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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 41033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41033 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - MA AR LM ARPAOLA OR R.G.N. 25563/2025 BI OS SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. VE AN nato a [...] il [...] 2. AN FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 23/01/2025 dalla Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che è stata avanzata rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udite le conclusioni rassegnate dall’avv. Daniele Ingarrica, in sostituzione dell’avv. Giuseppe Idà, difensore di VE AN e dall’avv. Monica Battaglia, in sostituzione dell’avv. Fulvio Cellerino, difensore del ricorrente AN FA, che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23/02/2022, all’esito di giudizio dibattimentale, il Tribunale di LE così statuiva, per quanto qui rileva: -dichiarava AN VE e FA AN responsabili - il primo in qualità di organizzatore ed il secondo in qualità di partecipe- del reato di associazione a delinquere finalizzata a commettere più reati di truffa mediante l’inserzione in siti internet di annunci relativi alla locazione di appartamenti in diverse località turistiche, risultati poi inesistenti o di proprietà di altre persone, e la successiva conduzione di trattative on line e/o telefoniche con i soggetti interessati che versavano una somma di denaro a titolo di caparra, senza tuttavia ottenere la disponibilità degli stessi e senza più riuscire a contattare l’inserzionista; - dichiarava AN VE e FA AN responsabile di alcuni dei reati fine di truffa oggetto di contestazione e pronunciava declaratoria di non procedibilità per quelli estinti per intervenuta prescrizione ovvero per remissione di querela ad opera delle rispettive persone offese;
- condannava AN VE alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l’esecuzione della pena;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41033 Anno 2025 Presidente: GA IO Relatore: OR ARPAOLA Data Udienza: 05/11/2025 -condannava FA AN alla pena di anni 2 e mesi 7 di reclusione.
2. Con sentenza emessa in data 23/01/2025 la Corte di appello di Torino- in parziale riforma della pronuncia di cui sopra – dichiarava non doversi procedere in relazione ai residui reati di truffa per i quali era intervenuto giudizio di responsabilità in quanto anch’essi estinti per intervenuta prescrizione e, confermata la colpevolezza per il delitto associativo, rideterminava la pena inflitta a AN VE in anni cinque di reclusione e quella irrogata a FA AN in un anno e quattro mesi di reclusione.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AN VE e FA AN, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
4.Nell’interesse di AN VE è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.e) cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere e alla partecipazione alla stessa da parte dell’imputato in qualità di promotore ed organizzatore. Le modalità di esecuzione delle truffe non richiedevano alcuna forma organizzata essendo sufficiente, per la loro realizzazione, soltanto la predisposizione di inserzione su un sito internet, la disponibilità di un computer, di qualche scheda telefonica e di un conto corrente. La Corte di appello ha assolto il coimputato RO SP perché coinvolto in soli quattro episodi di truffa in un ristretto arco temporale e perché non vi era prova di una frequentazione con AN VE e con gli altri componenti dell’asserito sodalizio criminoso, salvo poi, con affermazione del tutto contraddittoria, confermareil giudizio di responsabilità nei confronti di VE sul presupposto che per la configurazione del reato associativo non è, invece, necessario che i sodali si conoscano e che siano in contatto tra di loro cooperando insieme. Il collegio di merito ha parlato del cd. metodo VE delineando a carico dell’imputato il ruolo di promotore e “organizzatore-capo” della ritenuta associazione finalizzata al compimento di truffe on line che erano gestite dietro il suo controllo, fungendo da collante tra i vari soggetti coinvolti e con presenza costante nella città di LE tra il febbraio 2013 e il settembre 2014. In realtà, tale assunto è smentito dal certificato del casellario giudiziale che indica a carico di VE due condanne per truffe on line commesse in Calabria e a Modena, il che esclude il dato della presenza continuativa in LE. La Corte territoriale ha dato rilievo, al fine di delineare il ruolo di VE quale dominus del sistema di truffe, ad una frase pronunciata da costui ed estrapolata da un colloquio telefonico intervenuto tra lui e la giornalista del programma satirico “ Striscia La Notizia”, senza prendere in considerazione le censure mosse nell’atto di appello in ordine a tale elemento registrato a sua insaputa, carpito in un contesto del tutto estraneo alla attività di indagine che spettava alla Procura della Repubblica e senza alcuna garanzia difensiva. Nel giudizio di secondo grado era stata chiesta l’acquisizione dell’intero materiale video e audio afferente il servizio televisivo ma a tale richiesta il collegio di merito non ha dato seguito.
