Articolo 3 della Legge 19 agosto 2003, n. 244
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3 settembre 2003
Art. 3. 1. Per le finalita' di cui alla presente legge, la spesa prevista e' determinata in 8.621 migliaia di euro per l'anno 2003, in 9.397 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 20.819 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978 .
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 3 settembre 2003