TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5732 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato PORTA MASSIMO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in … (indicare atto in cui sono contenute le conclusioni)
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. - Con ricorso depositato il 6.10.2023 ha chiesto Parte_1
cumulativamente a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale e poi pagina 1 di 3 la cessazione degli effetti civili (recte lo scioglimento dal matrimonio) dalla coniuge , sposata con rito civile a CONCORDIA S/S (MO) Controparte_1
in data 07/07/2018, unione dalla quale non sono nati figli. Il ricorrente non ha formulato domande accessorie.
- Nel giudizio così radicato la convenuta è rimasta contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti e il Giudice, alla prima udienza del 14.02.2025, ne ha dichiarato la contumacia.
- Con sentenza n. 535/2024 pubblicata in data 6/03/2024 il Tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi, disponendo con ordinanza la prosecuzione del giudizio per il divorzio e fissando il termine del
10.03.2025 per depositare note scritte contenenti la conferma delle conclusioni relative al divorzio.
- Parte ricorrente ha depositato note scritte chiedendo la conferma delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo e ha provato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
§
1. La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili (recte di scioglimento del matrimonio) è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese del ricorrente e dalla decisione della convenuta di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
2. Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo alla convenuta che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari pagina 2 di 3 vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 07/07/2018 in
CONCORDIA S/S (MO) da (nata a [...] il Parte_1
21/01/1958) con (nato a [...] il [...]), matrimonio Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CONCORDIA S/S (MO), atto n. 7, parte I, anno 2018;
2. condanna a rifondere le spese di lite a Controparte_1 [...]
che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% Pt_1
spese generali, C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CONCORDIA
S/S (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 25.03.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5732 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato PORTA MASSIMO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in … (indicare atto in cui sono contenute le conclusioni)
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. - Con ricorso depositato il 6.10.2023 ha chiesto Parte_1
cumulativamente a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale e poi pagina 1 di 3 la cessazione degli effetti civili (recte lo scioglimento dal matrimonio) dalla coniuge , sposata con rito civile a CONCORDIA S/S (MO) Controparte_1
in data 07/07/2018, unione dalla quale non sono nati figli. Il ricorrente non ha formulato domande accessorie.
- Nel giudizio così radicato la convenuta è rimasta contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti e il Giudice, alla prima udienza del 14.02.2025, ne ha dichiarato la contumacia.
- Con sentenza n. 535/2024 pubblicata in data 6/03/2024 il Tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi, disponendo con ordinanza la prosecuzione del giudizio per il divorzio e fissando il termine del
10.03.2025 per depositare note scritte contenenti la conferma delle conclusioni relative al divorzio.
- Parte ricorrente ha depositato note scritte chiedendo la conferma delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo e ha provato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
§
1. La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili (recte di scioglimento del matrimonio) è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese del ricorrente e dalla decisione della convenuta di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
2. Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo alla convenuta che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari pagina 2 di 3 vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 07/07/2018 in
CONCORDIA S/S (MO) da (nata a [...] il Parte_1
21/01/1958) con (nato a [...] il [...]), matrimonio Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CONCORDIA S/S (MO), atto n. 7, parte I, anno 2018;
2. condanna a rifondere le spese di lite a Controparte_1 [...]
che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% Pt_1
spese generali, C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CONCORDIA
S/S (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 25.03.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3