Art. 1.
Dal 1 gennaio 1948 il contributo obbligatorio dovuto, a norma del regio decreto-legge 27 settembre 1938, n. 1825 , convertito in blocco nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni all'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani, con sede in Perugia, e' elevato dall'1 al 2 per cento.
Dal 1 gennaio 1948 il contributo obbligatorio dovuto, a norma del regio decreto-legge 27 settembre 1938, n. 1825 , convertito in blocco nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni all'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani, con sede in Perugia, e' elevato dall'1 al 2 per cento.