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Articolo 11 della Legge 5 dicembre 1964, n. 1268
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Articolo 10
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Legge 5 dicembre 1964, n. 1268
Articolo 11 della Legge 5 dicembre 1964, n. 1268
Versione
7 dicembre 1964
Art. 11.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1964
Vedi fonte istituzionale
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