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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/12/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs 150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'opposizione n.: N. R.G. 1452/2025 r.g. vertente fra:
(cf: , avvocato, in giudizio di persona;
Parte_1 C.F._1
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE;
PARTE OPPOSTA
*
Oggi 03/12/2025, alle ore 12.27, dinanzi al Presidente ff della 3^ Sezione Civile Carlo Breggia
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Lavinia Panerai, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte opponente, l'Avv. anche personalmente in qualità di parte. Parte_1
Per parte opposta, nessuno vvocatura di Stato.
L'avv. contesta la comparsa di costituzione del e si riporta al Pt_1 CP_1 proprio ricorso del quale chiede l'accoglimento.
Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 1452/2025
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Presidente f.f. della sezione, ha emesso, ai sensi degli artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs
150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 iscritta al n. r.g. 1452/2025 promossa da:
(cf: , avvocato, in giudizio di persona;
Parte_1 C.F._1
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE;
PARTE OPPOSTA
avverso il decreto emesso il 25.6.2025 dalla Corte d'Appello di Firenze, Sezione per i Minorenni, nel fascicolo n. 581/2024 vg.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte opponente:
IN VIA PRINCIPALE: di liquidare quanto riportato al punto n. 1
Fase studio 2.058,00 €; Fase introduttiva 1.418,00 €; Fase decisionale 3.470,00 € =
Totale 6946,00 € - 1/2 art. 130= 3.473,00 € oltre a spese generali al 15% e cassa forense al 4% come per legge.
IN SUBORDINE:
pagina 2 di 8 Non si può in ogni caso liquidare al difensore munito di gratuito patrocinio un importo inferiore per le spese legali di quello stabilito nel decreto di rigetto in punto di soccombenza, ove le spese di lite determinate in favore della parte reclamate (sig.ra ) sono pari ad Pt_2
“€ 2600 per ciascuna parte processuale ( valore indeterminabile sità bassa ai minimi di tariffa, esclusa fase istruttoria e dimidiata la fase decisionale ), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da versarsi allo Stato”.
Con vittoria di spese di costituzione del presente giudizio.
Per la parte opposta:
Si conclude, pertanto, per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto privo di fondamento.
Vinte le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. L'Avv. ricorre in opposizione avverso il decreto indicato in epigrafe, Parte_1 lamentando che, quale difensore di , ammessa al patrocinio gratuito a spese dello CP_2
Stato, nel procedimento n. 581/24 vg, le sia stato liquidato un compenso di € 584,00, in applicazione del § 7 della tariffa;
anziché un compenso calcolato per fasi ai sensi del § 12 della tariffa, così come, del resto, è stato fatto per determinare le spese di soccombenza nel provvedimento che ha definito il giudizio.
Lamenta dunque, in via gradata:
1.1 “Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 4 DM 55/14 (individuazione dei criteri e delle tabella e riduzione immotivata dei valori della richiesta), 82 d.p.r. n. 115/2002
(esito – rigetto del reclamo- e incidenza degli atti dal difensore ignorati).
Incoerenza tra la liquidazione delle spese effettuata nel decreto di rigetto del reclamo e quella effettuata nel decreto di liquidazione.”
1.1.a Il procedimento nel quale l'Avv. ha difeso la sua assistita avrebbe natura Pt_1 contenziosa, tanto che il giudice ha regolato le spese processuali.
1.1.b Ingiustificata sarebbe anche la riduzione del valore medio dei parametri.
1.2 “Violazione dell'art. 12 DM 55/2014 nella parte in cui prevede la massima riduzione del 50% "in ogni caso".”
Argomenta la parte, in linea subordinata (ricorso, pag. 4):
Con la novella del 2018 all'art. 12 DM 55/2014 le parole "di regola" sono state sostituite con "in ogni caso". pagina 3 di 8 Tale limite è inderogabile. Ciò significa che la riduzione ex art. 130 di 1/2 non può essere cumulata nuovamente con quella del 50% ex art. 4 DM 55/2014. La riduzione massima prevista nella misura del 50% costituisce limite inderogabile al di sotto del quale deve intendersi leso il diritto alla dignitosa retribuzione del professionista (come di qualunque altro lavoratore) costituzionalmente garantita con l'art. 36 della Costituzione.
