Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 286/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 286/2025, promossa con ricorso depositato il 24/01/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
cittadino Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Walter Fabiano Lorenzin
e
2) Parte_2 nata in [...] il [...]
cittadina Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Walter Fabiano Lorenzin
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Inveruno (MI), in data 28 novembre 1998
(anno 1998 atto n. 3 parte I ),
con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...], maggiore d'età, autosufficiente, Persona_1
, nata a [...] il [...], maggiore d'età, autosufficiente, Persona_2
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/01/2025, richiedevano cumulativamente la pronuncia di separazione personale e la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio allo spirare dei termini previsti dalla legge
55/2015. Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia alle seguenti condizioni:
1) vivere separati di letto, mensa e abitazione nel reciproco rispetto;
Per_ 2) la GL minore viene affidata congiuntamente ai genitori e collocata presso il padre, e manterrà la sua residenza anagrafica e la dimora abituale nella casa coniugale che è assegnata al marito e alle figlie: nel preminente interesse della GL, i coniugi si impegnano ad un costante e reciproco scambio di informazioni relative a tutto ciò che concerne la medesima, in modo da consentire comunque una partecipazione congiunta e continuativa alla sua educazione. I coniugi si impegnano pertanto ad assumere di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione, allo sviluppo ed Per_ alla salute di , tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, rendendosi altresì partecipi delle attività scolastiche, sportive e ricreative.
Per_ Anche le figlie e , seppur maggiorenni ed autosufficienti, continueranno a Per_1 mantenere la loro residenza anagrafica e la dimora abituale presso la casa coniugale;
3) la RA tenuto conto dei tempi di permanenza della GL Parte_2 Per_ minore presso ciascun genitore, si impegna a versare mensilmente al NO
, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 100,00 a titolo di Parte_1 Per_ contributo al mantenimento della GL minore oltre a rivalutazione annuale ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della GL minore da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
l'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno come per legge.
Per_ I coniugi concordano che l'importo del contributo al mantenimento della GL , che la madre si impegna a versare al padre, aumenterà ad € 200,00 a decorrere dal mese successivo al compimento del 14° anno di età della minore;
4) l'abitazione coniugale sita a Castiglione LO (VA) in Via F.lli Rosselli n. 25, unitamente all'arredamento ivi presente, di proprietà della società 2V Costruzioni S.r.l., rimarrà in uso esclusivo al NO , dove lo stesso rimarrà a vivere con le Parte_1 Per_ Per_ figlie , e . La RA provvederà ad asportare Per_1 Parte_2 da detta abitazione i propri beni mobili ed effetti personali.
Le spese relative all'uso e godimento dell'abitazione rimarranno a carico esclusivo del NO . Pt_1
pagina2 di 4 I coniugi danno atto dell'avvenuto trasferimento della RA presso altra Parte_2 abitazione sita a OL LO (VA) in Via F.lli Rosselli n. 24, ciò a far data dal giorno
6/12/2024. La RA provvederà allo spostamento della propria residenza Parte_2 anagrafica entro e non oltre la data del 31/1/2025;
5) pur essendo congiunto l'affidamento, i coniugi concordano che la madre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti della GL ogni volta che vorrà, con preavviso telefonico al padre di 24 ore, ciò nell'interesse esclusivo della minore ed al fine di garantire il miglior sviluppo psicofisico della stessa e di conservare il rapporto affettivo che la lega alla madre, nonché di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo anche con quest'ultima.
Fatto salvo ogni diverso accordo che di volta in volta i genitori potranno concordemente assumere, la GL trascorrerà tutte le festività civili e religiose da calendario in via alternata una volta con la madre ed una con il padre;
Per_ 6) durante le vacanze estive la GL trascorrerà con la madre quindici giorni consecutivi o nel mese di luglio o nel mese di agosto: l'esatto periodo in cui cadranno i predetti quindici giorni dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ogni anno fra i genitori. I genitori si impegnano altresì a tenersi reciprocamente informati sul luogo dove soggiorneranno con la GL;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti sotto il profilo patrimoniale e reddituale e, pertanto, rinunciano ad ogni eventuale contributo al mantenimento;
8) i coniugi danno altresì atto di aver regolato tra loro ogni rapporto economico- patrimoniale come meglio specificato e regolato e che quanto sopra costituisce regolamentazione di ogni loro rapporto patrimoniale e, dichiarano che ogni ulteriore rapporto patrimoniale è già stato tra loro definito e adempiuto e che nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra, con la sottoscrizione del presente atto;
9) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale posto che la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
pagina3 di 4 La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 28/11/1998, in Inveruno (MI), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Inveruno (anno 1998, atto n. 3, parte Iª, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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