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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.1.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 455/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] , rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1
Carmelina Fucci giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio, unitamente alla quale elett.te domicilia in Napoli alla via Geronimo Carafa n. 4 presso lo studio dellìavv.to Sosio Tornincasa Per comunicazioni : PEC : email Email_1
fax 0824357156 Email_2
appellante
Parte_2
, P. IVA , con Sede Roma, via G. Pastore, n.6,
[...] CP_1 P.IVA_1 in persona del Direttore Regionale della Campania, in carica pro-tempore, giusta delibera del C.d.A. dell' del 25.2.98, rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 procura generale alle liti conferita con atto a rogito Notar di Persona_1
Napoli del 18/06/2014, rep. n. 17705 , Racc. n. 8545 , dall' avv.to Stefania Rettore (C.F. ) fax server 06- 88465801 e-mail: CodiceFiscale_1 pec: presso la quale ultima Email_3 Email_4 elettivamente domicilia in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via S. Lazzaro- Sede FAX: 081-7784663. CP_1
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 1415/2021 emessa dal Giudice del Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del Lavoro, in data14.12.2021 , depositata in pari data , non notificata .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 4.3.2020 , presso il Tribunale di Benevento ,in funzione di Giudice Unico del Lavoro , conveniva Parte_1 in giudizio l' esponendo di aver riportato una malattia professionale CP_1
(PERIARTRITE SCAPOLO OMERALE BILATERALE) insorta a causa e nell'espletamento della propria attività lavorativa di coltivatrice diretta;
di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di detta malattia con esito negativo. Concludeva chiedendo accertarsi la malattia professionale con postumi indennizzabili pari o superiori al 8% con condanna dell' al pagamento CP_1 della relativa indennità oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituitasi l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Ammessa ed espletata prova per testi nonché CTU all'esito , il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite , ritenendo che la patologia lamentata seppur in rapporto di causalità con l'attività lavorativa svolta non raggiungeva minimo indennizzabile in quanto determinava postumi nella misura del 4%. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 10.3.2022 , deducendo l'erroneità delle valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio e recepite al primo giudice che non avrebbe considerato la gravità della patologia e le censure proposte dalla stessa , avverso la CTU nelle osservazioni Pt_1 presentate. Concludeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che resisteva al CP_1 gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese e competenze di lite . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. Indi, ammessa ed espletata nuova TU , il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, acquisito l'elaborato peritale , a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione .
L 'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si vanno ad esporre.
E' opportuno ricordare che, per la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale è la patologia per cui è causa , il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (v. v. Cass 8947/2020 , Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634); nello stesso quadro la Corte ha altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti" (v. Cass., n. 23951/2015, cit.; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438); Tali principi vanno qui ribaditi, con l'ulteriore precisazione che la verifica del grado rilevante di probabilità costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità Ciò posto il Collegio intende recepire gli esiti della consulenza tecnica espletata in questo grado dal dr. , specialista in Medicina Legale e delle Per_2
AS . Essa appare, infatti, esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo ineccepibili valutazioni tecniche. Nel caso in esame emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato e approfondito esame clinico della periziata che della documentazione versata in atti ed ha tenuto conto sia delle risultanze dell'elaborato peritale stilato in prime cure, sia delle critiche formulate da parte appellante nonché dei dati della letteratura scientifica . Il CTU ha , quindi accertato che “l'assicurata , già coltivatrice Parte_1 diretta allo stato presenta quadro degenerativo artrosico polidistrettuale adeguato all'età anagrafica (soggetto 64 enne) a livello del rachide cervicale e lombare, del cingolo scapolare . I Nel distretto del cingolo scapolare è documentata per imaging e da attestazioni ortopediche una condizione di periartrite scapolo-omerale prevalente a destra in esiti di traumi da caduta di cui però manca sostegno documentale.
II Detta alterazione anatomo-patologica non si associa a fenomenologia irritativa radicolare ovvero non sono obiettivabili né documentati segni clinici di danno nervoso distrettuale con limitazioni funzionali di modesta entità. In sintesi il complesso patologico è inquadrabile quale:
Quadro artrosico/artritico diffuso in cui si evidenzia fenomenologia da “periartrite scapolo-omerale” prevalente a destra con limitazioni delle escursione segmentarie di grado moderato senza obiettivabili turbe trofiche e/o sensitive distrettuali in soggetto in normopeso. La patologia di cui sopra è ascrivibile con meccanismo concausale all'attività di
“coltivatrice diretta” cui l'assicurata in esame risulta essere stata addetta fino al 2023 (secondo quanto dichiarato)”.
Nel contesto motivazionale il consulente officiato dalla Corte ha spiegato che “la patologia denunciata, documentata ed obiettivabile è una patologia multifattoriale ovvero prima ancora che essere lavoro-correlata prevede una serie di fattori extralavorativi. In tal caso si impone – in termini tecnico-giuridici – un accorto e motivato parere tecnico (prima di esprimersi favorevolmente sulla genesi tecnopatica della patologia della perartrite scapolo-omerale). E' noto agli addetti ai lavori che la malattia professionale si caratterizza per l'esistenza di una causa lavorativa adeguata a produrre l'evento. Quand'anche non si esclude la concorrenza di uno o più fattori concausali extra- professionali (i quali possono rappresentare, in determinate condizioni, fattori di potenziamento del rischio lavorativo e aumentarne l'efficienza lesiva), viene altresì previsto che il giudizio sulla natura professionale della malattia implica l'apprezzamento delle caratteristiche individuali (dal momento che la risposta del soggetto alla causa nociva varia da soggetto a soggetto essendo diversa la capacità di resistenza di ciascun organismo). Ciò implica una così detta attribuendo rilevanza alla
“causalità individuale” nei soli casi in cui il fattore extra-professionale possa essere considerato, per , da sé solo sufficiente a produrre la malattia . Per affermare che il sospetto di una patologia da lavoro (una malattia lavoro- correlata) e la formulazione della diagnosi sono basati sui criteri che prendono in considerazione: a) Presentazione della malattia;
al riguardo vanno categoricamente applicati il così detto criterio di plausibilità biologica nonché il criterio di coerenza (in altri termini i dati epidemiologici devono supportare il ruolo causale di quel fattore di rischio); b) Esposizione al fattore di rischio;
in altri termini deve esserci prova dell'effettiva esposizione al fattore di rischio (non solo attraverso l'anamnesi lavorativa); c) Periodo di latenza;
in altri termini l'intervallo di tempo tra inizio dell'esposizione e comparsa dell'effetto deve essere coerente con le conoscenze sulla storia naturale della malattia;
d) Diagnosi differenziale;
ciò implica che devono essere escluse manifestazioni morbose di natura extralavorativa con caratteristiche cliniche simili. Di fatto è ben nota l'esistenza di malattie connesse con l'età e ciò, a sua volta, definisce empiricamente gli aspetti della normale fisiologia umana e della biologia cellulare (conseguenza dei normali processi di invecchiamento)…... Nel caso di la patologia denunciata risulta essere nell'ambito di Parte_1 un processo artrosico diffuso scheletrico con caratteri osteoartrosici (degenerativi) e cui si associa deformazione dell'asse rachideo (cifo-scoliosi). Si tratta di affezione a genesi multifattoriale altresì documentata bilaterale (pur se prevalente a destra).risulta essere nell'ambito di un processo artrosico diffuso scheletrico con caratteri osteoartrosici (degenerativi) e cui si associa deformazione dell'asse rachideo (cifo-scoliosi)….”
In forza di tali condivisibili argomentazioni , il CTU ha correttamente concluso che “Il danno è ascrivibile al codice 224 di cui D.M. 12.07.2000 ovvero
<Limitatone dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi>>; trattandosi di danno bilaterale derivante (ripetesi) anche da altri fattori extralavorativi ovvero dai “naturali” fenomeni di involuzione osteo-cartilaginea e tendinea si può indicare una percentuale di danno biologico nella misura del 4%”,ossia in misura inferiore al minimo indennizzabile .
Non sussistendo ragioni per discostarsi dal motivato ed esaustivo parere espresso dall'ausiliare nominato dalla Corte , atteso il rigore scientifico delle indagini effettuate e la coerenza logica delle argomentazioni addotte, il gravame va respinto. Nulla per le spese del grado ex art 152 disp att. cpc , stante la dichiarazione di esonero in atti .
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e di parte appellante , in solido CP_1 tra loro e liquidate come da separato decreto. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla per le spese del grado ex art 152 disp att. Cpc.