2. Il , ritualmente evocato, si è costituito per resistere, in Controparte_1 particolare rimarcando che:
(-) i valori tariffarî medi costituiscono, ai fini della disciplina del patrocinio gratuito a spese dello Stato, il limite massimo invalicabile, seguendone, secondo logica, che le liquidazioni ordinarie dovranno attestarsi sui valori minimi di parametro;
(-) la dimidiazione ex art. 130 d.P.R. 115/2002 non può dar luogo a violazione dei minimi;
(-) la liquidazione effettuata nel giudizio a quo non deve necessariamente corrispondere a quella operata nella distinta sede del gratuito patrocinio.
3. L'opposizione è infondata.
3.1 Il procedimento n. 581/2024 vg, nel quale l'Avv. ha prestato l'attività Pt_1 professionale per la quale chiede d'essere remunerata, è stato avviato da un ricorso proposto avverso provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Firenze col quale era stata dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale di padre del minore Controparte_3
del quale la è la madre. Il Tribunale per i Minorenni aveva altresì Persona_1 Pt_2 affidato il minorenne a coppia terza (i coniugi ) e, quanto alla madre, aveva Persona_2 stabilito:
Conferisce mandato al servizio sociale di Campi Bisenzio di sostenere il minore proseguendo fin quando necessario nella già attivata educativa domiciliare e la madre in Co collaborazione con l'area disabilità dell' con mandato a Parte_3 individuare una struttura che possa adeguatamente supportarla in considerazione della sua situazione di handicap ed attivare tutti gli interventi di sostegno necessari a favorirne
l'inclusione socio-lavorativa e una sufficiente autonomia;
Manda al servizio sociale di Campi Bisenzio per la regolamentazione degli incontri madre/figlio con le modalità già previste nel precedente decreto;
pagina 4 di 8 Il ricorso in opposizione, per la revoca o la modifica del provvedimento, era stato presentato da prozio del minore, il quale intendeva ottenere la ripresa dei Parte_4 rapporti parentali del minore, allo stato affidato a coppia terza.
La si era costituita e aveva concluso «[…] dichiarando di non intendere Pt_2 riprendere rapporti con lo zio e di ritenere che anche per il figlio ciò non fosse auspicabile.
Deduceva preliminarmente in ordine alla inammissibilità del reclamo. […]» (provvedimento impugnato, pag. 3).
La Corte ha così deciso:
Respinge la impugnazione avanzata da contro il provvedimento del Parte_4
Tribunale per i Minorenni 5 settembre 2024, che conferma.
Condanna la parte reclamante al pagamento, in favore delle parti reclamate delle spese di lite, che liquida in € 2600 per ciascuna parte processuale (valore indeterminabile complessità bassa ai minimi di tariffa, esclusa fase istruttoria e dimidiata la fase decisionale), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da versarsi allo Stato in caso di ammissione al gratuito patrocinio.
Raddoppio del CU se dovuto.
3.2 Tale procedimento dinanzi alla Corte d'Appello Sezione Minori, al contrario di quanto adduce l'opponente, deve considerarsi in effetti un procedimento di volontaria giurisdizione.
3.2.a La S.C. (Cass. sez. 2^ civ. 18.7.2023 n. 20905) ha avuto modo – proprio in tema di liquidazione di compensi – di reputare giudizio contenzioso quello ex artt. 342 bis e ter c.c., rammentando, per quanto interessi, che (in motivazione, dal § 2.6):
2.6. Carattere distintivo dei procedimenti contenziosi è la circostanza che il giudice è chiamato a dirimere una controversia tra posizioni giuridiche contrapposte, riguardanti diritti soggettivi a contenuto patrimoniale e/o personale particolarmente pregnanti nella vita familiare, che incidono sulla libertà personale, la libertà di circolazione, il diritto di proprietà ed in generale la vita familiare.
2.7. L'ordine di protezione ha carattere decisorio e non si limita ad una mera gestione di interessi ed il provvedimento che definisce il giudizio non ha natura amministrativa, ma statuisce su posizioni giuridiche soggettive (Cassazione civile 01/07/2004, n.12021; Cass civ.
21.10.2009, n.22292). pagina 5 di 8
3.2.b Per contro, il procedimento di cui si discute, originato da una richiesta del prozio del minore, non ha un contenuto decisorio di diritti contrapposti delle parti;
men che meno se si assuma l'ottica della , posto che nessun suo diritto era messo in discussione dalla Pt_2 opposizione.
È ovvio che ella, in quanto madre del minorenne, sia stata sentita e abbia espresso le proprie legittime conclusioni, ma altrettanto evidente è che:
(a) nessun diritto riconnesso alla sua posizione di madre del minorenne era messo in discussione dalla azione intrapresa dal prozio;
(b) nessun suo diritto riconnesso all'assetto determinato dal provvedimento del
Tribunale per i Minorenni poteva subire interferenza dall'opposizione del prozio.
Del resto, la posizione assunta dalla , non affidataria del figlio, intesa a negare la Pt_2 disponibilità a riprendere rapporti con lo zio e ad affermare che sarebbe stata inopportuna una analoga ripresa col figlio minore, non costituisce l'esercizio di propri diritti contrapposti a quelli del ma si inscrive nell'ambito del doveroso interpello degli interessati da parte CP_5 del giudice che deve provvedere non su diritti delle parti, ma nell'interesse del minore.
3.2.c È ben vero che nel provvedimento conclusivo della Corte vengono regolate le spese ed esse, inoltre, vengono determinate con riferimento al § 12 della tariffa.
Nondimeno, la discrasia fra il provvedimento conclusivo del procedimento e il decreto di liquidazione impugnato, indubbiamente esistente, non implica necessariamente che sia corretto il primo e non il secondo.
Nella presente fattispecie, deve ritenersi che anche le spese di lite dovessero essere determinate in base al § 7 della tariffa, appunto perché, come si è motivato, il procedimento era di volontaria giurisdizione;
tema che però esula dalla cognizione di questa opposizione.
3.3 Neppure la istanza subordinata può essere accolta.
La Corte ha liquidato il parametro minimo (ossia quello medio, ridotto del 50%); e ha poi dimidiato l'importo ottenuto ai sensi dell'art. 130 d.P.R. 11572002.
Se ne duole la opponente, sia in relazione alla prima riduzione, sia in relazione al cumulo con la seconda.
3.3.a La determinazione del compenso nel parametro medio ridotto è del tutto legittima e corrispondente alla attività svolta.
pagina 6 di 8 Per quanto consti dagli atti, l'attività difensiva della nella fase davanti alla Corte Pt_2
d'Appello, è stata assai ridotta e particolarmente agevole;
anche perché, come si torna a ripetere, non erano in gioco diritti della donna, il che, senza voler ovviamente sottovalutare l'impegno nella tutela degli interessi della cliente, non può non essersi riflettuto in una attenuazione della difficoltà del patrocinio, tema sul quale, peraltro, l'opponente non si sofferma.
Sicché, avuto riguardo ai canoni dell'art. 4 co. 1^ D.M. 55/2014 e in difetto di particolari deduzioni dell'opponente, la riduzione è assolutamente giustificata e congrua.
3.3.b La ulteriore tesi secondo la quale, in sostanza, non potrebbero cumularsi la riduzione del parametro medio e quella ex art. 130 d.P.R. 115/2002, è infondata.
L'Avv. la fonda sul rilievo che, ai sensi dell'odierno tenore dell'art. 4 co. 1^ Pt_1
D.M. 55/2014, la riduzione del parametro medio oltre il 50% è vietata, laddove, cumulando tale riduzione con quella ex art. 130 T.U. spese, si avrebbe una riduzione di tre quarti del parametro medio.
Tuttavia, omette la parte di considerare che il divieto cui fa riferimento il citato art. 4 co.
1^ riguarda esclusivamente la riduzione nella determinazione del compenso dell'avvocato per l'attività svolta, in relazione ai criteri ivi indicati;
che nulla ha a che fare con la diversa dimidiazione che l'art. 130 T.U. spese impone in materia di patrocinio gratuito.
È a dire che le due operazioni sono, in diritto, distinte e autonome e che nessuna interferisce con l'altra: dapprima si determina il giusto compenso in base al D.M. 55/2014, se del caso anche riducendo del 50% (e non di più) il parametro medio;
indi, quel compenso, si dimezza ex lege in forza dell'art. 130 citato.
In sostanza, la tesi prospettata finisce per estendere indebitamente alla disciplina del patrocinio gratuito a spese dello Stato un divieto che è invece previsto dalle regole sulla determinazione dei compensi per gli avvocati e che vale esclusivamente in quell'ambito.
3.5 Le spese del presente giudizio sono a carico dell'opponente, secondo soccombenza.
Esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, valore di causa pari alla maggior somma pretesa rispetto a quella liquidata (€ 3.473,00 –
584,00= 2.889,00; scaglione sino a € 5.200,00).
Va esclusa la fase 3, perché in concreto non svolta e la n. 4 per l'assenza della parte.
pagina 7 di 8 Pertanto: € 268,00 fase 1 ed € 268,00 fase 2, in tutto € 536,00, oltre accessori di legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta dall'Avv. nei confronti del Parte_1
avverso il decreto di liquidazione emesso il 25.6.2025 dalla Controparte_1
Corte d'Appello di Firenze, Sezione per i Minorenni, nel fascicolo n. 581/2024 vg;
2. condanna a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 536,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 03/12/2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs 150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'opposizione n.: N. R.G. 1452/2025 r.g. vertente fra:
(cf: , avvocato, in giudizio di persona;
Parte_1 C.F._1
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE;
PARTE OPPOSTA
*
Oggi 03/12/2025, alle ore 12.27, dinanzi al Presidente ff della 3^ Sezione Civile Carlo Breggia
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Lavinia Panerai, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte opponente, l'Avv. anche personalmente in qualità di parte. Parte_1
Per parte opposta, nessuno vvocatura di Stato.
L'avv. contesta la comparsa di costituzione del e si riporta al Pt_1 CP_1 proprio ricorso del quale chiede l'accoglimento.
Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 1452/2025
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Presidente f.f. della sezione, ha emesso, ai sensi degli artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs
150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 iscritta al n. r.g. 1452/2025 promossa da:
(cf: , avvocato, in giudizio di persona;
Parte_1 C.F._1
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE;
PARTE OPPOSTA
avverso il decreto emesso il 25.6.2025 dalla Corte d'Appello di Firenze, Sezione per i Minorenni, nel fascicolo n. 581/2024 vg.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte opponente:
IN VIA PRINCIPALE: di liquidare quanto riportato al punto n. 1
Fase studio 2.058,00 €; Fase introduttiva 1.418,00 €; Fase decisionale 3.470,00 € =
Totale 6946,00 € - 1/2 art. 130= 3.473,00 € oltre a spese generali al 15% e cassa forense al 4% come per legge.
IN SUBORDINE:
pagina 2 di 8 Non si può in ogni caso liquidare al difensore munito di gratuito patrocinio un importo inferiore per le spese legali di quello stabilito nel decreto di rigetto in punto di soccombenza, ove le spese di lite determinate in favore della parte reclamate (sig.ra ) sono pari ad Pt_2
“€ 2600 per ciascuna parte processuale ( valore indeterminabile sità bassa ai minimi di tariffa, esclusa fase istruttoria e dimidiata la fase decisionale ), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da versarsi allo Stato”.
Con vittoria di spese di costituzione del presente giudizio.
Per la parte opposta:
Si conclude, pertanto, per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto privo di fondamento.
Vinte le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. L'Avv. ricorre in opposizione avverso il decreto indicato in epigrafe, Parte_1 lamentando che, quale difensore di , ammessa al patrocinio gratuito a spese dello CP_2
Stato, nel procedimento n. 581/24 vg, le sia stato liquidato un compenso di € 584,00, in applicazione del § 7 della tariffa;
anziché un compenso calcolato per fasi ai sensi del § 12 della tariffa, così come, del resto, è stato fatto per determinare le spese di soccombenza nel provvedimento che ha definito il giudizio.
Lamenta dunque, in via gradata:
1.1 “Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 4 DM 55/14 (individuazione dei criteri e delle tabella e riduzione immotivata dei valori della richiesta), 82 d.p.r. n. 115/2002
(esito – rigetto del reclamo- e incidenza degli atti dal difensore ignorati).
Incoerenza tra la liquidazione delle spese effettuata nel decreto di rigetto del reclamo e quella effettuata nel decreto di liquidazione.”
1.1.a Il procedimento nel quale l'Avv. ha difeso la sua assistita avrebbe natura Pt_1 contenziosa, tanto che il giudice ha regolato le spese processuali.
1.1.b Ingiustificata sarebbe anche la riduzione del valore medio dei parametri.
1.2 “Violazione dell'art. 12 DM 55/2014 nella parte in cui prevede la massima riduzione del 50% "in ogni caso".”
Argomenta la parte, in linea subordinata (ricorso, pag. 4):
Con la novella del 2018 all'art. 12 DM 55/2014 le parole "di regola" sono state sostituite con "in ogni caso". pagina 3 di 8 Tale limite è inderogabile. Ciò significa che la riduzione ex art. 130 di 1/2 non può essere cumulata nuovamente con quella del 50% ex art. 4 DM 55/2014. La riduzione massima prevista nella misura del 50% costituisce limite inderogabile al di sotto del quale deve intendersi leso il diritto alla dignitosa retribuzione del professionista (come di qualunque altro lavoratore) costituzionalmente garantita con l'art. 36 della Costituzione.
2. Il , ritualmente evocato, si è costituito per resistere, in Controparte_1 particolare rimarcando che:
(-) i valori tariffarî medi costituiscono, ai fini della disciplina del patrocinio gratuito a spese dello Stato, il limite massimo invalicabile, seguendone, secondo logica, che le liquidazioni ordinarie dovranno attestarsi sui valori minimi di parametro;
(-) la dimidiazione ex art. 130 d.P.R. 115/2002 non può dar luogo a violazione dei minimi;
(-) la liquidazione effettuata nel giudizio a quo non deve necessariamente corrispondere a quella operata nella distinta sede del gratuito patrocinio.
3. L'opposizione è infondata.
3.1 Il procedimento n. 581/2024 vg, nel quale l'Avv. ha prestato l'attività Pt_1 professionale per la quale chiede d'essere remunerata, è stato avviato da un ricorso proposto avverso provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Firenze col quale era stata dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale di padre del minore Controparte_3
del quale la è la madre. Il Tribunale per i Minorenni aveva altresì Persona_1 Pt_2 affidato il minorenne a coppia terza (i coniugi ) e, quanto alla madre, aveva Persona_2 stabilito:
Conferisce mandato al servizio sociale di Campi Bisenzio di sostenere il minore proseguendo fin quando necessario nella già attivata educativa domiciliare e la madre in Co collaborazione con l'area disabilità dell' con mandato a Parte_3 individuare una struttura che possa adeguatamente supportarla in considerazione della sua situazione di handicap ed attivare tutti gli interventi di sostegno necessari a favorirne
l'inclusione socio-lavorativa e una sufficiente autonomia;
Manda al servizio sociale di Campi Bisenzio per la regolamentazione degli incontri madre/figlio con le modalità già previste nel precedente decreto;
pagina 4 di 8 Il ricorso in opposizione, per la revoca o la modifica del provvedimento, era stato presentato da prozio del minore, il quale intendeva ottenere la ripresa dei Parte_4 rapporti parentali del minore, allo stato affidato a coppia terza.
La si era costituita e aveva concluso «[…] dichiarando di non intendere Pt_2 riprendere rapporti con lo zio e di ritenere che anche per il figlio ciò non fosse auspicabile.
Deduceva preliminarmente in ordine alla inammissibilità del reclamo. […]» (provvedimento impugnato, pag. 3).
La Corte ha così deciso:
Respinge la impugnazione avanzata da contro il provvedimento del Parte_4
Tribunale per i Minorenni 5 settembre 2024, che conferma.
Condanna la parte reclamante al pagamento, in favore delle parti reclamate delle spese di lite, che liquida in € 2600 per ciascuna parte processuale (valore indeterminabile complessità bassa ai minimi di tariffa, esclusa fase istruttoria e dimidiata la fase decisionale), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da versarsi allo Stato in caso di ammissione al gratuito patrocinio.
Raddoppio del CU se dovuto.
3.2 Tale procedimento dinanzi alla Corte d'Appello Sezione Minori, al contrario di quanto adduce l'opponente, deve considerarsi in effetti un procedimento di volontaria giurisdizione.
3.2.a La S.C. (Cass. sez. 2^ civ. 18.7.2023 n. 20905) ha avuto modo – proprio in tema di liquidazione di compensi – di reputare giudizio contenzioso quello ex artt. 342 bis e ter c.c., rammentando, per quanto interessi, che (in motivazione, dal § 2.6):
2.6. Carattere distintivo dei procedimenti contenziosi è la circostanza che il giudice è chiamato a dirimere una controversia tra posizioni giuridiche contrapposte, riguardanti diritti soggettivi a contenuto patrimoniale e/o personale particolarmente pregnanti nella vita familiare, che incidono sulla libertà personale, la libertà di circolazione, il diritto di proprietà ed in generale la vita familiare.
2.7. L'ordine di protezione ha carattere decisorio e non si limita ad una mera gestione di interessi ed il provvedimento che definisce il giudizio non ha natura amministrativa, ma statuisce su posizioni giuridiche soggettive (Cassazione civile 01/07/2004, n.12021; Cass civ.
21.10.2009, n.22292). pagina 5 di 8
3.2.b Per contro, il procedimento di cui si discute, originato da una richiesta del prozio del minore, non ha un contenuto decisorio di diritti contrapposti delle parti;
men che meno se si assuma l'ottica della , posto che nessun suo diritto era messo in discussione dalla Pt_2 opposizione.
È ovvio che ella, in quanto madre del minorenne, sia stata sentita e abbia espresso le proprie legittime conclusioni, ma altrettanto evidente è che:
(a) nessun diritto riconnesso alla sua posizione di madre del minorenne era messo in discussione dalla azione intrapresa dal prozio;
(b) nessun suo diritto riconnesso all'assetto determinato dal provvedimento del
Tribunale per i Minorenni poteva subire interferenza dall'opposizione del prozio.
Del resto, la posizione assunta dalla , non affidataria del figlio, intesa a negare la Pt_2 disponibilità a riprendere rapporti con lo zio e ad affermare che sarebbe stata inopportuna una analoga ripresa col figlio minore, non costituisce l'esercizio di propri diritti contrapposti a quelli del ma si inscrive nell'ambito del doveroso interpello degli interessati da parte CP_5 del giudice che deve provvedere non su diritti delle parti, ma nell'interesse del minore.
3.2.c È ben vero che nel provvedimento conclusivo della Corte vengono regolate le spese ed esse, inoltre, vengono determinate con riferimento al § 12 della tariffa.
Nondimeno, la discrasia fra il provvedimento conclusivo del procedimento e il decreto di liquidazione impugnato, indubbiamente esistente, non implica necessariamente che sia corretto il primo e non il secondo.
Nella presente fattispecie, deve ritenersi che anche le spese di lite dovessero essere determinate in base al § 7 della tariffa, appunto perché, come si è motivato, il procedimento era di volontaria giurisdizione;
tema che però esula dalla cognizione di questa opposizione.
3.3 Neppure la istanza subordinata può essere accolta.
La Corte ha liquidato il parametro minimo (ossia quello medio, ridotto del 50%); e ha poi dimidiato l'importo ottenuto ai sensi dell'art. 130 d.P.R. 11572002.
Se ne duole la opponente, sia in relazione alla prima riduzione, sia in relazione al cumulo con la seconda.
3.3.a La determinazione del compenso nel parametro medio ridotto è del tutto legittima e corrispondente alla attività svolta.
pagina 6 di 8 Per quanto consti dagli atti, l'attività difensiva della nella fase davanti alla Corte Pt_2
d'Appello, è stata assai ridotta e particolarmente agevole;
anche perché, come si torna a ripetere, non erano in gioco diritti della donna, il che, senza voler ovviamente sottovalutare l'impegno nella tutela degli interessi della cliente, non può non essersi riflettuto in una attenuazione della difficoltà del patrocinio, tema sul quale, peraltro, l'opponente non si sofferma.
Sicché, avuto riguardo ai canoni dell'art. 4 co. 1^ D.M. 55/2014 e in difetto di particolari deduzioni dell'opponente, la riduzione è assolutamente giustificata e congrua.
3.3.b La ulteriore tesi secondo la quale, in sostanza, non potrebbero cumularsi la riduzione del parametro medio e quella ex art. 130 d.P.R. 115/2002, è infondata.
L'Avv. la fonda sul rilievo che, ai sensi dell'odierno tenore dell'art. 4 co. 1^ Pt_1
D.M. 55/2014, la riduzione del parametro medio oltre il 50% è vietata, laddove, cumulando tale riduzione con quella ex art. 130 T.U. spese, si avrebbe una riduzione di tre quarti del parametro medio.
Tuttavia, omette la parte di considerare che il divieto cui fa riferimento il citato art. 4 co.
1^ riguarda esclusivamente la riduzione nella determinazione del compenso dell'avvocato per l'attività svolta, in relazione ai criteri ivi indicati;
che nulla ha a che fare con la diversa dimidiazione che l'art. 130 T.U. spese impone in materia di patrocinio gratuito.
È a dire che le due operazioni sono, in diritto, distinte e autonome e che nessuna interferisce con l'altra: dapprima si determina il giusto compenso in base al D.M. 55/2014, se del caso anche riducendo del 50% (e non di più) il parametro medio;
indi, quel compenso, si dimezza ex lege in forza dell'art. 130 citato.
In sostanza, la tesi prospettata finisce per estendere indebitamente alla disciplina del patrocinio gratuito a spese dello Stato un divieto che è invece previsto dalle regole sulla determinazione dei compensi per gli avvocati e che vale esclusivamente in quell'ambito.
3.5 Le spese del presente giudizio sono a carico dell'opponente, secondo soccombenza.
Esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, valore di causa pari alla maggior somma pretesa rispetto a quella liquidata (€ 3.473,00 –
584,00= 2.889,00; scaglione sino a € 5.200,00).
Va esclusa la fase 3, perché in concreto non svolta e la n. 4 per l'assenza della parte.
pagina 7 di 8 Pertanto: € 268,00 fase 1 ed € 268,00 fase 2, in tutto € 536,00, oltre accessori di legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta dall'Avv. nei confronti del Parte_1
avverso il decreto di liquidazione emesso il 25.6.2025 dalla Controparte_1
Corte d'Appello di Firenze, Sezione per i Minorenni, nel fascicolo n. 581/2024 vg;
2. condanna a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 536,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 03/12/2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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