi, lacune che già in astratto impediscono di valutare l'effettiva entità del pregiudizio lamentato eziologicamente riferibile alla condotta del lavoratore.
Pag. 5 di 8 Tale deficit deduttivo neppure viene colmato dalla relazione peritale in atti, atteso che la quantificazione del danno asseritamente patito viene effettuata considerando una serie di fattori quali (cfr. ultima pagina): la minore capacità di attrazione di nuovi clienti, minori profitti derivanti dalla perdita della clientela e dalle opportunità di sviluppo oltre che dalla perdita di fatturati. Nulla viene pertanto riferito in ordine al danno specificamente imputabile alla condotta appropriativa (condotta espressamente prospettata nella denuncia - querela in atti presentata da , attraverso il richiamo all'art. 646 c.p.), condotta che, in Parte_1
buona sostanza, costituisce la ragione di fatto su cui si fonda la domanda risarcitoria.
Le deduzioni poi appaiono contradditorie: l'illiceità della condotta, infatti, sarebbe da un lato consistita nell'avere causato gravissimi ammanchi di cassa, dall'altro avrebbe determinato un avanzo di cassa (neppure quantificato) derivante dalla mancata emissione di scontrini fiscali, ciò riflettendosi negativamente in punto di determinazione del danno patrimoniale asseritamente patito, dal momento che non è dato comprendere in che termini l'eventuale ammanco sia stato compensato dalle suddette eccedenze di cassa.
In disparte tali considerazioni, manca nel caso concreto la prova della condotta illecita per come dedotta dalla opponente.
A supporto delle proprie deduzioni, la ricorrente ha infatti prodotto: le lettere di contestazione disciplinare del 5.2.2020 e 26.6.2020 (all. 2 e 3 ricorso) la denuncia - querela in relazione ai medesimi fatti di causa, prospettando in quella sede la commissione del reato di appropriazione indebita (cfr. doc. 6 del ricorso) e documentazione contabile (cfr. doc. 4, 4a,
4b, 4c, 5, ricorso) volta a dimostrare la perdita di fatturato nel periodo in cui il lavoratore era addetto alla gestione della cassa (gennaio- agosto 2020).
Ebbene, quanto alle lettere di contestazione disciplinare e alla denuncia querela le stesse sono evidentemente prive di alcuna efficacia dimostrativa, trattandosi di atti unilaterali di provenienza datoriale, dovendosi peraltro rilevare come già nel procedimento disciplinare il lavoratore contestava gli addebiti in quella sede mossigli (cfr. doc. 1 memoria di costituzione in giudizio).
Deve inoltre osservarsi come, a ben guardare, nemmeno in fase disciplinare fu espressamente contestato di avere determinato ammanchi di cassa, ma semmai di avere determinato ammanco/evasione a livello fiscale data dalla mancata emissione di scontrini da cui sarebbe derivato un avanzo di cassa “in nero” non giustificato (cfr. doc.3).
Pag. 6 di 8 Nessun elemento di riscontro alle deduzioni attoree può altresì ricavarsi dalla documentazione contabile, dalla quale in alcun modo risulta individuabile un nesso causale diretto, specifico e univoco tra la condotta del dipendente e il calo di fatturato, dovendosi peraltro evidenziare l'incidenza di altri fattori (quali crisi economica, pandemia COVID-19, stagionalità, variazioni nella domanda) del tutto trascurati dalla convenuta.
A ciò aggiungasi che l'espletata istruttoria orale ha confermato quanto sostenuto dal lavoratore circa il fatto che non fosse l'unico dipendente addetto alla cassa.
Ed infatti il teste dipendente della società opponente da marzo 2017 a ottobre Tes_1
2021 ha riferito” Ogni tanto mi occupavo della cassa, specie quando non c'era. CP_1
Quando era presente non mi occupavo della gestione della cassa, salvo, al bisogno, CP_1 quando vi era molta affluenza, come il sabato o nelle festività”.
La testimonianza del teste appare coerente con le dichiarazioni rese dal teste di Tes_1
parte ricorrente (cfr. verbale d'udienza dell'11.1.2024) la quale ha riferito: “ho Pt_2
lavorato per la , se non ricordo male nel novembre 2020 per sostituire Parte_1
nel reparto macelleria. […] confermo che nel periodo in cui ho lavorato Controparte_1 in sostituzione di mi alternavo alla cassa con la sig. ”. CP_1 Controparte_2
Le dichiarazioni dei due testimoni, sul punto coerenti, appaiono più attendibili rispetto a quanto riferito dal teste , laddove ha affermato “che era l'unico addetto Tes_2 Tes_3 alla cassa” al tempo cliente della e che quindi, non essendo costantemente Parte_1
presente sui luoghi di lavoro, non può che avere una cognizione soltanto parziale della vicenda.
