Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 360/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
GRIFONI RAQUEL JUSTINE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...]; CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
nato in Terni il [...], in [...] curatrice Controparte_3 speciale del minore Avv. nominata con decreto dell'intestato Persona_1
Tribunale in data 1.3.2024, difesa in proprio;
CURATRICE DEL MINORE
1
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e CP_1 il signor CP_2
2. dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. già CP_2 sospeso con provvedimento del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria ed affidare il minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso di lei in Controparte_3 considerazione dei motivi sopra esposti attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale a quest'ultima per tutte le questioni riguardanti il minore - istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti, etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, anche in assenza del consenso del padre;
3. confermare l'interruzione delle frequentazioni padre figlio, così come già disposto nella sentenza di separazione;
4. porre a carico del sig. un assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di CP_2 mantenimento del figlio da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie del figlio da disciplinarsi come da
Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Terni sulle spese per i figli nella crisi familiare sottoscritto il 27 giugno 2018. Il suddetto importo verrà aggiornato annualmente, con decorrenza dal primo anno successivo alla data di comparizione dei conviventi dinanzi al Tribunale, in base alla variazione Istat;
5. disporre che l'assegno unico di euro 189,00/mese venga percepito interamente dalla signora CP_1
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio.”
Per Curatrice speciale del minore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti di cui agli atti introduttivi:
2 a) Disporre la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale in capo al padre
CP_2
b) In subordine, in caso di non accoglimento della sopra riportata richiesta, confermare
l'affidamento super esclusivo del minore alla madre Controparte_3 CP_1
come da provvedimenti provvisori emessi all'udienza del 29/04/2024.
[...]
c) Confermare gli ordini di protezione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 473 bis. 69 e .70
c.p.c., sussistendone i presupposti di legge, emessi all'udienza del 29/04/2024.
d) Porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio, la madre direttamente essendo il genitore convivente, il padre versando alla signora la somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia, in relazione alle CP_1 esigenze e all'età del minore. Per quanto riguarda le spese straordinarie disporre il concorso paritetico tra gli stessi.”
Pubblico ministero: conclusioni del 18.1.2024
“Conclude in conformità alle conclusioni della curatrice speciale del minore”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/02/2024 ha chiesto al Tribunale la CP_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in Romania in data 8.7.2005, con , esponendo che dall'unione è nato il figlio in data CP_2 Controparte_3
4.6.2007 e deducendo di vivere ininterrottamente separata dal coniuge in virtù di separazione giudiziale divenuta definitiva.
La ricorrente ha esposto:
-di aver subito gravi violenze fisiche e psicologiche dal marito nel corso del matrimonio tanto da vedersi costretta a fuggire dalla casa familiare nel mese di settembre 2021, e a denunciare il marito per le condotte poste in essere, entrando in un regime di protezione per donne vittime di violenza di genere;
-che il marito aveva assunto, durante l'intera convivenza matrimoniale, atteggiamenti volti ad offendere, denigrare ed umiliare la coniuge in ogni occasione, con condotte possessive al momento dell'inizio di attività lavorativa delle ricorrente, proferendo ingiurie e minacce, denigrandola nel ruolo di madre, sempre dinanzi al figlio, con controllo continuo del
3 telefono, sottraendole le chiavi dell'automobile e in alcune occasioni dell'abitazione per impedirle di uscire;
-che in diverse occasioni il marito aveva aggredito fisicamente la ricorrente, un giorno afferrandola violentemente al collo, in altra occasione colpendola con schiaffi ed afferrandola al collo, in un'altra occasione ancora colpendola con schiaffi e pugni sulla schiena. Il resistente, inoltre, le avrebbe impedito, all'esito delle aggressioni, di accedere al letto coniugale costringendola a dormire sul pavimento, oltre ad aver tenuto condotte sessualmente violente. In molte di queste occasioni era presente il figlio delle parti che interveniva per proteggere la madre;
-che il resistente avrebbe, inoltre, nel corso del matrimonio abusato di sostanze alcoliche;
-che nel settembre del 2021 la ricorrente, unitamente al figlio, fuggiva dalla casa familiare,
a causa delle condotte di violenza fisica e psicologica descritte, ed entrambi entravano in un regime di protezione per vittime di violenza per poi iniziare a vivere in autonomia;
-che dal momento dell'allontanamento dalla casa familiare il figlio interrompeva ogni relazione con il padre;
-che il Tribunale per i minorenni dell'Umbria all'esito di giudizio n. 533/21 e dell'ascolto del minore, con decreto del 30 giugno 2022 sospendeva, la responsabilità genitoriale dell'odierno resistente rimettendo al Tribunale Ordinario le eventuali frequentazioni padre figlio;
