Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 07/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00644/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00864/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2024, proposto da
VA AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Donato Bulotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NA NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Mazzei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio, in Catanzaro, alla via Indipendenza, n. 6;
Giusymanuela Ciciarello, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
in via principale:
- del decreto del 22 marzo 2024, n. 98, di approvazione della graduatoria definitiva relativa alla “procedura valutativa per le progressioni verticali tra le aree riservate al personale a tempo indeterminato dell’A.R.C.E.A., per la copertura di n. 2 posti dall’Area degli Istruttori all’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione” , nonché del verbale del 20 marzo 2024, n. 2, con il quale la Commissione per la Valutazione ha formato la graduatoria definitiva, confermando così la graduatoria provvisoria formata con verbale del 16 gennaio 2024, n. 1;
- del verbale n. e del relativo decreto del 16 febbraio 2024, n. 55, di sua approvazione e di ogni ulteriore precedente o consequenziale atto, comunque denominato o connesso, ivi compresi, la scheda di valutazione del ricorrente e la scheda valutativa della candidata NA NI;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente all’attribuzione del punteggio complessivo di 23/50 e dunque al riconoscimento del secondo posto in graduatoria;
e per la condanna di ARCEA stipulare con VA AL un nuovo contratto individuale di lavoro, eventualmente anche in soprannumero; o perché venga altrimenti ordinato ad ARCEA di riconoscere il diritto del ricorrente all’assegnazione di ulteriori 12 punti negatigli in sede di formazione della graduatoria, o, comunque, di adottare ogni altro consequenziale provvedimento volto all’attribuzione del punteggio complessivo di 23/50;
e per la condanna di ARCEA al risarcimento di tutti i danni ingiusti sofferti a causa del ritardo nell’assunzione, e, segnatamente: alla ricostruzione della carriera a mezzo riconoscimento della relativa decorrenza dal giorno in cui il rapporto sarebbe dovuto sorgere e fino al momento in cui il AL vedrà finalmente soddisfatto il suo diritto; nonché alla corresponsione della somma equitativamente determinata, assumendo a base di calcolo l'ammontare del trattamento economico netto non goduto nell’arco temporale di inizio e di fine sopra indicati, ovvero il montante stipendiale tabellare netto che il ricorrente avrebbe percepito ove fosse stato immesso in servizio tempestivamente;
in subordine, accertare che l’art. 4, comma 2, secondo periodo del Bando e l’art. 3, comma 2, secondo periodo, del Regolamento delle progressioni verticali “in deroga” sono illegittimi, e pertanto annullarli in parte qua in uno a tutti gli altri atti e provvedimenti impugnati in via principale e limitatamente alle parti ivi pure indicate;
in via ulteriormente gradata, per l’annullamento del bando per mancanza della specificazione dei titoli di studio pertinenti in relazione al profilo di “Funzionario amministrativo-contabile” oggetto di selezione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AR e di NA NI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – VA AL ha presentato domanda di partecipazione alla procedura valutativa per le progressioni verticali tra le aree, riservata al personale dell’ARCEA, essendo in particolare interessato alla copertura di 2 posti dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, cui accedere dall’area degli istruttori.
2. – D’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale egli contesta la graduatoria conclusiva del procedimento, in cui è stato inserito al quarto posto, con un punteggio di 11/50.
2.1. – Afferma, come già argomentato all’amministrazione dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, che si sarebbe dovuto tener conto dei titoli da lui rappresentati in domanda, e cioè della laurea in scienze agrarie e della relativa abilitazione all’esercizio della professione, che gli avrebbero fruttato altri 12 punti.
Infatti, il suo titolo di accesso al concorso avrebbe dovuto essere costituito dalla laurea magistrale unita a 5 anni di anzianità, e non dal diploma unito a 10 anni di anzianità. Con la conseguenza che, poiché ai fini del punteggio vengono valorizzati gli anni di anzianità di servizio eccedenti quelli computati ai fini dell’accesso, il punteggio per l’esperienza professionale avrebbe dovuto essere correlativamente più elevato. In più, alla laurea e l’abilitazione avrebbe dovuto corrispondere il punteggio aggiuntivo previsto dal bando per i titoli.
La commissione valutatrice, di contro, ha ritenuto che la laurea in scienze agrarie non fosse pertinente al profilo professionale da ricoprire, e quindi non fosse valutabile.
Secondo il candidato ricorrente, tale valutazione sarebbe illegittima.
2.2. – Con il primo, articolato motivo di ricorso, in particolare, evidenzia che nel bando ARCEA ha dato mostra di considerare requisito per l’accesso alla procedura qualsiasi laurea, senza alcun limite, ritenendole, di fatto, tutte pertinenti.
Sottolinea, quindi, che l’art. 4 del bando di gara, al comma 1, precisa che «la procedura è basata sui seguenti elementi di valutazione: a) esperienza maturata nell’area di provenienza (…) ; b) possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso; c) possesso di competenze professionali» ; al comma 4, lett. b) assegna alla laurea magistrale o a ciclo unico 5 punti per la prima laurea e 2 punti per ulteriori, fino ad un massimo di 7 punti, con la precisazione che, qualora sia utilizzata quale requisito per l’accesso, la laurea magistrale verrà valorizzata con 2 punti; alla successiva lett. c) assegna un punto, fino a un massimo di due, ogni abilitazione professionale conseguita.
Si tratta di elementi significativi del fatto che non possa escludersi la rilevanza della laurea in agraria perché non pertinente. Le ulteriori argomentazioni spese dalla commissione valutatrice (consacrate nel verbale del 20 marzo 2024, n. 2), per cui vi sarebbe una differenziazione tra le progressioni verticali riservate ai profili amministrativi e quelle riservate ai profili tecnici, sarebbero irrilevanti.
D’altra parte, le valutazioni compiute dall’amministrazione si porrebbero in contrasto con la giurisprudenza maturata sulla questione.
2.3. – Il secondo motivo di ricorso, invece, contesta il punteggio attribuito alla candidata NA NI: l’amministrazione avrebbe erroneamente considerato in maniera indipendente i due periodi di servizio da costei dichiarati (sei mesi presso la CCIAA e 9 anni e 11 mesi all’ARCEA), attribuendo così 22 punti (2 + 20); al contrario, i due periodi di servizio avrebbero dovuto essere computati unitariamente (10 anni e 5 mesi di servizio), conducendo così al punteggio di 21.
2.4. – Sono stati articolati anche due motivi di ricorso subordinati.
2.4.1. – Per il caso in cui l’interpretazione del bando fornita dall’amministrazione fosse corretta, il ricorrente deduce la contrarietà dell’art. 3, comma 2, secondo periodo del regolamento per le progressioni verticali e del corrispettivo art. 4, comma 2 del bando per violazione dell’art. 13 comma 6 del CCNL Funzioni locali 2019-2021, nonché per contrarietà interna con quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del bando.
Viene inoltre fatta valere la disparità di trattamento e lo sviamento della funzione in relazione alla filosofia dell’accrescimento professionale dei dipendenti in possesso dei requisiti di partecipazione a cui sono ispirati l’art. 13 comma 6 del CCNL e, prima d’esso, l’art. 52, comma 1- bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dalla deroga da questo prevista al penultimo periodo.
2.4.2. – In alternativa, le due disposizioni, del regolamento e del bando, dovrebbero essere considerate illegittime per mancata specificazione dei criteri di pertinenza.
3. – Costituitasi, ARCEA ha proposto alcune eccezioni preliminari.
3.1. – Innanzitutto, sussisterebbe la mancanza di interesse a ricorrere, non avendo il candidato tempestivamente impugnato il bando, immediatamente lesivo della sua posizione di interesse, impedendogli di ottenere il bene della vita perseguito con il ricorso.
Né risulta impugnata la graduatoria provvisoria, che aveva già rivelato l’interpretazione del bando fornito dall’amministrazione.
Il ricorso sarebbe altresì inammissibile per genericità, non essendo stati specificati i vizi denunciati, e per mancata notificazione al controinteressato sostanziale, NA NI.
3.2. – Nel merito, l’amministrazione ha sottolineato di aver effettuato la scelta strategica di ricoprire due ruoli venutisi a rendere disponibili con personale interno, già a conoscenza delle procedure e della normativa applicabile all’attività amministrativa, tenendo in debito conto l’ambito delle conoscenze acquisite sia attraverso il proprio percorso di studi che attraverso la propria esperienza lavorativa.
Ciò risulta dalle previsioni del piano triennale dei fabbisogni, approvato con decreto del 6 novembre 2023, n.° 268, il quale, nel prevedere l’ampliamento della pianta organica con l'assunzione di 2 istruttori direttivi amministrativo-contabile di categoria D, ha disposto che all’assunzione si giungesse attraverso progressioni verticali, «al fine di valorizzare le professionalità interne all'Ente, anche in considerazione dell'estrema specificità delle funzioni da attribuire ai due funzionari, difficilmente reperibili dall'esterno» .
