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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/05/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 315/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 315/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Lovelli, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, via M. Angeloni n.27, per mandato rilasciato a margine dell'atto di citazione in appello;
-Appellanti=
nei confronti di con sede legale in Roma, via Savoia n.78, in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele P.IVA_1
Guerra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale G. Cesare n.71,
giusta procura apposta su foglio separato alla comparsa di risposta in appello;
pagina 1 di 8 -Appellata e appellante in via incidentale=
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alle note del 22.10.2024;
Per parte appellata e appellante in via incidentale come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, emesso in data 8.2.2018 dal
Tribunale di Spoleto su ricorso della (nella qualità di cessionaria del credito CP_1
ceduto da a sua volta cessionaria del credito originariamente vantato da CP_2
OM SP), proponevano opposizione gli ingiunti , Parte_1 Parte_2
e eccependo: 1) la prescrizione del credito originariamente
[...] Parte_3
vantato dalla prima cedente (OM SP); 2) la prescrizione di una parte degli interessi moratori richiesti;
3) la carenza di legittimazione attiva di sulla CP_1
base delle eccezioni proposte gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al pagamento delle spese di lite. CP_1
Si costituiva in giudizio la società opposta che resisteva a tutte le domande formulate dagli attori sostenendo che la prescrizione decennale non fosse mai maturata (anche perché le comunicazioni erano state effettuate presso il domicilio indicato dal debitore originario, cioè ) e che la cessione del credito era atto a forma libera;
Persona_1
sulla scorta di quanto dedotto ed eccepito la convenuta concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte, con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio veniva revocata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 8 La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e trattenuta in decisione previa concessione dei termini, di cui all'art. 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con sentenza n.322/2023 pubblicata il 4.5.2023, il Tribunale di Spoleto così statuiva: -
in parziale accoglimento della proposta opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Spoleto in data 8-12.2.2018; - condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta gli interessi moratori convenzionali calcolati dal 31.1.1989
al 30.08.2007 (data della morte del debitore principale); - dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza hanno interposto appello , e Parte_1 Parte_2
per i seguenti ordini di motivi: Parte_3
I° “Eccezione di difetto di legittimazione attiva”;
non è stata fornita la prova della catena di cessioni dall'originario creditore OM
SP all'odierna appellata, che pertanto difetta di legittimazione attiva.
II° “Prescrizione del diritto”;
per motivi di cortesia il debitore originario aveva richiesto -con Persona_1
lettera del 28.7.1989- all'avvocato della creditrice OM (e solo a questi) di inviare la corrispondenza all'indirizzo dove il debitore domiciliava all'epoca. Tale
richiesta era però rivolta al difensore di OM e non valeva per i futuri cessionari del credito, da cui l'inefficacia della raccomandata inviata da nel 1994 e la CP_2
conseguente prescrizione del credito nel 1999.
III° “Interessi di mora”;
dalla prescrizione del credito principale deriva, come ovvia conseguenza, che nulla sia dovuto per gli interessi di mora.
pagina 3 di 8 Sulla base di quanto sostenuto gli appellanti hanno chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, la Corte adita dichiari che nulla è dovuto dagli eredi di , Persona_1
poiché la non è legittimata attivamente per la mancanza di prova delle CP_1
presunte cessioni o, in subordine, perché il credito azionato era già prescritto a far data dal mese di agosto 1999, con conseguenziale condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita in giudizio che ha resistito all'appello, eccependo CP_1
l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione ed ha, a sua volta, proposto appello incidentale avverso la parte di sentenza che ha rilevato la questione della validità del contratto assicurativo per morte del debitore contenuta nel contratto di finanziamento,
oltre che avverso la statuizione che ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Sostiene l'appellante incidentale che la questione della copertura assicurativa del finanziamento sia stata sollevata d'ufficio dal giudice direttamente in sede di decisione
(quindi senza il rispetto del principio del contraddittorio) e, sotto un profilo di merito,
senza tener conto che la durata della copertura assicurativa non può essere superiore alla durata del finanziamento;
ciò posto ha chiesto che, in riforma CP_1
dell'impugnata sentenza, venisse respinta l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Con ordinanza collegiale dell'8.5.2024, adottata nel contraddittorio delle parti, la Corte
ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, avendovi la parte appellante rinunciato.
Con ordinanza riservata assunta all'udienza del 17.1.24 il Consigliere istruttore designato, ritenuto di non dover procedere a norma dell'art. 350 bis cpc, ha assegnato alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
pagina 4 di 8 All'udienza del 15.1.2025 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
*****
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la sentenza del
Tribunale di Spoleto laddove non è stata accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di rispetto al credito azionato. CP_1
Il credito di cui si discute trae origine dal contratto di finanziamento del 12.2.1987
stipulato tra OM SP e , per una somma di £.
