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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/11/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 484/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 484\2022 r.g., vertente
TRA
nata a [...] P.G. (ME) il 12.08.1941 - C.F. Parte_1
e CodiceFiscale_1 Parte_2
nata a [...] P.G. il 08.04.1955 – C.F. C.F._2
, coeredi di entrambe elettivamente
[...] Persona_1
domiciliate in Messina, Via S. Maria dell'Arco nr. 16 (Studio
Legale Avvocati Associati Fazio - Lanfranchi - Parisi), presso il recapito professionale dell'Avv. Andrea Paolo Vasaperna (cod. fisc.:
) che le rappresenta e difende per procura CodiceFiscale_3
speciale in atti, pec: Email_1
APPELLANTI
E
, (C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._4
(ME) il 04.10.1954, e , (C.F. ), CP_2 C.F._5
nata a [...] il [...], nella qualità di eredi, quali figlie, del sig. , ( C.F. ), nato a Persona_2 C.F._6 Sant'Agata di Militello il 10.03.1930 e deceduto in Milazzo (Me) il
28.09.2019, elettivamente domiciliate a Messina, in via dei Verdi
n.55 (studio legale Materia), presso il recapito professionale dell'Avv. Antonina Lucia Bonarrigo del Foro di Barcellona P.G.
(ME), C.F. , che le rappresenta e difende C.F._7
congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Giorgio Leotti C.F.
[...]
, giusta procura rilasciata su foglio separato, dal C.F._8
quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta contenente l'atto introduttivo,
PEC: Email_2
PEC: Email_3
APPELLATE
E nei confronti di erede di , Controparte_3 Persona_2
Appellata non costituita
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 762/2022 resa nel giudizio iscritto al n. 15849/2009 R.G. - dal Tribunale Ordinario di
Barcellona Pozzo di Gotto in data 4/6/2022, pubblicata il
06/06/2022.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 16.09.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 21.06.2022 e Parte_3 [...]
coeredi di Parte_2 Persona_1
impugnavano per i motivi che si illustreranno infra la sentenza n.
762\2022 con cui il Tribunale di Barcellona P. di Gotto accoglieva la domanda di e condannava al Persona_2 Persona_1
pagamento del credito di cui ai titoli di credito prodotti in giudizio, per l'importo complessivo di Euro 8.040,75 oltre alle spese di lite. Alla prima udienza il procuratore di dichiarava il Persona_2
decesso del suo assistito e il giudizio, dichiarato interrotto, veniva riassunto nei confronti degli eredi.
Con atto del 14.09.2023 si costituivano e CP_1 CP_2
, coeredi di e contestavano il gravame chiedendone
[...] Persona_2
il rigetto.
Restava contumace Controparte_3
Superato il filtro sulla non inammissibilità del gravame giusta ordinanza del 06.10.2023 e dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, all'udienza del 16.09.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisine con i termini per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una migliore comprensione della vicenda appare utile premettere i fatti di causa per quanto rileva in questo giudizio.
Con atto notificato il 06.10.2009 il Dott. citava in Persona_2
giudizio, dinanzi alla sezione distaccata di Milazzo del Tribunale di
Barcellona P.G., il Sig. per ivi sentirlo Persona_1
condannare al pagamento, in suo favore, del complessivo importo di
€. 8.040,75 (portato da vecchissimi effetti cambiari) oltre relativi interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo
Si costituiva il quale formulava eccezioni preliminari di rito e Per_2
nel merito chiedeva il rigetto integrale delle domande attoree perché infondate, in fatto ed in diritto;
in subordine, eccepiva che
l'azione svolta con l'atto introduttivo del giudizio era prescritta ex
R.D. 14 dicembre 1933/1669, relativamente alle cambiali azionate nonché al R.D. 21 dicembre 1933/1736, relativamente all'assegno bancario. Su richiesta di parte convenuta, formulata con note ex art. 183 VI comma cpc, il giudice disponeva “l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare nr. 116/94 R.E. del Tribunale di
Barcellona P.G., pendente contro nel quale il Persona_1
era intervenuto. Per_2
Esaminati gli atti depositati nel fascicolo esecutivo, il giudice con ordinanza del 20.01.2010 dichiarava che l'azione promossa non poteva essere qualificata come azione di opposizione agli atti esecutivi ma di ordinario condannatorio.
Definito il giudizio, il Tribunale di Barcellona P.G., con la sentenza impugnata così statuiva:
“1) Rigetta le eccezioni preliminari in rito, sollevate da parte convenuta .
2) Rigetta, l'eccezione di prescrizione ex art 94 R D 14.12.1933
n°1669 , per le cambiali, ed ai sensi del R.D. 21.12 1933 n 1736 per
l'assegno bancario, formulata dal convenuto nella comparsa di risposta .
3) Accoglie nel merito la domanda formulata dall'attore con l'atto introduttivo del presente giudizio e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del credito nei confronti delle coeredi di Per_1
e condanna e
[...] Parte_1 Parte_2
, nella qualità di coeredi di al pagamento
[...] Persona_1
in favore dell'attore dell'importo di € 8.040,75 , oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo .
4) Condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore dell'attore delle spese pari ad € 178,00 ed ai compensi di causa, che si liquidano in € 1.618,00 oltre spese generali , iva e cpa come per legge se dovuti .”.
*** Con il primo motivo di appello le appellanti lamentano che il primo giudice ha errato ad affermare che il avesse promosso Per_2
implicitamente l'azione causale derivante dal rapporto sottostante i titoli che gli erano stati ceduti.
Deducono che l'azione promossa, quant'anche fosse causale doveva essere dichiarata inammissibile perché: 1) il non aveva Per_2
compiuto le formalità previste dalla legge cambiaria e da quella sull'assegno, depositando presso la cancelleria del giudice i titoli;
2) non aveva offerto alcuna prova del dedotto rapporto sottostante ( mutui erogati negli anni 1992-1993).
Rilevano che il avendo reclamato il credito per la prima Per_2
volta con l'atto di intervento nella procedura esecutiva ( del
28.09.2007) e, poi, con l'atto di citazione del presente giudizio ( del
06.10.2009 ), oltre il termine per l'azione di regresso del portatore, contro i giranti, traente e gli altri obbligati, aveva impedito al di esercitare l'azione di regresso contro gli altri obbligati. Per_1
Chiedono quindi che la domanda, ove fosse ritenuta dalla Corte come azione ordinaria di pagamento, venga dichiarata inammissibile per violazione della normativa sulla cambiale e sull'assegno.
Con il secondo motivo le appellanti lamentano la mancata pronuncia del primo giudice in ordine alla eccezione di prescrizione del credito reclamato.
Rilevano che il primo Giudice non si è accorto che il convenuto aveva eccepito non solo la prescrizione dell'azione cartolare ma anche la prescrizione dell'azione causale e aveva formulato tempestivamente detta eccezione sia in comparsa che con le note ex art. 183 VI comma cpc.
Pertanto chiedono le appellanti che la Corte, anche a ritenere corretta la qualificazione dell'azione come statuita dal primo giudice, ne dichiari la prescrizione posto che trattasi di credito nascente nel 1993 e richiesto con citazione del 06.10.2009, introduttiva del presente giudizio .
Con il terzo motivo di gravame le appellanti lamentano che il primo giudice aveva errato a non qualificare l'azione intrapresa dall'attore come un'azione cartolare o di arricchimento, da dichiararsi comunque prescritte ex art 94 RD n.1669\ 1993 e art 75
RD 1736\1933.
Con il quarto motivo le appellanti lamentano che ha errato il primo giudice a ritenere che i titoli azionati con il presente giudizio fossero titoli ulteriori rispetto a quelli fatti valere nella procedura esecutiva n. 116\94 nella quale era intervenuto. Per_2
La vicenda ad avviso delle appellanti non è stata correttamente valutata dal primo giudice giungendo alle errate conclusioni di ritenere che i titoli posti a fondamento della presente azione fossero altri e diversi da quelli depositati nella procedura esecutiva .
