Articolo 1 della Legge 31 gennaio 1949, n. 21
Articolo 2
Versione
1 marzo 1949
Art. 1.

Dal 1 gennaio 1948 il contributo obbligatorio dovuto, a norma del regio decreto-legge 27 settembre 1938, n. 1825 , convertito in blocco nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni all'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani, con sede in Perugia, e' elevato dall'1 al 2 per cento.
Entrata in vigore il 1 marzo 1949
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