Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 5204/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 26.03.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5204/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
), n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
- avv. CUPO ATTILIO ( );
[...] C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe, quale erede di , dopo aver contestato le risultanze Persona_1 medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico
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preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare la necessità all'accompagnamento in capo al dante causa e, conseguentemente, accertare il suo diritto al ricevimento della connessa prestazione assistenziale sino all'exitus occorso in data 15.07.2024.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17.02.2025, concludendo come in atti.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, “diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità” (Cass. n. 6091/14; nello stesso senso, Cass. n. 26092/10).
Pertanto, l'indennità di accompagnamento non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (Cass. n. 8758/05). Da ciò consegue che la concessione di questa provvidenza economica non è subordinata al possesso di particolari requisiti economici o di età, ma spetta solamente quando ricorrono congiuntamente le due condizioni medico-legali in precedenza indicate.
In definitiva, le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero
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della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. n. 12521/09; Cass. n.
10281/03).
Orbene, è palese che anche con il presente giudizio (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetti unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta non ritenendo il decidente condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto l'ausiliario d'ufficio in sede di Atpo. Invero, a fronte di una documentazione sanitaria precisa, plurima e concordante, che ha costantemente accertato in capo all'istante una grave compromissione del quadro psichico, dando persino atto più volte della impossibilità del soggetto di attendere agli atti fondamentali della vita quotidiana, il ctu non solo non ha dato atto di aver esaminato detta certificazione, ma non ha neppure proceduto a un rilievo critico della stessa, spiegando le ragioni per le quali quei giudizi specialistici, peraltro redatti da strutture pubbliche, andrebbero disattesi.
In particolare, sono presenti agli atti:
- un certificato neurologico Asl Salerno del 05.09.2022 che descrive un soggetto con “grave sindrome/disturbo cognitivo - disorientamento spazio-tempo; deficit della memoria a breve e lungo termine…totale assenza della cura personale…inabile nella gestione autonoma delle attività di vita quotidiana”;
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- certificato di valutazione del funzionamento neurocognitivo redatto dall'Asl Salerno il 21.10.2023, secondo cui il ricorrente “non è capace di lavarsi e vestirsi autonomamente”
- certificato psichiatrico dell'Asl Salerno di novembre 2023 che accerta che il soggetto è affetto da “disturbo neurocognitivo maggiore…necessita di assistenza continua”.
D'altra parte, si rileva che la provenienza da strutture pubbliche della certificazione suddetta, unita al fatto che gli organi certificatori non provengono dallo stesso gabinetto sanitario, rendono anche particolarmente attendibili le conclusioni ivi accertate.
Si impone, quindi, l'accoglimento del ricorso e la declaratoria della sussistenza, in capo al dante causa della ricorrente, del requisito sanitario del diritto all'accompagnamento a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa occorsa il giorno 23.11.2023 sino al decesso occorso in data 15.07.2024.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del periodo chiuso della CP_ prestazione. Sono poste a definitivo carico dell' le spese di ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Persona_1 possedeva i requisiti sanitari propri dell'indennità di accompagnamento da dicembre 2023 al 15.07.2024; CP_
2) condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.086,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate in € 200,00 per onorario in favore del dott. . Persona_2
Nocera Inferiore, 26.03.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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