Affermano le appellanti che il era intervenuto nella predetta Per_2
procedura esecutiva per un credito di £ 43.539.618 portato da n. 10 effetti cambiari e successivamente, a seguito della istanza di conversione del pignoramento presentata dal debitore ed accolta dal
GE, questi, in relazione alla ordinanza di conversione del pignoramento, aveva eccepito di vantare nei confronti dell'esecutato un ulteriore credito per £ 13.628.677 portato da nove cambiali ( da identificarsi con quelli prodotti nel presente giudizio).
Il GE interpretando l'istanza come opposizione agli atti esecutivi ( all'ordinanza di conversione) aveva fissato la comparizione delle parti e sciogliendo la riserva aveva dichiarato inammissibile la opposizione perché tardiva;
aveva quindi fissato i termini per introdurre il giudizio di merito.
Il giudizio non fu instaurato e la opposizione veniva dichiarata estinta.
Pertanto, ad avviso delle appellanti, poiché i titoli posti a fondamento della presente azione erano i medesimi già depositati nella procedura esecutiva e la questione era stata già trattata dal
GE, la sua riproposizione in questa sede costituisce violazione del principio del ne bis in idem e comunque la inammissibilità dell'azione perché da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi.
***
In via preliminare va dichiarata la contumacia di CP_4
erede di
[...] Persona_2
L'appello è fondato nei limiti di cui si dirà .
Il primo motivo, con cui l'appellante deduce la inammissibilità dell'azione causale, è infondato .
Gli argomenti offerti dall'appellante non convincono.
E' stato affermato dalla Corte di Cassazione n. 15141 del
12/05/2022, che : “In tema di azioni cambiarie, l'onere di cui all'art. 66, comma 3, l. camb. (offerta del titolo in restituzione), gravante sul portatore della cambiale che esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, attiene alla sfera dei requisiti per l'esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore (che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull'azione causale), con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte del creditore, non risulta di ostacolo all'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, che esonera il creditore procedente dall'assolvimento dell'onere predetto, giacché tale circostanza implica il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo”.
La ratio della previsione è quella di tutelare il debitore dal rischio di pagare due volte .
Quindi poiché il presente giudizio è stato instaurato dopo la prescrizione dell'azione cambiaria il mancato assolvimento della previsione di cui all'art. 66 L. Camb. non pregiudica l' ammissibilità dell'azione , non sussistendo alcun rischio per il debitore.
Anche la ulteriore contestazione dell'appellante che lamenta la mancata produzione da parte creditrice di un titolo contrattuale posto a fondamento dei rilascio dei titoli non è condivisibile.
L'emissione di una cambiale, quale titolo astratto ed autonomo, implica la presunzione “iuris tantum” di un rapporto sottostante idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare e resta a carico del debitore (emittente) convenuto l'onere di dimostrare l'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (cfr. tra le tante, Cassazione civile, sentenza n. 2816/2006; Cassazione civile, sentenza n. 8712/1998).
Da ciò deriva che nella specie, gravava su parte convenuta la prova della insussistenza del rapporto causale sottostante al titolo cartolare astratto.
In mancanza di tale prova i titoli devono ritenersi promesse di pagamento con la presunzione dell'esistenza del rapporto sottostante, la cui prova contraria incombeva sulla odierna appellata.
L'azione causale promossa da parte attrice è pertanto ammissibile.
La domanda però, non può essere accolta perché è fondato il secondo motivo di gravame. Risulta dagli atti che parte convenuta ha tempestivamente eccepito sia la prescrizione dell'azione cartolare che quella dell'azione causale.
Il primo giudice ha dichiarato la inammissibilità della prescrizione cartolare, qualificando l'azione come causale ma non ha esaminato quella formulata in ordine all'azione causale.
Su detta eccezione parte appellata, nulla ha dedotto, non avendo allegato né tanto meno provato l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione .
L'eccezione pertanto deve essere accolta.
Il credito indicato nei titoli infatti, cambiali con scadenza nel 1992
e 1993, è stato richiesto, per espressa dichiarazione di parte appellata che sostiene che essi titoli sono ulteriori e diversi da quelli depositati nella procedura esecutiva n. 116\1994, solo con l'atto di citazione del presente giudizio notificato in data 06.10.2009 dopo ben oltre 16 anni dalla scadenza dei titoli .
Pertanto l'azione causale promossa con il presente giudizio, avente ad oggetto la condanna al pagamento di un credito sorto nel 1993 e mai richiesto prima deve essere dichiarata prescritta .
La statuizione che qualifica l'azione promossa come causale e l'accoglimento della eccezione di prescrizione della stessa assorbono l'esame degli ulteriori motivi di gravame.
3. La parziale riforma della sentenza impone la rideterminazione delle spese anche per il primo grado che vanno poste per entrambi i gradi di giudizio a carico di parte appellata in solido e liquidate coma da dispositivo applicando le tariffe medie del DM 147\22 del valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
eredi di avverso la Parte_2 Persona_1
sentenza n. 762\2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 06.06.2022 nel giudizio rg n. 15849\2009 anche nei confronti di e , tutte Controparte_3 CP_2 Controparte_1
eredi di in riforma dell'impugnata sentenza, così Persona_2
decide:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
b) Accoglie il secondo motivo e dichiara il credito prescritto;
c) Condanna parte appellata, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellante, in solido, che si liquidano,
- per il primo grado nell'importo complessivo di
€5.077,00 di cui € 919,00 per compensi per fase studio,
€ 777,00 per fase introduttiva € 1680,00 per fase istruttoria, ed € 1701,00 per fase decisionale, oltre spese generali iva e cpa sui compensi;
- Per il presente giudizio nell'importo complessivo di
€5.809,00 di cui € 1134,00 per compensi per fase studio,
€ 921,00 per fase introduttiva € 1843,00 per fase istruttoria ed € 1911,00 per fase decisionale, oltre spese generali iva e cpa sui compensi;
Così deciso da remoto nella Camera di Consiglio della prima sezione civile in data 30.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 484\2022 r.g., vertente
TRA
nata a [...] P.G. (ME) il 12.08.1941 - C.F. Parte_1
e CodiceFiscale_1 Parte_2
nata a [...] P.G. il 08.04.1955 – C.F. C.F._2
, coeredi di entrambe elettivamente
[...] Persona_1
domiciliate in Messina, Via S. Maria dell'Arco nr. 16 (Studio
Legale Avvocati Associati Fazio - Lanfranchi - Parisi), presso il recapito professionale dell'Avv. Andrea Paolo Vasaperna (cod. fisc.:
) che le rappresenta e difende per procura CodiceFiscale_3
speciale in atti, pec: Email_1
APPELLANTI
E
, (C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._4
(ME) il 04.10.1954, e , (C.F. ), CP_2 C.F._5
nata a [...] il [...], nella qualità di eredi, quali figlie, del sig. , ( C.F. ), nato a Persona_2 C.F._6 Sant'Agata di Militello il 10.03.1930 e deceduto in Milazzo (Me) il
28.09.2019, elettivamente domiciliate a Messina, in via dei Verdi
n.55 (studio legale Materia), presso il recapito professionale dell'Avv. Antonina Lucia Bonarrigo del Foro di Barcellona P.G.
(ME), C.F. , che le rappresenta e difende C.F._7
congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Giorgio Leotti C.F.
[...]
, giusta procura rilasciata su foglio separato, dal C.F._8
quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta contenente l'atto introduttivo,
PEC: Email_2
PEC: Email_3
APPELLATE
E nei confronti di erede di , Controparte_3 Persona_2
Appellata non costituita
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 762/2022 resa nel giudizio iscritto al n. 15849/2009 R.G. - dal Tribunale Ordinario di
Barcellona Pozzo di Gotto in data 4/6/2022, pubblicata il
06/06/2022.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 16.09.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 21.06.2022 e Parte_3 [...]
coeredi di Parte_2 Persona_1
impugnavano per i motivi che si illustreranno infra la sentenza n.
762\2022 con cui il Tribunale di Barcellona P. di Gotto accoglieva la domanda di e condannava al Persona_2 Persona_1
pagamento del credito di cui ai titoli di credito prodotti in giudizio, per l'importo complessivo di Euro 8.040,75 oltre alle spese di lite. Alla prima udienza il procuratore di dichiarava il Persona_2
decesso del suo assistito e il giudizio, dichiarato interrotto, veniva riassunto nei confronti degli eredi.
Con atto del 14.09.2023 si costituivano e CP_1 CP_2
, coeredi di e contestavano il gravame chiedendone
[...] Persona_2
il rigetto.
Restava contumace Controparte_3
Superato il filtro sulla non inammissibilità del gravame giusta ordinanza del 06.10.2023 e dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, all'udienza del 16.09.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisine con i termini per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una migliore comprensione della vicenda appare utile premettere i fatti di causa per quanto rileva in questo giudizio.
Con atto notificato il 06.10.2009 il Dott. citava in Persona_2
giudizio, dinanzi alla sezione distaccata di Milazzo del Tribunale di
Barcellona P.G., il Sig. per ivi sentirlo Persona_1
condannare al pagamento, in suo favore, del complessivo importo di
€. 8.040,75 (portato da vecchissimi effetti cambiari) oltre relativi interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo
Si costituiva il quale formulava eccezioni preliminari di rito e Per_2
nel merito chiedeva il rigetto integrale delle domande attoree perché infondate, in fatto ed in diritto;
in subordine, eccepiva che
l'azione svolta con l'atto introduttivo del giudizio era prescritta ex
R.D. 14 dicembre 1933/1669, relativamente alle cambiali azionate nonché al R.D. 21 dicembre 1933/1736, relativamente all'assegno bancario. Su richiesta di parte convenuta, formulata con note ex art. 183 VI comma cpc, il giudice disponeva “l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare nr. 116/94 R.E. del Tribunale di
Barcellona P.G., pendente contro nel quale il Persona_1
era intervenuto. Per_2
Esaminati gli atti depositati nel fascicolo esecutivo, il giudice con ordinanza del 20.01.2010 dichiarava che l'azione promossa non poteva essere qualificata come azione di opposizione agli atti esecutivi ma di ordinario condannatorio.
Definito il giudizio, il Tribunale di Barcellona P.G., con la sentenza impugnata così statuiva:
“1) Rigetta le eccezioni preliminari in rito, sollevate da parte convenuta .
2) Rigetta, l'eccezione di prescrizione ex art 94 R D 14.12.1933
n°1669 , per le cambiali, ed ai sensi del R.D. 21.12 1933 n 1736 per
l'assegno bancario, formulata dal convenuto nella comparsa di risposta .
3) Accoglie nel merito la domanda formulata dall'attore con l'atto introduttivo del presente giudizio e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del credito nei confronti delle coeredi di Per_1
e condanna e
[...] Parte_1 Parte_2
, nella qualità di coeredi di al pagamento
[...] Persona_1
in favore dell'attore dell'importo di € 8.040,75 , oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo .
4) Condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore dell'attore delle spese pari ad € 178,00 ed ai compensi di causa, che si liquidano in € 1.618,00 oltre spese generali , iva e cpa come per legge se dovuti .”.
*** Con il primo motivo di appello le appellanti lamentano che il primo giudice ha errato ad affermare che il avesse promosso Per_2
implicitamente l'azione causale derivante dal rapporto sottostante i titoli che gli erano stati ceduti.
Deducono che l'azione promossa, quant'anche fosse causale doveva essere dichiarata inammissibile perché: 1) il non aveva Per_2
compiuto le formalità previste dalla legge cambiaria e da quella sull'assegno, depositando presso la cancelleria del giudice i titoli;
2) non aveva offerto alcuna prova del dedotto rapporto sottostante ( mutui erogati negli anni 1992-1993).
