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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/05/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1102/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1102/2025 R.G., vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Galan presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Viale Vincenzo Randi n.37, come da procura allegata al ricorso
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Pracucci presso il CP_1 C.F._2
cui studio -e domicilio digitale- è elettivamente domiciliata in Cesena (FC), Via Felice Orsini n.8, come da procura allegata al ricorso
ATTORI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1) Atteso il conseguimento della piena e definitiva autosufficienza economica da parte di , CP_1 quest'ultima acconsente che cessi, con decorrenza dal mese di marzo 2025, la Parte_1 corresponsione in favore della stessa dell'assegno divorzile.
2) provvederà a corrispondere a , a mezzo di bonifico bancario, entro Parte_1 CP_1 giorni cinque dall'avvenuto deposito telematico del presente ricorso, la somma di € 4.939,98, a
pagina 1 di 3 tacitazione definitiva di quanto dovuto alla ex moglie per mancata rivalutazione ex indici Istat dell'assegno divorzile ed interessi legali.
3) Entro la data fissata per la comparizione dei coniugi e/o per il deposito di note sostitutive d'udienza
verserà a , a mezzo di bonifico bancario, la somma di € 7.000,00, a Parte_1 CP_1
tacitazione definitiva dei rapporti di dare / avere tra le parti (ivi compreso il rimborso per tutte le spese di mantenimento ordinario e straordinario sostenute da per la figlia fino al CP_1 Persona_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima).
4) Ciascuna parte provvederà al pagamento delle spese legali del proprio difensore.
Tutto ciò premesso e ritenuto i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/3/2025 e hanno Parte_1 CP_1
chiesto modificarsi la sentenza dell'intestato Tribunale n.285/2011 depositata il 08.03.2011 e corretta ex art.288 c.p.c. con provvedimento del 20.07.2011, pronunciata nel procedimento n. R.G. 4380/2003, alle condizioni di cui al ricorso sopra riportate, deducendo, in particolare, quali fattori sopravvenuti rispetto al detto provvedimento, la circostanza per cui a seguito del decesso in data 27.09.2024 del padre _2
, diveniva piena proprietaria di 1/6 delle quote della oltreché di quote
[...] CP_1 CP_2
Per_ della Luxin s.r.l. e della Eurolux Windows s.r.l.; inoltre la figlia di anni 30, diveniva economicamente autosufficiente.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 30/4/2025 il Giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza dell'intestato Tribunale n.285/2011 depositata il 08.03.2011 e corretta ex art.288
c.p.c. con provvedimento del 20.07.2011, pronunciata nel procedimento n. R.G. 4380/2003, non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c.
Si dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1102/2025 RG, così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in modifica della sentenza dell'intestato Tribunale n.
285/2011 depositata il 08.03.2011 e corretta ex art.288 c.p.c. con provvedimento del 20.07.2011, pronunciata nel procedimento n. R.G. 4380/2003;
pagina 2 di 3 b) dà atto degli accordi tra le parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 21/5/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1102/2025 R.G., vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Galan presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Viale Vincenzo Randi n.37, come da procura allegata al ricorso
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Pracucci presso il CP_1 C.F._2
cui studio -e domicilio digitale- è elettivamente domiciliata in Cesena (FC), Via Felice Orsini n.8, come da procura allegata al ricorso
ATTORI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1) Atteso il conseguimento della piena e definitiva autosufficienza economica da parte di , CP_1 quest'ultima acconsente che cessi, con decorrenza dal mese di marzo 2025, la Parte_1 corresponsione in favore della stessa dell'assegno divorzile.
2) provvederà a corrispondere a , a mezzo di bonifico bancario, entro Parte_1 CP_1 giorni cinque dall'avvenuto deposito telematico del presente ricorso, la somma di € 4.939,98, a
pagina 1 di 3 tacitazione definitiva di quanto dovuto alla ex moglie per mancata rivalutazione ex indici Istat dell'assegno divorzile ed interessi legali.
3) Entro la data fissata per la comparizione dei coniugi e/o per il deposito di note sostitutive d'udienza
verserà a , a mezzo di bonifico bancario, la somma di € 7.000,00, a Parte_1 CP_1
tacitazione definitiva dei rapporti di dare / avere tra le parti (ivi compreso il rimborso per tutte le spese di mantenimento ordinario e straordinario sostenute da per la figlia fino al CP_1 Persona_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima).
4) Ciascuna parte provvederà al pagamento delle spese legali del proprio difensore.
Tutto ciò premesso e ritenuto i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/3/2025 e hanno Parte_1 CP_1
chiesto modificarsi la sentenza dell'intestato Tribunale n.285/2011 depositata il 08.03.2011 e corretta ex art.288 c.p.c. con provvedimento del 20.07.2011, pronunciata nel procedimento n. R.G. 4380/2003, alle condizioni di cui al ricorso sopra riportate, deducendo, in particolare, quali fattori sopravvenuti rispetto al detto provvedimento, la circostanza per cui a seguito del decesso in data 27.09.2024 del padre _2
, diveniva piena proprietaria di 1/6 delle quote della oltreché di quote
[...] CP_1 CP_2
Per_ della Luxin s.r.l. e della Eurolux Windows s.r.l.; inoltre la figlia di anni 30, diveniva economicamente autosufficiente.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 30/4/2025 il Giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza dell'intestato Tribunale n.285/2011 depositata il 08.03.2011 e corretta ex art.288
c.p.c. con provvedimento del 20.07.2011, pronunciata nel procedimento n. R.G. 4380/2003, non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c.
Si dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1102/2025 RG, così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in modifica della sentenza dell'intestato Tribunale n.
285/2011 depositata il 08.03.2011 e corretta ex art.288 c.p.c. con provvedimento del 20.07.2011, pronunciata nel procedimento n. R.G. 4380/2003;
pagina 2 di 3 b) dà atto degli accordi tra le parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 21/5/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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