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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza del 06 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1357/2021 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Cozzolino e Matilde Parte_1
Pannone, come in atti
- ricorrenti -
, in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 con sede in via F.Coppi n. 19 Mondragone (CE)
- resistente contumace –
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09.03.2021 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, la ricorrente esponeva:
- di essere stata assunta dalla resistente senza soluzione di continuità in data 22 novembre 2017, dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato, trasformato successivamente (in data 28 novembre 2018) in contratto a tempo indeterminato, sempre a 36 ore settimanali
“inquadrata nell'area D con la qualifica di Operatrice ed inserita nel livello 1 dell'inquadramento unico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti
Cooperative Sociali”;
- di aver espletato per l'intero rapporto lavorativo la propria attività presso la Comunità Alloggio ONs SE (BART) sita in Sparanise (CE) alla via Patierno n. 17/19;
- di aver osservato un regime orario così articolato: dal lunedì alla domenica per sei giorni settimanali con riposo fruito variabilmente secondo cadenze stabilite dalla datrice di lavoro, con un'attività lavorativa giornaliera da un minimo di ore 6 fino ad un massimo di ore 18 giornaliere, anche in orario notturno, secondo fasce d'orario mutevoli;
- di aver sempre percepito una retribuzione di euro 700,00 tramite bonifico bancario, senza mai percepire alcunché a titolo di tredicesima, ratei tredicesima, permessi retribuiti, indennità di ferie non godute, indennità di reperibilità;
- di non aver mai percepito all'atto della risoluzione del rapporto alcuna somma a titolo di T.F.R. maturato, né a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso;
- di non aver mai ricevuto le differenze sui contributi previdenziali ed assistenziali, per l'intero periodo lavorativo;
- di aver rassegnato le dimissioni per “giusta causa” in data 25 settembre 2020; - di aver avanzato in data 19 gennaio 2021 la richiesta di intervento ispettivo all'ITL di
Caserta, per denunciare le condotte del datore di lavoro. Tanto premesso, la ricorrente concludeva chiedendo di:
- accertare dichiarare che la stessa ha lavorato negli orari e giorni ut supra descritti alle dipendenze della Cooperativa a.r.l. con inquadramento D1 - CCNL CP_1 CP_1
Cooperative Sociali, fino al 25 settembre 2020, data in cui rassegnava le dimissioni per giusta causa, maturando diritti retributivi per le causali sopra specificate;
- accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate di ammontare pari ad euro 36.646,20, di cui euro 2.511,64 a titolo di indennità di mancato preavviso, nonché della somma di euro 4.168,05 a titolo di trattamento di fine rapporto;
- di condannare la resistente in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di euro 36.646,20 a titolo di differenze retributive nonché della somma di euro 4.168,05 a titolo di trattamento di fine rapporto, per un totale di euro 40.814,25, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria come per legge;
- emettersi ordinanza di pagamento di somme ex art. 423 c.p.c. per gli importi dovuti a titolo di T.F.R. per euro 4.168,05. Parte resistente, ancorché ritualmente evocata in giudizio, mancava di costituirsi.
La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.). Ciò premesso, punti nodali della controversia sono l'espletamento dell'attività lavorativa e l'esatto adempimento da parte della resistente della relativa obbligazione retributiva. Nel caso in esame può dirsi raggiunta una prova certa in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa in relazione al periodo indicato nel ricorso atteso che la documentazione depositata ha confermato che tra il 22.11.2017 ed il 25.09.2020, è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato. Parte ricorrente per il periodo appena indicato ha messo a disposizione della parte convenuta la propria forza lavoro, in modo continuativo ed esclusivo, con una frequenza quotidiana di rapporto, ed utilizzando mezzi messi a disposizione dalla datrice di lavoro;
è, altresì, pacifico che l'istante, non fosse dotato di una propria struttura né in possesso di alcun mezzo proprio e che il rischio dell'attività gravasse interamente sulla parte datrice di lavoro. È emerso, infine, che al medesimo venisse corrisposto un compenso predeterminato e fisso, riconosciuto a prescindere dal lavoro svolto nella misura indicata in ricorso.
Ben può affermarsi, allora, che parte ricorrente ha messo a disposizione della datrice di lavoro le proprie energie lavorative, atteso che la sua attività non costituiva un compito nato per sopperire ad esigenze occasionali o temporanee bensì una funzione svolta con continuità, senza interruzione e con il rispetto di un orario di lavoro fisso. I documenti ai quali la scrivente fa riferimento sono le buste paga in atti ove risulta la data di inizio di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in lite, nonché le mansioni ed il CCNL applicabile al rapporto, il contratto di assunzione a tempo indeterminato, i pagamenti mediante bonifici mensili ricevuti, la lettera di dimissioni per giusta causa del 25.09.2020,
l'estratto contributivo, i modelli Unilav, il modello C2/Storico.
Ciò posto, resta da valutare il profilo dell'avvenuto adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligazione retributiva relativamente alle differenze retributive azionate e alle mensilità non corrisposte.
La parte citata in giudizio, in ragione della sua contumacia, nulla ha dedotto in merito. In mancanza di qualsiasi prova in tal senso, non può che affermarsi il diritto della ricorrente a percepire quanto spettante. Va anche evidenziato che la parte convenuta non ha fornito altri conteggi né, infine, ha dedotto alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della domanda, preferendo rimanere contumace;
di tale comportamento è dato tenere conto quanto meno ai sensi del combinato disposto degli artt.116 e 420 c.p.c.. Non può che essere valutato, infatti, come la legge consente, il comportamento processuale di convenuta, la quale, non ha mai partecipato alle udienze istruttorie preferendo rimanere contumace.
E' pur vero che nel rito del lavoro, come del resto in quello ordinario, la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché la stessa costituisce solamente un elemento valutabile (ovviamente nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice, ai fini della decisione. (cfr. tra le tante Cass.
7.3.1987 n.2427), ma è altrettanto vero che tale comportamento si inserisce, nel caso di specie, “in un contesto” probatorio sufficientemente preciso (si fa riferimento alla documentazione sopra elencata del tutto univoca).
Ciò posto, quanto alle somme da riconoscersi in favore della ricorrente, va osservato che la parte ha prodotto il contratto di lavoro con indicazione dell'orario settimanale osservato (36 ore), mentre va rilevata l'assoluta insufficienza della retribuzione mensilmente ricevuta rispetto a quella prevista dal CCNL di categoria. Pertanto, il Tribunale non potrà che riconoscere quanto spettante per le voci di retribuzione ordinaria (euro 23.537,79) e tredicesima mensilità( euro 3.958,18), indennità di reperibilità contrattualmente prevista (euro 2.680,41), TFR (euro 4.168,05) sulla base dei conteggi allegati al ricorso, che appaiono formulati in modo esatto, in quanto tengono conto correttamente, in relazione al periodo di rapporto di lavoro documentalmente provato, di tutte le voci contrattuali applicabili al caso in esame;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile. È inoltre dovuta l'indennità di mancato preavviso (euro 2.511,64), tenuto conto che le dimissioni per giusta causa della lavoratrice sono giustificate dal mancato pagamento delle retribuzioni dovute (cfr. richiesta di intervento ispettivo all'ITL di Caserta del 19.01.2021, doc. 10). Infine, in relazione alle ferie, non vi è prova né delle ferie maturate, né del mancato godimento delle stesse. Alla luce di quanto esposto la domanda della ricorrente va accolta e parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 36.856,07, di cui € 4.168,05 a titolo di TFR, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole quote che compongono il credito fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 36.856,07, di cui € 4.168,05 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione dei crediti al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessive € 4.629,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza del 06 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1357/2021 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Cozzolino e Matilde Parte_1
Pannone, come in atti
- ricorrenti -
, in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 con sede in via F.Coppi n. 19 Mondragone (CE)
- resistente contumace –
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09.03.2021 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, la ricorrente esponeva:
- di essere stata assunta dalla resistente senza soluzione di continuità in data 22 novembre 2017, dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato, trasformato successivamente (in data 28 novembre 2018) in contratto a tempo indeterminato, sempre a 36 ore settimanali
“inquadrata nell'area D con la qualifica di Operatrice ed inserita nel livello 1 dell'inquadramento unico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti
Cooperative Sociali”;
- di aver espletato per l'intero rapporto lavorativo la propria attività presso la Comunità Alloggio ONs SE (BART) sita in Sparanise (CE) alla via Patierno n. 17/19;
- di aver osservato un regime orario così articolato: dal lunedì alla domenica per sei giorni settimanali con riposo fruito variabilmente secondo cadenze stabilite dalla datrice di lavoro, con un'attività lavorativa giornaliera da un minimo di ore 6 fino ad un massimo di ore 18 giornaliere, anche in orario notturno, secondo fasce d'orario mutevoli;
- di aver sempre percepito una retribuzione di euro 700,00 tramite bonifico bancario, senza mai percepire alcunché a titolo di tredicesima, ratei tredicesima, permessi retribuiti, indennità di ferie non godute, indennità di reperibilità;
- di non aver mai percepito all'atto della risoluzione del rapporto alcuna somma a titolo di T.F.R. maturato, né a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso;
- di non aver mai ricevuto le differenze sui contributi previdenziali ed assistenziali, per l'intero periodo lavorativo;
- di aver rassegnato le dimissioni per “giusta causa” in data 25 settembre 2020; - di aver avanzato in data 19 gennaio 2021 la richiesta di intervento ispettivo all'ITL di
Caserta, per denunciare le condotte del datore di lavoro. Tanto premesso, la ricorrente concludeva chiedendo di:
- accertare dichiarare che la stessa ha lavorato negli orari e giorni ut supra descritti alle dipendenze della Cooperativa a.r.l. con inquadramento D1 - CCNL CP_1 CP_1
Cooperative Sociali, fino al 25 settembre 2020, data in cui rassegnava le dimissioni per giusta causa, maturando diritti retributivi per le causali sopra specificate;
- accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate di ammontare pari ad euro 36.646,20, di cui euro 2.511,64 a titolo di indennità di mancato preavviso, nonché della somma di euro 4.168,05 a titolo di trattamento di fine rapporto;
- di condannare la resistente in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di euro 36.646,20 a titolo di differenze retributive nonché della somma di euro 4.168,05 a titolo di trattamento di fine rapporto, per un totale di euro 40.814,25, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria come per legge;
- emettersi ordinanza di pagamento di somme ex art. 423 c.p.c. per gli importi dovuti a titolo di T.F.R. per euro 4.168,05. Parte resistente, ancorché ritualmente evocata in giudizio, mancava di costituirsi.
La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.). Ciò premesso, punti nodali della controversia sono l'espletamento dell'attività lavorativa e l'esatto adempimento da parte della resistente della relativa obbligazione retributiva. Nel caso in esame può dirsi raggiunta una prova certa in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa in relazione al periodo indicato nel ricorso atteso che la documentazione depositata ha confermato che tra il 22.11.2017 ed il 25.09.2020, è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato. Parte ricorrente per il periodo appena indicato ha messo a disposizione della parte convenuta la propria forza lavoro, in modo continuativo ed esclusivo, con una frequenza quotidiana di rapporto, ed utilizzando mezzi messi a disposizione dalla datrice di lavoro;
è, altresì, pacifico che l'istante, non fosse dotato di una propria struttura né in possesso di alcun mezzo proprio e che il rischio dell'attività gravasse interamente sulla parte datrice di lavoro. È emerso, infine, che al medesimo venisse corrisposto un compenso predeterminato e fisso, riconosciuto a prescindere dal lavoro svolto nella misura indicata in ricorso.
Ben può affermarsi, allora, che parte ricorrente ha messo a disposizione della datrice di lavoro le proprie energie lavorative, atteso che la sua attività non costituiva un compito nato per sopperire ad esigenze occasionali o temporanee bensì una funzione svolta con continuità, senza interruzione e con il rispetto di un orario di lavoro fisso. I documenti ai quali la scrivente fa riferimento sono le buste paga in atti ove risulta la data di inizio di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in lite, nonché le mansioni ed il CCNL applicabile al rapporto, il contratto di assunzione a tempo indeterminato, i pagamenti mediante bonifici mensili ricevuti, la lettera di dimissioni per giusta causa del 25.09.2020,
l'estratto contributivo, i modelli Unilav, il modello C2/Storico.
Ciò posto, resta da valutare il profilo dell'avvenuto adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligazione retributiva relativamente alle differenze retributive azionate e alle mensilità non corrisposte.
La parte citata in giudizio, in ragione della sua contumacia, nulla ha dedotto in merito. In mancanza di qualsiasi prova in tal senso, non può che affermarsi il diritto della ricorrente a percepire quanto spettante. Va anche evidenziato che la parte convenuta non ha fornito altri conteggi né, infine, ha dedotto alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della domanda, preferendo rimanere contumace;
di tale comportamento è dato tenere conto quanto meno ai sensi del combinato disposto degli artt.116 e 420 c.p.c.. Non può che essere valutato, infatti, come la legge consente, il comportamento processuale di convenuta, la quale, non ha mai partecipato alle udienze istruttorie preferendo rimanere contumace.
E' pur vero che nel rito del lavoro, come del resto in quello ordinario, la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché la stessa costituisce solamente un elemento valutabile (ovviamente nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice, ai fini della decisione. (cfr. tra le tante Cass.
7.3.1987 n.2427), ma è altrettanto vero che tale comportamento si inserisce, nel caso di specie, “in un contesto” probatorio sufficientemente preciso (si fa riferimento alla documentazione sopra elencata del tutto univoca).
Ciò posto, quanto alle somme da riconoscersi in favore della ricorrente, va osservato che la parte ha prodotto il contratto di lavoro con indicazione dell'orario settimanale osservato (36 ore), mentre va rilevata l'assoluta insufficienza della retribuzione mensilmente ricevuta rispetto a quella prevista dal CCNL di categoria. Pertanto, il Tribunale non potrà che riconoscere quanto spettante per le voci di retribuzione ordinaria (euro 23.537,79) e tredicesima mensilità( euro 3.958,18), indennità di reperibilità contrattualmente prevista (euro 2.680,41), TFR (euro 4.168,05) sulla base dei conteggi allegati al ricorso, che appaiono formulati in modo esatto, in quanto tengono conto correttamente, in relazione al periodo di rapporto di lavoro documentalmente provato, di tutte le voci contrattuali applicabili al caso in esame;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile. È inoltre dovuta l'indennità di mancato preavviso (euro 2.511,64), tenuto conto che le dimissioni per giusta causa della lavoratrice sono giustificate dal mancato pagamento delle retribuzioni dovute (cfr. richiesta di intervento ispettivo all'ITL di Caserta del 19.01.2021, doc. 10). Infine, in relazione alle ferie, non vi è prova né delle ferie maturate, né del mancato godimento delle stesse. Alla luce di quanto esposto la domanda della ricorrente va accolta e parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 36.856,07, di cui € 4.168,05 a titolo di TFR, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole quote che compongono il credito fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 36.856,07, di cui € 4.168,05 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione dei crediti al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessive € 4.629,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso