Sentenza 7 gennaio 1982
Massime • 1
L'accertamento del giudice del merito in ordine al contenuto ed alla portata di una clausola di un accordo aziendale è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e conforme alle regole legali d'interpretazione della volontà contrattuale. (nella specie, è stata ritenuta corretta l'interpretazione dello accordo aziendale 28 febbraio 1969, stipulato tra la società breter e le organizzazioni sindacali del settore metalmeccanico, nel senso che i minimi tabellari di categoria, da prendere a base del computo del premio di produzione previsto dall'art. 16 del contratto collettivo nazionale del 23 febbraio 1966, fossero quelli vigenti al momento della stipula dell'accordo, e non già quelli, via via maggiorati, succedutisi posteriormente).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/1982, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1982 |
Testo completo
L'accertamento del giudice del merito in ordine al contenuto ed alla portata di una clausola di un accordo aziendale è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e conforme alle regole legali d'interpretazione della volontà contrattuale. (nella specie, è stata ritenuta corretta l'interpretazione dello accordo aziendale 28 febbraio 1969, stipulato tra la società breter e le organizzazioni sindacali del settore metalmeccanico, nel senso che i minimi tabellari di categoria, da prendere a base del computo del premio di produzione previsto dall'art. 16 del contratto collettivo nazionale del 23 febbraio 1966, fossero quelli vigenti al momento della stipula dell'accordo, e non già quelli, via via maggiorati, succedutisi posteriormente).*