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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2025, n. 21351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21351 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14014/2023 R.G. proposto da GR ASSET LTD, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Parenti (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege
- ricorrente -
contro BOTARELLI S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Betti (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 19/12/2022; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 3/7/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa Anna RI DI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori delle parti e lette le memorie. Civile Sent. Sez. 3 Num. 21351 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 25/07/2025 2 FATTI DI CAUSA 1. La vicenda giudiziaria tra la società GR ET LT e la LL S.r.l. traeva origine da tre distinti atti di precetto notificati il 20/1/2017 da DR ST LT alla LL S.r.l. (in precedenza VR S.r.l., VR LL S.r.l. e VR Mobilificio LL S.r.l.), fondati su altrettanti titoli esecutivi emessi dal Pretore e dal Tribunale di Pisa in favore di E-B Italia S.p.A. (poi, a seguito di cambio di denominazione, divenuta Realtà Aziendale Banca Dati Centrale S.p.A., in forma contratta Enibank S.p.A.): un decreto ingiuntivo del 18/10/1995 (n. 601/95), una sentenza del 12/6/1998 (n. 186/98) e una sentenza del 10/6/1999 (n. 696/99); il primo riguardava crediti per forni- ture di merci non pagate a VE (che aveva precedentemente ceduto i suoi crediti alla E-B Italia in forza di factoring) e le spese liquidate per l’in- giunzione, il secondo le spese legali liquidate in sede di opposizione al prov- vedimento monitorio e il terzo le spese di lite liquidate in sede di appello rispetto alla sentenza che aveva deciso la citata opposizione. 2. La Realtà Aziendali Banca Dati Centrale S.p.A./EniBank S.p.A., con atto del 19/6/2000, aveva poi ceduto a AX Inc. la propria azienda e con essa i propri crediti, ivi compreso quello nei confronti della LL S.r.l., con atto di cessione notificato alla debitrice;
pochi giorni dopo, la Realtà Aziendali Banca Dati Centrale S.p.A. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno con la sentenza n. 41 del 28/6/2000. 3. Rispetto alla predetta cessione d’azienda la curatela fallimentare aveva esercitato l’azione ai sensi dell’art. 64 L.F. e l’atto traslativo era stato dichiarato inefficace dal Tribunale di Livorno con la sentenza n. 921 del 29/5/2002; la predetta decisione veniva impugnata dalla AX, che affer- mava di essere rimasta contumace in primo grado per nullità della notifica dell’atto di citazione;
la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 878 del 31/5/2004, accoglieva il gravame e rimetteva le parti innanzi al primo giu- dice, ma la pronuncia era poi revocata, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., dalla sentenza della stessa Corte territoriale n. 389 del 5/3/2008, il ricorso per la cui cassazione era dichiarato inammissibile da Cass. 7/7/2011, n. 15018. 3 4. Con comunicazione datata 2/1/2017, la AX Inc. aveva notificato alla LL la cessione alla DR ST LT. del proprio credito, asserita- mente vantato nei confronti della destinataria della missiva. 5. Ricevuti dalla DR ST LT. gli atti di precetto del 20/1/2017, la LL S.r.l. proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., soste- nendo che il credito (unitario) era stato abusivamente frazionato, che i cre- diti erano stati estinti mediante pagamento alla curatela del fallimento della originaria creditrice (E-B. Italia, poi Realtà Aziendale Banca Dati Centrale o Enibank S.p.A.) e che l’opposta DR ST non era legittimata ad agire, in quanto la cessione aziendale – e, quindi, dei crediti – era stata definiti- vamente dichiarata inefficace con la menzionata sentenza n. 921/2002 del Tribunale di Livorno. 6. Il Tribunale di Siena, con la sentenza n. 1014 del 12/10/2019, riget- tava le eccezioni di frazionamento del credito e di difetto di legittimazione attiva, ma accoglieva l’opposizione, ritenendo estinte le obbligazioni in ra- gione dell’intervenuto pagamento alla curatela fallimentare dell’importo di Euro 39.508,55. 7. Con comunicazione datata 30/3/2020, la GR ET LT comunicava alla LL di essere divenuta titolare dei crediti oggetto del precetto: «con atto di cessione crediti dell’08/03/2017 la società DR ST LT, con immediata efficacia traslativa, ha ceduto ogni suo credito derivante dalla gestione crediti Italia alla NSM LiveGlass LT, e che quest’ultima con atto del 23.05.2018, ha poi ceduto alla scrivente GR ET LT … i crediti da Voi dovuti per sorte capitale, per interessi e per ogni altro eventuale elemento accessorio maturato nei Vostri confronti, in relazione a quanto appresso specificato: credito derivante da decreto ingiuntivo n° 601/1995, emesso in data 18/10/1995, … credito derivante da sentenza n° 186/1998, emessa in data 12/06/1998, … credito derivante da sentenza n° 696/1999, emessa in data 10/06/1999». 4 8. Con atto di citazione notificato il 9/4/2020, la GR ET LT impu- gnava la sentenza n. 1014 del 12/10/2019 del Tribunale di Siena, limitata- mente al capo relativo all’estinzione del credito;
sosteneva che il pagamento eseguito dall’appellata si riferiva ad un quarto titolo esecutivo (la sentenza n. 362/2005 del Tribunale di Livorno), non oggetto di opposizione. 9. In data 10/7/2020, la LL S.r.l. si costituiva nel giudizio di se- condo grado e, richiamando il giudicato sulla declaratoria di inefficacia della cessione d’azienda da Realtà Aziendali Banca Dati Centrale S.p.A./EniBank S.p.A. a AX Inc., proponeva impugnazione incidentale: «In accogli- mento dell’appello incidentale, accertare e dichiarare l’inesistenza originaria ovvero attuale del diritto della parte istante, società DR ST LT …, oggi GR ET LT., … a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società LL srl;
in quanto non legittimata né sostanzialmente né pro- ceduralmente, sia perché sono illegittime le varie cessioni del credito poste in essere fino a giungere alla società appellante denominata GR ET LT, sia perché l’obbligazione di cui agli atti di precetto notificati il 20.1.2017, è estinta per intervenuto pagamento attestato dalle ricevute versate in atti». 10. La prima udienza – fissata con l’atto di citazione in appello al 2/9/2020 – veniva rinviata d’ufficio al 22/6/2021 e successivamente al 15/3/2022, disponendo lo scambio e il deposito telematico di note scritte, con invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima della predetta udienza, le proprie conclusioni definitive. 11. Con successiva sentenza n. 2823 del 19/12/2022, la Corte d’ap- pello di Firenze, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Bo- tarelli S.r.l., dichiarava il difetto di legittimazione attiva di GR ET LT, ritenendo che la catena di cessioni di credito fosse viziata ab origine, in quanto fondata su un atto di cessione d’azienda dichiarato inefficace con sentenza passata in giudicato;
dichiarate assorbite le altre questioni e con- dannava la GR ET LT alle spese del grado, oltre che per lite temeraria. 12. La GR ET LT proponeva ricorso per cassazione, fondato su nove motivi. 5 13. Resisteva con controricorso la TT S.r.l. 14. Il Pubblico Ministero chiedeva il rigetto del ricorso. 15. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si deve rilevare, in via preliminare, che non ha partecipato al processo in grado di appello, né risulta quale destinataria del ricorso per cassazione, la DR ST LT, parte del processo di primo grado che aveva ceduto il credito all’appellante GR ET LT;
in particolare, la GR ET LT aveva appellato la decisione emessa nei confronti di DR ST espressamente dichiarando la propria qualità di successore di detta società ex art. 111 c.p.c. 2. La menzionata disposizione stabilisce che «il processo prosegue tra le parti originarie», fermo restando che «in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estro- messo». Perciò, per regola generale ex art. 111 c.p.c., l’intervento o la chia- mata in causa del successore non privano il dante causa della qualità di litisconsorte necessario, in difetto di estromissione del medesimo (tra molte: Cass. Sez. U., 09/03/1990, n. 1918, Rv. 465787-01). 3. Quale corollario, in giurisprudenza si è statuito che «Il successore a titolo particolare di una delle parti nel rapporto giuridico controverso, il quale proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa che non sia stato in precedenza estromesso e che, per questo motivo, conserva la veste di litisconsorte necessario, è onerato a chiamarlo nell’instaurato giudizio di gravame, con la conseguenza che la relativa omissione comporta un difetto di integrità del contraddittorio rile- vabile d’ufficio anche in sede di legittimità e determina, ove tale rilievo sia effettuato dalla corte di cassazione, la necessità della rimessione della causa nella fase di merito in cui il vizio si è configurato ai fini della sua elimina- 6 zione» (Cass. Sez. 3, 19/07/2005, n. 15208, Rv. 583384-01; analoga- mente, Cass. Sez. 1, 15/06/2018, n. 15905, Rv. 649280-01, Cass. Sez. 3, 24/02/2010, n. 4486, Rv. 611595-01, Cass. Sez. 3, 26/01/2010, n. 1535, Rv. 611191-01, e Cass. Sez. 2, 24/08/2006, n. 18483, Rv. 592064-01). 4. Al rigore di tale conclusione, tuttavia, la consolidata giurisprudenza di questa Corte apporta un temperamento, ogniqualvolta si possa configurare un’estromissione tacita. Infatti, si afferma che «L’impugnazione proposta dal solo cessionario del credito senza estendere il contraddittorio anche al cedente, in giudizio di opposizione all’esecuzione, è valida quando quest’ul- timo non abbia impugnato la decisione e le controparti, senza formulare eccezioni sul punto o domande nei confronti del cedente stesso, abbiano accettato il contraddittorio nei confronti del solo cessionario, configurandosi in tal modo di fatto l’estromissione prevista dall’art. 111 terzo comma cod. proc. civ. e venendo meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualità di litisconsorte necessario del cedente» (così Cass. Sez. 3, 08/02/2011, n. 3056, Rv. 616680-01; analogamente, Cass. Sez. 2, 30/08/2017, n. 20533, Rv. 645106-01: «Ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l’evocazione in giudizio dell’alienante del diritto
contro
- verso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l’altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei con- fronti del successore, sussistono i presupposti per l’estromissione tacita dal giudizio dell’alienante, con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria.»; nello stesso senso, Cass. n. 5531 del 2024; Cass. n. 35798 del 2022; Cass. n. 2048 del 2018; Cass. n. 6196 del 2015). 5. Dalla combinazione dei menzionati principî si evince che: a) la GR ET avrebbe dovuto notificare l’appello anche al litisconsorte necessario DR ST LT.; b) l’omessa notifica sarebbe risultata irrilevante in caso di estromissione (tacita) della DR ST LT.; 7 c) la predetta estromissione sarebbe stata comunque condizionata alla mancata proposizione di eccezioni o domande nei confronti del litisconsorte necessario – la presentazione delle quali avrebbe precluso la prosecuzione del giudizio senza il suo coinvolgimento – o, in alternativa, al suo disinte- resse al gravame. 6. Nel caso in esame, con appello incidentale – la cui proposizione non richiede alcuna notificazione nel rito ordinario, ma soltanto la tempestiva costituzione con apposita comparsa di risposta in secondo grado (art. 343, comma 1, c.p.c. ratione temporis vigente) – la TT ha esplicitamente chiesto di «accertare e dichiarare l’inesistenza originaria ovvero attuale del diritto della parte istante, società DR ST LT …, oggi GR ET LT., … a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società LL srl» in ragione dell’inefficacia della cessione. 7. Tale domanda – volta a contestare la statuizione del primo giudice – impedisce ex se l’estromissione della DR ST, la cui qualità di litiscon- sorte necessario non può ritenersi venuta meno, per l’evidente interesse di quella e della stessa appellante incidentale alla disamina della legittimazione ad agire in via esecutiva, resa oggetto di domanda espressa in appello. 8. Conseguentemente, il giudice di secondo grado – preso atto della mancata notificazione dell’appello principale al litisconsorte necessario, della sua mancata estromissione dal giudizio e della proposizione di appello incidentale – avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti della DR ST LT a norma dell’art. 331 c.p.c. 9. La citata norma dispone che ciascuna delle parti appellanti, in forza dei principî di autonomia delle singole impugnazioni e del connesso inte- resse ad impugnare sottostante a ciascuna di esse, è soggetta all’onere di provvedere all’integrazione mediante la notificazione del proprio atto d’im- pugnazione entro il termine all’uopo stabilito dal giudice d’appello; ma – poiché tale onere presuppone che un termine sia effettivamente fissato dal giudice (e poiché non rileva in contrario il precedente di Cass. Sez. 3, 22/01/2024, n. 2246, Rv. 670015-01, che esclude l’applicazione dell’art. 8 331 c.p.c. in caso di appello incidentale rivolto nei confronti del contumace, poiché nella fattispecie de qua la DR ST non era stata destinataria nemmeno dell’impugnazione principale) – è evidente l’inconsistenza della censura della GR ET LT., che imputa alla LL l’omissione della no- tificazione (peraltro, qualora detto termine fosse stato fissato, anche l’odierna ricorrente sarebbe stata onerata della notifica della propria impu- gnazione ex art. 331 c.p.c.). 10. In conclusione, si deve rilevare ex officio la non integrità del contraddittorio nel secondo grado di giudizio: come già esposto, la DR Ge- stioni LT, litisconsorte necessario non estromessa (né espressamente, né implicitamente), non ha partecipato al processo d’appello ed è evidente l’in- teresse del cedente il credito (tenuto a garantire l’esistenza del credito stesso al tempo della cessione, ex art. 1266 c.c.) ad una decisione che in- volge profili attinenti all’inefficacia della cessione e/o all’intervenuto paga- mento del credito ceduto;
e tale situazione preclude la disamina di tutti i motivi di ricorso, per essere stata illegittimamente resa la pronuncia oggetto dell’odierno gravame, in pretermissione di un litisconsorte necessario. 11. Di conseguenza, pronunciando sul ricorso, la sentenza impu- gnata va cassata con rinvio alla Corte di merito, in diversa composizione, per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio con la DR ST LT, nonché per la liquidazione delle complessive spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,
- ricorrente -
contro BOTARELLI S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Betti (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 19/12/2022; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 3/7/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa Anna RI DI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori delle parti e lette le memorie. Civile Sent. Sez. 3 Num. 21351 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 25/07/2025 2 FATTI DI CAUSA 1. La vicenda giudiziaria tra la società GR ET LT e la LL S.r.l. traeva origine da tre distinti atti di precetto notificati il 20/1/2017 da DR ST LT alla LL S.r.l. (in precedenza VR S.r.l., VR LL S.r.l. e VR Mobilificio LL S.r.l.), fondati su altrettanti titoli esecutivi emessi dal Pretore e dal Tribunale di Pisa in favore di E-B Italia S.p.A. (poi, a seguito di cambio di denominazione, divenuta Realtà Aziendale Banca Dati Centrale S.p.A., in forma contratta Enibank S.p.A.): un decreto ingiuntivo del 18/10/1995 (n. 601/95), una sentenza del 12/6/1998 (n. 186/98) e una sentenza del 10/6/1999 (n. 696/99); il primo riguardava crediti per forni- ture di merci non pagate a VE (che aveva precedentemente ceduto i suoi crediti alla E-B Italia in forza di factoring) e le spese liquidate per l’in- giunzione, il secondo le spese legali liquidate in sede di opposizione al prov- vedimento monitorio e il terzo le spese di lite liquidate in sede di appello rispetto alla sentenza che aveva deciso la citata opposizione. 2. La Realtà Aziendali Banca Dati Centrale S.p.A./EniBank S.p.A., con atto del 19/6/2000, aveva poi ceduto a AX Inc. la propria azienda e con essa i propri crediti, ivi compreso quello nei confronti della LL S.r.l., con atto di cessione notificato alla debitrice;
pochi giorni dopo, la Realtà Aziendali Banca Dati Centrale S.p.A. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno con la sentenza n. 41 del 28/6/2000. 3. Rispetto alla predetta cessione d’azienda la curatela fallimentare aveva esercitato l’azione ai sensi dell’art. 64 L.F. e l’atto traslativo era stato dichiarato inefficace dal Tribunale di Livorno con la sentenza n. 921 del 29/5/2002; la predetta decisione veniva impugnata dalla AX, che affer- mava di essere rimasta contumace in primo grado per nullità della notifica dell’atto di citazione;
la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 878 del 31/5/2004, accoglieva il gravame e rimetteva le parti innanzi al primo giu- dice, ma la pronuncia era poi revocata, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., dalla sentenza della stessa Corte territoriale n. 389 del 5/3/2008, il ricorso per la cui cassazione era dichiarato inammissibile da Cass. 7/7/2011, n. 15018. 3 4. Con comunicazione datata 2/1/2017, la AX Inc. aveva notificato alla LL la cessione alla DR ST LT. del proprio credito, asserita- mente vantato nei confronti della destinataria della missiva. 5. Ricevuti dalla DR ST LT. gli atti di precetto del 20/1/2017, la LL S.r.l. proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., soste- nendo che il credito (unitario) era stato abusivamente frazionato, che i cre- diti erano stati estinti mediante pagamento alla curatela del fallimento della originaria creditrice (E-B. Italia, poi Realtà Aziendale Banca Dati Centrale o Enibank S.p.A.) e che l’opposta DR ST non era legittimata ad agire, in quanto la cessione aziendale – e, quindi, dei crediti – era stata definiti- vamente dichiarata inefficace con la menzionata sentenza n. 921/2002 del Tribunale di Livorno. 6. Il Tribunale di Siena, con la sentenza n. 1014 del 12/10/2019, riget- tava le eccezioni di frazionamento del credito e di difetto di legittimazione attiva, ma accoglieva l’opposizione, ritenendo estinte le obbligazioni in ra- gione dell’intervenuto pagamento alla curatela fallimentare dell’importo di Euro 39.508,55. 7. Con comunicazione datata 30/3/2020, la GR ET LT comunicava alla LL di essere divenuta titolare dei crediti oggetto del precetto: «con atto di cessione crediti dell’08/03/2017 la società DR ST LT, con immediata efficacia traslativa, ha ceduto ogni suo credito derivante dalla gestione crediti Italia alla NSM LiveGlass LT, e che quest’ultima con atto del 23.05.2018, ha poi ceduto alla scrivente GR ET LT … i crediti da Voi dovuti per sorte capitale, per interessi e per ogni altro eventuale elemento accessorio maturato nei Vostri confronti, in relazione a quanto appresso specificato: credito derivante da decreto ingiuntivo n° 601/1995, emesso in data 18/10/1995, … credito derivante da sentenza n° 186/1998, emessa in data 12/06/1998, … credito derivante da sentenza n° 696/1999, emessa in data 10/06/1999». 4 8. Con atto di citazione notificato il 9/4/2020, la GR ET LT impu- gnava la sentenza n. 1014 del 12/10/2019 del Tribunale di Siena, limitata- mente al capo relativo all’estinzione del credito;
sosteneva che il pagamento eseguito dall’appellata si riferiva ad un quarto titolo esecutivo (la sentenza n. 362/2005 del Tribunale di Livorno), non oggetto di opposizione. 9. In data 10/7/2020, la LL S.r.l. si costituiva nel giudizio di se- condo grado e, richiamando il giudicato sulla declaratoria di inefficacia della cessione d’azienda da Realtà Aziendali Banca Dati Centrale S.p.A./EniBank S.p.A. a AX Inc., proponeva impugnazione incidentale: «In accogli- mento dell’appello incidentale, accertare e dichiarare l’inesistenza originaria ovvero attuale del diritto della parte istante, società DR ST LT …, oggi GR ET LT., … a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società LL srl;
in quanto non legittimata né sostanzialmente né pro- ceduralmente, sia perché sono illegittime le varie cessioni del credito poste in essere fino a giungere alla società appellante denominata GR ET LT, sia perché l’obbligazione di cui agli atti di precetto notificati il 20.1.2017, è estinta per intervenuto pagamento attestato dalle ricevute versate in atti». 10. La prima udienza – fissata con l’atto di citazione in appello al 2/9/2020 – veniva rinviata d’ufficio al 22/6/2021 e successivamente al 15/3/2022, disponendo lo scambio e il deposito telematico di note scritte, con invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima della predetta udienza, le proprie conclusioni definitive. 11. Con successiva sentenza n. 2823 del 19/12/2022, la Corte d’ap- pello di Firenze, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Bo- tarelli S.r.l., dichiarava il difetto di legittimazione attiva di GR ET LT, ritenendo che la catena di cessioni di credito fosse viziata ab origine, in quanto fondata su un atto di cessione d’azienda dichiarato inefficace con sentenza passata in giudicato;
dichiarate assorbite le altre questioni e con- dannava la GR ET LT alle spese del grado, oltre che per lite temeraria. 12. La GR ET LT proponeva ricorso per cassazione, fondato su nove motivi. 5 13. Resisteva con controricorso la TT S.r.l. 14. Il Pubblico Ministero chiedeva il rigetto del ricorso. 15. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si deve rilevare, in via preliminare, che non ha partecipato al processo in grado di appello, né risulta quale destinataria del ricorso per cassazione, la DR ST LT, parte del processo di primo grado che aveva ceduto il credito all’appellante GR ET LT;
in particolare, la GR ET LT aveva appellato la decisione emessa nei confronti di DR ST espressamente dichiarando la propria qualità di successore di detta società ex art. 111 c.p.c. 2. La menzionata disposizione stabilisce che «il processo prosegue tra le parti originarie», fermo restando che «in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estro- messo». Perciò, per regola generale ex art. 111 c.p.c., l’intervento o la chia- mata in causa del successore non privano il dante causa della qualità di litisconsorte necessario, in difetto di estromissione del medesimo (tra molte: Cass. Sez. U., 09/03/1990, n. 1918, Rv. 465787-01). 3. Quale corollario, in giurisprudenza si è statuito che «Il successore a titolo particolare di una delle parti nel rapporto giuridico controverso, il quale proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa che non sia stato in precedenza estromesso e che, per questo motivo, conserva la veste di litisconsorte necessario, è onerato a chiamarlo nell’instaurato giudizio di gravame, con la conseguenza che la relativa omissione comporta un difetto di integrità del contraddittorio rile- vabile d’ufficio anche in sede di legittimità e determina, ove tale rilievo sia effettuato dalla corte di cassazione, la necessità della rimessione della causa nella fase di merito in cui il vizio si è configurato ai fini della sua elimina- 6 zione» (Cass. Sez. 3, 19/07/2005, n. 15208, Rv. 583384-01; analoga- mente, Cass. Sez. 1, 15/06/2018, n. 15905, Rv. 649280-01, Cass. Sez. 3, 24/02/2010, n. 4486, Rv. 611595-01, Cass. Sez. 3, 26/01/2010, n. 1535, Rv. 611191-01, e Cass. Sez. 2, 24/08/2006, n. 18483, Rv. 592064-01). 4. Al rigore di tale conclusione, tuttavia, la consolidata giurisprudenza di questa Corte apporta un temperamento, ogniqualvolta si possa configurare un’estromissione tacita. Infatti, si afferma che «L’impugnazione proposta dal solo cessionario del credito senza estendere il contraddittorio anche al cedente, in giudizio di opposizione all’esecuzione, è valida quando quest’ul- timo non abbia impugnato la decisione e le controparti, senza formulare eccezioni sul punto o domande nei confronti del cedente stesso, abbiano accettato il contraddittorio nei confronti del solo cessionario, configurandosi in tal modo di fatto l’estromissione prevista dall’art. 111 terzo comma cod. proc. civ. e venendo meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualità di litisconsorte necessario del cedente» (così Cass. Sez. 3, 08/02/2011, n. 3056, Rv. 616680-01; analogamente, Cass. Sez. 2, 30/08/2017, n. 20533, Rv. 645106-01: «Ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l’evocazione in giudizio dell’alienante del diritto
contro
- verso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l’altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei con- fronti del successore, sussistono i presupposti per l’estromissione tacita dal giudizio dell’alienante, con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria.»; nello stesso senso, Cass. n. 5531 del 2024; Cass. n. 35798 del 2022; Cass. n. 2048 del 2018; Cass. n. 6196 del 2015). 5. Dalla combinazione dei menzionati principî si evince che: a) la GR ET avrebbe dovuto notificare l’appello anche al litisconsorte necessario DR ST LT.; b) l’omessa notifica sarebbe risultata irrilevante in caso di estromissione (tacita) della DR ST LT.; 7 c) la predetta estromissione sarebbe stata comunque condizionata alla mancata proposizione di eccezioni o domande nei confronti del litisconsorte necessario – la presentazione delle quali avrebbe precluso la prosecuzione del giudizio senza il suo coinvolgimento – o, in alternativa, al suo disinte- resse al gravame. 6. Nel caso in esame, con appello incidentale – la cui proposizione non richiede alcuna notificazione nel rito ordinario, ma soltanto la tempestiva costituzione con apposita comparsa di risposta in secondo grado (art. 343, comma 1, c.p.c. ratione temporis vigente) – la TT ha esplicitamente chiesto di «accertare e dichiarare l’inesistenza originaria ovvero attuale del diritto della parte istante, società DR ST LT …, oggi GR ET LT., … a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società LL srl» in ragione dell’inefficacia della cessione. 7. Tale domanda – volta a contestare la statuizione del primo giudice – impedisce ex se l’estromissione della DR ST, la cui qualità di litiscon- sorte necessario non può ritenersi venuta meno, per l’evidente interesse di quella e della stessa appellante incidentale alla disamina della legittimazione ad agire in via esecutiva, resa oggetto di domanda espressa in appello. 8. Conseguentemente, il giudice di secondo grado – preso atto della mancata notificazione dell’appello principale al litisconsorte necessario, della sua mancata estromissione dal giudizio e della proposizione di appello incidentale – avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti della DR ST LT a norma dell’art. 331 c.p.c. 9. La citata norma dispone che ciascuna delle parti appellanti, in forza dei principî di autonomia delle singole impugnazioni e del connesso inte- resse ad impugnare sottostante a ciascuna di esse, è soggetta all’onere di provvedere all’integrazione mediante la notificazione del proprio atto d’im- pugnazione entro il termine all’uopo stabilito dal giudice d’appello; ma – poiché tale onere presuppone che un termine sia effettivamente fissato dal giudice (e poiché non rileva in contrario il precedente di Cass. Sez. 3, 22/01/2024, n. 2246, Rv. 670015-01, che esclude l’applicazione dell’art. 8 331 c.p.c. in caso di appello incidentale rivolto nei confronti del contumace, poiché nella fattispecie de qua la DR ST non era stata destinataria nemmeno dell’impugnazione principale) – è evidente l’inconsistenza della censura della GR ET LT., che imputa alla LL l’omissione della no- tificazione (peraltro, qualora detto termine fosse stato fissato, anche l’odierna ricorrente sarebbe stata onerata della notifica della propria impu- gnazione ex art. 331 c.p.c.). 10. In conclusione, si deve rilevare ex officio la non integrità del contraddittorio nel secondo grado di giudizio: come già esposto, la DR Ge- stioni LT, litisconsorte necessario non estromessa (né espressamente, né implicitamente), non ha partecipato al processo d’appello ed è evidente l’in- teresse del cedente il credito (tenuto a garantire l’esistenza del credito stesso al tempo della cessione, ex art. 1266 c.c.) ad una decisione che in- volge profili attinenti all’inefficacia della cessione e/o all’intervenuto paga- mento del credito ceduto;
e tale situazione preclude la disamina di tutti i motivi di ricorso, per essere stata illegittimamente resa la pronuncia oggetto dell’odierno gravame, in pretermissione di un litisconsorte necessario. 11. Di conseguenza, pronunciando sul ricorso, la sentenza impu- gnata va cassata con rinvio alla Corte di merito, in diversa composizione, per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio con la DR ST LT, nonché per la liquidazione delle complessive spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,