-che l'intestato Tribunale, su ricorso di separazione, proposto dalla ricorrente all'esito di giudizio nel quale si costituiva il resistente, disposto in data 14 marzo 2022 l'ascolto del minore, acquisiti gli atti del procedimento penale a carico del marito, e gli atti del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni che aveva disposto, con decreto del
30.6.2022 la sospensione della responsabilità genitoriale del padre sul figlio, e compiuta l'istruttoria, con sentenza del 30 maggio 2023, dichiarava la separazione personale tra le parti, accogliendo la domanda di addebito formulata dalla ricorrente rigettando la domanda di addebito formulata dal resistente, attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alla madre per tutte le questioni riguardanti il minore – istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti, etc. -, disponendo la totale interruzione delle frequentazioni padre figlio;
determinando in 500,00 euro il contributo mensile dovuto da per il mantenimento del figlio, oltre ISTAT CP_2 annuale e 50% delle spese straordinarie per il figlio;
-che a seguito della denuncia sporta dalla ricorrente, è stato condannato con CP_2 sentenza n. 107/2022, (procedimento penale n. 2254/2021 R.G.N.R. - 244/2022 R.G. GIP),
a seguito di richiesta di giudizio abbreviato, per il reato di cui di cui all'art. 572, comma 2,
4 c.p. per aver sottoposto a maltrattamenti la propria moglie con frequenza CP_1 pressoché quotidiana, alla presenza del figlio minore dal 2017 al Controparte_3 settembre 2021, alla pena di anni due di reclusione (con pena sospesa), e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita e alla refusione delle spese legali;
-che a seguito del provvedimento presidenziale, emesso nel corso del giudizio di separazione, che poneva a carico del padre la corresponsione di un contributo al mantenimento per il figlio di euro 500,00/mese oltre al 50% delle spese straordinarie, già in corso di causa il Giudice prendeva atto del mancato adempimento dell' CP_1 all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio e in data 19 ottobre 2022, disponeva l'ordine diretto di pagamento del dovuto al datore di lavoro, ma che dopo l'emissione dell'ordine diretto l' cessava il rapporto di lavoro non corrispondendo alcun CP_1 importo né per il mantenimento ordinario del figlio né a titolo di spese straordinarie, restando a vivere nella casa familiare in comproprietà tra le parti;
-che la ricorrente dipendente, con contratto a tempo indeterminato, uscita dal regime di protezione, si recava a vivere in immobile in locazione con il figlio (con indirizzo secretato), con canone mensile di € 250, e iniziava a svolgere attività lavorativa percependo reddito medio mensile di € 1.000,00, oltre all'assegno unico per il figlio.
Tanto premesso la ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la pronuncia della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sul figlio, oltre a formulare le altre conclusioni nei termini riportati in epigrafe.
Con decreto dell'1.3.2024 è stata nominata ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c. la curatrice speciale del minore preso atto della domanda di decadenza formulata dalla parte ricorrente, concedendo alla curatrice termini per la costituzione.
Si è costituita la curatrice speciale del minore, evidenziando di aver ascoltato il minore rilevando preoccupazione nel ragazzo sulla possibilità che il padre potesse venire a conoscenza del nuovo domicilio, e il timore di poter essere rintracciato dal padre, e accertando la ferma volontà del figlio di non avere con il padre più rapporti di alcun genere, neanche in forma protetta, di averlo bloccato sul cellulare, avendo ricevuto chiamate dallo stesso, nell'imminenza dell'allontanamento dalla casa familiare, preoccupazioni fortemente condivise dalla ricorrente. Il ragazzo riferiva alla curatrice di aver ritrovato con la madre serenità di non avere bisogno di nulla e di frequentare con profitto e soddisfazione il primo anno di una scuola secondaria di secondo grado. Tanto premesso la curatrice ritenendo giustificato il rifiuto del minore alla frequentazione con il padre, e non rinvenendo alcuna possibilità di recupero nel rapporto padre figlio totalmente compromesso a causa delle violenze agite dal padre nel corso della vita familiare, e ritenendo superflua ogni ulteriore audizione del minore, rilevando che pur in presenza di casa familiare in comproprietà tra
5 le parti l'assegnazione della stessa alla ricorrente avrebbe potuto comprometterne l'equilibrio raggiunto a causa dei possibili incontri tra il figlio e il padre, a conoscenza dell'indirizzo di tale abitazione, ha ritenuto di non formulare richiesta di assegnazione della casa familiare, e sottolineando il mancato adempimento del padre all'obbligo di corrispondere il contributo per il mantenimento del figlio determinato nel corso ed all'esito della separazione, ha aderito alla domanda della ricorrente di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, ha chiesto la conferma dell'affidamento super esclusivo del minore alla madre, con contestuale emissione degli Controparte_3 ordini di protezione di cui all'art. 473 bis . 69 e 70 c.p.c.. per proteggere il minore da possibili contatti con il padre. La curatrice ha quindi concluso nei termini puntualmente riportati in epigrafe.
All'udienza di comparizione delle parti del 29.4.2024, fissata nei termini abbreviati di cui all'art. 473 bis.40 e seg. e nelle modalità previste per evitare forme di vittimizzazione secondaria, è comparsa la sola ricorrente, mentre il resistente al quale il ricorso introduttivo
è stato regolarmente notificato non è comparso. La ricorrente ha dichiarato di risiedere in luogo con indirizzo secretato, in considerazione della condanna del resistente per maltrattamenti in famiglia, in immobile in affitto con canone di 250 euro mensili, di percepire come operaia reddito netto mensile di € 1000 per 12 mensilità, di essere proprietaria del 50% casa di abitazione familiare (rimasta nella disponibilità del resistente), titolare di conto corrente con saldo di 400 euro circa;
gravata da due finanziamenti rispettivamente con rata di € 150 euro mensili, e di € 200 mensili, e di percepire assegno unico per il figlio di € 89. All'esito dell'udienza la curatrice speciale ha insistito per l'emissione dell'ordine di protezione avendo rilevato il forte timore del minore per un possibile avvicinamento del padre ai luoghi da lui frequentati, con richiesta di disporre indagini di Polizia tributaria per accertare i redditi del resistente, richieste formulate anche dalla parte ricorrente. All'esito dell'udienza sono stati confermati i provvedimenti della separazione e in accoglimento della richiesta della curatrice speciale è stato disposto ordine di protezione, con ordine di immediata cessazione di ogni condotta pregiudizievole posta in essere dal resistente ai danni di e del figlio CP_1 Controparte_3 prescrivendo allo stesso di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati
[...] dalla ricorrente e dal figlio, in particolare al luogo di dimora abituale, al luogo di lavoro della ricorrente, alla scuola del figlio e prescrivendo che lo stesso mantenesse una distanza non inferiore di 200 metri nell'eventualità di incontro occasionale con la ricorrente o con il figlio, con divieto di comunicare con la ricorrente ed il figlio attraverso qualsiasi mezzo;
è stato, inoltre, disposto ordine di esibizione alla Agenzia delle Entrate con richiesta di esibizione delle denunce dei redditi ovvero dei CU relativi a con CP_2 riferimento agli anni 2022, 2023, 2024, e sono state disposte indagini di Polizia tributaria
6 sui redditi del resistente, per verificare eventuali disponibilità dello stesso, inadempiente agli obblighi di mantenimento del figlio dal momento della separazione.
Disposta la notifica al resistente dell'ordine di protezione emesso, acquisite le denunce dei redditi all'esito dell'ordine di esibizione, acquisite le indagini di Polizia tributaria, disposto l'ascolto diretto del minore, concessi alle parti termini ex art. 473 bis.28 cpc per comparse conclusionali e repliche la decisione è stata rimessa al Collegio acquisite le conclusioni del
PM.
Scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
La presenza di elementi di estraneità (cittadinanza rumena delle parti) induce il Collegio a compiere alcune valutazioni preliminari in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile alla fattispecie.
Sulla pronuncia di separazione tra i coniugi sussiste la giurisdizione del Tribunale adito.
La giurisdizione italiana deve essere ritenuta sussistente, quanto alla domanda di separazione, in applicazione dell'articolo 3 del Reg. 2019/1111, applicabile ratione temporis, che prevede al par. 1, lett. a) una serie di titoli di giurisdizione in materia matrimoniale, fondati sulla residenza abituale dei coniugi ovvero dell'attore o del convenuto. Le parti al momento del deposito del ricorso risultavano residenti in Italia, come attestato dalle dichiarazioni rese nel corso del procedimento e dalle certificazioni acquisite, pertanto sussiste la giurisdizione sulla base del richiamato art. 3 del reg. n.2019/1111.
Il matrimonio celebrato tra le parti in Romania non risulta trascritto nei registri dello stato civile italiano. In merito, come già precisato nella sentenza di separazione, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l.n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in Romania dai ricorrenti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato da consolidato orientamento delle pronunce di merito: “Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio … che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni
7 internazionali e delle norme di diritto internazionale , sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile” (Corte appello
Genova 23 dicembre 1999). Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio anche se contratto all'estero è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, si richiama una pronuncia della Suprema Corte, (Cass. Civ., Sez.
I, sent. N. 569 del 14.2.1975), secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione. Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché,: "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto.”. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).
Quanto alla legge applicabile alla domanda di scioglimento del matrimonio, è applicabile il regolamento (UE) n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012. L'art. 8 del richiamato regolamento stabilisce che in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso di specie al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti erano residenti in Italia, pertanto deve essere applicata la legge italiana.
Nel merito, risulta dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e della definizione del procedimento di separazione;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
8 Domanda ex art. 330 – frequentazioni padre figlio
La parte ricorrente, già dal ricorso introduttivo ha formulato domanda, ex art. 330 c.c. di decadenza del padre dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale allegando condotte del padre pregiudizievoli per il figlio minore.
La curatrice speciale del minore nominata ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c. proprio in ragione della spiegata domanda di decadenza, ha parimenti chiesto l'accoglimento della domanda al pari del Pubblico ministero.
Il resistente non si è costituito.
Quanto alla competenza del Tribunale adito, deve rilevarsi come il novellato art. 38 disp. att. prevede che qualora siano in corso, tra le stesse parti, giudizi di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., per tutta la durata del processo la competenza, per i provvedimenti c.d. de potestate (ex artt. 330 e 333 c.p.c.), è ora attribuita al giudice ordinario. Sussiste pertanto la competenza del Tribunale adito per la pronuncia di decadenza.
Accertata la competenza del Tribunale adito, preso atto delle conclusioni delle parti e del curatore speciale, nel merito la domanda di decadenza del resistente dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore deve essere accolta.
Come sopra detto l è stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia CP_1 aggravati, commessi in danno della moglie alla presenza del figlio minore, alla pena di due di reclusione (con pena sospesa), al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita e alla refusione delle spese legali. Si riporta il capo di imputazione relativo alla condanna richiamata comminata al resistente, per avere l' “sottoposto a CP_1 maltrattamenti la propria moglie con frequenza pressoché quotidiana e CP_1 versando in uno stato di ubriachezza, consistiti nell'ingiuriarla e minacciarla, proferendo nei confronti della stessa frasi del seguente tenore "puttana troia mignotta, vai in giro a farti tutti i clienti, non sai fare niente, sei brutta" manifestando il proprio dissenso in ordine al fatto che la stessa lavorasse, costringendola a mostrarle il telefono al fine di controllare
i contatti della stessa sottraendole spesso l'autovettura e costringendola così a recarsi a lavoro a piedi ovvero nascondendo le chiavi di casa al fine di impedire di recarsi a lavoro nonché percuotendola in varie occasioni con schiaffi e pugni sulla schiena afferrandola per il collo stringendola da dietro e tappandole la bozza tanto da toglierle il respiro o mordendola al volto sempre in ragione ed occasione dei litigi legati alla gelosia ovvero imponendole di dormire in terra in una stanza ancora in ristrutturazione così determinando nella vittima uno stato di terrore e prostrazione;
Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto alla presenza del figlio minore In Terni dal Controparte_3
2017 al settembre 2021".
9 Le gravi condotte di maltrattamento poste in essere dal resistente in danno della madre di suo figlio alla presenza dello stesso minore sono state poste dal Tribunale per i minorenni a fondamento della pronuncia di sospensione dalla responsabilità genitoriale dell'odierno resistente nel confronti del figlio minore. Infatti il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, nel procedimento istaurato nel 2021, dopo aver proceduto all'ascolto diretto del minore che manifestava ferma opposizione alla ripresa degli incontri con il padre anche CP_3 in ambente protetto, con decreto del 30 giugno 2022 ha sospeso la responsabilità genitoriale di sul figlio, rimettendo all'intestato Tribunale, dinanzi al quale era stato CP_2 nelle more istaurato procedimento di separazione, la disciplina delle frequentazioni padre figlio.
All'esito del procedimento di separazione sono state accertate le condotte di violenza domestica poste in essere dall'odierno resistente, in danno della moglie ed alla presenza del figlio, con conseguente accertamento della c.d. violenza assistita, da considerare forma di violenza diretta sul minore. In particolare nella sentenza di separazione del 30 maggio
2023, è stata accolta la domanda di addebito della separazione al marito (con rigetto della analoga domanda di addebito formulata dall' , ed è stata disposta la cessazione delle CP_1 frequentazioni padre figlio, attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alla madre (dando atto della sospensione della responsabilità genitoriale del padre pronunciata dal Tribunale per i minorenni).
Nella sentenza di separazione (passata in giudicato) sono state adottate tali conclusioni in quanto è stata accertata, all'esito di puntuale istruttoria, la commissione di gravi condotte di violenza domestica da parte dell'odierno resistente in danno della moglie e del figlio
(nella forma di violenza assistita). In particolare nella sentenza si legge: “Dall'istruttoria è emersa la prova che la ricorrente nel settembre 2021 si è allontanata dalla casa familiare, trovando rifugio, insieme con il figlio, in una casa anti-violenza, riferendo alle responsabili del centro (escusse come testi) di aver subito le violenze sopra descritte da parte del marito.
La sorella della ricorrente escussa come teste ha dichiarato Parte_1 di aver avuto percezione diretta di condotte del resistente di denigrazione della moglie avvenute in sua presenza (“spesse volte l'ho visto che denigrava mia sorella;
le diceva che non sapeva cucinare, che non sapeva fare, niente, che diceva cavolate”), nonché di condotte controllanti del marito in danno della moglie a causa della eccessiva gelosia dell'uomo (“era molto possessivo e' vero, mi chiamava piangendo perche' vi CP_1 erano litigi con il marito che le attribuiva tradimenti che non esistevano;
mi chiamava anche il marito e mi chiedeva di ricordarmi di circostanze strane che io non capivo neppure
a cosa si riferisse, ad esempio se mi ricordavo che una sera al ristorante vi era una persona che guardava la mogie con insistenza”.. “si e' vero so che le controllava il telefono, a volte lo faceva anche davanti a me”). Altri episodi di aggressione fisica sono stati riferiti dalla teste, ma come fatti di cui la teste non ha avuto percezione diretta in quanto riferiti dalla sorella. La teste ha dichiarato di aver avuto percezione diretta dell'abuso di sostanze
10 alcoliche da parte del marito della sorella (“Si anche davanti a me il marito abusava di sostanze alcoliche;
l'ho visto bere anche dalla mattina presto alla sera;
a volte scherzava e diceva che la birra gli toglieva il mal di testa.”). Anche nella sentenza di condanna penale dell'odierno resistente si legge che la sorella della ricorrente ha riferito di aver ricevuto le confidenze della sorella in merito a gravi aggressioni fisiche alle quali avrebbe assistito anche il figlio delle parti. Nel corso dell'ascolto diretto del minore reso nel corso del presente giudizio, all'udienza del 14 marzo 2022 il figlio delle parti ha dichiarato:
“Frequento la seconda media. Mi piace molto la matematica. Non ho ancora pensato a cosa farò da grande. Ho cambiato classe e mi trovo meglio adesso. Non ho però ancora fatto molte amicizie. Questo cambiamento mi è pesato. Mamma è simpatica, divertente anche se è stanca perché lavora tanto. Vivo con lei. Con PÀ prima non si poteva parlare con lui. Si arrabbiava, alzava la voce e mi metteva in punizione per motivi futili. Una volta sono uscito con gli amici e mi ha detto: “O torni a casa o vieni dove ti dico io” e son dovuto tornare a casa, e se non l'avessi fatto mi avrebbe messo in punizione. PÀ si arrabbiava spesso perché beveva e fumava. Secondo me beveva troppo. Io cercavo di andare d'accordo con la mamma e spesso prendevo le sue parti perché PÀ non era lucido. Una sera mamma ha urlato all'improvviso all'una di notte, io dormivo e mi sono svegliato. Sono corso da lei e ho trovato PÀ che stava cercando di strangolare la mamma. Non so se fosse sobrio o no perché ero concentrato su mamma. Io ho fermato PÀ e mamma è venuta a dormire con me in camera mia. Non so cosa sarebbe successo se io non fossi arrivato. La mattina dopo ci siamo svegliati alle 6.00, io sono andato a scuola e mamma a lavoro. Però dopo la scuola ci siamo inventati una scusa per non tronare a casa e siamo andati dai Carabinieri, che ci hanno collocati in una casa sicura.
Non voglio vedere PÀ, perché ho paura di lui e penso possa fare del male alla mamma.
Non voglio vederlo neppure con la presenza di altre persone ho paura di lui.”. Nel corso del procedimento il resistente che durante le udienze di comparizione delle parti aveva prestato il consenso a sottoporsi a percorsi per l'accertamento dell'uso delle sostanze alcoliche presso il locale SERD, in realtà si è sottratto rispetto a tali accertamenti come desumibile dalle relazioni del SERD in atti (cfr. relazioni del 6.7.2022 e del 27.9.2022 nei quali i responsabili del centro pubblico per il contrasto alle dipendenze, hanno dato atto di aver convocato il resistente per esame sulla matrice cheratinica, e lo stesso pur avendo verbalmente aderito alla richiesta, in realtà non si è mai presentato al centro al momento del prelievo, rendendosi successivamente irreperibile ad ogni contatto). Le dichiarazioni della teste escussa, unite con le risultanze deli altri accertamenti (in particolare le mancate risultanze degli accertamenti presso il SERD) fanno ritenere provate le condotte del marito violative dei doveri coniugali. Risulta accertato l'abuso di sostanze alcoliche da parte del marito (cfr. dichiarazioni della teste escussa e mancata sottoposizione agli accertamenti presso il SERD), risultano provate condotte offensive e denigratoria da parte del marito nei confronti della moglie (cfr. dichiara-zioni della teste). ….Quanto alle gravi condotte violente (aggressioni, fisiche, tentativo di strangolamento) emergono indizi gravi precisi e
11 concordanti che fanno ritenere provate anche tali condotte. Le dichiarazioni indirette delle testi escusse (sorella delle ricorrente e responsabili dei centri anti violenza) unite con le dichiarazioni del figlio delle parti rese sia nel corso del presente giudizio sia nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni, dichiarazioni che seppure non potendosi considerare prove in considerazione della natura dell'ascolto del minore nel procedimento civile (che non può essere considerato mezzo di prova) sono elementi che possono essere valutati ai sensi dell'art. 116 c.p.c. ai fini delle valutazioni del giudice. Inoltre, la accertata tendenza all'abuso di sostanze alcoliche da parte del resistente è ulteriore elemento presuntivo a sostengo del compimento di condotte violente da parte dello stesso, in quanto
l'abuso di sostanze alcoliche alterando il normale stato di coscienza rende gli agiti non controllabili. Le difese del resistente che affermano la non veridicità della risultanze esposte in considerazione dei contenuti delle dichiarazioni di amici delle parti (escussi come testi nel presente giudizio), i quali hanno affermato di non aver mai assistito a condotte denigratori, aggressive e violente da parte del marito nei confronti della moglie,
e di non aver avuto conoscenza dell'abuso di sostanze alcoliche da parte dell' non CP_1 sono sufficienti a superare le affermazioni positive di senso contrario. E' infatti possibile che il resistente ponesse in essere le condotte offensive, denigratorie e violente in danno della moglie, nel contesto familiare, astenendosi da tali condotte in altri contesti (come usualmente accade per le condotte di violenza domestica). Analoghe valutazioni possono essere compiute con riferimento all'abuso di sostanze alcoliche.”
Dai puntuali accertamenti compiuti nel corso del procedimento di separazione (nel quale l' era costituito), nel procedimento penale e in quello minorile, è emersa la condotta CP_1 aggressiva e violenta dell'odierno ricorrente in danno della moglie, avvenuta alla presenza del figlio.
Inoltre, anche dopo la pronuncia della separazione l ha continuato a violare CP_1 gravemente i divori genitoriali. L'odierno resistente non ha mai correttamente adempiuto all'obbligo sullo stesso gravante di contribuire al mantenimento del figlio, né nella misura determinata nella sentenza di separazione, né in misura inferiore. Inoltre, nel momento in cui nel giudizio di separazione è stato disposto l'ordine diretto al datore di lavoro dell' di versare l'importo determinato quale mantenimento del minore, direttamente CP_1 alla ricorrente, sottraendolo dai redditi erogati allo stesso, il resistente ha cessato di svolgere l'attività lavorativa rendendo sostanzialmente inoperante il provvedimento. Dalla seprazione in poi l'odierno resistente non ha mia contribuito al pagamento delle spese di mantenimento ordinario e straordinario per il figlio, malgrado dagli accertamenti compiuti con la Polizia tributaria, sia stata verificata la percezione di redditi da lavoro anche negli anni successivi alla separazione. Tale condotta, unita alle precedenti condotte di prevaricazione e di controllo coercitivo poste in essere dal resistente in danno della ricorrente, e del figlio, integrano gli estremi di condotte di violenza economica, considerata dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, una specifica categoria di violenza domestica.
12 Infatti, il resistente pur nella consapevolezza dell'obbligo di dover contribuire al mantenimento del figlio (come statuito nel corso della seprazione con i provvedimenti provvisori ed all'esito della stessa con la sentenza di separazione passata in giudicato, obblighi dei quali l' era perfettamente a conoscenza essendo sostituito nel giudizio CP_1 di separazione), e pur avendo disponibilità economiche da lavoro dipendente, in una prima fase si è sottratto all'ordine di versamento diretto rivolto al datore di lavoro ponendo fine a tale rapporto lavorativo, e successivamente ha continuato nel totale inadempimento degli obblighi di mantenimento del figlio pur percependo redditi da lavoro.
Per quanto esposto essendo state provate condotte di violenza del padre che hanno provocato danni al benessere del figlio, considerato che già al momento della separazione il resistente, che non si è costituito nel presente giudizio rimanendo contumace, non aveva intrapreso alcuno dei percorsi idonei a dare allo stesso consapevolezza delle proprie disfunzionalità genitoriali al fine del loro superamento, deve essere accolta la domanda di decadenza del resistente dalla titolarità e dall'esercizio delle responsabilità genitoriale.
Proprio alla luce di tali risultanze, in accoglimento della richiesta formulata sia dalla ricorrente, sia dalla curatore speciale, sia dal Pubblico Ministero, deve essere confermata la sospensione di ogni incontro padre figlio, come già previsto nella sentenza di separazione.
Il minore ha riferito al curatore la ferma volontà di non incontrare il padre, volontà ribadita nel corso dell'ascolto diretto svoltosi nel presente giudizio all'udienza del 10.6.2024, nel corso della quale il minore ha dichiarato: “Frequento la 1 superiore del liceo artistico, mi sono trovato bene quest'anno verrò promosso con buoni voti. Nello specifico mi piace il disegno geometrico perché vorrei studiare architettura. Nel pomeriggio esco quasi ogni giorno con gli amici e anche nel fine settimana. Rispetto a dove vivevo prima mi trovo molto meglio, con i miei vecchi amici mi sento ancora comunque. Con mamma sto bene, lei è più tranquilla ora, abbiamo un buon rapporto anche se parliamo poco dentro settimana essendo entrambi impegnati tra scuola e lavoro. Non vedo PÀ da due anni e mezzo circa, penso che sia giusto così, preferisco tenere le distanze da lui e mantenere questo tipo di situazione. Gli sono state date possibilità in passato ma lui è gradualmente peggiorato con l'alcol e il fumo, era aggressivo soprattutto con mamma e io, pur essendo piccolo, me ne rendevo conto. Ora sono contento della situazione, non vorrei cambiare le cose.”.
Il minore che, anche in considerazione dell'età, è pienamente capace di discernimento ha rappresentato con lucidità la sua scelta, riferendo del pieno equilibrio raggiunto dal momento dell'allontanamento dalla casa familiare, con cessazione di ogni contatto con il padre, e della realizzazione di una nuova quotidianità insieme con la madre, pienamente appagante in quanto lontana dalle aggressioni e dalle violenze del padre.
13 L'insieme delle condotte riportate, in particolare, le condotte aggressive e violente poste in essere da parte del marito in danno della moglie alla presenza del figlio minore, che occorre valutare in applicazione dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul per disciplinare le modalità di affidamento e di frequentazioni genitori figli, la mancata adesione del padre a percorsi di sostegno, la sopravenuta violenza economica con violazione da parte dell' dell'obbligo di corrispondere quanto dovuto per il mantenimento del figlio, CP_1 fanno ritenere sussistenti i presupposti per confermare l'interruzione degli incontri tra padre e figlio.
Come già rilevato in precedenti provvedimenti emessi dall'intestato Tribunale: “L'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo tutela la vita privata e familiare degli individui vincolando gli Stati aderenti alla convenzione non solo ad obblighi negativi, di rispetto e non ingerenza, ma anche a obblighi positivi tesi a porre in essere interventi finalizzati a rendere effettivi i diritti. L'articolo 8 CEDU non contiene alcun riferimento all'interesse del minore, cardine della Convenzione di New York del 1989 (art. 3). Tuttavia la Corte EDU ha assunto il superiore interesse del minore a parametro nell'applicazione dell'art. 8, sia quanto agli obblighi negativi sia quanto agli obblighi positivi. Nella valutazione dell'interesse del minore assume ruolo determinate l'opinione del figlio, precipitato del suo diritto ad essere ascoltato. Se la Corte Edu ha affermato che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori stabilendo tra gli obblighi positivi
a carico degli Stati aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive, ponendo in essere misure concrete ed efficaci, ha comunque puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio. In numerose pronunce la Corte ha stabilito che qualora le relazioni genitore figlio in presenza di genitore che non abbia sufficiente capacità genitoriale, siano tali da generare nel minore reazioni contrarie alla tutela del suo equilibrio psico fisico
(nella specie aumento della paura di non essere amato e reazioni di forte contrasto rispetto al genitore) gli incontri possono essere sospesi e tale misura non costituisce violazione dell'art. 8 perché non vi è illegittima interferenza dello Stato nella vita familiare del genitore prevalendo nel bilanciamento la tutela dell'interesse del minore (cfr. CH
c. Russia sentenza 20 gennaio 2011). ….Giova inoltre rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in “ascolto”, ledendo in tal modo l'interesse del figlio (Caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; Caso
Pascal c. Romania, sentenza 17.4.2012; Caso c. Romania sentenza del Per_2
10.1.2012).”(cfr. Tribunale di Roma, decreto del 15.9.2017).
14 Nel presente procedimento la prova delle condotte poste in essere dal padre in danno del figlio, e il sostanziale rifiuto del minore alla frequentazione del padre, sono elementi sufficiente per far ritenere che non possano riattivarsi incontri padre figlio in assenza di idonei percorsi di sostegno individuale del resistente finalizzati a colmare le gravissime lacune genitoriali evidenziate nel corso del giudizio. Alla luce delle deduzioni sopra svolte, le frequentazioni padre figlio devono essere interrotte, confermando quanto già stabilito in sede di separazione.
Affidamento figlio minore
Quanto alla domanda di affidamento del figlio minore sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi del Regolamento 2019/1111, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale, nel quale è stabilito che le autorità di uno Stato
Membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale sul minore, quando il minore risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda. Nella fattispecie analizzata la residenza del minore in territorio italiano, circostanza provata dalle dichiarazioni delle parti e dalle certificazioni anagrafiche, fa ritenere provato il necessario nesso di collegamento, dovendosi pertanto affermare la sussistenza della competenza giurisdizionale, con riferimento alla domanda di affidamento del figlio. La legge applicabile è quella italiana secondo quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja 1996.
Dalla decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre discende l'affidamento esclusivo del minore alla madre, genitore che si è dimostrata capace di sostenere ed accudire il figlio.
Nel caso di specie, i profili di incapacità genitoriale paterna sono stati accertati in presenza delle condotte di violenza domestica descritte nel punto precedente, mentre è emersa la piena idoneità genitoriale della madre che ha dimostrato di prendersi cura correttamente il figlio nel periodo del giudizio e durante il matrimonio.
Per quanto esposto deve essere confermato l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, già correttamente disposto nella sentenza di separazione. La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti il minore, con esclusione da tali scelte del padre, disponendo il collocamento della minore presso l'abitazione materna.
Ordine di protezione
La curatrice speciale del minore nella comparsa di costituzione ha chiesto la pronuncia di ordine di protezione, a tutela del minore evidenziando il rischio che il resistente potesse
15 avvicinarsi al figlio e alla ricorrente ponendo in essere condotte violente analoghe a quelle già realizzate ed accertate sia in sede penale sia in sede civile.
All'esito dell'udienza del 29.4.2024 la domanda della curatrice speciale è stata accolta, dando atto che l'art. 473 bis.69 c.p.c., come modificato dal d. leg.vo 149/2022 ha previsto espressamente la possibilità di emettere ordini di protezione anche quando sia cessata la convivenza in presenza di condotte pregiudizievoli di un familiare in danno dell'altro, e considerando le condotte aggressive e violente poste in essere dal resistente nei confronti della moglie e del figlio parti come accertate nella sentenza di separazione passata in giudicato e come descritte nella sentenza penale. Pertanto, è stato emesso ordine di protezione, ordinando a la immediata cessazione di ogni condotta CP_2 pregiudizievole ai danni di e del figlio CP_1 Controparte_3 prescrivendo allo stesso di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dal figlio, in particolare dal luogo dal luogo di dimora abituale, dal luogo di lavoro della ricorrente, dalla scuola del figlio e prescrivendo che lo stesso mantenga una distanza non inferiore di 200 metri nell'eventualità di incontro occasionale con la ricorrente o con il figlio con divieto di comunicare con la ricorrente ed il figlio attraverso qualsiasi mezzo” e disponendo la notifica di tale ordine alla controparte, notifica regolarmente eseguita (come da documentazione in atti).
La curatrice del minore ha chiesto la conferma di tale ordine, conferma che deve essere accolta con riferimento alla durata massima dell'ordine di protezione come previsto dall'art. 473 bis.70 c.p.c.. Tale norma prevede al terzo comma: “Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.”.
Nel caso di specie, deve essere confermato l'ordine di protezione vigente fino alla scadenza del temine massimo previsto dalla norma richiamata, di un anno decorrente dalla avvenuta esecuzione dello stesso.
Contributo al mantenimento della prole.
Quanto alla domanda della ricorrente relativa alla determinazione di un assegno per il mantenimento del minore da porre a carico del padre, la giurisdizione e la legge applicabile devono essere determinati applicando il regolamento dell'Unione Europea n.4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Lo strumento si applica, tra l'altro, alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia e pur non
16 contenendo una definizione di obbligazione alimentare in tale nozione deve senza dubbio essere compreso l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore per il figlio. Ai sensi dall'articolo 3, la competenza spetta ad una delle seguenti autorità giurisdizionale dello
Stato membro: quella in cui il convenuto risieda abitualmente;
quella in cui il creditore risieda abitualmente;
quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo Stato delle persone qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti); quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale (per es. una domanda di affidamento) qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti). Applicando il richiamato art. 3 Reg. n.4/2009, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in quanto luogo di residenza abituale del convenuto sia in quanto luogo di residenza abituale del creditore.
Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'articolo 15 del regolamento n.4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati
Membri dell'Unione (ad eccezione della Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall'Unione Europea. Per individuare i criteri di collegamento per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli, occorre richiamare l'articolo 4 del Protocollo dell'Aja 2007, che individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori. Nel caso di specie, avendo il creditore alimenta-re adito l'autorità giurisdizionale italiana, luogo di residenza abituale del debitore, per l'individuazione e la determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana.
