Articolo 1 della Legge 30 luglio 1959, n. 541
Articolo 2
Versione
15 agosto 1959
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 15 agosto 1959