5.Nell’interesse di FA AN sono stati articolati due motivi.
5.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha assolto il coimputato RO SP sulla base di argomentazioni che, specularmente, avrebbero dovuto condurre al proscioglimento anche di AN il quale, invece, è stato ritenuto responsabile, in qualità di partecipe, del reato associativo. 2 L’affermazione di colpevolezza dell’odierno ricorrente è fondata sul fatto che a costui erano intestate varie schede SIM utilizzate per la trattativa con i soggetti truffati ed un conto corrente sul quale era stato accreditato l’ingiusto profitto di una sola truffa (capo 38 di imputazione), da tali dati fattuali la Corte di appello ha tratto la conclusione che AN fosse a conoscenza dell’esistenza – se non dell’identità - di più soggetti dediti alla commissione di truffe realizzate con il coordinamento di VE. Nell’esame della posizione del coimputato SP, il collegio di merito è pervenuto a giudizio assolutorio osservando come costui - purintestatario di scheda Sim correlata alle inserzioni e di conto corrente sul quale erano state versate dalle persone offese somme a titolo di caparra per la locazione di immobili e pur interlocutore con due soggetti vittime di truffa - non aveva consapevolmente contribuito alla attività del sodalizio. Ne deriva che, a fronte di elementi probatori a carico di SP e di AN del tutto affini e comunque connotati dal medesimo grado di gravità indiziaria, la Corte territoriale ha usato “due pesi e due misure” giungendo alla assoluzione del primo e alla conferma della condanna per il secondo e cioè giudicando del tutto illogicamente situazioni in fatto sostanzialmente analoghe, con evidente errore sul piano logico motivazionale poiché, se nei confronti di SP non è stata ritenuta raggiunta la prova del dolo di reato, alla medesima conclusione doveva pervenirsi nei confronti di AN che ha agito con le medesime modalità.
5.2 Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.e) cod. proc. pen., l’assenza di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena, come rideterminata, nel lavoro di pubblica utilità. In sede di conclusioni rassegnate all’udienza di discussione del 23 gennaio 2025 relativa al giudizio di secondo grado celebrato nella forma della trattazione orale, era stata formulata istanza di pena sostitutiva corredata da procura speciale rilasciata dall’imputato al difensore e di dichiarazione di disponibilità dell’ente (atti allegati al presente ricorso), tuttavia sul punto la Corte di appello non si è pronunciata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto nell’interesse di AN VE è inammissibile.
1.1. Il dedotto vulnus motivazionale, prospettato sotto il triplice aspetto della insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell’apparato argomentativo sotteso al giudizio di responsabilità, già si appalesa generico atteso che la concomitante proposizione di una censura cumulativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione non è consentita (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a- specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica).