Quindi, il decreto del 29 dicembre 2023, n. 340, ha approvato il Regolamento sulle progressioni verticali in deroga, ai sensi dell'art. 13, commi 6,7 e 8 del CCNL di comparto , prevedendo, all’art. 3, che «saranno oggetto di valutazione i titoli di studio e le competenze professionali pertinenti al profilo professionale da ricoprire» .
Il bando, infine, ribadisce che «saranno oggetto di valutazione i titoli di studio e le competenze professionali pertinenti al profilo professionale da ricoprire» .
In sostanza, l’operato amministrativo contestato sarebbe pienamente conforme a diritto.
4. – Si è costituita la controinteressata NA NI.
Ella, nel ricostruire il piano regolamentare conformemente all’ARCEA, ha evidenziato che esso sarebbe pienamente allineato all’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 e all’art. 13 del CCNL di comparto, e che dunque la graduatoria impugnata sarebbe corretta
5. – Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 26 febbraio 2025.
6. – Le questioni preliminari sollevate da ARCEA risultano tutte destituite di fondamento.
6.1. – Infatti, la contointeressata NA NI è stata ritualmente destinataria della notificazione del ricorso e, costituitasi, ha contraddetto all’avversa azione.
6.2. – I motivi di ricorso risultano ben definiti, avendo il ricorrente evidenziato le violazioni di legge contestate all’amministrazione.
6.3. – Le clausole del bando non avevano contenuto immediatamente escludente per il candidato ricorrente, che quindi correttamente le ha impugnate solo nel momento in cui si è manifestata la pretesa lesione del suo interesse al bene della vita.
7. – Primo e terzo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente.
7.1. – La ricostruzione del quadro regolamentare in cui si è svolta la procedura è quello illustrato nei loro atti dall’amministrazione e dalla controinteressata, quivi riportato al § 3.
La commissione valutatrice, nell’escludere la valutabilità della laurea in agraria e dell’abilitazione all’esercizio della professione, non ha fatto altro che applicare il regolamento per le progressioni verticali e il bando di concorso.
7.2. – Occorre però verificare se tali atti siano legittimi.
Infatti, secondo il ricorrente, l’art. 3, comma 2, secondo periodo del regolamento per le progressioni verticali e l’art. 4, comma 2 del bando violerebbero l’art. 13 comma 6 del CCNL Funzioni locali 2019-2021 e, più in generale, lo spirito dell’art. 52, comma 1- bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
7.3. – Ebbene, la norma di legge prevede che «fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno» .
L’art. 13, comma 6 del CCNL di comparto, dal canto suo, stabilisce che, «in applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza» .
La tabella prevede che, per il passaggio dall’area degli istruttori a quella dei funzionari e dell’elevata qualificazione siano, alternativamente, necessari «laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione» oppure «diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione» .
Si noti che la tabella nulla prevede in ordine alla pertinenza del titolo di studio alla funzione di destinazione.
7.4. – Il Consiglio di Stato è stato chiamato a dare una lettura di tale disciplina, nel contesto di una vicenda in cui l’amministrazione non aveva previso alcun limite di pertinenza nei titoli valorizzabili in sede di progressione verticale, mentre il candidato ricorrente si doleva di tale scelta.
Ebbene, in quella sede di è dato atto della necessità di tener conto della specificità della procedura di progressione cd. “verticale”, in sé distinta da quella “aperta” per la selezione di nuovo personale.
Le procedure selettive per progressione verticale, relative al personale interno all’amministrazione, si caratterizzano infatti per l’essere sì volte ad acquisire nuove professionalità (anche con novazione oggettiva del rapporto di lavoro: Cons. Stato, V, 20 agosto 2015, n. 3959), ma sviluppando pur sempre la carriera di dipendenti che risultano già impiegati presso l’amministrazione e che hanno maturato peculiari competenze all’interno della stessa.
I soggetti a cui è rivolta (e circoscritta) la selezione sono infatti dipendenti che già operano nel settore e svolgono funzioni e attività ad esso inerenti: per questo, da un lato i candidati posseggono già una conoscenza dell’apparato e della tipologia di funzioni che lo riguardano; dall’altro, la procedura ha di per sé una connotazione in parte diversa da quella del concorso aperto, atteso che vuol consentire una progressione o sviluppo di carriera al personale già presente, anche con novazione del rapporto (Cons. Stato, Sez. V, 28 novembre 2023, n. 10208).
7.4.1. – Il giudice dell’appello ha quindi riformato la sentenza di prime cure (TAR Toscana, Sez. I, 28 settembre 2022, n. 1086), la quale, partendo dal rilievo che «la giurisprudenza amministrativa sia di primo grado che di secondo ha più volte enunciato il principio della pertinenza del titolo di studio alle funzioni da svolgere (…) ; principio che deriva anche dalle classi in cui sono suddivisi per legge e decreti attuativi i corsi di laurea ai fini del loro valore legale e relative equipollenze» , aveva ritenuto la regola applicabile anche alle progressioni verticali.
La sentenza riformata aveva quindi sostenuto il suo orientamento ricordando che «la legge parifica, infatti, i requisiti di accesso alle posizioni da coprire mediante progressioni interne a quelli richiesti per i concorsi pubblici (art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017). A ciò si aggiunga che le predette progressioni non promuovono un mero sviluppo di carriera nella stessa fascia ma preludono all'inquadramento in una posizione superiore e diversa con conseguente novazione oggettiva del rapporto di lavoro e applicazione dei necessari requisiti di accesso alla stessa non surrogabili da eventuali esperienze maturate dal dipendente (…) » .
7.5. – Anche altra giurisprudenza di primo grado ha seguito l’orientamento, fatto proprio dal Consiglio di Stato, per cui occorre compiere un distinguo preventivo fra selezione “interna”, per la progressione verticale di soggetti già dipendenti, e bando “pubblico” per l'assunzione di nuovo personale.
La necessità di “pertinenza” del titolo di laurea, se è corretta per lo sviluppo di una procedura concorsuale per l'assunzione dall'esterno, non può essere considerata rilevante ed obbligatoria nell'ambito di una selezione “interna”, la quale ha la sua intrinseca funzione di acquisire sì nuove professionalità, ma “sviluppando la carriera” di dipendenti che risultano già inseriti nell'Amministrazione e che hanno maturato peculiari competenze all'interno di essa.
I soggetti a cui è rivolta (e circoscritta) la selezione sono dipendenti che già operano nel settore esplicando potestà amministrative, nell'ambito di una struttura operativa, che richiede, necessariamente, la conoscenza del sistema pubblicistico nonché della normativa di riferimento.
La caratterizzazione risulta, dunque, del tutto particolare e non può essere assimila o parificata alla (diversa) procedura finalizzata (con bando pubblico esterno) all'assunzione di nuovi soggetti (TAR Sardegna, Sez. II, 2 dicembre 2020, n. 675).
8. – Alla luce di quanto si qui argomentato, e con assorbimento degli ulteriori motivi, il cui esame non potrebbe arrecare maggiore vantaggio al candidato ricorrente, risulta fondato il terzo motivo di ricorso, essendo illegittimi l’art. 3, comma 2, secondo periodo del regolamento per le progressioni verticali e l’art. 4, comma 2 del bando.
In via conseguenziale, è illegittima anche la graduatoria impugnata, avendo la commissione fatta applicazione di una limitazione illegittima alla rilevanza dei titoli presentati dai candidati.
I provvedimenti vanno annullati in questi termini.
9. – L’ARCEA si rideterminerà sulla procedura de qua .
Per tale ragion, non possono trovare accoglimento in questa sede le ulteriori domande formulate dal ricorrente, in epigrafe trascritte.
10 – La complessità del quadro normativo giustifica l’integrale compensazione tra le parti di spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla:
a) l’art. 3 del Regolamento sulle progressioni verticali in deroga, ai sensi dell'art. 13, commi 6,7 e 8 del CCNL di comparto , approvato con il decreto del 29 dicembre 2023, n. 340, nella parte in cui prevede che «saranno oggetto di valutazione i titoli di studio (…) pertinenti al profilo professionale da ricoprire» ;
b) l’art. 4, comma 2 del bando relativo alla “procedura valutativa per le progressioni verticali tra le aree riservate al personale a tempo indeterminato dell’A.R.C.E.A., per la copertura di n. 2 posti dall’Area degli Istruttori all’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione” , nella parte in cui prevede che «saranno oggetto di valutazione i titoli di studio (…) pertinenti al profilo professionale da ricoprire» ;
c) il decreto del 22 marzo 2024, n. 98, di approvazione della graduatoria, nella parte di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO