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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/06/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1252/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme alla Via Redipuglia n. 3 presso lo studio dell'Avv. Rosario Perri, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli Avv.ti Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli e Giacinto Greco, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in CP_1
Lamezia Terme alla Via Saverio d'Ippolito n. 5
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione di indebito assistenziale - cessata materia del contendere
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.08.2024 esponeva che nel mese di aprile Parte_1
2024 l' gli aveva intimato la restituzione della somma di € 8.608,22, che gli era CP_1 stata erogata nel periodo dall'1.01.2022 al 31.03.2024 a titolo di pensione di invalidità civile n. 07065634, ritenendola indebita a seguito della revoca del beneficio assistenziale per mancanza del requisito sanitario, e che il ricorso amministrativo presentato avverso la suddetta richiesta di ripetizione dell'indebito era stata respinto sul presupposto che in sede di visita medico-legale del 7.04.2022 gli era stata riconosciuta un'invalidità pari al 46%.
Dopo aver richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale, aggiungeva di aver impugnato il provvedimento con il quale era stata ridotta al 46% la percentuale di invalidità e che, con decreto di omologa del 29.03.2024, il Tribunale di Lamezia Terme lo aveva riconosciuto invalido al 100% con decorrenza dall'1.01.2023, attribuendogli un grado di invalidità pari all'80% dalla data di presentazione della domanda amministrativa (26.02.2022) fino al 31.12.2022.
Chiedeva, pertanto, che venisse annullato l'indebito sulla pensione cat. INVCIV n.
07065634.
Integrato il contraddittorio, l' eccepiva di aver provveduto alla ricostituzione del CP_1 trattamento di invalidità civile in precedenza revocato per motivi sanitari, preso atto dell'accertamento positivo del requisito sanitario contenuto nel decreto di omologa del
29.03.2024; precisava che l'estinzione del debito era avvenuta con reincasso contabile del 7.08.2024 ed esposta nel cedolino di pensione di giugno 2024; chiedeva, quindi, il rigetto della domanda, posto che l'indebito era stato estinto in data antecedente al deposito del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite;
in via subordinata, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente si è associato alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiedendo, tuttavia, la condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle spese di lite.
Il difensore presente per l' si è opposto, chiedendo la compensazione delle spese CP_1 del giudizio.
Ciò posto, dalla documentazione allegata emerge che, con comunicazione datata
4.03.2024, l' ha informato il ricorrente che, nel periodo dall'1.01.2022 al CP_1
31.03.2024, aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV in godimento, pari alla complessiva somma di 8.608,22; la causale dell'indebito è stata individuata nella revoca del beneficio a seguito di visita medica relativa alla domanda di aggravamento del 26.02.2022.
Con delibera del 30.05.2024 il Comitato Provinciale dell' di Catanzaro ha respinto CP_1 il ricorso amministrativo sul presupposto che, all'esito della visita medica del 7.04.2022
(effettuata a seguito di domanda presentata il 26.02.2022), era stata riconosciuta un'invalidità pari al 46%.
Con decreto di omologa del 29.03.2024 il Tribunale di Lamezia Terme ha accertato la sussistenza del requisito sanitario relativo alla pensione di invalidità civile con decorrenza dall'1.01.2023; nell'elaborato peritale depositato nel procedimento di ATP la CTU nominata ha anche riconosciuto il ricorrente invalido in misura pari all'80% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 26.02.2022 fino al
31.12.2022.
Pag. 2 di 3 Prima dell'instaurazione del presente giudizio e, in particolare, in data 7.08.2024 l' CP_1 ha proceduto ad estinguere l'indebito mediante reincasso contabile, esponendo la somma in questione nel cedolino di pensione di giugno 2024.
Alla luce delle considerazioni esposte, tenuto conto che l'indebito è stato estinto con riconoscimento in sede contabile della dovutezza della somma di € 8.608,22 erogata al ricorrente nel periodo da gennaio 2022 al 31.03.2024 a titolo di pensione di invalidità civile, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non essendovi accordo tra le parti, si ritiene che le medesime possano essere compensate nella misura della metà, tenuto conto, per un verso, che l'estinzione dell'indebito è intervenuta in epoca antecedente al deposito del ricorso e che, per altro verso, l'accoglimento del ricorso amministrativo proposto successivamente all'emissione del decreto di omologa avrebbe consentito di evitare l'instaurazione della lite.
Occorre, inoltre, considerare che l' ha comunicato l'indebito tra marzo ed aprile CP_1
2024, in pendenza del procedimento di ATP e pressoché contestualmente all'emissione del decreto di omologa, nonché a distanza di due anni dalla visita medica del 7.04.2022, che aveva comportato la revoca del beneficio.
L'ente previdenziale va, dunque, condannato al pagamento della metà delle spese del giudizio, liquidata come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c. (si veda dichiarazione di rinuncia all'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato depositata il 18.05.2025), compensando tra le parti la restante metà.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese del giudizio, liquidata in € CP_1
931,75 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c., compensando la restante metà.
Lamezia Terme, 9.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1252/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme alla Via Redipuglia n. 3 presso lo studio dell'Avv. Rosario Perri, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli Avv.ti Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli e Giacinto Greco, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in CP_1
Lamezia Terme alla Via Saverio d'Ippolito n. 5
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione di indebito assistenziale - cessata materia del contendere
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.08.2024 esponeva che nel mese di aprile Parte_1
2024 l' gli aveva intimato la restituzione della somma di € 8.608,22, che gli era CP_1 stata erogata nel periodo dall'1.01.2022 al 31.03.2024 a titolo di pensione di invalidità civile n. 07065634, ritenendola indebita a seguito della revoca del beneficio assistenziale per mancanza del requisito sanitario, e che il ricorso amministrativo presentato avverso la suddetta richiesta di ripetizione dell'indebito era stata respinto sul presupposto che in sede di visita medico-legale del 7.04.2022 gli era stata riconosciuta un'invalidità pari al 46%.
Dopo aver richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale, aggiungeva di aver impugnato il provvedimento con il quale era stata ridotta al 46% la percentuale di invalidità e che, con decreto di omologa del 29.03.2024, il Tribunale di Lamezia Terme lo aveva riconosciuto invalido al 100% con decorrenza dall'1.01.2023, attribuendogli un grado di invalidità pari all'80% dalla data di presentazione della domanda amministrativa (26.02.2022) fino al 31.12.2022.
Chiedeva, pertanto, che venisse annullato l'indebito sulla pensione cat. INVCIV n.
07065634.
Integrato il contraddittorio, l' eccepiva di aver provveduto alla ricostituzione del CP_1 trattamento di invalidità civile in precedenza revocato per motivi sanitari, preso atto dell'accertamento positivo del requisito sanitario contenuto nel decreto di omologa del
29.03.2024; precisava che l'estinzione del debito era avvenuta con reincasso contabile del 7.08.2024 ed esposta nel cedolino di pensione di giugno 2024; chiedeva, quindi, il rigetto della domanda, posto che l'indebito era stato estinto in data antecedente al deposito del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite;
in via subordinata, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente si è associato alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiedendo, tuttavia, la condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle spese di lite.
Il difensore presente per l' si è opposto, chiedendo la compensazione delle spese CP_1 del giudizio.
Ciò posto, dalla documentazione allegata emerge che, con comunicazione datata
4.03.2024, l' ha informato il ricorrente che, nel periodo dall'1.01.2022 al CP_1
31.03.2024, aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV in godimento, pari alla complessiva somma di 8.608,22; la causale dell'indebito è stata individuata nella revoca del beneficio a seguito di visita medica relativa alla domanda di aggravamento del 26.02.2022.
Con delibera del 30.05.2024 il Comitato Provinciale dell' di Catanzaro ha respinto CP_1 il ricorso amministrativo sul presupposto che, all'esito della visita medica del 7.04.2022
(effettuata a seguito di domanda presentata il 26.02.2022), era stata riconosciuta un'invalidità pari al 46%.
Con decreto di omologa del 29.03.2024 il Tribunale di Lamezia Terme ha accertato la sussistenza del requisito sanitario relativo alla pensione di invalidità civile con decorrenza dall'1.01.2023; nell'elaborato peritale depositato nel procedimento di ATP la CTU nominata ha anche riconosciuto il ricorrente invalido in misura pari all'80% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 26.02.2022 fino al
31.12.2022.
Pag. 2 di 3 Prima dell'instaurazione del presente giudizio e, in particolare, in data 7.08.2024 l' CP_1 ha proceduto ad estinguere l'indebito mediante reincasso contabile, esponendo la somma in questione nel cedolino di pensione di giugno 2024.
Alla luce delle considerazioni esposte, tenuto conto che l'indebito è stato estinto con riconoscimento in sede contabile della dovutezza della somma di € 8.608,22 erogata al ricorrente nel periodo da gennaio 2022 al 31.03.2024 a titolo di pensione di invalidità civile, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non essendovi accordo tra le parti, si ritiene che le medesime possano essere compensate nella misura della metà, tenuto conto, per un verso, che l'estinzione dell'indebito è intervenuta in epoca antecedente al deposito del ricorso e che, per altro verso, l'accoglimento del ricorso amministrativo proposto successivamente all'emissione del decreto di omologa avrebbe consentito di evitare l'instaurazione della lite.
Occorre, inoltre, considerare che l' ha comunicato l'indebito tra marzo ed aprile CP_1
2024, in pendenza del procedimento di ATP e pressoché contestualmente all'emissione del decreto di omologa, nonché a distanza di due anni dalla visita medica del 7.04.2022, che aveva comportato la revoca del beneficio.
L'ente previdenziale va, dunque, condannato al pagamento della metà delle spese del giudizio, liquidata come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c. (si veda dichiarazione di rinuncia all'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato depositata il 18.05.2025), compensando tra le parti la restante metà.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese del giudizio, liquidata in € CP_1
931,75 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c., compensando la restante metà.
Lamezia Terme, 9.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
Pag. 3 di 3