1.2. In ogni caso, le censure sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata (pagg. 51-55) contiene ampia motivazione, immune da contraddittorietà e vizi logici, in ordine alla sussistenza del contestato delitto associativo e alla appartenenza al sodalizio di AN VE, con ruolo di promotore, nonché di direzione organizzativa ed operativa. La Corte territoriale ha dato in primo luogo conto della confessione stragiudiziale resa dalla stesso VE nel corso della conversazione telefonica da lui intrattenuta con una 3 giornalista del programma satirico Striscia La Notizia la cui utilizzabilità non risulta essere stata in alcun modo contestata con l’atto di appello. Il collegio di merito ha evidenziato come l’imputato avesse affermato a chiare lettere di essere l’organizzatore di un collaudato ed articolato sistema di truffe aventi ad oggetto l’offerta on line di affitto di case vacanza inesistenti, attuato avvalendosi dell’ausilio di vari soggetti da lui coordinati, tutti adeguatamente ricompensati con una percentuale degli introiti ed aventi ciascuno uno specifico e distinto ruolo (la preventivaattivazione, da parte di alcuni, della apertura di un conto corrente o di carta postepay sui quali erano confluiti gli acconti versati dalle persone offese, ovvero la messa a disposizione, ad opera di altri, di un computer e di utenze telefoniche utilizzati per le inserzioni su web e per condurre le trattative di affitto inerenti alle “casa fantasma”). La Corte territoriale ha quindi affermato che la prospettazione fornita candidamente da VE (il quale in sede di dichiarazioni spontanee rese avanti il collegio di secondo grado aveva ammesso la conversazione), lungi dal costituire mere millanterie ovvero affermazioni scherzose non veritiere, trovava pieno riscontro, in primo luogo, nelle dichiarazioni rese dalle vittime che, congiuntamente valutate, delineavano proprio un sistema di truffe seriali relative alla locazione di case vacanza inesistenti ovvero appartenenti a terzi ignari e, in secondo luogo, negli esiti delle perquisizioni domiciliari operate in corso di indagini presso la dimora di VE e del coimputato AN ove erano sequestrati denaro, ricevute di bonifici effettuati dai soggetti truffati, diversi apparecchi cellulari e sim card relative ad utenze di telefonia mobile pubblicate negli annunci di affitto e utilizzate per la trattativa condotta con le persone offese;
ulteriore riscontro era ricavabile dagli esiti del servizio di osservazione eseguita dalla polizia giudiziaria in data 7 maggio 2014 allorquando AN VE e FA AN erano visti seduti ad un tavolo di un bar, intenti ad inserire annunci sul web aventi ad oggetto proprio la locazione di abitazioni collocate in località turistiche i cui indirizzi erano annotati su appunti in loro possesso;
particolarmente indicative, secondo la Corte di appello, erano anche le dichiarazioni del coimputato TA RI che aveva ammesso non solo la consegna a VE dei propri documenti per l’attivazione di una scheda telefonica, ma anche la propria personale apertura di altre quattro utenze e di una carta postepay sulla quale aveva ricevuto le caparre relative alle finte locazioni, ogni volta restituite all’odierno ricorrente, trattenendone una parte per sé a titolo di compenso;
aveva altresì riferito di avere assistito ad alcune trattative condotte da VE con alcune vittime;
nel medesimo senso si era espresso il coimputato AL nel racconto versato in sede di indagine, ritenuto genuino (ancorchè non confermato in sede dibattimentale) poiché riscontrato dagli esiti della perquisizione domiciliare eseguita a suo carico in data 14 agosto 2014. A fronte di tale quadro, pienamente aderente alle risultanze probatorie, la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova della sussistenza di un sodalizio stabile nel tempo e volto alla commissione di un indeterminato numero di truffe in seno al quale AN VE aveva svolto il ruolo di direzione e di coordinamentoreclutando vari soggetti (all’uopo ricompensati) con ruoli ben distinti e definiti e predisponendo, anche con l’ausilio di costoro, le necessarie dotazioni strumentali alla realizzazione delle condotte fraudolente. Si tratta di un costrutto argomentativo in linea con i consolidati indirizzi ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, occorre la predisposizione di un'organizzazione strutturale, che può anche essere minima e rudimentale, di uomini (con ripartizioni di ruoli e partecipi ai proventi illeciti) ma anche di mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti (ex multis Sez. 6, n. 15573 de 28/02/2017, Di Guardo, Rv. 269952). 4 In seno a tale sodalizio, la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità (Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, Li Vigni, Rv. 287296; Sez. 3 , n. 2039 del 02/02/2018, dep.2019, PG c/ Papini, Rv. 274816 - 03). Quanto al dolo, esso è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente;
tale consapevolezza puòessere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione ed in tale ottica anche gli elementi certi relativi alla ripetuta partecipazione ai reati fine effettivamente realizzati possono ritenersi dimostrativi della sussistenza di un programma delittuoso comune e dell’inserimento consapevole e causalmente rilevante nell'organizzazione (ex multis Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, Li Vigni, Rv. 287296; Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, De Falco, Rv. 279589; Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 276740). Ne consegue che la Corte di appello ha fornito una motivazione non solo completa, legittima e conforme ai consolidati principi di diritto espressi da questa Corte, ma anche logica e coerente con le risultanze probatorie, come tale non suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.
