TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10709/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...]; elettivamente domiciliato in Cecina (LI) al corso Matteotti n. 91, presso lo studio dell'Avv.
Stefano Zanobini (cf che lo rappresenta e difende agendo C.F._1
d'intesa, unitamente e disgiuntamente, con l'Advogado in virtù Controparte_2 del mandato in atti contro
; Controparte_3
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente in linea diretta di nato il [...] ad Persona_1
Acquaviva delle Fonti (BA).
FATTO
Pag. 1 di 4 Il ricorso. Con atto depositato in data 27/09/2023, il ricorrente ha allegato che
[...]
fosse suo avo. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente Per_1 albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
In data 09.05.1908 ha sposato in Brasile, ove era nel Persona_1 Persona_2 frattempo emigrato, e dalla loro unione è nato in [...] Persona_3
13.07.1911. è deceduto in Brasile in data 21.06.1922. Persona_1 Persona_3
, in data 20.04.1935, si è unito in matrimonio con e dalla loro unione
[...] CP_4
è nato in [...] il [...]. Costui ha contratto matrimonio in data Persona_4
19.01.1962 con e dalla loro unione è nato il [...] Persona_5 [...]
. Quest'ultimo in data 28.11.1987 si è unito in matrimonio con Persona_6 [...]
e, dalla loro unione, è nato in data [...] CP_5 Controparte_1
(odierno ricorrente). in data 09.12.2017, si è unito in Controparte_1 matrimonio con e dalla loro unione è nata il [...] Controparte_6
Persona_7
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata in data 04/04/2024, dichiarando di non contestare né l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo, né la documentazione allegata al fascicolo telematico.
Fissata l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pag. 2 di 4 Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato ad [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il 04/05/2023 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con il solo limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e dunque non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_3
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_1
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 19/02/2025.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...]; elettivamente domiciliato in Cecina (LI) al corso Matteotti n. 91, presso lo studio dell'Avv.
Stefano Zanobini (cf che lo rappresenta e difende agendo C.F._1
d'intesa, unitamente e disgiuntamente, con l'Advogado in virtù Controparte_2 del mandato in atti contro
; Controparte_3
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente in linea diretta di nato il [...] ad Persona_1
Acquaviva delle Fonti (BA).
FATTO
Pag. 1 di 4 Il ricorso. Con atto depositato in data 27/09/2023, il ricorrente ha allegato che
[...]
fosse suo avo. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente Per_1 albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
In data 09.05.1908 ha sposato in Brasile, ove era nel Persona_1 Persona_2 frattempo emigrato, e dalla loro unione è nato in [...] Persona_3
13.07.1911. è deceduto in Brasile in data 21.06.1922. Persona_1 Persona_3
, in data 20.04.1935, si è unito in matrimonio con e dalla loro unione
[...] CP_4
è nato in [...] il [...]. Costui ha contratto matrimonio in data Persona_4
19.01.1962 con e dalla loro unione è nato il [...] Persona_5 [...]
. Quest'ultimo in data 28.11.1987 si è unito in matrimonio con Persona_6 [...]
e, dalla loro unione, è nato in data [...] CP_5 Controparte_1
(odierno ricorrente). in data 09.12.2017, si è unito in Controparte_1 matrimonio con e dalla loro unione è nata il [...] Controparte_6
Persona_7
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata in data 04/04/2024, dichiarando di non contestare né l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo, né la documentazione allegata al fascicolo telematico.
Fissata l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pag. 2 di 4 Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato ad [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il 04/05/2023 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con il solo limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e dunque non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_3
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_1
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 19/02/2025.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 4 di 4