Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3755 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3113/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Diego Ragozini, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva c.p.c. nella causa iscritta al n. 3113/2024 r.g.a.c.
TRA
una società a responsabilità limitata con Parte_1
socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139
Milano, codice fiscale e partita IVA n. capitale sociale interamen- P.IVA_1
te versato pari ad Euro 10.000,00 (di seguito, la “Mandante”), e per essa, quale
mandataria, (nuova denominazione assunta da CP_1 CP_2
come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott. Salvatore
Mariconda, Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n.
10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di Verona in data
25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019)
società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7,
capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro
delle Imprese di Verona e codice fiscale p.IVA in P.IVA_2 P.IVA_3
persona del dott. , nato il [...] a [...] – C.F.: Controparte_3
1
za di procura autenticata nelle firme dal Notaio dott. di Persona_1
Velletri del 19/10/2022, Rep. n. 77770, Racc. n. 29100, rappresentata e difesa dall'Avv. Paoloandrea Monticelli – C.F.: come in atti;
C.F._2
- ATTORE
E
- C.F.: – e Controparte_4 C.F._3 [...]
- C.F.: . CP_5 C.F._4
- CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: - in via preliminare - procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 287 c.p.c., alla correzione della sentenza nei termini di cui all'atto intro-
duttivo [cfr. pag. 26] nella intestazione, nella parte motiva e nel dispositivo;
- nel merito: condannare i sigg.ri e al pa- Controparte_4 Parte_2
gamento, in solido, della complessiva somma di Euro 325.000,00 (Euro trecento-
venticinquemila//00), oltre interessi al tasso legale dall'11.09.2013, per le ragioni di cui all'atto introduttivo;
con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso for-
fettario delle spese generali;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 299/2015, in-
staurato innanzi il Tribunale di Nola, I^ sezione civile, causa iscritta al n. RG
3871/2015, promossa dai sigg.ri e con atto Controparte_4 Parte_2
di citazione notificato ad e per essa alla mandataria CP_6 [...]
in data 10.06.2015 veniva definito con sentenza n. Parte_3
2948/2023, pubblicata in data 14.11.2023, con la dichiarazione di nullità del de-
creto opposto per incompetenza del giudice adito ed onere della riassunzione in-
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nanzi al tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Si legge nell'atto di riassunzione dell'attrice.
La è divenuta correntista della , Controparte_7 Controparte_8
oggi , allorquando, in data 3.12.2003, ed ha sottoscritto un contratto CP_6
di conto corrente ordinario – c/c n. 10157164, per il quale, alla data del
10.09.2013, risultava esposta per complessivi euro 173.658,59.
Sempre con la correntista, in data 16.09.2004, ha Controparte_8
concluso il contratto di conto corrente anticipi su fatture n. 10311456, che, alla data del 10.09.2013, presentava un saldo negativo pari euro 363.188,83.
In data 22.02.2008, la ha concluso Controparte_7
con oggi il contratto di apertura di Controparte_9 CP_6
credito in conto corrente n. 7208855, che, alla data del 10.09.2013, presentava un saldo negativo pari ad euro 5.491,97.
Il rapporto di conto corrente n. 7208855 risulta assistito sin dalla sua ac-
censione da apertura di credito per euro trentamila come da contratto del
21.02.2008. Tutte le linee di conto corrente accordate alla SACA BYTE IN-
FORMATICA SRL risultano, altresì, affidate con atti del 3.09.2009 per euro
350.000,00 e per 110.000,00 con negoziazione scritta delle condizioni economi-
che e previsione dell'anatocismo trimestrale, secondo quanto pattiziamente già
stabilito nei contratti in conto corrente. Nel corso dei rapporti, in data
21.02.2008, i sigg.ri e , Parte_2 Controparte_4 Parte_4
hanno rilasciano in favore di oggi , Controparte_9 CP_6
fideiussione omnibus limitata per l'importo di euro 325.000,00. In data
10.06.2010, causa l'andamento irregolare dei rapporti, Controparte_9
successivamente (cfr. atto di fusione del 19.10.2010, Rep. n.
[...] CP_6
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19430, Racc.n.12674), ha comunicato il recesso dalle linee di credito accordate,
intimando alla e ai suoi garanti l'immediato Controparte_7
pagamento della complessiva somma di euro 487.331,23, oltre accessori.
