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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 8441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.vg. 8441/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VOLPI SIMONA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GILARDINI ALEX che Controparte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note del 11.12.2024
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TAORMINA il Parte_1 Controparte_1
18/06/2014.
Dal matrimonio sono nati i figli: nata il [...] e nato il [...]. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 27/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 25/11/2024 le parti trovavano un nuovo accordo sulle condizioni economiche.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa familiare di proprietà del Sig. con gli arredi beni mobili e Controparte_1 Per_ elettrodomestici alla Sig.ra che continuerà ad abitarla insieme ai figli e Parte_1 Per_2
DA' ATTO che il Sig. si fa carico e continuerà a pagare in via esclusiva la rata mensile Controparte_1 del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile di Via Boston n. 38 Torino fino alla sua estinzione. Il Sig. si farà altresì carico e corrisponderà quanto dovuto per la gestione della casa familiare Controparte_1
a titolo di spese condominiali spese riscaldamento spese energia elettrica tassa rifiuti spese bollette per le acque sino al 31.12.2024. Dal 01.01.2025 il Sig. non sarà più tenuto al pagamento Controparte_1 delle spese condominiali spese riscaldamento spese energia elettrica tassa rifiuti spese bollette per le acque, per l'immobile di sua proprietà che resta assegnato alla Sig.ra Pt_1
AFFIDA i figli minorenni e in modo condiviso ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori con domicilio esclusivo e residenza anagrafica presso la madre. L'esercizio della responsabilità sarà disgiunto per le questioni di minor rilievo mentre quelle di maggior importanza quali ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori.
DISPONE che il padre potrà tenere con sé i figli ogni volta che lo desideri previo congruo preavviso telefonico alla madre e nel rispetto delle esigenze dei minori stessi e comunque da calendario di visita di cui al piano genitoriale concordato e qui di seguito riportato e che ha valenza solo indicativa stante la professione del padre e che dovrà essere obbligatoriamente rivisto quando il Sig. Controparte_1 smetterà di giocare: alternativamente 24 dicembre - 30 dicembre;
31 dicembre – 06 gennaio;
alternativamente tutte le altre festività da calendario, tre settimane a giugno con il padre;
DISPONE che il Sig. si obbliga a provvedere al mantenimento di Controparte_1 Persona_3 e versando mensilmente alla Sig.ra la somma di € 900,00 per Persona_4 Parte_1 ciascun figlio e che tale somma verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT da corrispondersi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario;
DISPONE che ciascun genitore continui a contribuire, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie relative ai figli previamente concordate tra i coniugi, a titolo meramente semplificativo spese mediche per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie, trattamenti pagina 2 di 3 psicoterapeutici, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche laddove non sia possibile effettuarle tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private, spese scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus, gite scolastiche, ripetizioni, spese per attività sportive e ricreative, gite e viaggi studio), spese per attività sportive, artistiche, ricreative, per frequentazione di corsi, quelle per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in virtù di preesistente relazione affettiva tra i figli e gli animali domestici predetti. Con conseguente diritto per entrambi i genitori di poter detrarre fiscalmente pro quota le spese sostenute.
DA' ATTO che il costo della mensa scolastica per i due bambini rimane a carico della Sig.ra Parte_1
[...]
DISPONE che a titolo di contributo al mantenimento della Sig.ra attualmente inoccupata, Parte_1 il Sig. corrisponderà alla moglie entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese tramite Controparte_1 bonifico bancario € 500,00 mensili e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT.
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.vg. 8441/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VOLPI SIMONA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GILARDINI ALEX che Controparte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note del 11.12.2024
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TAORMINA il Parte_1 Controparte_1
18/06/2014.
Dal matrimonio sono nati i figli: nata il [...] e nato il [...]. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 27/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 25/11/2024 le parti trovavano un nuovo accordo sulle condizioni economiche.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa familiare di proprietà del Sig. con gli arredi beni mobili e Controparte_1 Per_ elettrodomestici alla Sig.ra che continuerà ad abitarla insieme ai figli e Parte_1 Per_2
DA' ATTO che il Sig. si fa carico e continuerà a pagare in via esclusiva la rata mensile Controparte_1 del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile di Via Boston n. 38 Torino fino alla sua estinzione. Il Sig. si farà altresì carico e corrisponderà quanto dovuto per la gestione della casa familiare Controparte_1
a titolo di spese condominiali spese riscaldamento spese energia elettrica tassa rifiuti spese bollette per le acque sino al 31.12.2024. Dal 01.01.2025 il Sig. non sarà più tenuto al pagamento Controparte_1 delle spese condominiali spese riscaldamento spese energia elettrica tassa rifiuti spese bollette per le acque, per l'immobile di sua proprietà che resta assegnato alla Sig.ra Pt_1
AFFIDA i figli minorenni e in modo condiviso ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori con domicilio esclusivo e residenza anagrafica presso la madre. L'esercizio della responsabilità sarà disgiunto per le questioni di minor rilievo mentre quelle di maggior importanza quali ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori.
DISPONE che il padre potrà tenere con sé i figli ogni volta che lo desideri previo congruo preavviso telefonico alla madre e nel rispetto delle esigenze dei minori stessi e comunque da calendario di visita di cui al piano genitoriale concordato e qui di seguito riportato e che ha valenza solo indicativa stante la professione del padre e che dovrà essere obbligatoriamente rivisto quando il Sig. Controparte_1 smetterà di giocare: alternativamente 24 dicembre - 30 dicembre;
31 dicembre – 06 gennaio;
alternativamente tutte le altre festività da calendario, tre settimane a giugno con il padre;
DISPONE che il Sig. si obbliga a provvedere al mantenimento di Controparte_1 Persona_3 e versando mensilmente alla Sig.ra la somma di € 900,00 per Persona_4 Parte_1 ciascun figlio e che tale somma verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT da corrispondersi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario;
DISPONE che ciascun genitore continui a contribuire, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie relative ai figli previamente concordate tra i coniugi, a titolo meramente semplificativo spese mediche per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie, trattamenti pagina 2 di 3 psicoterapeutici, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche laddove non sia possibile effettuarle tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private, spese scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus, gite scolastiche, ripetizioni, spese per attività sportive e ricreative, gite e viaggi studio), spese per attività sportive, artistiche, ricreative, per frequentazione di corsi, quelle per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in virtù di preesistente relazione affettiva tra i figli e gli animali domestici predetti. Con conseguente diritto per entrambi i genitori di poter detrarre fiscalmente pro quota le spese sostenute.
DA' ATTO che il costo della mensa scolastica per i due bambini rimane a carico della Sig.ra Parte_1
[...]
DISPONE che a titolo di contributo al mantenimento della Sig.ra attualmente inoccupata, Parte_1 il Sig. corrisponderà alla moglie entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese tramite Controparte_1 bonifico bancario € 500,00 mensili e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT.
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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