Versione
1 marzo 1949
1 marzo 1949
Art. 1.
Dal 1 gennaio 1948 il contributo obbligatorio dovuto, a norma del regio decreto-legge 27 settembre 1938, n. 1825 , convertito in blocco nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni all'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani, con sede in Perugia, e' elevato dall'1 al 2 per cento.
Dal 1 gennaio 1948 il contributo obbligatorio dovuto, a norma del regio decreto-legge 27 settembre 1938, n. 1825 , convertito in blocco nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni all'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani, con sede in Perugia, e' elevato dall'1 al 2 per cento.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., ordinanza 28/07/1983, n. 254Provvedimento: […] con ordinanza 28 ottobre 1980, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 1 e 2 legge n. 21 del 1949 e dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, […] Ritenuto che non sussiste il denunciato contrasto dell'articolo 1 legge n. 21 del 1949 con l'art. 3 della Costituzione per la diversità assoluta delle due situazioni poste a confronto dato che per i sanitari dipendenti da Pubbliche amministrazioni è obbligatorio il contributo - dovuto all'ONAOSI a norma del r.d.l. 27 settembre 1938, […] n. 739 e fissato nella misura del 2% dello stipendio dal suddetto art. 1 legge n. 21 del 1949, […]Leggi di più...
- o.n.a.o.s.i.·
- cst art. 3.·
- l 31 gennaio 1949, n. 21, art. 1.·
- l 31 gennaio 1949, n. 21, art. 2.·
- contributo versato dai sanitari liberi esercenti·
- questione su atto non avente forza di legge·
- manifesta inammissibilita' della questione.·
- contributo obbligatorio del 2% dello stipendio a carico dei sanitari pubblici dipendenti·
- manifesta infondatezza della questione.·
- ord. 254/83 a. assistenza e previdenza·
- irrilevanza della questione nel giudizio a quo·
- contributi obbligatori·
- disparita' di trattamento rispetto ai sanitari liberi esercenti·
- determinazione·
- ord. 254/83 c. assistenza e previdenza