Rilevano che il avendo reclamato il credito per la prima Per_2
volta con l'atto di intervento nella procedura esecutiva ( del
28.09.2007) e, poi, con l'atto di citazione del presente giudizio ( del
06.10.2009 ), oltre il termine per l'azione di regresso del portatore, contro i giranti, traente e gli altri obbligati, aveva impedito al di esercitare l'azione di regresso contro gli altri obbligati. Per_1
Chiedono quindi che la domanda, ove fosse ritenuta dalla Corte come azione ordinaria di pagamento, venga dichiarata inammissibile per violazione della normativa sulla cambiale e sull'assegno.
Con il secondo motivo le appellanti lamentano la mancata pronuncia del primo giudice in ordine alla eccezione di prescrizione del credito reclamato.
Rilevano che il primo Giudice non si è accorto che il convenuto aveva eccepito non solo la prescrizione dell'azione cartolare ma anche la prescrizione dell'azione causale e aveva formulato tempestivamente detta eccezione sia in comparsa che con le note ex art. 183 VI comma cpc.
Pertanto chiedono le appellanti che la Corte, anche a ritenere corretta la qualificazione dell'azione come statuita dal primo giudice, ne dichiari la prescrizione posto che trattasi di credito nascente nel 1993 e richiesto con citazione del 06.10.2009, introduttiva del presente giudizio .
Con il terzo motivo di gravame le appellanti lamentano che il primo giudice aveva errato a non qualificare l'azione intrapresa dall'attore come un'azione cartolare o di arricchimento, da dichiararsi comunque prescritte ex art 94 RD n.1669\ 1993 e art 75
RD 1736\1933.
Con il quarto motivo le appellanti lamentano che ha errato il primo giudice a ritenere che i titoli azionati con il presente giudizio fossero titoli ulteriori rispetto a quelli fatti valere nella procedura esecutiva n. 116\94 nella quale era intervenuto. Per_2
La vicenda ad avviso delle appellanti non è stata correttamente valutata dal primo giudice giungendo alle errate conclusioni di ritenere che i titoli posti a fondamento della presente azione fossero altri e diversi da quelli depositati nella procedura esecutiva .
Affermano le appellanti che il era intervenuto nella predetta Per_2
procedura esecutiva per un credito di £ 43.539.618 portato da n. 10 effetti cambiari e successivamente, a seguito della istanza di conversione del pignoramento presentata dal debitore ed accolta dal
GE, questi, in relazione alla ordinanza di conversione del pignoramento, aveva eccepito di vantare nei confronti dell'esecutato un ulteriore credito per £ 13.628.677 portato da nove cambiali ( da identificarsi con quelli prodotti nel presente giudizio).
Il GE interpretando l'istanza come opposizione agli atti esecutivi ( all'ordinanza di conversione) aveva fissato la comparizione delle parti e sciogliendo la riserva aveva dichiarato inammissibile la opposizione perché tardiva;
aveva quindi fissato i termini per introdurre il giudizio di merito.
Il giudizio non fu instaurato e la opposizione veniva dichiarata estinta.
Pertanto, ad avviso delle appellanti, poiché i titoli posti a fondamento della presente azione erano i medesimi già depositati nella procedura esecutiva e la questione era stata già trattata dal
GE, la sua riproposizione in questa sede costituisce violazione del principio del ne bis in idem e comunque la inammissibilità dell'azione perché da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi.
***
In via preliminare va dichiarata la contumacia di CP_4
erede di
[...] Persona_2
L'appello è fondato nei limiti di cui si dirà .
Il primo motivo, con cui l'appellante deduce la inammissibilità dell'azione causale, è infondato .
Gli argomenti offerti dall'appellante non convincono.
E' stato affermato dalla Corte di Cassazione n. 15141 del
12/05/2022, che : “In tema di azioni cambiarie, l'onere di cui all'art. 66, comma 3, l. camb. (offerta del titolo in restituzione), gravante sul portatore della cambiale che esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, attiene alla sfera dei requisiti per l'esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore (che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull'azione causale), con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte del creditore, non risulta di ostacolo all'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, che esonera il creditore procedente dall'assolvimento dell'onere predetto, giacché tale circostanza implica il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo”.
