Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/02/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5881/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27 maggio 2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1
residente in[...] con l'Avv. Daniela Spina presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2
residente in[...] con l'Avv. Evelina Linda Silvia Bonaldo presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cernusco sul Naviglio in data 29 aprile 2000
Tribunale di Milano – Sezione Nona Civile (passata in giudicato in data 15/07/2024)
con i seguenti figli: nata a [...] il 6 Parte_3
febbraio 1995, cittadina italiana, e nato a [...]_4
(MI) il 3 novembre 2000, cittadino italiano.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 maggio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. La casa coniugale, sita in Cernusco Sul Naviglio (MI), Via Don Sturzo 1/8, di proprietà esclusiva del Signor costituita da: Parte_1
- appartamento posto al primo piano composto da tre locali oltre i servizi con annessa cantina al piano cantinato, individuato nel N.C.E.U. di detto Comune come segue: foglio 35, mappale 530, sub 15, categoria A/3, classe 4, vanni 5,5, Rendita Catastale Euro 624,91;
- box con autorimessa posto al piano cantinato, individuato nel N.C.E.U. di detto Comune come segue: foglio 35, mappale 530, sub 30, categoria C/6, classe 7, mq. 14, Rendita Catastale Euro
54,23; rimane assegnata alla moglie che vi continuerà a vivere con i figli maggiorenni e solo in parte economicamente autosufficienti, con tutto l'arredo e corredo in essa contenuto che rimarrà definitivamente nella disponibilità della OR , che peraltro ne è già Parte_2
proprietaria esclusiva.
Tutti gli oneri relativi alla casa coniugale anche quelli che per legge sono di competenza del proprietario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese condominiali straordinarie già deliberate al momento della sottoscrizione del presente ricorso o che verranno delibera te nelle more del trasferimento della proprietà della medesima abitazione alla OR , tasse e/o Pt_2 imposte, rimarranno a carico integrale di quest'ultima a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso.
2. Dare atto che il Signor si è già trasferito in altra abitazione e che Parte_1
ha già asportato dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali;
3. Al fine di definire ogni questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, il signor si obbliga a cedere e vendere alla NO , Parte_1 Parte_2 la quale si obbliga ad accettare ed acquistare, il diritto di proprietà della casa familiare, sita in
Cernusco sul Naviglio (MI) alla via Don Sturzo 1/8, costituita da:
- appartamento posto al primo piano composto da tre locali oltre i servizi con annessa cantina al piano cantinato, individuato nel N.C.E.U. di detto Comune come segue: foglio 35, mappale 530, sub 15, categoria A/3, classe 4, vanni 5,5, Rendita Catastale Euro 624,91;
- box con autorimessa posto al piano cantinato, individuato nel N.C.E.U. di detto Comune come segue: foglio 35, mappale 530, sub 30, categoria C/6, classe 7, mq. 14, Rendita Catastale Euro
54,23.
Coerenze:
- dell'appartamento: a nord proprietà di terzi, ad est cortile, a sud parti comuni e proprietà di terzi, ad ovest cortile;
- della cantina: a nord cantina n. 22, ad est boxes 29 e 30 a sud cantina n. 15, ad ovest corridoio;
- del box: a nord parti comuni, ad est parti comuni, a sud box 32, ad ovest cantine 24 e 20.
Il tutto oltre alla quota proporzionale alla proprietà esclusiva delle parti comuni dell'intero edificio ai sensi di legge.
La cessione della proprietà si intenderà conclusa a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con ogni relativo diritto, azione, ragione e servitù, come pervenuti al signor Parte_1
in data 29/06/2009, a rogito Notaio N. 123922 Rep. Gen. e N.
[...] Persona_1
47535 Racc. registrato a Monza 1 il 14.07.2009 al numero 9500 Serie 1T per l'importo originario di Euro 265.000,00.
Il signor dichiara la sua proprietà del ceduto, confermandola libera da Parte_1 qualsiasi peso, vincolo, ipoteca ed onere in genere, ad eccezione dell'ipoteca iscritta in favore di a garanzia del mutuo stipulato dai Ricorrenti con in Parte_5 Parte_5
data 29 giugno 2009 a rogito Notaio N. 123923/ Rep. e N. 47536 Racc. Persona_1 registrato a Monza 1 il 14.07.2009 al numero 9501 Serie 1T per l'importo originario di Euro
73.507,00 da estinguersi in numero 240 rate mensili.
Le parti, tenuto conto che per l'acquisto e relative opere di ristrutturazione della casa familiare è stato utilizzato denaro di proprietà esclusiva della NO per un somma Parte_2
complessiva di € 250.000,00, proveniente esclusivamente dalla NO come specificato e indicato nelle premesse del ricorso per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, convengono che il prezzo della compravendita è fissato in complessivi € 13.000,00 (diconsi euro tredicimila/00), che verranno versati all'atto del rogito notarile di compravendita da stipularsi entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologazione della separazione e in ogni caso con accollo esterno del residuo mutuo da parte della OR con Parte_2 liberazione del Signor da formalizzarsi contestualmente all'atto di Parte_1
compravendita tra le parti e con apertura di un nuovo conto corrente alla medesima intestato su cui domiciliare le rate a scadere del mutuo. Le spese per l'atto notarile, per imposte di registro, ipotecarie e catastali e qualunque altro onere e/o spesa necessaria a reperire la documentazione per procedere all'atto definitivo di compravendita (compresa Attestato di Certificazione Energetica) saranno a carico della OR nella misura del 100%. Parte_2
4. Oltre al pagamento della suddetta somma di € 13.000,00, la NO si farà Parte_2
carico integrale del pagamento delle residue rate a scadere del suddetto mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso. Posto che il conto corrente sul quale viene prelevata dalla banca mutuante la rata mensile del mutuo è cointestato ad entrambe le parti con poteri disgiunti, sino al momento della stipula dell'atto definitivo di compravendita alle condizioni di cui al punto 5., la OR Parte_2
provvederà a rimborsare al Signor la rata mensile del mutuo - entro Parte_1
il 20 di ogni mese - contestualmente alla presentazione di documentazione attestante l'avvenuto pagamento della rata medesima;
5. il Signor si impegna a versare anticipatamente mediante bonifico Parte_1
bancario sul conto corrente intestato alla OR , utilizzando le coordinate Parte_2
bancarie che verranno comunicate, a titolo di contributo ordinario al mantenimento in favore dei figli maggiorenni solo in parte economicamente autosufficienti, entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mesi l'anno, la somma complessiva mensile di Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta/00), in ragione di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) in favore di e di Euro 100,00 (cento/00) Pt_4
in favore di . Parte_3
Il padre si impegna altresì a versare direttamente nelle mani del figlio l'ulteriore importo mensile di Euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di mantenimento ordinario in favore di . Le somme Pt_4
versate a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli dovranno essere rivalutate annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2025;
6. Il Signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Parte_1 relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano
e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017 che qui di seguito si riportano: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti da Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo lettera raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Con riferimento alle spese universitarie, le Parti si danno reciprocamente atto che la figlia sta frequentando la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia Parte_3 dell'Università degli Studi di Pavia, mentre il figlio sta frequentando il corso di laurea in Pt_4
Scienze Motorie presso l'Università Telematica eCampus. Le parti si danno altresì reciprocamente atto che nelle spese universitarie relative alla figlia da suddividere tra i genitori in Parte_3
ragione del 50% ciascuno rientrano anche le quote dovute alla . Controparte_1
Con riferimento alle spese extrascolastiche relative al figlio , il signor Pt_4 Parte_1
errà esclusivamente a proprio carico bollo, premio assicurativo annuo, manutenzione
[...] straordinaria e ordinaria, spese di riparazione e di tagliando dell'automobile FIAT 500L, tg.
FK426LK, intestata a sé medesimo ma data in uso gratuito al figlio . Il signor Pt_4 Parte_1
si impegna a lasciare detta automobile in uso gratuito al figlio , facendosi
[...] Pt_4
esclusivo carico dei sopra elencati costi e oneri.
Le detrazioni fiscali spetteranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno. Al fine di permettere eventuali deduzioni/detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, il genitore richiesto metterà tempestivamente a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili e/o detraibili e/o rimborsabili.
L'assegno unico per i figli eventualmente spettante o eventuali altre forme previdenziali e/o assistenziali per i figli verranno percepite interamente dalla NO , con Parte_2
impegno del signor di collaborare e consegnare tutte la documentazione Parte_6
eventualmente richiesta di anno in anno per il completamento della pratica;
7. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa e/o richiesta di contribuzione alimentare e/o di assegno divorzile, essendo entrambi economicamente indipendenti;
8. Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale e non, economico e finanziario tra essi sorto ed intercorso durante ed in conseguenza del rapporto di coniugio e che null'altro hanno a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, ragione o causa, anche dipendente e comunque connessa al rapporto di coniugio;
9. Le parti si impegnano reciprocamente a porre in essere ogni atto necessario o anche solo opportuno per dare esatta e completa esecuzione alle obbligazioni assunte e previste dalle presenti condizioni;
10. Spese compensate.” Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 10.07.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cernusco sul Naviglio in data
29 aprile 2000 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura 6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di
Fara Gera D'Adda (BG) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 05.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG