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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/11/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
composto dai magistrati:
CI AS Presidente rel.
OR Di OB IU
Maurizio Drigani IU ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 826/2024 R.G.A.C. avente per oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio e promossa
D A
, nato il [...] alla Spezia ed ivi residente Parte_1
c.f. , C.F._1 avv. PERIOLI MARINA per procura in atti - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, nata l'[...] alla Spezia ed ivi residente Controparte_1
c.f. , - PARTE CONVENUTA CONTUMACE C.F._2
-
E
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
1 precisate dalla sola parte ricorrente all'udienza del 6.11.2025:
“Voglia il Tribunale Ill.mo:
- disporre l'affidamento super esclusivo del figlio al padre che avrà pieno Per_1 potere decisionale su tutti gli aspetti fondamentali della vita del minore (salute, educazione, residenza, modalità di visita con i nonni materni …. etc) senza alcun obbligo di consultare o informare la madre, tenendo comunque conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, con collocazione presso l'abitazione dello stesso. Disporre altresì la sospensione di ogni e qualsiasi contatto tra il minore e la madre, fino a che quest'ultima non avrà portato a termine, con esito positivo idoneamente documentato, un idoneo percorso psichiatrico. In tal caso la ripersa dei rapporti con il minore dovrà essere graduale e sotto la supervisione di personale competente
- porre a carico della sig.ra , in ragione delle circostanze sopra Controparte_1 menzionate, un importo mensile da determinarsi in via equitativa, con partecipazione in percentuale riguardo alle spese straordinarie come da protocollo vigente
- In via istruttoria, qualora ritenuto necessario, si insiste nelle istanze formulate in ricorso e nella memoria ex art. 473 bis n. 17 I comma c.p.c. da ritenersi quivi integralmente trascritte
Il tutto con vittoria di spese e competenze”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Pronunciata con sentenza n. 54/2025, nella contumacia della convenuta, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 20.10.2013 alla
Spezia tra e , la causa è stata rimessa in Parte_1 Controparte_1 istruttoria in relazione alle ulteriori domande di regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore nato l'[...]. Per_1
Il ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo del minore a sé, la sospensione di qualsiasi contatto tra questi e la madre, fino al completamento da parte della CP_1 di idoneo percorso psichiatrico con risultato positivo, e la determinazione di un contributo al mantenimento del minore da parte di quest'ultima.
2 A tal fine il ha allegato fatti pregiudizievoli per il minore posti in essere Parte_1 dalla madre ed in particolare l'episodio avvenuto nella mattina del 9 marzo 2024, quando il compagno della nonna materna si è recato presso l'abitazione della convenuta per prelevare il minore ed accompagnarlo successivamente dal padre;
in tale occasione in lacrime e fortemente agitato, ha riferito all'uomo che la Per_1 madre, prima di uscire, lo aveva strattonato ripetutamente, urlandogli in faccia e minacciandolo con una gruccia che sbatteva ripetutamente vicino a lui, e che si era difeso con le gambe e le mani davanti al viso temendo di essere colpito al volto;
il ricorrente, immediatamente contattato, aveva portato il bambino al Pronto Soccorso per accertarne le condizioni psicofisiche e conseguentemente veniva aperto procedimento penale a carico della . CP_1
Quest'ultima è rimasta contumace nel presente giudizio.
Va preliminarmente rilevato che non si è ritenuto opportuno procedere all'ascolto di appena dodicenne e già sentito dal perito e dal Gip in sede penale (cfr. Per_1
“trascrizione fono registrazione” depositata agli atti di causa), al fine di evitargli un superfluo aggravio emotivo e psicologico del minore.
Nel merito è necessario un breve percorso cronologico dei provvedimenti adottati in corso di giudizio:
- con decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c., in data 1 luglio 2024, all'esito dell'assunzione di informazioni dal ricorrente e dalle insegnanti del minore, sono stati disposti in via provvisoria incontri madre-figlio solo alla presenza dei nonni materni;
- con ordinanza resa in data 9 luglio 2024 all'esito dell'udienza ex art. 473-bis.15 ultima parte c.p.c., dato atto del comportamento ostativo e non collaborativo della madre, delle scelte unilaterali di quest'ultima in materia sanitaria e scolastica, del suo rifiuto di riconoscere criticità psicologiche proprie e del minore, è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre, con collocazione presso quest'ultimo, con possibilità per la LE di vedere il figlio solo alla presenza di altri familiari (padre, nonni, terzi), ovvero in incontri assistiti organizzati dai Servizi Sociali (anche a fini valutativi) due volte la settimana: ciò anche considerato il comportamento delirante e persecutorio tenuto dalla LE al momento della notifica dell'ordinanza che ha disposto
3 l'incidente probatorio in sede penale per i fatti narrati in ricorso (cfr. relazione della P.G. datata 28.6.2024 di notifica alla LE del disposto incidente probatorio, nella quale si legge che la stessa “più volte alzava la voce, esclamava frasi senza senso e completamente fuori contesto. La donna raccontava alcuni episodi del passato in cui le forze dell'ordine si sarebbero segretamente intromesse nella sua vita di coppia, provocando la fine della sua ultima relazione sentimentale. In alcune occasioni faceva riferimento anche alle ingerenze dei “servizi segreti” nella sua vita ed al fatto che non fosse
“straniera” e cfr. relazioni dei Servizi sociali del 5.7.2024; con il medesimo provvedimento è stata quindi disposta la presa in carico di da parte Per_1 del Servizio di Neuropsichiatria Infantile per gli opportuni accertamenti diagnostici;
- all'esito dell'udienza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. in data 8.10.2024, svoltasi alla presenza del solo ricorrente, sono stati confermati i provvedimenti già vigenti, disponendo la prosecuzione della presa incarico di da parte del Per_1
Servizio di Neuropsichiatria Infantile;
sotto il profilo economico, confermata la ripartizione paritaria delle spese straordinarie, è stata disposta la revoca dell'obbligo del padre di versare alla convenuta contributo al mantenimento del minore, viceversa posto a carico di quest'ultima l'obbligo di versare la somma mensile di € 150,00 a tale titolo al ricorrente, attribuito al Parte_1
l'integrale importo a titolo di assegno unico familiare.
Nel corso del giudizio la situazione non è mutata ed anzi ha subito un ulteriore peggioramento.
Le condizioni psichiche della si sono progressivamente ed oggettivamente CP_1 aggravate.
Nella relazione depositata in data 25.11.2024 i Servizi Sociali hanno espresso seria preoccupazione in merito alla tutela del benessere sia fisico sia psichico del minore , ribadita successivamente con la relazione del 30.12.2024 ( cfr. relazione in data
25.11.2024 “Dalla microequipe svolta con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile è stata espressa preoccupazione per la tutela del minore in quanto sembrerebbe che la sig.ra abbia detto al figlio di non essere d'accordo e di non volere che lui faccia CP_1 incontri con operatori del servizio di N.PI. […] Si evidenzia che la mancata
4 accettazione della RA di interloquire con il Servizio e le continue minacce CP_1 agli operatori (con riferimento alle minacce ricevute a settembre dalla collega
[...]
, già ai Vs atti nella relazione inviataVi a settembre 2024) Pt_2 Persona_2 non permettono di approfondire il ruolo materno e l'attivazione degli incontri protetti.
L'atteggiamento della donna denota la mancanza di consapevolezza della gravità sia del suo comportamento sia il pericolo che gli agiti violenti attuati nei confronti del figlio
e dell'ex marito possano nuovamente riaccadere.” e relazione urgente del 30.12.2024:
“Alla luce degli elementi di pregiudizio e di fragilità della RA , espressi CP_1 anche nelle relazioni precedenti ed evidenziati nuovamente, il Servizio scrivente esprime preoccupazione per la tutela del minore, nonché per gli agiti violenti che la donna potrebbe mettere nuovamente mettere in atto nei confronti dei familiari parteni del minore e degli operatori del servizio scrivente.”)
Con la stessa relazione del 25.11.2024 i Servizi Sociali hanno anche evidenziato la violazione da parte della LE delle disposizioni del Tribunale (“Il padre del minore ha altresì raccontato alla scrivente vari episodi in cui il figlio lo ha chiamato dicendo
“vienimi a prendere, la mamma mi vuole portare via”. In tali circostanze sono intervenite le Forze dell'Ordine, nello specifico il giorno 14/11/2024 la donna è stata denunciata dai Carabinieri in quanto ha violato l'ordinanza emessa dal Vs Tribunale che dispone divieto per la madre di stare con il minore in assenza di altri familiari.”);
In data 23.12.2024 la convenuta si è resa responsabile di atti vandalici contro l'abitazione dei nonni paterni di e contro il Municipio, colpendo anche un Per_1 agente di Polizia Locale: a ciò è conseguito l'arresto della e l'applicazione della CP_1 misura cautelare della custodia in carcere (cfr. relazione Servizi Sociali in data
7.1.2025 e atti penali depositati dal P.M.).
Ed infatti con decreto in data 7 gennaio 2025 è stata disposta la sospensione totale degli incontri di con la madre anche in presenza dei nonni materni, non Per_1 adeguatamente protettivi del minore nei confronti della (ed anche a tal fine si CP_1
è disposta la presa in carico di da parte del Servizio Consultoriale per un Per_1 necessario supporto psicologico).
Con ordinanza del P.M. in data 29.1.2025 è stato disposto il divieto di avvicinamento della LE al minore, nell'ambito del procedimento penale aperto nei suoi confronti per il reato ex art. 572 c.p.c. per i fatti a danno del allegati in ricorso.
5 Il perito nominato dal Gip in sede penale ha accertato la pericolosità sociale della
(cfr. relazione dott. datata 6.5.2025: “Alla luce delle indagini svolte e CP_1 Per_3 della documentazione esaminata, è possibile affermare che la Sig. sia CP_1 attualmente affetta da un disturbo delirante cronico in disturbo di personalità di cluster
B (istrionico). Al momento dei – ed in relazione ai – fatti per cui la p. era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente la capacità di intendere e quella di volere, come previsto dall'art. 89 c.p.. Allo stato attuale è da considerarsi persona socialmente pericolosa dal punto di vista psichiatrico ed il rischio di ricaduta psico- comportamentale dovrà essere gestito”);
Nel presente giudizio, alla luce delle risultanze peritali, all'udienza del 17 giugno 2025, dato atto che la madre nel frattempo era uscita dal carcere, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto l'affidamento superesclusivo del minore al padre (richiesta confermata in sede di precisazione delle conclusioni).
Il giudice delegato, con ordinanza in data 17.6.2025, ha quindi disposto l'interruzione dei pernottamenti di presso i nonni materni, che pure hanno sempre Per_1 costituito valido ausilio al per la gestione quotidiana del minore, in Parte_1 ragione dei comportamenti dagli stessi tenuti sminuenti la pericolosità degli atti compiuti dalla figlia e la gravità delle sue condizioni psichiche e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 6 novembre 2025 per la rimessione della causa al Collegio.
Ad oggi, non sono mutate le condizioni che hanno legittimato l'assunzione dei provvedimenti resi in corso di giudizio, sempre più radicali attesa l'ingravescenza dello stato psicofisico della convenuta, che non si è costituita in giudizio, mai si è presentata alle udienze, ha continuato ad essere oppositiva anche nei confronti dei Servizi Sociali
e mai si è fatta parte attiva per ristabilire incontri o contatti con il figlio.
Nè infine risulta che la stessa abbia mai adempiuto all'obbligo di contribuire al mantenimento del minore.
A fronte di una totale incapacità materna aggravata dalla riscontrata pericolosità sociale della , il padre è risultato adeguato nel proprio ruolo genitoriale e CP_1
“consapevole dei bisogni del figlio e adeguato al suo ruolo” (cfr. relazione del Servizio
Sociale della Spezia del 5.7.2024).
6 Va quindi accolta la domanda del ricorrente di affidamento superesclusivo del minore a sé e vanno confermate le ulteriori condizioni disposte in via provvisoria, tra cui la sospensione degli incontri madre e figlio, e ciò anche alla presenza dei nonni materni e/o di terzi.
Qualora volesse riprendere un contatto con la LE dovrà Per_1 previamente contattare i Servizi Sociali del Comune di residenza del minore, i quali: verificheranno la disponibilità della stessa a collaborare con il Servizio Sociale e ad effettuare un percorso di sostegno psicologico e di ausilio alla genitorialità; porranno in essere gli interventi ritenuti necessari a favore del minore al fine sia – ed in ogni caso - di un adeguato supporto psicologico dello stesso, sia di una eventuale graduale ripresa dei rapporti madre-figlio; disciplineranno quindi eventuali incontri in modalità protetta rimessi alle loro decisioni quanto a tempistiche e logistiche.
Modalità e tempistiche della frequentazione tra e i nonni materni sono Per_1 demandate alla volontà del padre.
Sotto il profilo economico, dato atto della modifica del regime di affidamento e di collocamento del minore rispetto all'instaurazione del presente giudizio, oltre all'insorgere di nuove esigenze dovute all'età del minore e all'inizio di un nuovo e più impegnativo, anche sotto il punto di vista economico, percorso scolastico, deve determinarsi un contributo per il mantenimento del figlio a carico della madre di €
200,00 mensili, oltre all'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie, disciplinate e specificate come da Linee Guida in uso presso questo Tribunale.
Va confermata la percezione integrale dell'assegno unico familiare da parte del padre affidatario superesclusivo e collocatario del minore
La soccombenza integrale di parte convenuta ne giustifica la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate alla stregua della tab. 2 D.M. 55/2014 tenuto conto dello scaglione di riferimento (in relazione al valore indeterminato ex art. 5 comma 6 medesimo D.M.) e della attività processuale resasi necessaria
P.Q.M.
7 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 826/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Dato atto della sentenza n. 54/2025 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...] così dispone:
- il figlio minore è affidato in via superesclusiva al padre con collocamento Per_1 presso lo stesso, con sospensione di ogni rapporto madre-figlio;
- la ripresa di eventuali contatti madre –figlio sarà subordinata alla verifica da parte dei Servizi Sociosanitari del Comune della Spezia della disponibilità della LE a collaborare con l'ente e ad effettuare un percorso di sostegno psicologico e di ausilio alla genitorialità;
- i Servizi SocioSanitari porranno in essere in ogni caso gli interventi ritenuto necessari a favore del minore al fine sia di un adeguato supporto psicologico dello stesso, sia di una graduale ripresa dei rapporti madre-figlio e disciplineranno eventuali futuri incontri in modalità protetta rimessi alle loro decisioni quanto a tempistiche e logistiche, dandone in tal caso comunicazione al IU Tutelare, al fine dell'apertura di procedimento di vigilanza;
- il padre è libero di concordare tempi e modalità di permanenza del minore con i nonni materni;
- la LE corrisponderà al l'importo mensile di € 200,00, rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese;
Per_1
- le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di come specificate e Per_1 disciplinate nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale a far data dal 13.12.2018 sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
- l'assegno unico familiare dovrà essere integralmente percepito dal ricorrente quale genitore collocatario.
8 Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 125,00 per spese ed € 6.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, nonché per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune della Spezia (ref. Dott.ssa Tes_1
) e, per conoscenza al P.M. titolare del procedimento penale (d.ssa .
[...] Per_4
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Presidente est.
CI AS
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