2. Il ricorso proposto da FA AN è parimenti inammissibile.
2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove si è affermata la colpevolezza dell’imputato, quale partecipe della ritenuta associazione a delinquere, sulla base di dati probatori che, invece, hanno condotto alla assoluzione del coimputato RO SP. La Corte di appello non è giunta a conclusioni diverse a fronte di elementi di prova dello stesso “peso” e, pertanto, non è incorsa nella denunciata illogicità. Con riferimento all’imputato SP, il collegio di merito (pag. 56 della sentenza impugnata) ha ritenuto non raggiunta, in termini di sufficienza, la prova che questi avesse consapevolmente ed intenzionalmente contribuito alle attività del sodalizio ed al riguardo ha evidenziato il limitato coinvolgimento nei reati fine (4 truffe realizzate nel ristretto arco temporale di un mese, rispetto alla consistente operatività del sodalizio iniziata nel febbraio 2013 e protratta per un anno e mezzo), la circostanza che SP fosse intestatario di una sola delle utenze telefoniche indicate nelle inserzioni on line e titolare di un solo conto corrente sul quale era stata accreditata la caparra di due delle persone offese, l’assenza di evidenze in ordine a contatti con AN VE e con gli altri coimpuati. Assai diversi e ben più pregnanti sono gli elementi probatori che la Corte territoriale ha valorizzato a carico di FA AN e posto a fondamento della ritenuta veste di consapevole partecipe al sodalizio criminoso in maniera stabile ed attiva che è stata desunta: -dall’elevato numero dei reati fine di truffa a lui attribuibili che, come già richiamato, costituisce elemento fortemente indiziante dell’adesione al sodalizio;
- dal sequestro di svariati telefoni cellulari e sim card utilizzate per la interlocuzione con i soggetti truffati, rinvenuti in occasione della perquisizione domiciliare eseguita a suo carico nel corso della quale, tra l’altro, era rilevata la presenza di AN VE che, alla vista degli operanti, aveva tentato la fuga: -dal servizio di osservazione eseguito dalla polizia giudiziaria in data 7 maggio 2014 allorquando AN e VE erano visti seduti ad un tavolino di un bar dotato di rete wi-fi, 5 entrambi intenti a inserire annunci sul web relativi a case-vacanza i cui indirizzi erano annotati su foglietti ed appunti in loro possesso. Alla stregua della valutazione congiunta di tali incontestati elementi probatori - non emersi, invece, a carico di RO SP- la Corte di appello ha fondato in capo a AN la c.d. affectio societatis che si configura in presenza, come nel caso di specie, di comportamenti significativi di una attiva e stabile partecipazione al sodalizio (Sez. 2, n. 28869 del 02/07/2020, De Falco, Rv. 279589; Sez. 3, n. 20921 del 14/03/2013, Conte, Rv. 255776).
2.2. Non consentito è il secondo motivo di ricorso con il quale ci si duole della omessa pronuncia, da parte della Corte di appello, della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità avanzata all’udienza del 23/01/2025. Va richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, affinchè il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi al riguardo è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non deve essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art.585, comma 4, cod, proc. pen, ma deve intervenire, al più tardi, nel corso della discussione del gravame ( Sez. 5 n. 4332 del 15/11/2024- dep. 2025, Sarritzu, rv. 287624; Sez. 2 n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017). Nel caso di specie, dall’esame del verbale di udienza del 23 gennaio 2025, celebrata nella forma della trattazione orale, di tale richiesta non vi è alcuna traccia (l’imputato era assente e l’allora difensore si limitava a chiedere l’accoglimento dei motivi di appello) ed il carteggio allegato al presente ricorso ( procura speciale rilasciata da AN al legale dell’epoca con dichiarazione di disponibilità dell’ente Helios) non risulta munito della prova di deposito presso i giudici di secondo grado.
