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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU RD, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore MAGNINI LETIZIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 131/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 382/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250T3HM000447 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250T3HM000447 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250T3HM000447 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 250T3HM000447 con il quale l'Agenzia delle entrate DP di Perugia accertava ai fini IRPEF e addizionali per l'annualità 2018 un maggior reddito in conseguenza di canoni di locazione parzialmente non dichiarati ai sensi dell'art. 26 del DPR 917/86.
Eccepiva in buona sostanza l'avvenuta riduzione del canone per effetto di un accordo stipulato con scrittura privata non registrata, producendo a supporto anche documentazione bancaria e schede contabili.
L'Agenzia controdeduceva che la scrittura privata non era stata registrata e quindi priva di data certa e che non era stata fornita idonea prova della riduzione del canone.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Perugia con la sentenza n. 382/2024 pronunciata il 21.10.2024 e depositata il 22.10.2024 accoglieva il ricorso con condanna alle spese.
L'Agenzia delle entrate propone appello evidenziando preliminarmente che sulla stessa questione, ma per la diversa annualità di imposta 2015, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado si è espressa in maniera favorevole all'Ufficio con la sentenza n. 110/2024 depositata il 6.3.2024, le cui motivazioni vengono riportate in appello, e chiede alla Corte adita di uniformarsi.
Deduce che la scrittura privata non dimostra la riduzione del canone, che la minor percezione economica non esclude che vi siano stati pagamenti in contanti per il residuo non dichiarato e non è probatorio della vigenza di un accordo di riduzione per il quale occorre l'anteriorità della formazione del documento. In via subordinata chiede la riforma della sentenza sul capo delle spese disponendo la compensazione delle spese in virtù della novella portata dall'art. 15 comma 2 del dlgs 546/92 visto che l'avversa vittoria è stata determinata da documenti (schede contabili) prodotti solo in corso di causa.
Chiede quindi la riforma della sentenza impugnata con conferma dell'operato dell'ufficio con condanna alle spese di lite
Resiste la parte appellata controdeducendo che ha prodotto ampia documentazione probatoria costituita da estratti conto locatrice e locataria, due schede contabili della Società_1 srl, raccomandata a/r del 12.11.2014 con la quale veniva chiesta la riduzione del canone, mancata rettifica del canone ridotto agli effetti dell'imposta di registro. Argomenta che nessun tipo di lavoro ha interessato l'immobile in modo da poter giustificare un eventuale compensazione con un credito dell'inquilino come paventato dall'ufficio. Cita infine sentenza della Corte di secondo grado del Veneto n. 135/2023 che ha statuito che la registrazione di un'atto di rinegoziazione del canone non ha effetto costitutivo ma solo pubblicistico e che vale anche altro modo di prova per confermare tempi e modalità di applicazione della rinegoziazione del contratto di locazione.
Chiede pertanto il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata e condanna di controparte alle spese di lite del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti e valutati i motivi di gravame, le deduzioni di resistenza della parte appellata, ritiene che l'appello dell'Agenzia delle entrate sia meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Osserva preliminarmente che sulla stessa questione e fra le stesse parti, ma per annualità diversa, questa Corte si è espressa in maniera favorevole all'ufficio con la sentenza n. 110/2024 pronunciata il 22.1.2024 e depositata il 6.3.2024 alla quale il Collegio intende dare continuità di giudizio condividendone espressamente le motivazioni.
Nel merito ritiene che la data apposta su una scrittura privata firmata tra le parti si presume veritiera fino a prova contraria ma questa stessa data non è automaticamente certa e computabile riguardo ai “terzi”, intesi come tutti coloro che non hanno partecipato direttamente alla formazione della scrittura privata ma che potrebbero avere un interesse giuridico a contestarne la data o a vederne limitata l'efficacia nei propri confronti. L'Agenzia delle Entrate appartiene sicuramente alla categoria dei “terzi” in quanto è titolare di un proprio autonomo diritto di imposizione fiscale che può essere pregiudicato dal contenuto o, soprattutto, dalla data di una scrittura privata prodotta dal contribuente ad esempio, un accordo di riduzione del canone di affitto che, se retrodatato fittiziamente, potrebbe consentire un'indebita riduzione del reddito imponibile (Cass. Civ., Sez. 5, n. 6159 del 5 marzo 2021).
Pertanto la scrittura privata prodotta dal ricorrente non essendo dotata di data certa secondo i requisiti di legge non è opponibile al Fisco.
Il Collegio ritiene altresì che gli altri mezzi di prova sussidiari prodotti dalla contribuente per avvalorare la tesi della rinegoziazione e della riduzione del canone non sono utili per attestare in maniera certa e opponibile ai terzi la data dalla quale si è verificata la condizione “riduttiva” del canone: le due schede contabili della società locataria non sono dirimenti, la raccomandata con la richiesta di riduzione proviene da un soggetto diverso dai firmatari della scrittura privata la cui data è in contestazione, gli estratti conto sono insufficienti in quanto non è possibile escludere che la differenza di canone è stata corrisposta in contanti.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle entrate e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata ritiene legittimo l'avviso di accertamento impugnato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle entrate. Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Perugia 15 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. Ciro Maddaloni dr. Ferdinando Pierucci
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU RD, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore MAGNINI LETIZIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 131/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 382/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250T3HM000447 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250T3HM000447 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250T3HM000447 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 250T3HM000447 con il quale l'Agenzia delle entrate DP di Perugia accertava ai fini IRPEF e addizionali per l'annualità 2018 un maggior reddito in conseguenza di canoni di locazione parzialmente non dichiarati ai sensi dell'art. 26 del DPR 917/86.
Eccepiva in buona sostanza l'avvenuta riduzione del canone per effetto di un accordo stipulato con scrittura privata non registrata, producendo a supporto anche documentazione bancaria e schede contabili.
L'Agenzia controdeduceva che la scrittura privata non era stata registrata e quindi priva di data certa e che non era stata fornita idonea prova della riduzione del canone.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Perugia con la sentenza n. 382/2024 pronunciata il 21.10.2024 e depositata il 22.10.2024 accoglieva il ricorso con condanna alle spese.
L'Agenzia delle entrate propone appello evidenziando preliminarmente che sulla stessa questione, ma per la diversa annualità di imposta 2015, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado si è espressa in maniera favorevole all'Ufficio con la sentenza n. 110/2024 depositata il 6.3.2024, le cui motivazioni vengono riportate in appello, e chiede alla Corte adita di uniformarsi.
Deduce che la scrittura privata non dimostra la riduzione del canone, che la minor percezione economica non esclude che vi siano stati pagamenti in contanti per il residuo non dichiarato e non è probatorio della vigenza di un accordo di riduzione per il quale occorre l'anteriorità della formazione del documento. In via subordinata chiede la riforma della sentenza sul capo delle spese disponendo la compensazione delle spese in virtù della novella portata dall'art. 15 comma 2 del dlgs 546/92 visto che l'avversa vittoria è stata determinata da documenti (schede contabili) prodotti solo in corso di causa.
Chiede quindi la riforma della sentenza impugnata con conferma dell'operato dell'ufficio con condanna alle spese di lite
Resiste la parte appellata controdeducendo che ha prodotto ampia documentazione probatoria costituita da estratti conto locatrice e locataria, due schede contabili della Società_1 srl, raccomandata a/r del 12.11.2014 con la quale veniva chiesta la riduzione del canone, mancata rettifica del canone ridotto agli effetti dell'imposta di registro. Argomenta che nessun tipo di lavoro ha interessato l'immobile in modo da poter giustificare un eventuale compensazione con un credito dell'inquilino come paventato dall'ufficio. Cita infine sentenza della Corte di secondo grado del Veneto n. 135/2023 che ha statuito che la registrazione di un'atto di rinegoziazione del canone non ha effetto costitutivo ma solo pubblicistico e che vale anche altro modo di prova per confermare tempi e modalità di applicazione della rinegoziazione del contratto di locazione.
Chiede pertanto il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata e condanna di controparte alle spese di lite del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti e valutati i motivi di gravame, le deduzioni di resistenza della parte appellata, ritiene che l'appello dell'Agenzia delle entrate sia meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Osserva preliminarmente che sulla stessa questione e fra le stesse parti, ma per annualità diversa, questa Corte si è espressa in maniera favorevole all'ufficio con la sentenza n. 110/2024 pronunciata il 22.1.2024 e depositata il 6.3.2024 alla quale il Collegio intende dare continuità di giudizio condividendone espressamente le motivazioni.
Nel merito ritiene che la data apposta su una scrittura privata firmata tra le parti si presume veritiera fino a prova contraria ma questa stessa data non è automaticamente certa e computabile riguardo ai “terzi”, intesi come tutti coloro che non hanno partecipato direttamente alla formazione della scrittura privata ma che potrebbero avere un interesse giuridico a contestarne la data o a vederne limitata l'efficacia nei propri confronti. L'Agenzia delle Entrate appartiene sicuramente alla categoria dei “terzi” in quanto è titolare di un proprio autonomo diritto di imposizione fiscale che può essere pregiudicato dal contenuto o, soprattutto, dalla data di una scrittura privata prodotta dal contribuente ad esempio, un accordo di riduzione del canone di affitto che, se retrodatato fittiziamente, potrebbe consentire un'indebita riduzione del reddito imponibile (Cass. Civ., Sez. 5, n. 6159 del 5 marzo 2021).
Pertanto la scrittura privata prodotta dal ricorrente non essendo dotata di data certa secondo i requisiti di legge non è opponibile al Fisco.
Il Collegio ritiene altresì che gli altri mezzi di prova sussidiari prodotti dalla contribuente per avvalorare la tesi della rinegoziazione e della riduzione del canone non sono utili per attestare in maniera certa e opponibile ai terzi la data dalla quale si è verificata la condizione “riduttiva” del canone: le due schede contabili della società locataria non sono dirimenti, la raccomandata con la richiesta di riduzione proviene da un soggetto diverso dai firmatari della scrittura privata la cui data è in contestazione, gli estratti conto sono insufficienti in quanto non è possibile escludere che la differenza di canone è stata corrisposta in contanti.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle entrate e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata ritiene legittimo l'avviso di accertamento impugnato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle entrate. Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Perugia 15 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. Ciro Maddaloni dr. Ferdinando Pierucci