3) pone le spese di CTU –liquidate con separato decreto -- a carico dell' . CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 13.1.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente
Dr Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.1.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 455/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] , rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1
Carmelina Fucci giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio, unitamente alla quale elett.te domicilia in Napoli alla via Geronimo Carafa n. 4 presso lo studio dellìavv.to Sosio Tornincasa Per comunicazioni : PEC : email Email_1
fax 0824357156 Email_2
appellante
Parte_2
, P. IVA , con Sede Roma, via G. Pastore, n.6,
[...] CP_1 P.IVA_1 in persona del Direttore Regionale della Campania, in carica pro-tempore, giusta delibera del C.d.A. dell' del 25.2.98, rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 procura generale alle liti conferita con atto a rogito Notar di Persona_1
Napoli del 18/06/2014, rep. n. 17705 , Racc. n. 8545 , dall' avv.to Stefania Rettore (C.F. ) fax server 06- 88465801 e-mail: CodiceFiscale_1 pec: presso la quale ultima Email_3 Email_4 elettivamente domicilia in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via S. Lazzaro- Sede FAX: 081-7784663. CP_1
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 1415/2021 emessa dal Giudice del Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del Lavoro, in data14.12.2021 , depositata in pari data , non notificata .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 4.3.2020 , presso il Tribunale di Benevento ,in funzione di Giudice Unico del Lavoro , conveniva Parte_1 in giudizio l' esponendo di aver riportato una malattia professionale CP_1
(PERIARTRITE SCAPOLO OMERALE BILATERALE) insorta a causa e nell'espletamento della propria attività lavorativa di coltivatrice diretta;
di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di detta malattia con esito negativo. Concludeva chiedendo accertarsi la malattia professionale con postumi indennizzabili pari o superiori al 8% con condanna dell' al pagamento CP_1 della relativa indennità oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituitasi l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Ammessa ed espletata prova per testi nonché CTU all'esito , il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite , ritenendo che la patologia lamentata seppur in rapporto di causalità con l'attività lavorativa svolta non raggiungeva minimo indennizzabile in quanto determinava postumi nella misura del 4%. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 10.3.2022 , deducendo l'erroneità delle valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio e recepite al primo giudice che non avrebbe considerato la gravità della patologia e le censure proposte dalla stessa , avverso la CTU nelle osservazioni Pt_1 presentate. Concludeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che resisteva al CP_1 gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese e competenze di lite . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. Indi, ammessa ed espletata nuova TU , il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, acquisito l'elaborato peritale , a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione .
L 'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si vanno ad esporre.
E' opportuno ricordare che, per la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale è la patologia per cui è causa , il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (v. v. Cass 8947/2020 , Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634); nello stesso quadro la Corte ha altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti" (v. Cass., n. 23951/2015, cit.; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438); Tali principi vanno qui ribaditi, con l'ulteriore precisazione che la verifica del grado rilevante di probabilità costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità Ciò posto il Collegio intende recepire gli esiti della consulenza tecnica espletata in questo grado dal dr. , specialista in Medicina Legale e delle Per_2
AS . Essa appare, infatti, esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo ineccepibili valutazioni tecniche. Nel caso in esame emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato e approfondito esame clinico della periziata che della documentazione versata in atti ed ha tenuto conto sia delle risultanze dell'elaborato peritale stilato in prime cure, sia delle critiche formulate da parte appellante nonché dei dati della letteratura scientifica . Il CTU ha , quindi accertato che “l'assicurata , già coltivatrice Parte_1 diretta allo stato presenta quadro degenerativo artrosico polidistrettuale adeguato all'età anagrafica (soggetto 64 enne) a livello del rachide cervicale e lombare, del cingolo scapolare . I Nel distretto del cingolo scapolare è documentata per imaging e da attestazioni ortopediche una condizione di periartrite scapolo-omerale prevalente a destra in esiti di traumi da caduta di cui però manca sostegno documentale.
II Detta alterazione anatomo-patologica non si associa a fenomenologia irritativa radicolare ovvero non sono obiettivabili né documentati segni clinici di danno nervoso distrettuale con limitazioni funzionali di modesta entità. In sintesi il complesso patologico è inquadrabile quale:
Quadro artrosico/artritico diffuso in cui si evidenzia fenomenologia da “periartrite scapolo-omerale” prevalente a destra con limitazioni delle escursione segmentarie di grado moderato senza obiettivabili turbe trofiche e/o sensitive distrettuali in soggetto in normopeso. La patologia di cui sopra è ascrivibile con meccanismo concausale all'attività di
“coltivatrice diretta” cui l'assicurata in esame risulta essere stata addetta fino al 2023 (secondo quanto dichiarato)”.
Nel contesto motivazionale il consulente officiato dalla Corte ha spiegato che “la patologia denunciata, documentata ed obiettivabile è una patologia multifattoriale ovvero prima ancora che essere lavoro-correlata prevede una serie di fattori extralavorativi. In tal caso si impone – in termini tecnico-giuridici – un accorto e motivato parere tecnico (prima di esprimersi favorevolmente sulla genesi tecnopatica della patologia della perartrite scapolo-omerale). E' noto agli addetti ai lavori che la malattia professionale si caratterizza per l'esistenza di una causa lavorativa adeguata a produrre l'evento. Quand'anche non si esclude la concorrenza di uno o più fattori concausali extra- professionali (i quali possono rappresentare, in determinate condizioni, fattori di potenziamento del rischio lavorativo e aumentarne l'efficienza lesiva), viene altresì previsto che il giudizio sulla natura professionale della malattia implica l'apprezzamento delle caratteristiche individuali (dal momento che la risposta del soggetto alla causa nociva varia da soggetto a soggetto essendo diversa la capacità di resistenza di ciascun organismo). Ciò implica una così detta attribuendo rilevanza alla
“causalità individuale” nei soli casi in cui il fattore extra-professionale possa essere considerato, per , da sé solo sufficiente a produrre la malattia . Per affermare che il sospetto di una patologia da lavoro (una malattia lavoro- correlata) e la formulazione della diagnosi sono basati sui criteri che prendono in considerazione: a) Presentazione della malattia;
al riguardo vanno categoricamente applicati il così detto criterio di plausibilità biologica nonché il criterio di coerenza (in altri termini i dati epidemiologici devono supportare il ruolo causale di quel fattore di rischio); b) Esposizione al fattore di rischio;
in altri termini deve esserci prova dell'effettiva esposizione al fattore di rischio (non solo attraverso l'anamnesi lavorativa); c) Periodo di latenza;
in altri termini l'intervallo di tempo tra inizio dell'esposizione e comparsa dell'effetto deve essere coerente con le conoscenze sulla storia naturale della malattia;
d) Diagnosi differenziale;
ciò implica che devono essere escluse manifestazioni morbose di natura extralavorativa con caratteristiche cliniche simili. Di fatto è ben nota l'esistenza di malattie connesse con l'età e ciò, a sua volta, definisce empiricamente gli aspetti della normale fisiologia umana e della biologia cellulare (conseguenza dei normali processi di invecchiamento)…... Nel caso di la patologia denunciata risulta essere nell'ambito di Parte_1 un processo artrosico diffuso scheletrico con caratteri osteoartrosici (degenerativi) e cui si associa deformazione dell'asse rachideo (cifo-scoliosi). Si tratta di affezione a genesi multifattoriale altresì documentata bilaterale (pur se prevalente a destra).risulta essere nell'ambito di un processo artrosico diffuso scheletrico con caratteri osteoartrosici (degenerativi) e cui si associa deformazione dell'asse rachideo (cifo-scoliosi)….”
In forza di tali condivisibili argomentazioni , il CTU ha correttamente concluso che “Il danno è ascrivibile al codice 224 di cui D.M. 12.07.2000 ovvero
<Limitatone dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi>>; trattandosi di danno bilaterale derivante (ripetesi) anche da altri fattori extralavorativi ovvero dai “naturali” fenomeni di involuzione osteo-cartilaginea e tendinea si può indicare una percentuale di danno biologico nella misura del 4%”,ossia in misura inferiore al minimo indennizzabile .
Non sussistendo ragioni per discostarsi dal motivato ed esaustivo parere espresso dall'ausiliare nominato dalla Corte , atteso il rigore scientifico delle indagini effettuate e la coerenza logica delle argomentazioni addotte, il gravame va respinto. Nulla per le spese del grado ex art 152 disp att. cpc , stante la dichiarazione di esonero in atti .
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e di parte appellante , in solido CP_1 tra loro e liquidate come da separato decreto. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla per le spese del grado ex art 152 disp att. Cpc.
3) pone le spese di CTU –liquidate con separato decreto -- a carico dell' . CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 13.1.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente
Dr Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.