3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ARPAOLA OR IO GA 6
preso atto che è stata avanzata rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udite le conclusioni rassegnate dall’avv. Daniele Ingarrica, in sostituzione dell’avv. Giuseppe Idà, difensore di VE AN e dall’avv. Monica Battaglia, in sostituzione dell’avv. Fulvio Cellerino, difensore del ricorrente AN FA, che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23/02/2022, all’esito di giudizio dibattimentale, il Tribunale di LE così statuiva, per quanto qui rileva: -dichiarava AN VE e FA AN responsabili - il primo in qualità di organizzatore ed il secondo in qualità di partecipe- del reato di associazione a delinquere finalizzata a commettere più reati di truffa mediante l’inserzione in siti internet di annunci relativi alla locazione di appartamenti in diverse località turistiche, risultati poi inesistenti o di proprietà di altre persone, e la successiva conduzione di trattative on line e/o telefoniche con i soggetti interessati che versavano una somma di denaro a titolo di caparra, senza tuttavia ottenere la disponibilità degli stessi e senza più riuscire a contattare l’inserzionista; - dichiarava AN VE e FA AN responsabile di alcuni dei reati fine di truffa oggetto di contestazione e pronunciava declaratoria di non procedibilità per quelli estinti per intervenuta prescrizione ovvero per remissione di querela ad opera delle rispettive persone offese;
- condannava AN VE alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l’esecuzione della pena;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41033 Anno 2025 Presidente: GA IO Relatore: OR ARPAOLA Data Udienza: 05/11/2025 -condannava FA AN alla pena di anni 2 e mesi 7 di reclusione.
2. Con sentenza emessa in data 23/01/2025 la Corte di appello di Torino- in parziale riforma della pronuncia di cui sopra – dichiarava non doversi procedere in relazione ai residui reati di truffa per i quali era intervenuto giudizio di responsabilità in quanto anch’essi estinti per intervenuta prescrizione e, confermata la colpevolezza per il delitto associativo, rideterminava la pena inflitta a AN VE in anni cinque di reclusione e quella irrogata a FA AN in un anno e quattro mesi di reclusione.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AN VE e FA AN, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
4.Nell’interesse di AN VE è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.e) cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere e alla partecipazione alla stessa da parte dell’imputato in qualità di promotore ed organizzatore. Le modalità di esecuzione delle truffe non richiedevano alcuna forma organizzata essendo sufficiente, per la loro realizzazione, soltanto la predisposizione di inserzione su un sito internet, la disponibilità di un computer, di qualche scheda telefonica e di un conto corrente. La Corte di appello ha assolto il coimputato RO SP perché coinvolto in soli quattro episodi di truffa in un ristretto arco temporale e perché non vi era prova di una frequentazione con AN VE e con gli altri componenti dell’asserito sodalizio criminoso, salvo poi, con affermazione del tutto contraddittoria, confermareil giudizio di responsabilità nei confronti di VE sul presupposto che per la configurazione del reato associativo non è, invece, necessario che i sodali si conoscano e che siano in contatto tra di loro cooperando insieme. Il collegio di merito ha parlato del cd. metodo VE delineando a carico dell’imputato il ruolo di promotore e “organizzatore-capo” della ritenuta associazione finalizzata al compimento di truffe on line che erano gestite dietro il suo controllo, fungendo da collante tra i vari soggetti coinvolti e con presenza costante nella città di LE tra il febbraio 2013 e il settembre 2014. In realtà, tale assunto è smentito dal certificato del casellario giudiziale che indica a carico di VE due condanne per truffe on line commesse in Calabria e a Modena, il che esclude il dato della presenza continuativa in LE. La Corte territoriale ha dato rilievo, al fine di delineare il ruolo di VE quale dominus del sistema di truffe, ad una frase pronunciata da costui ed estrapolata da un colloquio telefonico intervenuto tra lui e la giornalista del programma satirico “ Striscia La Notizia”, senza prendere in considerazione le censure mosse nell’atto di appello in ordine a tale elemento registrato a sua insaputa, carpito in un contesto del tutto estraneo alla attività di indagine che spettava alla Procura della Repubblica e senza alcuna garanzia difensiva. Nel giudizio di secondo grado era stata chiesta l’acquisizione dell’intero materiale video e audio afferente il servizio televisivo ma a tale richiesta il collegio di merito non ha dato seguito.
5.Nell’interesse di FA AN sono stati articolati due motivi.
5.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha assolto il coimputato RO SP sulla base di argomentazioni che, specularmente, avrebbero dovuto condurre al proscioglimento anche di AN il quale, invece, è stato ritenuto responsabile, in qualità di partecipe, del reato associativo. 2 L’affermazione di colpevolezza dell’odierno ricorrente è fondata sul fatto che a costui erano intestate varie schede SIM utilizzate per la trattativa con i soggetti truffati ed un conto corrente sul quale era stato accreditato l’ingiusto profitto di una sola truffa (capo 38 di imputazione), da tali dati fattuali la Corte di appello ha tratto la conclusione che AN fosse a conoscenza dell’esistenza – se non dell’identità - di più soggetti dediti alla commissione di truffe realizzate con il coordinamento di VE. Nell’esame della posizione del coimputato SP, il collegio di merito è pervenuto a giudizio assolutorio osservando come costui - purintestatario di scheda Sim correlata alle inserzioni e di conto corrente sul quale erano state versate dalle persone offese somme a titolo di caparra per la locazione di immobili e pur interlocutore con due soggetti vittime di truffa - non aveva consapevolmente contribuito alla attività del sodalizio. Ne deriva che, a fronte di elementi probatori a carico di SP e di AN del tutto affini e comunque connotati dal medesimo grado di gravità indiziaria, la Corte territoriale ha usato “due pesi e due misure” giungendo alla assoluzione del primo e alla conferma della condanna per il secondo e cioè giudicando del tutto illogicamente situazioni in fatto sostanzialmente analoghe, con evidente errore sul piano logico motivazionale poiché, se nei confronti di SP non è stata ritenuta raggiunta la prova del dolo di reato, alla medesima conclusione doveva pervenirsi nei confronti di AN che ha agito con le medesime modalità.
5.2 Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.e) cod. proc. pen., l’assenza di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena, come rideterminata, nel lavoro di pubblica utilità. In sede di conclusioni rassegnate all’udienza di discussione del 23 gennaio 2025 relativa al giudizio di secondo grado celebrato nella forma della trattazione orale, era stata formulata istanza di pena sostitutiva corredata da procura speciale rilasciata dall’imputato al difensore e di dichiarazione di disponibilità dell’ente (atti allegati al presente ricorso), tuttavia sul punto la Corte di appello non si è pronunciata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto nell’interesse di AN VE è inammissibile.
1.1. Il dedotto vulnus motivazionale, prospettato sotto il triplice aspetto della insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell’apparato argomentativo sotteso al giudizio di responsabilità, già si appalesa generico atteso che la concomitante proposizione di una censura cumulativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione non è consentita (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a- specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica).