La ratio della previsione è quella di tutelare il debitore dal rischio di pagare due volte .
Quindi poiché il presente giudizio è stato instaurato dopo la prescrizione dell'azione cambiaria il mancato assolvimento della previsione di cui all'art. 66 L. Camb. non pregiudica l' ammissibilità dell'azione , non sussistendo alcun rischio per il debitore.
Anche la ulteriore contestazione dell'appellante che lamenta la mancata produzione da parte creditrice di un titolo contrattuale posto a fondamento dei rilascio dei titoli non è condivisibile.
L'emissione di una cambiale, quale titolo astratto ed autonomo, implica la presunzione “iuris tantum” di un rapporto sottostante idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare e resta a carico del debitore (emittente) convenuto l'onere di dimostrare l'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (cfr. tra le tante, Cassazione civile, sentenza n. 2816/2006; Cassazione civile, sentenza n. 8712/1998).
Da ciò deriva che nella specie, gravava su parte convenuta la prova della insussistenza del rapporto causale sottostante al titolo cartolare astratto.
In mancanza di tale prova i titoli devono ritenersi promesse di pagamento con la presunzione dell'esistenza del rapporto sottostante, la cui prova contraria incombeva sulla odierna appellata.
L'azione causale promossa da parte attrice è pertanto ammissibile.
La domanda però, non può essere accolta perché è fondato il secondo motivo di gravame. Risulta dagli atti che parte convenuta ha tempestivamente eccepito sia la prescrizione dell'azione cartolare che quella dell'azione causale.
Il primo giudice ha dichiarato la inammissibilità della prescrizione cartolare, qualificando l'azione come causale ma non ha esaminato quella formulata in ordine all'azione causale.
Su detta eccezione parte appellata, nulla ha dedotto, non avendo allegato né tanto meno provato l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione .
L'eccezione pertanto deve essere accolta.
Il credito indicato nei titoli infatti, cambiali con scadenza nel 1992
e 1993, è stato richiesto, per espressa dichiarazione di parte appellata che sostiene che essi titoli sono ulteriori e diversi da quelli depositati nella procedura esecutiva n. 116\1994, solo con l'atto di citazione del presente giudizio notificato in data 06.10.2009 dopo ben oltre 16 anni dalla scadenza dei titoli .
Pertanto l'azione causale promossa con il presente giudizio, avente ad oggetto la condanna al pagamento di un credito sorto nel 1993 e mai richiesto prima deve essere dichiarata prescritta .
La statuizione che qualifica l'azione promossa come causale e l'accoglimento della eccezione di prescrizione della stessa assorbono l'esame degli ulteriori motivi di gravame.
3. La parziale riforma della sentenza impone la rideterminazione delle spese anche per il primo grado che vanno poste per entrambi i gradi di giudizio a carico di parte appellata in solido e liquidate coma da dispositivo applicando le tariffe medie del DM 147\22 del valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
eredi di avverso la Parte_2 Persona_1
sentenza n. 762\2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 06.06.2022 nel giudizio rg n. 15849\2009 anche nei confronti di e , tutte Controparte_3 CP_2 Controparte_1
eredi di in riforma dell'impugnata sentenza, così Persona_2
decide:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
b) Accoglie il secondo motivo e dichiara il credito prescritto;
c) Condanna parte appellata, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellante, in solido, che si liquidano,
- per il primo grado nell'importo complessivo di
€5.077,00 di cui € 919,00 per compensi per fase studio,
€ 777,00 per fase introduttiva € 1680,00 per fase istruttoria, ed € 1701,00 per fase decisionale, oltre spese generali iva e cpa sui compensi;
- Per il presente giudizio nell'importo complessivo di
€5.809,00 di cui € 1134,00 per compensi per fase studio,
€ 921,00 per fase introduttiva € 1843,00 per fase istruttoria ed € 1911,00 per fase decisionale, oltre spese generali iva e cpa sui compensi;
Così deciso da remoto nella Camera di Consiglio della prima sezione civile in data 30.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini