TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, all'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. 3207 /2025 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.to FERRARA RAFFAELE presso il cui Parte_1 studio è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell' come da CP_2 procura in atti
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/03/2025 , ritualmente notificato, parte ricorrente deduceva di essere stato dipendente della dal 07.01.2003 all'11.02.2022 in qualità di operaio modellista (inquadrato nel III CP_3
Livello C.C.N.L. Calzature) ed alla fine del rapporto di lavoro non ha percepito le spettanze lavorative tra cui il T.F.R., le ultime mensilità e il rateo 13^;- che la veniva ammessa dal Tribunale di Napoli Nord - CP_3
Sezione Fallimentare- alla Liquidazione giudiziale (Procedura n.19/del 17.02.2023) e lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo il 14.12.2023; che l'istante veniva ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per la somma di €. 13.151,44 di cui €. 10.490,33 a titolo di TFR, €. 1.107,52 per ultime mensilità (gennaio e febbraio
2022) e €. 171,49 per rateo 13^, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
che, a fronte di ciò, proponeva domanda alla sede territorialmente competente dell' in data 19.02.2024; CP_1
1 CP_ che in data in data 21.06.2024, l' inviava mandato di pagamento del TFR e in data 04.06.2024 comunicazione di rigetto dei crediti di lavoro (art.2 D.Lgs 80/92) in quanto “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo”; che veniva inoltrato ricorso amministrativo al competente Comitato Provinciale;
che con disposizione n. 510500-24-0265 del 24.09.2024, l'Istituto disponeva l'annullamento in autotutela del provvedimento del 04.06.2024 con il quale era stata rigettata la domanda di crediti di lavoro diversi dal TFR a carico del Fondo di garanzia ex art 2 D. Lgs 80/92, senza tuttavia corrispondere poi il quantum dovuto.
Sulla base di tali premesse il ricorrente chiede in questa sede il pagamento delle ultime mensilità di retribuzione per un importo complessivo pari ad € 1.279,01 di cui €. 1.107,52 per ultime mensilità e €.
171,49 per rateo 13^, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di maturazione all'effettivo pagamento.
CP_ L' ritualmente citato si è costituito, rappresentando di aver provveduto a liquidare e corrispondere l'importo chiesto dal ricorrente a titolo di crediti diversi dal TFR.
La prestazione richiesta sarebbe stata erogata con valuta 11/08/2025 e messa in pagamento la somma lorda di euro 1.279,01, pari ad un netto di euro 1.024,94.
In sede di discussione ex art. 127 ter c.p.c parte ricorrente si associava alla richiesta di cessata materia del contendere . Il Gl, lette le note di trattazione cartolare, decideva la causa come da motivazioni che seguono.
Risulta dalla documentazione versata in giudizio ( cfr. estratto cassetto previdenziale;
dati bonifico;
) CP_ provvedimento accoglimento domanda ) che l' ha provveduto al pagamento .
In ragione dell'annullamento della pretesa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
2 Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
CP_ Alla luce della condotta dell' le spese di lite possono compensarsi per la meta lasciando a carico dell' la restante parte che si liquida come da dispositivo. CP_2
P.Q.M.
La dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. - dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ B. – compensa le spese per la metà condannando per la restante parte l' al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 900,00 oltre iva e cpa come per legge con distrazione .
Così deciso in Aversa 29/10/2025
Il Giudice
dott. Federica Acquaviva Coppola
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, all'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. 3207 /2025 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.to FERRARA RAFFAELE presso il cui Parte_1 studio è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell' come da CP_2 procura in atti
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/03/2025 , ritualmente notificato, parte ricorrente deduceva di essere stato dipendente della dal 07.01.2003 all'11.02.2022 in qualità di operaio modellista (inquadrato nel III CP_3
Livello C.C.N.L. Calzature) ed alla fine del rapporto di lavoro non ha percepito le spettanze lavorative tra cui il T.F.R., le ultime mensilità e il rateo 13^;- che la veniva ammessa dal Tribunale di Napoli Nord - CP_3
Sezione Fallimentare- alla Liquidazione giudiziale (Procedura n.19/del 17.02.2023) e lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo il 14.12.2023; che l'istante veniva ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per la somma di €. 13.151,44 di cui €. 10.490,33 a titolo di TFR, €. 1.107,52 per ultime mensilità (gennaio e febbraio
2022) e €. 171,49 per rateo 13^, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
che, a fronte di ciò, proponeva domanda alla sede territorialmente competente dell' in data 19.02.2024; CP_1
1 CP_ che in data in data 21.06.2024, l' inviava mandato di pagamento del TFR e in data 04.06.2024 comunicazione di rigetto dei crediti di lavoro (art.2 D.Lgs 80/92) in quanto “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo”; che veniva inoltrato ricorso amministrativo al competente Comitato Provinciale;
che con disposizione n. 510500-24-0265 del 24.09.2024, l'Istituto disponeva l'annullamento in autotutela del provvedimento del 04.06.2024 con il quale era stata rigettata la domanda di crediti di lavoro diversi dal TFR a carico del Fondo di garanzia ex art 2 D. Lgs 80/92, senza tuttavia corrispondere poi il quantum dovuto.
Sulla base di tali premesse il ricorrente chiede in questa sede il pagamento delle ultime mensilità di retribuzione per un importo complessivo pari ad € 1.279,01 di cui €. 1.107,52 per ultime mensilità e €.
171,49 per rateo 13^, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di maturazione all'effettivo pagamento.
CP_ L' ritualmente citato si è costituito, rappresentando di aver provveduto a liquidare e corrispondere l'importo chiesto dal ricorrente a titolo di crediti diversi dal TFR.
La prestazione richiesta sarebbe stata erogata con valuta 11/08/2025 e messa in pagamento la somma lorda di euro 1.279,01, pari ad un netto di euro 1.024,94.
In sede di discussione ex art. 127 ter c.p.c parte ricorrente si associava alla richiesta di cessata materia del contendere . Il Gl, lette le note di trattazione cartolare, decideva la causa come da motivazioni che seguono.
Risulta dalla documentazione versata in giudizio ( cfr. estratto cassetto previdenziale;
dati bonifico;
) CP_ provvedimento accoglimento domanda ) che l' ha provveduto al pagamento .
In ragione dell'annullamento della pretesa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
2 Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
CP_ Alla luce della condotta dell' le spese di lite possono compensarsi per la meta lasciando a carico dell' la restante parte che si liquida come da dispositivo. CP_2
P.Q.M.
La dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. - dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ B. – compensa le spese per la metà condannando per la restante parte l' al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 900,00 oltre iva e cpa come per legge con distrazione .
Così deciso in Aversa 29/10/2025
Il Giudice
dott. Federica Acquaviva Coppola
3 4