Le dichiarazioni dei testimoni e dimostrano che la gestione della cassa Tes_1 Pt_2
non era affidata in via esclusiva al ma è stata condivisa, seppure solo per alcuni CP_1
periodi, con altri dipendenti, circostanza che, unita alla genericità delle allegazioni già evidenziata, inficia irrimediabilmente le tesi attoree non consentendo di ritenere provata la riferibilità causale dell'asserito danno alla condotta dell'odierno opposto.
La mancata dimostrazione della condotta illecita rende superflua la valutazione della effettiva esistenza del danno risarcibile e dell'espletamento della chiesta CTU la quale assumerebbe un inammissibile carattere esplorativo (ex multis Cass. 8498/2025).
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso in opposizione proposta va integralmente rigettato.
Pag. 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M 55/2014 e successivi aggiornamenti per lo scaglione di riferimento (da € 26.001,00
a € 52,000,00), congruamente ridotti tenuto conto dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto affrontate, con distrazione a favore degli avv.ti Giuseppe Argento e Luana Borrelli, antistatari
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, 18.6.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
***
Il Giudice del Lavoro, Leonardo Modica, nella causa instaurata
TRA
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lisa Giampaolo
-opponente-
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Argento e Luana Controparte_1
Borrelli
- opposto-
OGGETTO: retribuzioni, TFR.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza e rispettivi atti difensivi
All'udienza del 18.6.2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
rigetta integralmente il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 76/2021, emesso il 3.12.2021 dal Tribunale di Sciacca, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
condanna alla rifusione Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 5.800,00 per onorari, oltre 15% spese generali, IVA e CPA se dovuti, da distrarsi a favore degli avv.ti Giuseppe Argento e Luana Borrelli, antistatari.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.1.2022, Parte_1
a proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 76/2021, emesso
[...] il 3.12.2021, dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 1517/2021, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 11.211,88, in favore del sig.
, odierno opposto, a titolo di retribuzioni per le mensilità di gennaio, Controparte_1
febbraio, marzo, luglio e agosto 2020, nonché del TFR, oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese del procedimento monitorio e accessori.
In via riconvenzionale, ha formulato domanda di risarcimento del danno patrimoniale asseritamente causato dal lavoratore alla società in costanza del rapporto di lavoro, quantificato in € 29.208,00.
Ha quindi concluso chiedendo: in via principale la revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale la condanna dell'opposto al pagamento di € 29.208,00 oltre interessi di legge,
e, in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda monitoria, e ha chiesto la riduzione dell'importo eventualmente riconosciuto, previa detrazione delle ritenute fiscali e previdenziali
Si è costituito ritualmente in giudizio eccependo la infondatezza Controparte_1
in fatto ed in diritto del ricorso e chiedendo al Tribunale la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Pag. 2 di 8 Parte opponente, come precisato con note difensive depositate in data 10.1.2025, ha provveduto, in data 8.5.2024, al pagamento della somma ingiunta, in favore di CP_1
in seguito all'azione esecutiva intrapresa dal lavoratore sulla base del decreto
[...]
ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 14.6.2022.
La causa, istruita mediante documenti ed escussione testi, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe all'udienza odierna.
*****
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto del contenzioso per cui si procede è in primo luogo l'accertamento del diritto di a percepire il trattamento retributivo relativo alle mensilità di gennaio, Controparte_1
febbraio, marzo, luglio e agosto 2020, oltre al TFR, di cui parte opposta aveva già chiesto condannarsi n sede monitoria. Parte_1
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso in esame, per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Unite,
n.13533/2001).
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità dell'attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base al la legge ed al contratto di lavoro.
Ciò detto, deve darsi atto che con il ricorso in opposizione parte opponente non ha in alcun modo contestato l'espletamento di attività lavorativa da parte dell'opposto nel periodo dedotto in giudizio, così come risulta dato pacifico che il rapporto di lavoro tra gli odierni contendenti abbia avuto fine il 2.9.2020 in seguito alle dimissioni del lavoratore.
Pag. 3 di 8 In ordine alla quantità di lavoro prestato e alle mansioni espletate, ben possono essere valorizzate in punto di prova le buste paga prodotte in fase monitoria (cfr. fascicolo monitorio riferito al procedimento n. 1517/2021 R.G. Lav., all. memoria), le quali, sono chiare e prive di contraddizioni nell'esposizione dell'attività svolta e nella sua remunerazione e, come tali, per quanto è qui di interesse, sono idonee a fornire piena prova sia dello svolgimento del rapporto di lavoro, dell'inquadramento contrattuale della ricorrente nel periodo per cui è causa e delle competenze a vario titolo spettanti alla ricorrente oggetto della odierna domanda (sul valore probatorio delle buste paga cfr. Cass 20/01/201 6, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; Cass.
11 marzo 2005 n. 5362; Cass. 17 maggio 2006, n. 11536; nr. 12 gennaio 2001, nr. 376; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n.1074/1986).
Fornita la prova dei fatti costituitivi del credito azionato in via monitoria, spettava alla parte datoriale provare l'estinzione della propria obbligazione.
Siffatta prova non è stata fornita, essendo dato acquisito che la società opponente ha provveduto a pagare le somme ingiunte solo nel corso del procedimento esecutivo azionato in forza del titolo ex art. 648 c.p.c. al solo fine di impedire gli effetti pregiudizievoli degli atti di esecuzione forzata e in attesa dell'esito del presente giudizio, fatto che evidentemente non inficia la bontà della pretesa creditoria nel decreto ingiuntivo
Parte opponente non ha neppure provato, per come sostenuto, di avere versato le ritenute previdenziali e fiscali relative ai crediti oggetto della domanda monitoria, non avendo prodotto al riguardo alcun mezzo di prova. Dai modelli F24 prodotti non si evince infatti che i versamenti effettuati siano riferibili alla posizione previdenziale e fiscale dell'opposto (è pacifico che oltre al la società avesse alle dipendenze almeno un altro dipendente). CP_1
Correttamente, pertanto, la somma ingiunta è stata determinata al lordo delle relative ritenute fiscali e previdenziali. Del resto, secondo consolidato orientamento “L'accertamento
e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali
a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo. (cfr.
Cass. sez. L. nr. 18044 del 14.9.2015).
Pag. 4 di 8 Va pertanto rigettata la domanda, posta in subordine, volta ad ottenere la riduzione del credito azionato e per l'effetto il decreto opposto va interamente confermato.
*****
Parimenti infondata è la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente con cui è stata chiesta la condanna di alla rifusione degli ammanchi e perdite da Controparte_1 questi cagionatele e al risarcimento del danno patrimoniale di € 29.208,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La società ex datrice di lavoro deduce che nel mese di gennaio 2020, dopo avere rilevato alcune incongruenze contabili, in alcune occasioni riscontrava che il denaro presente nella cassa fosse superiore all'ammontare degli scontrini emessi.
La società deduce di avere attivato procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore ritenendolo responsabile dei suddetti ammanchi e incongruenze.
Assume la ricorrente che, in conseguenza di tali condotte, ha subito un danno in termini di perdita di fatturato/mancati incassi di € 29.208,00.
Ebbene, già in punto di allegazione la domanda è sorretta da enunciazioni del tutto generiche, in parte contraddittorie con quanto riportato dai documenti depositati dalla stessa società, sia in ordine alla prospettata condotta illecita, sia in ordine al danno asseritamente patito, il quale viene imputato al lavoratore sulla base di un ragionamento di tipo congetturale privo di alcun riscontro probatorio.
Deve infatti sin da subito evidenziarsi che la società non riferisce di specifici episodi di appropriazione del denaro dalla cassa o di mancata emissione dello scontrino fiscale, né, del resto, alcuna prova risulta articolata al riguardo.
Il datore di lavoro imputa la perdita economica rilevata nei primi mesi del 2020 al lavoratore, muovendo essenzialmente dal fatto di avere riscontrato in costanza di rapporto una incongruenza tra gli scontrini emessi e il denaro presente in cassa e quindi un avanzo di cassa non giustificato e dal fatto che l'opposto era l'unico addetto alla cassa.
Ciò detto, la domanda si appalesa in primis sorretta da deduzioni del tutto generiche laddove viene denunciata la presenza di ammanchi di cassa senza in alcun modo precisare a quanto ammonterebbero tali mancanze, i periodi in cui precisamente sarebbero stati riscontrati tali ammanchi, lacune che già in astratto impediscono di valutare l'effettiva entità del pregiudizio lamentato eziologicamente riferibile alla condotta del lavoratore.
Pag. 5 di 8 Tale deficit deduttivo neppure viene colmato dalla relazione peritale in atti, atteso che la quantificazione del danno asseritamente patito viene effettuata considerando una serie di fattori quali (cfr. ultima pagina): la minore capacità di attrazione di nuovi clienti, minori profitti derivanti dalla perdita della clientela e dalle opportunità di sviluppo oltre che dalla perdita di fatturati. Nulla viene pertanto riferito in ordine al danno specificamente imputabile alla condotta appropriativa (condotta espressamente prospettata nella denuncia - querela in atti presentata da , attraverso il richiamo all'art. 646 c.p.), condotta che, in Parte_1
buona sostanza, costituisce la ragione di fatto su cui si fonda la domanda risarcitoria.