3.000.000 da Persona_1
rimborsare a mezzo di 36 rate mensili da £.121.380 l'una.
Secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte
aderisce con convinzione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (da ultimo vedi Cass. Ord. n.5190 del 27.2.25, ma anche
Cass. Sent. 3405/24, Cass. 22.6.23 n.17944; Cass. 13.6.19 n.15884, tutte riguardanti la questione della cessione dei crediti in blocco).
In buona sostanza, fermo restando che la cessione del credito si perfeziona anche senza il consenso del debitore ceduto (art. 1260 cod. civile) e che la notificazione della cessione è un atto a forma libera, che può essere eseguito anche in sede giudiziale (tra le tante vedi Cass. Sent. 20143/05, Cass. n.14610/04, Cass. n.8387/97), la questione centrale della presente controversia è se abbia fornito la prova della propria CP_1
legittimazione attiva, dimostrando la continuità delle cessioni del credito in oggetto a cominciare dalla prima (quella tra il creditore originario OM SP e NZ
NE SP), dal momento che gli appellanti non hanno mai riconosciuto l'esistenza di tali cessioni.
pagina 5 di 8 Ritiene al proposito questa Corte che la catena traslativa del credito oggetto di lite presenti delle criticità che non consentono di ritenere provata la titolarità del diritto in capo all'appellata.
Come sopra detto, il credito di cui si discute trae origine dal contratto di finanziamento del 12.2.1987 stipulato tra OM SP e , per una somma di Persona_1
£.
3.000.000. Successivamente OM SP risulta aver ceduto pro soluto il credito residuo (£.2.425.314) a F.G. SP (accettazione con raccomandata del 19.1.1989), che a sua volta cede il credito a , che accetta la proposta Controparte_3
della cedente effettuata il 28.12.1992.
Il punto è che nella lettera del 28.12.1992 non si fa alcun riferimento al fatto che i crediti de quibus siano gli stessi a suo tempo ceduti da OM SP e neppure vi è un elenco dei debitori ceduti su carta intestata della cedente, dato che risulta versata in atti la pagina di un'elencazione con apposta una firma illeggibile, preceduta da altra pagina recante la seguente dicitura: “copia conforme al documento esibitomi dall'interessato.
Roma, ventiquattro aprile millenovecentonovantasette”.
Non è superfluo rilevare che non è dato sapere quale fosse il documento esibito e che la data della dichiarazione è successiva ad ulteriori due cessioni di credito che avrebbero riguardato quella oggetto del giudizio.
Ma non è tutto.
La in data 1.12.1993 cede a sua volta una serie di Controparte_3
crediti a e nella relativa raccomandata spedita alla cessionaria si fa CP_2
riferimento, al punto n.10, ad un “elenco di crediti cedutiVi come da allegato tabulato
firmato dalle parti che fa parte integrante della predetta cessione”. Segue la raccomandata (sempre tra la documentazione prodotta dall'appellata, tutta inerente alle cessioni del credito) la pagina di un elenco (la n.49) che non contiene affatto la firma pagina 6 di 8 della cessionaria, dato che vi è apposto solo il timbro della cedente, e che nella parte alta reca la parola “OM” ed a destra una serie di addendi (con somma finale) che sembrano rappresentare più un conteggio ad uso interno che non un allegato di crediti ceduti da comunicare.
Insomma, a tutto voler concedere, la documentazione prodotta non contiene affatto la prova certa e rigorosa che dell'originario credito relativo al contratto di finanziamento del 12.2.1987 sia oggi titolare l'appellata, dato che manca la dimostrazione che il credito di cui si discute fosse inserito nell'elenco di quelli ceduti da F.G. SP a
[...]
e da questa a (che poi avrebbe ceduto il credito ad Controparte_3 CP_2
. CP_1
Da quanto sopra argomentato deriva che va accolto il primo motivo di appello, relativo all'eccepito difetto di legittimazione attiva di con conseguente CP_1
assorbimento di tutti gli altri motivi di appello principale ed incidentale formulati.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
nonché sull'appello incidentale da essa proposto, contrariis reiectis, così provvede:
[...]
- In accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata: 1) dichiara che nulla è dovuto dagli eredi di ad Persona_1
per la causali di cui in narrativa;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) CP_1
condanna l'appellata al rimborso delle spese di lite sostenute dagli appellanti che,
quanto al primo grado di giudizio, liquida in €.5.077,00 per compensi, e quanto al secondo grado di giudizio liquida in €.355,50 per esposti ed €.5.809,00 per pagina 7 di 8 compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
4) visto l'art. 13 c.1
quater del DPR n.115/2002 dichiara che sussistono i presupposti perché la parte appellante incidentale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 19 maggio 2025
IL PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 315/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Lovelli, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, via M. Angeloni n.27, per mandato rilasciato a margine dell'atto di citazione in appello;
-Appellanti=
nei confronti di con sede legale in Roma, via Savoia n.78, in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele P.IVA_1
Guerra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale G. Cesare n.71,
giusta procura apposta su foglio separato alla comparsa di risposta in appello;
pagina 1 di 8 -Appellata e appellante in via incidentale=
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alle note del 22.10.2024;
Per parte appellata e appellante in via incidentale come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, emesso in data 8.2.2018 dal
Tribunale di Spoleto su ricorso della (nella qualità di cessionaria del credito CP_1
ceduto da a sua volta cessionaria del credito originariamente vantato da CP_2
OM SP), proponevano opposizione gli ingiunti , Parte_1 Parte_2
e eccependo: 1) la prescrizione del credito originariamente
[...] Parte_3
vantato dalla prima cedente (OM SP); 2) la prescrizione di una parte degli interessi moratori richiesti;
3) la carenza di legittimazione attiva di sulla CP_1
base delle eccezioni proposte gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al pagamento delle spese di lite. CP_1
Si costituiva in giudizio la società opposta che resisteva a tutte le domande formulate dagli attori sostenendo che la prescrizione decennale non fosse mai maturata (anche perché le comunicazioni erano state effettuate presso il domicilio indicato dal debitore originario, cioè ) e che la cessione del credito era atto a forma libera;
Persona_1
sulla scorta di quanto dedotto ed eccepito la convenuta concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte, con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio veniva revocata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 8 La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e trattenuta in decisione previa concessione dei termini, di cui all'art. 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con sentenza n.322/2023 pubblicata il 4.5.2023, il Tribunale di Spoleto così statuiva: -
in parziale accoglimento della proposta opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Spoleto in data 8-12.2.2018; - condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta gli interessi moratori convenzionali calcolati dal 31.1.1989
al 30.08.2007 (data della morte del debitore principale); - dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza hanno interposto appello , e Parte_1 Parte_2
per i seguenti ordini di motivi: Parte_3
I° “Eccezione di difetto di legittimazione attiva”;
non è stata fornita la prova della catena di cessioni dall'originario creditore OM
SP all'odierna appellata, che pertanto difetta di legittimazione attiva.
II° “Prescrizione del diritto”;
per motivi di cortesia il debitore originario aveva richiesto -con Persona_1
lettera del 28.7.1989- all'avvocato della creditrice OM (e solo a questi) di inviare la corrispondenza all'indirizzo dove il debitore domiciliava all'epoca. Tale
richiesta era però rivolta al difensore di OM e non valeva per i futuri cessionari del credito, da cui l'inefficacia della raccomandata inviata da nel 1994 e la CP_2
conseguente prescrizione del credito nel 1999.
III° “Interessi di mora”;
dalla prescrizione del credito principale deriva, come ovvia conseguenza, che nulla sia dovuto per gli interessi di mora.
pagina 3 di 8 Sulla base di quanto sostenuto gli appellanti hanno chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, la Corte adita dichiari che nulla è dovuto dagli eredi di , Persona_1
poiché la non è legittimata attivamente per la mancanza di prova delle CP_1
presunte cessioni o, in subordine, perché il credito azionato era già prescritto a far data dal mese di agosto 1999, con conseguenziale condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita in giudizio che ha resistito all'appello, eccependo CP_1
l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione ed ha, a sua volta, proposto appello incidentale avverso la parte di sentenza che ha rilevato la questione della validità del contratto assicurativo per morte del debitore contenuta nel contratto di finanziamento,
oltre che avverso la statuizione che ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Sostiene l'appellante incidentale che la questione della copertura assicurativa del finanziamento sia stata sollevata d'ufficio dal giudice direttamente in sede di decisione
(quindi senza il rispetto del principio del contraddittorio) e, sotto un profilo di merito,
senza tener conto che la durata della copertura assicurativa non può essere superiore alla durata del finanziamento;
ciò posto ha chiesto che, in riforma CP_1
dell'impugnata sentenza, venisse respinta l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Con ordinanza collegiale dell'8.5.2024, adottata nel contraddittorio delle parti, la Corte
ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, avendovi la parte appellante rinunciato.
Con ordinanza riservata assunta all'udienza del 17.1.24 il Consigliere istruttore designato, ritenuto di non dover procedere a norma dell'art. 350 bis cpc, ha assegnato alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
pagina 4 di 8 All'udienza del 15.1.2025 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
*****
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la sentenza del
Tribunale di Spoleto laddove non è stata accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di rispetto al credito azionato. CP_1
Il credito di cui si discute trae origine dal contratto di finanziamento del 12.2.1987
stipulato tra OM SP e , per una somma di £.
3.000.000 da Persona_1
rimborsare a mezzo di 36 rate mensili da £.121.380 l'una.
Secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte
aderisce con convinzione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (da ultimo vedi Cass. Ord. n.5190 del 27.2.25, ma anche
Cass. Sent. 3405/24, Cass. 22.6.23 n.17944; Cass. 13.6.19 n.15884, tutte riguardanti la questione della cessione dei crediti in blocco).
In buona sostanza, fermo restando che la cessione del credito si perfeziona anche senza il consenso del debitore ceduto (art. 1260 cod. civile) e che la notificazione della cessione è un atto a forma libera, che può essere eseguito anche in sede giudiziale (tra le tante vedi Cass. Sent. 20143/05, Cass. n.14610/04, Cass. n.8387/97), la questione centrale della presente controversia è se abbia fornito la prova della propria CP_1
legittimazione attiva, dimostrando la continuità delle cessioni del credito in oggetto a cominciare dalla prima (quella tra il creditore originario OM SP e NZ
NE SP), dal momento che gli appellanti non hanno mai riconosciuto l'esistenza di tali cessioni.
pagina 5 di 8 Ritiene al proposito questa Corte che la catena traslativa del credito oggetto di lite presenti delle criticità che non consentono di ritenere provata la titolarità del diritto in capo all'appellata.
Come sopra detto, il credito di cui si discute trae origine dal contratto di finanziamento del 12.2.1987 stipulato tra OM SP e , per una somma di Persona_1
£.
3.000.000. Successivamente OM SP risulta aver ceduto pro soluto il credito residuo (£.2.425.314) a F.G. SP (accettazione con raccomandata del 19.1.1989), che a sua volta cede il credito a , che accetta la proposta Controparte_3
della cedente effettuata il 28.12.1992.
Il punto è che nella lettera del 28.12.1992 non si fa alcun riferimento al fatto che i crediti de quibus siano gli stessi a suo tempo ceduti da OM SP e neppure vi è un elenco dei debitori ceduti su carta intestata della cedente, dato che risulta versata in atti la pagina di un'elencazione con apposta una firma illeggibile, preceduta da altra pagina recante la seguente dicitura: “copia conforme al documento esibitomi dall'interessato.
Roma, ventiquattro aprile millenovecentonovantasette”.
Non è superfluo rilevare che non è dato sapere quale fosse il documento esibito e che la data della dichiarazione è successiva ad ulteriori due cessioni di credito che avrebbero riguardato quella oggetto del giudizio.
Ma non è tutto.
La in data 1.12.1993 cede a sua volta una serie di Controparte_3
crediti a e nella relativa raccomandata spedita alla cessionaria si fa CP_2
riferimento, al punto n.10, ad un “elenco di crediti cedutiVi come da allegato tabulato
firmato dalle parti che fa parte integrante della predetta cessione”. Segue la raccomandata (sempre tra la documentazione prodotta dall'appellata, tutta inerente alle cessioni del credito) la pagina di un elenco (la n.49) che non contiene affatto la firma pagina 6 di 8 della cessionaria, dato che vi è apposto solo il timbro della cedente, e che nella parte alta reca la parola “OM” ed a destra una serie di addendi (con somma finale) che sembrano rappresentare più un conteggio ad uso interno che non un allegato di crediti ceduti da comunicare.
Insomma, a tutto voler concedere, la documentazione prodotta non contiene affatto la prova certa e rigorosa che dell'originario credito relativo al contratto di finanziamento del 12.2.1987 sia oggi titolare l'appellata, dato che manca la dimostrazione che il credito di cui si discute fosse inserito nell'elenco di quelli ceduti da F.G. SP a
[...]
e da questa a (che poi avrebbe ceduto il credito ad Controparte_3 CP_2
. CP_1
Da quanto sopra argomentato deriva che va accolto il primo motivo di appello, relativo all'eccepito difetto di legittimazione attiva di con conseguente CP_1
assorbimento di tutti gli altri motivi di appello principale ed incidentale formulati.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
nonché sull'appello incidentale da essa proposto, contrariis reiectis, così provvede:
[...]
- In accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata: 1) dichiara che nulla è dovuto dagli eredi di ad Persona_1
per la causali di cui in narrativa;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) CP_1
condanna l'appellata al rimborso delle spese di lite sostenute dagli appellanti che,
quanto al primo grado di giudizio, liquida in €.5.077,00 per compensi, e quanto al secondo grado di giudizio liquida in €.355,50 per esposti ed €.5.809,00 per pagina 7 di 8 compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
4) visto l'art. 13 c.1
quater del DPR n.115/2002 dichiara che sussistono i presupposti perché la parte appellante incidentale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 19 maggio 2025
IL PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8