Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/01/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 2052/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti per l'udienza a trattazione scritta del 28.01.2025, tra:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello stato che la rappresenta e difende ope legis.
-ATTORI IN REVOCAZIONE -
CONTRO
I Dott.ri ( ), Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
( , ( ), C.F._2 Controparte_4 C.F._3
( ), Controparte_5 C.F._4 Controparte_6
( ), ( ), C.F._5 Controparte_7 C.F._6
( ), Controparte_8 C.F._7 Controparte_9
( ), ( ), C.F._8 CP_10 C.F._9 CP_11
( , ( ),
[...] C.F._10 CP_12 C.F._11
( , Controparte_13 C.F._12 CP_14
( ), ( ), C.F._13 Controparte_15 C.F._14 [...]
( , ( ), C.F._16 Controparte_18 C.F._17 [...]
( , CP_19 C.F._18 Controparte_20
( ), ( ), C.F._19 CP_21 C.F._20 CP_22
( ), ( ),
[...] C.F._21 Controparte_23 C.F._22
( ), ( , CP_24 C.F._23 Parte_1 C.F._24
( ), Parte_2 C.F._25 Parte_3
( ),tutti elett.te dom.ti in Roma, Via D. Chelini 5, c/o l' Avv. Marco C.F._26
Tortorella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del presente giudizio.
- CONVENUTI IN REVOCAZIONE –
Oggetto: revocazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4261/2020.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione in revocazione ritualmente notificato in data 15.03.2021, la
[...] ha chiesto di revocarsi ai sensi dell'art. 395 c.p.c. la sentenza n. Controparte_1
4261/2020 della Corte d'Appello di Roma, deducendone l'erroneità per violazione dell'art. 2909 c.c. in quanto pronunciatasi in favore dei medici in epigrafe nonostante nei confronti degli stessi fossero già state emesse diverse e contrarie pronunce ormai passate in giudicato per mancata impugnazione.
In particolare, la Presidenza del Consiglio ha così concluso:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ., nonché previo eventuale deferimento del giuramento decisorio delineato nella sezione in diritto di questo atto di citazione, accogliere il presente atto di citazione e, per l'effetto, revocare la condanna pronunciata nei confronti della qui rappresentata e difesa
[...]
vista l'esistenza di preesistenti giudicati, ai sensi dell'art. 395, n. 5), Controparte_1 cod. proc. civ.. Voglia altresì la Corte condannare le controparti al pagamento delle spese pag. 2/8 processuali relative a questo e ai precedenti gradi di giudizio, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di cui all'art. 96, III comma, c.p.c., per lite temeraria.”
Si sono costituiti in giudizio i sig.ri , , Parte_2 CP_14 Parte_3
chiedendo il rigetto della avversa domandata per Controparte_8 Controparte_22 mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Amministrazione non avere essa depositato la documentazione necessaria ai fini della verifica della identità delle parti, del petitum e della causa petendi sottesa alla richiesta di accertamento di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., così concludendo:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare l'impugnativa proposta”.
Gli altri medici convenuti in revocazione, come in epigrafe indicati, sono rimasti contumaci.
Verificata la regolare costituzione delle parti la causa veniva rinviata all'udienza del
28.09.2021 in trattazione scritta con termini per il deposito di note scritte entro il
17.09.2021, con le quali non veniva reiterata la richiesta di sospensione ai sensi del combinato disposto degli artt. 401 e 373 c.p.c., e successivamente rinviata d'ufficio alla udienza odierna.
All'udienza a trattazione scritta del 28.01.2025, la Corte, a seguito di note conclusive depositate dalle parti costituite, ha deciso la causa con motivazione contestuale.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti non costituiti benchè ritualmente citati in giudizio, come da dispositivo.
Nel merito, occorre innanzitutto precisare che il presente giudizio in revocazione, azionato dalla ha ad oggetto la Sentenza 4261/2020, con cui la Controparte_1
Corte d'Appello Civile di Roma, riformando parzialmente la Sentenza n. 11111/14 del
Tribunale di Roma, ha riconosciuto in favore dei medici in epigrafe il diritto al risarcimento del danno per mancata attuazione dello Stato Italiano delle Direttive nn.75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, che prevedevano un'adeguata remunerazione per i medici specialistici, nelle somme nelle stessa indicate.
pag. 3/8 Tuttavia, l'Amministrazione Statale contesta in tale sede la contrarietà della suddetta
Sentenza ad altra statuizione asseritamente passata in giudicato ed avente come parti sempre le stesse del presente giudizio.
Nello specifico, la sentenza de qua sarebbe contraria alla pronuncia 17039/2005 del
Tribunale di Roma e alla successiva Sentenza n. 3694/2013 della Corte d'Appello di Roma.
Secondo quanto esposto dalla , nei confronti dei medici in Controparte_1 epigrafe, ad eccezione dei sig.ri e , la Sentenza n. CP_21 Controparte_4
17039/2005 del Tribunale, che concludeva il primo giudizio rigettando le domande attoree, avrebbe acquisito valore di giudicato sostanziale per mancata tempestiva impugnazione.
Limitatamente ai sig.ri e , unici attori ad avere impugnato la suddetta CP_21 CP_4 sentenza, stessa sorte si sarebbe verificata a seguito della Sentenza 3694/2013 della Corte
d'Appello, per mancata impugnazione per quanto concerne la sig.ra e per CP_21 accoglimento delle domande proposte con riferimento al sig. . Controparte_4
Tali pronunce, pertanto, secondo l'odierna attrice, risulterebbero definitive per i medici specializzandi, in quanto, presentando identità di parti, di petitutum e di causa petendi, produrrebbero effetto di giudicato sostanziale.
Per tali ragioni l'Amministrazione chiede revocarsi la Sentenza de qua ai sensi dell'art. 395 n.
5 c.p.c.
Orbene, è necessario evidenziare che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha depositato alcuna certificazione della cancelleria di passaggio in giudicato delle suddette sentenze menzionate.
Ed infatti, secondo un tradizionale orientamento, in virtù delle normali regole in tema di onere probatorio, la parte che eccepisce il giudicato esterno deve fornire la prova della relativa formazione dello stesso, da soddisfare non soltanto producendo la sentenza ma anche corredandola della relativa certificazione del cancelliere. Secondo tale orientamento
“affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.” (Cfr. Cass. 6024/2017).
Tale principio, ribadito dalla Corte di Cassazione con la Sent. n. 9102 del 01/04/2021, a tenore della quale “la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il pag. 4/8 passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, nè che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza” (Cass. n. 20974 del 2019, Cass. n. 9746 del 2017, n. 19883 del 2013; v. pure
Cass. n. 4803 del 2018), non risulta, nel caso di specie, rispettato.
Pur a voler considerare alcuni recenti e diversi orientamenti, secondo i quali il giudicato esterno sarebbe rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui manchi la certificazione di cui all'art. 124 disp. c.p.c. sull'assunto che “l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti ma corrisponde a un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem” (cfr., da ultima, Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 11.6.2021, n. 16589), deve comunque sottolinearsi come il Giudice debba essere messo nella possibilità di valutare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 395 n.5 c.p.c.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 395 n. 5 c.p.c., perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i diversi giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, restando poi la contrarietà con la sentenza avente autorità di cosa giudicata ipotizzabile solo in relazione all'oggetto degli accertamenti in essa racchiusi (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27.5.2009, n. 12348; Cass. civ., Sez. II,
21.12.2012, n. 23815).
Ebbene, giova sottolineare che nel caso di specie le Sentenze n. 17039/2005 del Tribunale
e n. 3694/2013 della Corte d'Appello a cui fa riferimento la Presidenza del Consiglio non riportano i :odici fiscali dei medici ricorrenti né fanno specifico riferimento ai corsi di specializzazione dagli stessi eseguiti.
Anche con riferimento alla documentazione depositata con note di trattazione dall'Amministrazione e consistente nelle comunicazioni degli ordini professionali pag. 5/8 provinciali circa l'iscrizione dei medici in epigrafe, Questa Corte non può che evidenziarne l'insufficiente valore probatorio ai fini qui di interesse, anche in considerazione della contestazione circa il giudizio indicato dall'Amministrazione avanzata dai medici costituiti in sede di comparsa di costituzione.
Ed invero, tali comunicazioni, sebbene riportanti i dati anagrafici dei medici indicati e la relativa iscrizione all'ordine, fanno riferimento unicamente alle iscrizioni attuali e non alle date di prima iscrizione degli stessi professionisti, palesandosi in ogni caso non pertinenti ai fini della decisione, che verte non sulla iscrizione presso un ordine professionale, bensì sul conseguimento di un corso di specializzazione.
Alla luce dei dati in esse indicati, pertanto, si rileva che le stesse non forniscono con ragionevole certezza elementi idonei e sufficienti a decretare l'identità dei professionisti con quelli ricorrenti nei diversi giudizi menzionati, rimanendo preclusa al Giudice qualsivoglia indagine circa la situazione esistente all'epoca dei giudizi contestati.
A ciò si aggiunga che dalle stesse comunicazioni emergono evidenti casi di omonimia che rendono impossibile l'identificazione richiesta.
Tanto premesso, con riferimento all'istanza di deferimento di giuramento decisorio nei confronti dei medici indicati deve riferirsi quanto segue: rilevato che le circostanze su cui vertono le formule del giuramento riguardano la presenza di un precedente giudicato, deve ritenersi il giuramento decisorio non ammissibile, atteso che lo stesso è mezzo istruttorio utilizzabile unicamente ai fini della decisione di diritti che rientrano nella disponibilità delle parti, mentre l'accertamento del giudicato esterno, come sopra evidenziato e affermato dalla stessa parte attrice, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (arg. ex Cass. n.
2465/1993, Cass. n. 16589/21).
Inoltre, tenute presenti le contestazioni già presentate dalle parti convenute, il giuramento richiesto si presenterebbe non decisivo e in ogni caso non esonererebbe la parte richiedente dall'assolvimento di un più pregnante onere probatorio.
pag. 6/8 Tutto ciò premesso, non risultano forniti gli elementi che consentono all'odierno giudicante di valutare l'identità delle parti, del petitutm (riconoscimento del compenso relativo agli anni di specializzazione o del risarcimento per il mancato tempestivo adeguamento alla normativa di emanazione unionale) e della causa petendi tra le decisioni di cui si asserisce il passaggio in giudicato e la sentenza n. 4261/2020 emessa dalla Corte
d'Appello di Roma, mancando ai fini di un raffronto comparativo elementi identificativi certi dei medici specializzandi parti nei diversi procedimenti.
In altri termini, non è possibile per questo giudicante avere un'effettiva conoscenza degli elementi essenziali ai fini della dichiarazione ex art. 395 n. c.p.c. che impedirebbe una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dalla presenza in atti di elementi idonei.
Alla luce delle argomentazioni poc'anzi esposte, non si ritiene sufficientemente superato l'onere probatorio incombente sull'appellante, e per l'effetto non può ritenersi concretizzato un vizio revocatorio, con conseguente rigetto della presente revocazione, e conferma della Sentenza 4261/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Roma.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenendo conto della bassa complessità della questione trattata, ai minimi del relativo scaglione di valore dichiarato, in
€ 3.473,00 oltre spese generali IVA e CPA, con elisione della fase istruttoria che non è stata espletata e trattandosi di una unica sostanziale difesa..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta dalla
[...]
ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: Controparte_1
-Dichiara la contumacia dei medici non costituitisi e, precisamente, di:
Dott.ri , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , ,
[...] Controparte_13 Controparte_15 Controparte_16
, ,
[...] CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_25
7/8
[...] , , , Controparte_20 CP_21 Controparte_23 [...]
, . CP_24 Parte_1
-rigetta l'istanza per deferimento di giuramento decisorio nei confronti dei medici indicati;
-rigetta la revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. proposta dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri avverso la sentenza n. 4261/2020 della Corte d'Appello di Roma;
-condanna la attrice in revocazione alla rifusione in Controparte_1 favore dei medici in epigrafe costituiti delle spese del presente giudizio che liquida in €
3.473,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa con riferimento ai medici non costituiti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore
Dott. Camillo Romandini
pag. 8/8