Le deduzioni poi appaiono contradditorie: l'illiceità della condotta, infatti, sarebbe da un lato consistita nell'avere causato gravissimi ammanchi di cassa, dall'altro avrebbe determinato un avanzo di cassa (neppure quantificato) derivante dalla mancata emissione di scontrini fiscali, ciò riflettendosi negativamente in punto di determinazione del danno patrimoniale asseritamente patito, dal momento che non è dato comprendere in che termini l'eventuale ammanco sia stato compensato dalle suddette eccedenze di cassa.
In disparte tali considerazioni, manca nel caso concreto la prova della condotta illecita per come dedotta dalla opponente.
A supporto delle proprie deduzioni, la ricorrente ha infatti prodotto: le lettere di contestazione disciplinare del 5.2.2020 e 26.6.2020 (all. 2 e 3 ricorso) la denuncia - querela in relazione ai medesimi fatti di causa, prospettando in quella sede la commissione del reato di appropriazione indebita (cfr. doc. 6 del ricorso) e documentazione contabile (cfr. doc. 4, 4a,
4b, 4c, 5, ricorso) volta a dimostrare la perdita di fatturato nel periodo in cui il lavoratore era addetto alla gestione della cassa (gennaio- agosto 2020).
Ebbene, quanto alle lettere di contestazione disciplinare e alla denuncia querela le stesse sono evidentemente prive di alcuna efficacia dimostrativa, trattandosi di atti unilaterali di provenienza datoriale, dovendosi peraltro rilevare come già nel procedimento disciplinare il lavoratore contestava gli addebiti in quella sede mossigli (cfr. doc. 1 memoria di costituzione in giudizio).
Deve inoltre osservarsi come, a ben guardare, nemmeno in fase disciplinare fu espressamente contestato di avere determinato ammanchi di cassa, ma semmai di avere determinato ammanco/evasione a livello fiscale data dalla mancata emissione di scontrini da cui sarebbe derivato un avanzo di cassa “in nero” non giustificato (cfr. doc.3).
Pag. 6 di 8 Nessun elemento di riscontro alle deduzioni attoree può altresì ricavarsi dalla documentazione contabile, dalla quale in alcun modo risulta individuabile un nesso causale diretto, specifico e univoco tra la condotta del dipendente e il calo di fatturato, dovendosi peraltro evidenziare l'incidenza di altri fattori (quali crisi economica, pandemia COVID-19, stagionalità, variazioni nella domanda) del tutto trascurati dalla convenuta.
A ciò aggiungasi che l'espletata istruttoria orale ha confermato quanto sostenuto dal lavoratore circa il fatto che non fosse l'unico dipendente addetto alla cassa.
Ed infatti il teste dipendente della società opponente da marzo 2017 a ottobre Tes_1
2021 ha riferito” Ogni tanto mi occupavo della cassa, specie quando non c'era. CP_1
Quando era presente non mi occupavo della gestione della cassa, salvo, al bisogno, CP_1 quando vi era molta affluenza, come il sabato o nelle festività”.
La testimonianza del teste appare coerente con le dichiarazioni rese dal teste di Tes_1
parte ricorrente (cfr. verbale d'udienza dell'11.1.2024) la quale ha riferito: “ho Pt_2
lavorato per la , se non ricordo male nel novembre 2020 per sostituire Parte_1
nel reparto macelleria. […] confermo che nel periodo in cui ho lavorato Controparte_1 in sostituzione di mi alternavo alla cassa con la sig. ”. CP_1 Controparte_2
Le dichiarazioni dei due testimoni, sul punto coerenti, appaiono più attendibili rispetto a quanto riferito dal teste , laddove ha affermato “che era l'unico addetto Tes_2 Tes_3 alla cassa” al tempo cliente della e che quindi, non essendo costantemente Parte_1
presente sui luoghi di lavoro, non può che avere una cognizione soltanto parziale della vicenda.
Le dichiarazioni dei testimoni e dimostrano che la gestione della cassa Tes_1 Pt_2
non era affidata in via esclusiva al ma è stata condivisa, seppure solo per alcuni CP_1
periodi, con altri dipendenti, circostanza che, unita alla genericità delle allegazioni già evidenziata, inficia irrimediabilmente le tesi attoree non consentendo di ritenere provata la riferibilità causale dell'asserito danno alla condotta dell'odierno opposto.
La mancata dimostrazione della condotta illecita rende superflua la valutazione della effettiva esistenza del danno risarcibile e dell'espletamento della chiesta CTU la quale assumerebbe un inammissibile carattere esplorativo (ex multis Cass. 8498/2025).
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso in opposizione proposta va integralmente rigettato.
Pag. 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M 55/2014 e successivi aggiornamenti per lo scaglione di riferimento (da € 26.001,00
a € 52,000,00), congruamente ridotti tenuto conto dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto affrontate, con distrazione a favore degli avv.ti Giuseppe Argento e Luana Borrelli, antistatari
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, 18.6.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 8 di 8