Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Sentenza 21 luglio 2023
Decreto collegiale 18 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 21/07/2023, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/07/2023
N. 02433/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00288/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 288 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppina Ganci, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento,
a) del provvedimento del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, a firma del Vice Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, notificato alla comunità di accoglienza dei ricorrenti “-OMISSIS-” a mezzo del quale è stata disposta la revoca della misura di accoglienza al Sig. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 142/2015 e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
b) del provvedimento del -OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS- a firma del Vice Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, notificato alla comunità di accoglienza dei ricorrenti “-OMISSIS-” a mezzo del quale è stata disposta la revoca della misura di accoglienza alla Sig.ra -OMISSIS-ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 142/2015; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 288 dell’anno 2023, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:
- di che, in data -OMISSIS-, la Prefettura della Provincia di -OMISSIS-, Area IV, Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d’asilo, aveva disposto l’adozione dei provvedimenti n. -OMISSIS- e -OMISSIS- di revoca della misura di accoglienza nei confronti di essi ricorrenti, cittadini stranieri di nazionalità -OMISSIS-, sulla scorta del contenuto della nota del 30.01.2023, a firma del responsabile del centro di accoglienza straordinario “-OMISSIS-” con sede legale in -OMISSIS-, via -OMISSIS-;
- che il predetto responsabile aveva segnalato che essi ricorrenti, in data 28.01.2023, si erano allontanati arbitrariamente dalla comunità senza darne preventiva comunicazione alla predetta struttura di accoglienza;
- di essere giunti in Italia tramite la frontiera di -OMISSIS-, unitamente ai loro due figli minori, e di essere stati accolti dalla predetta comunità per poi presentare apposita istanza di protezione, tutt’oggi pendente, innanzi al Tribunale Ordinario di Palermo, sezione Civile, sezione Immigrazione e Protezione Internazionale;
- di essersi effettivamente, in data 28.01.2023, allontanati dalla comunità, dopo aver comunicato oralmente al responsabile della comunità che avevano ricevuto un colloquio di lavoro in una fabbrica tramite un loro connazionale in -OMISSIS-;
- di essersi infatti recati a -OMISSIS- per sostenere il colloquio di lavoro, non andato a buon fine per la pendenza della domanda di protezione internazionale;
- di aver appreso, una volta fatto rientro in Sicilia, della revoca della loro ospitalità presso la comunità di accoglienza;
- di essere, pertanto, costretti a vivere per strada, con a carico due minori, presso la Stazione Centrale di -OMISSIS-, con sola possibilità ogni tre giorni di poter effettuare una doccia o mangiare un pasto caldo presso la -OMISSIS-.
Instavano quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.
All’udienza camerale del 9 marzo 2023, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n.
All’udienza pubblica del 19 luglio 2023, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 3 del d. lgs. n. 142 del 2015, per la mancata traduzione in una lingua conosciuta dai ricorrenti; i provvedimenti impugnati risultano palesemente illegittimi in quanto trascritti interamente in lingua italiana e dunque, in una lingua non comprensibile agli odierni ricorrenti; 2) violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa la mancanza delle ragioni di urgenza che potessero giustificare l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento; 3) eccesso di potere per difetto di istruttoria finalizzata alla verifica della gravità e ripetitività della condotta, e ad escludere che i predetti avessero dato comunicazione orale ad un responsabile della comunità, in turno alla data dell’allontanamento, non avendo i ricorrenti possibilità e strumenti idonei a darne comunicazione per iscritto.
In memoria depositata in data 3.3.2023 la parte ricorrente ribadiva la fondatezza del ricorso e della domanda cautelare.
In memoria depositata in data 18.05.2023, l’Avvocatura eccepiva che, da una verifica documentale effettuata dall’Amministrazione, i componenti del nucleo familiare sopra generalizzato erano risultati destinatari di un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di -OMISSIS- notificato in data 04 ottobre 2022. Il predetto provvedimento era stato oggetto di impugnazione davanti al Tribunale di Palermo - sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE -, che, con decreto del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, aveva rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti di diniego. Pertanto, proseguiva l’Avvocatura, un eventuale nuovo ingresso nel centro di accoglienza straordinaria “-OMISSIS-” dei sig.ri -OMISSIS- si sarebbe posto in contrasto con la normativa vigente: ai sensi del d.lgs n. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 32 e 28 ter, nonché del d.lgs 18 agosto 2015, n. 142, art 14 comma 4 e del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , art. 35-bis, comma 4, la richiesta di reinserimento nel centro non poteva essere accolta, non essendo gli istanti autorizzati a permanere sul territorio nazionale
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Come si evince dalla memoria dell’Avvocatura, all’esito del riesame disposto con ordinanza cautelare, è emerso che la domanda di protezione internazionale è stata respinta e che tale atto è stato confermato dal giudice ordinario.
Pertanto, come prosegue l’Avvocatura, non poteva essere consentito un nuovo ingresso dei ricorrenti nel centro di accoglienza straordinaria “-OMISSIS-”, non essendo gli stessi legittimati a rimanere sul territorio nazionale. In altre parole, il provvedimento non sarebbe potuto in ogni caso essere diverso da quello adottato, con conseguente applicabilità dell’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/1990 a eventuali illegittimità formali commesse dall’Amministrazione.
Va disposta la definitiva ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato, già disposta in via provvisoria dalla Commissione con decreti n. -OMISSIS-.
Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 288 dell’anno 2023;
2. Ammette definitivamente i ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato;
3. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Bartolo Salone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.