Con sentenza del 28.01.2013, la è Controparte_7
stato dichiarata fallita dal Tribunale di Nola - Fallimento N. 10/13, perdurando la morosità, stante, altresì, l'intervenuto fallimento Controparte_7
, società incorporante ed
[...] CP_6 Controparte_8 CP_10
si è, quindi, determinata a procedere in via monitoria per il re-
[...]
cupero della creditoria in danno dei garanti a prima richiesta, Parte_2
e , ottenendo il decreto ingiuntivo N. Controparte_4 Parte_4
299/2015.
All'esito della notifica del decreto ingiuntivo, con atto di citazione, notifi-
cato in data 10 giugno 2015, i sigg.ri e pro- Parte_2 Controparte_4
ponevano opposizione a D.I. N. 299/2015. Instaurarosi il contraddittorio, si co-
stituiva ritualmente in giudizio e per essa la mandataria CP_6 [...]
successivamente denominata chie- Controparte_11 CP_2
dendo nel merito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in di-
ritto e per lo effetto confermare l'opposto D.I. N. 299/15; in via subordinata, in caso di revoca dell'opposto D.I. N° 299/15, condannare gli opponenti al paga-
mento della somma, che sarà accertata in corso di causa con gli interessi richiesti sino all'effettivo soddisfo. A scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione e trattazione del 15.12.2015, con provvedimento reso in pari data e depositato in data 18.12.2015, il GU rigettava l'istanza di concessione del-
la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, assegnando alle parti i
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termini di cui all'art. 183, VI comma, n. 1, 2 e 3 c.p.c., rinviando, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 184 c.p.c., all'udienza del 19.07.2016.
e per essa la mandataria CP_6 Controparte_11
ha depositato, in data 12.02.2016, memoria ex 183, VI comma, n. 2
[...]
c.p.c. con relativi atti e documenti allegati e, in data 4.03.2016, memoria ex 183,
VI comma, n. 3 c.p.c. All'udienza del 19.12.2017, il GU si riservava di decidere in merito alle istanze istruttorie e con successivo provvedimento del 20.12.2017
veniva disposta CTU contabile con fissazione dell'udienza del 13.03.2018 per il conferimento dell'incarico e formulazione dei quesiti .
In data 31.01.2018, e per essa la mandataria CP_6 [...]
depositava atto di nomina di proprio TP . Accettato Parte_3
l'incarico all'udienza del 13.03.2018, il CTU depositava l'elaborato peritale in data 9.08.2018. Successivamente, in ordine al rapporto di conto corrente n.
10311456, con provvedimento del 22.10.2018 , al consulente tecnico d'ufficio il
GU chiedeva chiarimenti, che venivano resi con la relazione integrativa deposita-
ta in data 6.11.2018 . In riscontro, poi, al provvedimento del GU del 14.06.2022
l'ausiliario rendeva ulteriori chiarimenti, con elaborato integrativo depositato in data 29.10.2022 . All'esito della rielaborazione contabile delle linee di credito di cui alla domanda monitoria e dei chiarimenti resi dal CTU in data 6.11.2018 e
29.10.2022, la correntista , per la quale han- Controparte_7
no rilasciano, in data 21.02.2008, fideiussione omnibus limitata per l'importo di euro 325.000,00, i sigg.ri e è risultata espo- Controparte_4 Parte_2
sta per complessivi Euro 382.114,08, alla data del 10.9.2013,
importo così dovuto:
▪ Euro - 73.094,02 per scoperto del conto corrente di corrispondenza n.
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10157164
▪ Euro - 315.681,80 per scoperto del conto corrente di corrispondenza n.
10311456
▪ Euro + 6.661,74 per scoperto del conto corrente n. 400760311, già n.
7208855. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.06.2023, nella quale parte opponente non è comparsa, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini di legge per il deposito di memorie conclusive.
Gli opponenti non hanno depositato memorie conclusive, mentre CP_6
ha depositato comparsa conclusionale in data 21.09.2023. A definizione del
[...]
giudizio di opposizione a DI N. 299/15 promosso dai sigg.ri Parte_5
[.
e con sentenza N. 2948/2023, resa in data 14.11.2023 e pubbli- Parte_2
cata in pari data, il Tribunale di Nola, I^ sezione civile, indicando erroneamente in OB piuttosto che in il nome dell'opponente si è CP_4 CP_4
così pronunciato: “- Dichiara la propria incompetenza a conoscere della presente controversia, per essere competente il Tribunale di Napoli: per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 299/2015 emesso nei confronti di e di Parte_6
- Fissa per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice compe- Parte_2
tente il termine di tre mesi, ex art. 50 c.p.c.,- Pone le spese di CTU definitiva-
mente a carico di , ed in solido tra Parte_6 Parte_2 CP_6
loro.”.