Applicando la legge italiana per la determinazione di un assegno per il mantenimento del minore da porre a carico del padre, l'art. 316-bis c.c., stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario, quindi, determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete di accudimento della minore. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dall'acquisizione delle denunce dei redditi e dalle indagini di Polizia Tributaria è emersa prova della percezione da parte dell dei seguenti redditi: CP_1
17 CU 2024 reddito da lavoro dipendente € 6.242,48 datore di lavoro;
Persona_3
CU 2023 reddito da lavoro dipendente € 4.194,13 datore di lavoro La Paic s.r.l.s.; CU 2023 reddito da lavoro dipendente € 4.590,55 + € 2. 265,70 datore di lavoro Persona_3
[...]
CU 2022 reddito da lavoro dipendente € 2.460,87 datore di lavoro Porta Aperta srls, CU 2022 reddito da lavoro dipendente € 4.838,47 datore di lavoro CU 2022 reddito da Per_4 lavoro dipendente € 475,76 datore di lavoro Sinergo s.r.l.
Nella relazione redatta dalla Guardia di Finanza – Nucleo Polizia economico-finanziaria di
Terni si evince che l' per l'annualità 2024, è stato dipendente della DP Costruzioni CP_1
s.r.l. dal 25.01.2024 al 23.03.2024 e della VT Edil di TO EN dal 10.06.2024 al
31.07.2024 e che è titolare della casa familiare al 50% ove attualmente vive.
Deve essere evidenziato, inoltre, che il resistente pur risiedendo in immobile di cui la ricorrente è comproprietaria, con indubbio vantaggio economico del quale occorre tenere conto, non corrisponde alcun indennità alla ricorrente neppure a tale titolo, mentre la ricorrente ed il figlio risiedono in immobile in locazione, con canone di € 250,00 mensili.
La ricorrente percepisce reddito di circa € 1000 mensili, oltre al 100% dell'assegno unico per il figlio.
Preso atto di tali risultanze, considerata la totale interruzione delle frequentazioni tra il padre ed il figlio, devono essere confermati i provvedimenti già previsti nella sentenza di separazione, disponendo che il padre corrisponda alla madre un contributo al mantenimento ordinario del figlio pari ad euro € 500,00 mensili oltre ISTAT annuale (con decorrenza dal dicembre 2021 come previsto nella sentenza di separazione).
Occorre, infine, precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, il Collegio dispone che ciascun genitore contribuisca al 50% delle spese straordinarie per i figli, precisando che in considerazione dell'affidamento esclusivo alla madre, e della decadenza del padre, sarà la stessa a scegliere unilateralmente le spese da effettuare, chiedendone il rimborso pro quota al resistente.
18 In quanto affidataria esclusiva del figlio la ricorrente è autorizzata a riscuotere il 100% dell'assegno unico e di ogni altra indennità erogata per il figlio minore.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione con accoglimento della domanda di decadenza e di affidamento esclusivo del figlio, formulate dalla ricorrente, e accoglimento della domanda di contributo al mantenimento del figlio minore, le spese di giudizio della ricorrente, liquidate in dispositivo devono essere poste a carico del resistente.
Le spese legali della curatrice speciale (difesasi in proprio), liquidate in dispositivo (in misura inferiore a quelle liquidate per la parte ricorrente in ragione della più rilevante attività istruttoria – per es. esecuzione degli ordini di esibizione- svolta dalla stessa e non dalla curatrice) , devono essere poste a carico del resistente in applicazione del principio della soccombenza, in quanto la nomina della curatrice si è resa necessaria a causa delle condotte disfunzionali del resistente, precisando che in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass., Sez. II, Ord., 17 novembre 2022, n. 33924) tali importi non verranno dimidiati (anche se lo saranno nel decreto di liquidazione dell'onorario della curatrice speciale, in applicazione dell'art. nell'art. 130 D.P.R. 115/2002) in quanto “la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquida al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella sua globalità”.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2
in Romania il 08/07/2005;
[...]
dispone, ex art. 330 c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriale di CP_2
nei confronti del figlio
[...] Controparte_3
affida il figlio minore alla madre , Controparte_3 CP_1 con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggiore interesse per il minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti, e di indennità (elencazione meramente esemplificativa), decisioni che potranno essere assunte in via esclusiva dalla
19 madre, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, anche in assenza del consenso del padre;
dispone che il minore risieda stabilmente presso l'abitazione materna;
sospende le frequentazioni tra padre e figlio minore;
conferma l'ordine di protezione emesso in corso di giudizio per la durata di un anno dalla sua esecuzione, secondo quanto indicato in parte motiva;
dispone che a titolo di mantenimento del figlio, corrisponda a CP_2
presso il di lei domicilio, l'importo di € 500,00 mensili, entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2021, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, secondo quanto indicato in motivazione;
condanna al pagamento in favore di delle spese CP_2 CP_1 legali che si liquidano in € 5000,00, oltre accessori di legge;
condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di giudizio CP_2 per la curatrice speciale del minore parte ammessa al Controparte_3 patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, che si liquidano in complessivi € 3.809 (importo determinato senza la riduzione del 50% prevista dell'art. 130 del DPR 115/2002), oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Presidente est.
dr.ssa Monica Velletti
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