1.2. In ogni caso, le censure sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata (pagg. 51-55) contiene ampia motivazione, immune da contraddittorietà e vizi logici, in ordine alla sussistenza del contestato delitto associativo e alla appartenenza al sodalizio di AN VE, con ruolo di promotore, nonché di direzione organizzativa ed operativa. La Corte territoriale ha dato in primo luogo conto della confessione stragiudiziale resa dalla stesso VE nel corso della conversazione telefonica da lui intrattenuta con una 3 giornalista del programma satirico Striscia La Notizia la cui utilizzabilità non risulta essere stata in alcun modo contestata con l’atto di appello. Il collegio di merito ha evidenziato come l’imputato avesse affermato a chiare lettere di essere l’organizzatore di un collaudato ed articolato sistema di truffe aventi ad oggetto l’offerta on line di affitto di case vacanza inesistenti, attuato avvalendosi dell’ausilio di vari soggetti da lui coordinati, tutti adeguatamente ricompensati con una percentuale degli introiti ed aventi ciascuno uno specifico e distinto ruolo (la preventivaattivazione, da parte di alcuni, della apertura di un conto corrente o di carta postepay sui quali erano confluiti gli acconti versati dalle persone offese, ovvero la messa a disposizione, ad opera di altri, di un computer e di utenze telefoniche utilizzati per le inserzioni su web e per condurre le trattative di affitto inerenti alle “casa fantasma”). La Corte territoriale ha quindi affermato che la prospettazione fornita candidamente da VE (il quale in sede di dichiarazioni spontanee rese avanti il collegio di secondo grado aveva ammesso la conversazione), lungi dal costituire mere millanterie ovvero affermazioni scherzose non veritiere, trovava pieno riscontro, in primo luogo, nelle dichiarazioni rese dalle vittime che, congiuntamente valutate, delineavano proprio un sistema di truffe seriali relative alla locazione di case vacanza inesistenti ovvero appartenenti a terzi ignari e, in secondo luogo, negli esiti delle perquisizioni domiciliari operate in corso di indagini presso la dimora di VE e del coimputato AN ove erano sequestrati denaro, ricevute di bonifici effettuati dai soggetti truffati, diversi apparecchi cellulari e sim card relative ad utenze di telefonia mobile pubblicate negli annunci di affitto e utilizzate per la trattativa condotta con le persone offese;
ulteriore riscontro era ricavabile dagli esiti del servizio di osservazione eseguita dalla polizia giudiziaria in data 7 maggio 2014 allorquando AN VE e FA AN erano visti seduti ad un tavolo di un bar, intenti ad inserire annunci sul web aventi ad oggetto proprio la locazione di abitazioni collocate in località turistiche i cui indirizzi erano annotati su appunti in loro possesso;
particolarmente indicative, secondo la Corte di appello, erano anche le dichiarazioni del coimputato TA RI che aveva ammesso non solo la consegna a VE dei propri documenti per l’attivazione di una scheda telefonica, ma anche la propria personale apertura di altre quattro utenze e di una carta postepay sulla quale aveva ricevuto le caparre relative alle finte locazioni, ogni volta restituite all’odierno ricorrente, trattenendone una parte per sé a titolo di compenso;
aveva altresì riferito di avere assistito ad alcune trattative condotte da VE con alcune vittime;
nel medesimo senso si era espresso il coimputato AL nel racconto versato in sede di indagine, ritenuto genuino (ancorchè non confermato in sede dibattimentale) poiché riscontrato dagli esiti della perquisizione domiciliare eseguita a suo carico in data 14 agosto 2014. A fronte di tale quadro, pienamente aderente alle risultanze probatorie, la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova della sussistenza di un sodalizio stabile nel tempo e volto alla commissione di un indeterminato numero di truffe in seno al quale AN VE aveva svolto il ruolo di direzione e di coordinamentoreclutando vari soggetti (all’uopo ricompensati) con ruoli ben distinti e definiti e predisponendo, anche con l’ausilio di costoro, le necessarie dotazioni strumentali alla realizzazione delle condotte fraudolente. Si tratta di un costrutto argomentativo in linea con i consolidati indirizzi ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, occorre la predisposizione di un'organizzazione strutturale, che può anche essere minima e rudimentale, di uomini (con ripartizioni di ruoli e partecipi ai proventi illeciti) ma anche di mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti (ex multis Sez. 6, n. 15573 de 28/02/2017, Di Guardo, Rv. 269952). 4 In seno a tale sodalizio, la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità (Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, Li Vigni, Rv. 287296; Sez. 3 , n. 2039 del 02/02/2018, dep.2019, PG c/ Papini, Rv. 274816 - 03). Quanto al dolo, esso è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente;
tale consapevolezza puòessere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione ed in tale ottica anche gli elementi certi relativi alla ripetuta partecipazione ai reati fine effettivamente realizzati possono ritenersi dimostrativi della sussistenza di un programma delittuoso comune e dell’inserimento consapevole e causalmente rilevante nell'organizzazione (ex multis Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, Li Vigni, Rv. 287296; Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, De Falco, Rv. 279589; Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 276740). Ne consegue che la Corte di appello ha fornito una motivazione non solo completa, legittima e conforme ai consolidati principi di diritto espressi da questa Corte, ma anche logica e coerente con le risultanze probatorie, come tale non suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.
2. Il ricorso proposto da FA AN è parimenti inammissibile.
2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove si è affermata la colpevolezza dell’imputato, quale partecipe della ritenuta associazione a delinquere, sulla base di dati probatori che, invece, hanno condotto alla assoluzione del coimputato RO SP. La Corte di appello non è giunta a conclusioni diverse a fronte di elementi di prova dello stesso “peso” e, pertanto, non è incorsa nella denunciata illogicità. Con riferimento all’imputato SP, il collegio di merito (pag. 56 della sentenza impugnata) ha ritenuto non raggiunta, in termini di sufficienza, la prova che questi avesse consapevolmente ed intenzionalmente contribuito alle attività del sodalizio ed al riguardo ha evidenziato il limitato coinvolgimento nei reati fine (4 truffe realizzate nel ristretto arco temporale di un mese, rispetto alla consistente operatività del sodalizio iniziata nel febbraio 2013 e protratta per un anno e mezzo), la circostanza che SP fosse intestatario di una sola delle utenze telefoniche indicate nelle inserzioni on line e titolare di un solo conto corrente sul quale era stata accreditata la caparra di due delle persone offese, l’assenza di evidenze in ordine a contatti con AN VE e con gli altri coimpuati. Assai diversi e ben più pregnanti sono gli elementi probatori che la Corte territoriale ha valorizzato a carico di FA AN e posto a fondamento della ritenuta veste di consapevole partecipe al sodalizio criminoso in maniera stabile ed attiva che è stata desunta: -dall’elevato numero dei reati fine di truffa a lui attribuibili che, come già richiamato, costituisce elemento fortemente indiziante dell’adesione al sodalizio;
- dal sequestro di svariati telefoni cellulari e sim card utilizzate per la interlocuzione con i soggetti truffati, rinvenuti in occasione della perquisizione domiciliare eseguita a suo carico nel corso della quale, tra l’altro, era rilevata la presenza di AN VE che, alla vista degli operanti, aveva tentato la fuga: -dal servizio di osservazione eseguito dalla polizia giudiziaria in data 7 maggio 2014 allorquando AN e VE erano visti seduti ad un tavolino di un bar dotato di rete wi-fi, 5 entrambi intenti a inserire annunci sul web relativi a case-vacanza i cui indirizzi erano annotati su foglietti ed appunti in loro possesso. Alla stregua della valutazione congiunta di tali incontestati elementi probatori - non emersi, invece, a carico di RO SP- la Corte di appello ha fondato in capo a AN la c.d. affectio societatis che si configura in presenza, come nel caso di specie, di comportamenti significativi di una attiva e stabile partecipazione al sodalizio (Sez. 2, n. 28869 del 02/07/2020, De Falco, Rv. 279589; Sez. 3, n. 20921 del 14/03/2013, Conte, Rv. 255776).
2.2. Non consentito è il secondo motivo di ricorso con il quale ci si duole della omessa pronuncia, da parte della Corte di appello, della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità avanzata all’udienza del 23/01/2025. Va richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, affinchè il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi al riguardo è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non deve essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art.585, comma 4, cod, proc. pen, ma deve intervenire, al più tardi, nel corso della discussione del gravame ( Sez. 5 n. 4332 del 15/11/2024- dep. 2025, Sarritzu, rv. 287624; Sez. 2 n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017). Nel caso di specie, dall’esame del verbale di udienza del 23 gennaio 2025, celebrata nella forma della trattazione orale, di tale richiesta non vi è alcuna traccia (l’imputato era assente e l’allora difensore si limitava a chiedere l’accoglimento dei motivi di appello) ed il carteggio allegato al presente ricorso ( procura speciale rilasciata da AN al legale dell’epoca con dichiarazione di disponibilità dell’ente Helios) non risulta munito della prova di deposito presso i giudici di secondo grado.
3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ARPAOLA OR IO GA 6