Il giudizio riassunto
All'esito della Sentenza del Tribunale di Nola, tempestivamente, con “Atto
di citazione per riassunzione del giudizio davanti al Giudice ritenuto competente
ex art. 50 c.p.c. con contestuale istanza di correzione materiale della sentenza N.
2948/2023”, e per essa la mandataria qua- Parte_1 CP_1
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le nuova titolare del credito, ha provveduto a riassumere il giudizio nei confronti dei sigg.ri e onde ottenere l'accoglimento Controparte_4 Parte_2
dell'originaria domanda introdotta con ricorso per decreto di ingiunzione N.
299/2015, notificato al sig. in data 5.05.2015 e alla sig.ra Controparte_4
in data 27.05.2015, formulando, altresì, istanza di correzio- Parte_2
ne di errore materiale.
Instauratosi il contraddittorio, sono rimasti contumaci i sigg.ri CP_4
e
[...] Parte_2
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.12.2024, accolta l'istanza di correzione di errore materiale, l'adito Giudice assegnava la causa in decisione con termine di giorni 60.
Parte attrice in riassunzione chiedeva, richiamandosi alle risultanze della ctu variamente integrata, condannarsi i garanti e Controparte_4 Pt_2
al pagamento, in solido, della complessiva somma di Euro 325.000,00 (Eu-
[...]
ro trecentoventicinquemila//00), oltre interessi al tasso legale dall'11.09.2013 si-
no al soddisfo, per le ragioni che di seguito si espongono e sono da ritenersi fon-
date.
I rapporti intercorrenti tra le parti.
L'elaborato peritale prodotto e depositato agli atti (unitamente ai chiari-
menti forniti) è stato redatto sulla base della documentazione prodotta dalle parti e presente nel fascicolo processuale, ed ha riguardato i seguenti rapporti di conto corrente intrattenuti dalla società con la Controparte_7 CP_6
[...]
❖ conto corrente di corrispondenza “ordinario” (con fido) n. 10157164 del
03.12.2003;
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❖ conto corrente di corrispondenza “anticipi su fatture” n. 10311456 del
16.09.2004;
❖ conto corrente di corrispondenza n. 7208855 (poi 400760311) con aper-
tura di credito del 21.02.2008.
I tre conti correnti presentavano alla data della richiesta di ricorso per de-
creto ingiuntivo un saldo pari ad euro 542339,39.
Il limite della garanzia azionata nei confronti dei garanti ammonta ad euro
325000,00.
Il ctu, nel corso delle ripetute operazioni ed integrazioni ha accertato la sussistenza di commissioni di massimo scoperto indeterminate e quindi nulle, il-
legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, ha inoltre ricostruito per alcuni rapporti il tasso contrattuale sostituendolo con quello legale attesa la inde-
terminatezza e quindi nullità.
Quanto alla verifica dell'usura risulta assente alla data di costituzione dei diversi rapporti, quanto all'usura da accertarsi in corso di rapporto, il ctu l'ha ri-
scontrata solo per il C/C n. 10157164: in dodici trimestri e per il C/C n.
.10311456: in otto trimestri.
All'esito delle integrazioni risultava alla data 10.09.2013 il saldo rideter-
minato ed a credito della banca per euro 382.114,08 come da schema a pagina due della ctu del 6.11.2018.
Poiché in caso di riassunzione di un processo, le parti devono riproporre tutte le domande e le eccezioni già presentate, la mancata costituzione dei conve-
nuti impedisce l'esame delle eccezioni di merito proposte in sede di giudizio in-
nanzi al tribunale di Nola.
Alla soccombenza segue la condanna dei contumaci al pagamento delle
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spese di lite in favore di parte attrice ai valori minimi data la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e condanna e Controparte_4 Parte_2
al pagamento, in solido, in favore di parte attrice della complessiva somma di Eu-
ro 325.000,00 (Euro trecentoventicinquemila//00), oltre interessi al tasso legale dall'11.09.2013 sino al soddisfo;
- condanna al pagamento, in soli- Parte_7
do, in favore di parte attrice della somma per spese di lite, di Euro 11229,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Napoli 14/04/2025
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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