Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 741/2022 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI presidente relatore;
dott. Marisa SALVO consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 741/2022 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
1.07.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA ; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea PRUITI CIARELLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Paolina Pirri in Messina, via Ghibellina n. 77, in virtù dei poteri conferiti con la procura allegata digitalmente ai sensi dell'art. 83 C.P.C.; pec: Email_1
APPELLANTE
e ; Controparte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_2
; CP_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'Avv. FRISENDA Signorina ed elettivamente domiciliati in Messina, Piazza Trombetta n.1, come da procura in foglio separato che costituisce parte integrante della comparsa di costituzione;
pec: ; Email_2
APPELLATI
avente ad oggetto: appalto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante:
“… riformare l'impugnata sentenza accogliendo tutti i motivi esposti nel presente atto di appello;
ritenere e dichiarare il diritto del Signor ll'accoglimento della domanda riconvenzionale, quantificando l'importo del credito Parte_1 per il quale è stata raggiunta la prova, sulla scorta della relazione di TU già acquisita agli atti del procedimento di
per l'effetto, rideterminare l'importo liquidato in favore degli attori in €.17.690,40, Parte_2 al lordo della compensazione di cui al punto precedente …”.
Per le parti appellate:
“… dichiarare inammissibile l'appello di in quanto, prima facie, non sussiste alcuna ragionevole Parte_1 probabilità che venga accolto;
senza recesso dalla superiore richiesta, rigettare con ogni e qualsiasi statuizione le domande di cui all'appello di controparte e, conseguentemente, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Patti n. 666/202 …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
*
In prime cure:
con atto di citazione, notificato in data 18.7.2013, e Controparte_1 CP_2 convenivano in giudizio (imprenditore costruttore e venditore), Parte_1 effettuando la notificazione – quale mera denuntiatio litis, in difetto di domande verso costoro
– anche a pro' di tali , , e Controparte_3 Parte_3 Controparte_4
, deducendo che: Parte_4
− con contratto preliminare di compravendita del 4.7.2004, con allegato capitolato d'appalto, si erano obbligati ad acquistare dal le unità immobiliari consistenti in un appartamento posto al piano secondo, distinto Parte_1 al NCEU al foglio 11 particella 1155 sub 1, oltre ad un vano garage, magazzino posto al piano secondo sottostrada, distinto in catasto al foglio 11 particella e 1155 sub. 22, unitamente alle parti comuni dell'edificio e alla corte che circonda il fabbricato;
− avevano convenuto con che l'atto di compravendita venisse stipulato entro il 31.12.2004; Parte_1
− dato che alla data del 29.12.2004, fissata per la stipula dell'atto pubblico, le parti condominiali non erano state completate e rifinite, con scrittura privata del 28.12.2004 avevano confermato gli impegni assunti con il preliminare di vendita del 4.7.2004 e avevano pattuito reciproche garanzie;
− il aveva provveduto nell'anno 2005 ad effettuare i lavori di collazione del manto di copertura del Parte_1 fabbricato, nell'anno 2006 ad eseguire i lavori relativi alla scala interna con apposizione di marmo e rifinitura pareti, esclusa la tinteggiatura e non aveva attuato nessun'altro intervento per la sistemazione definitiva dell'edificio condominiale;
− l'immobile presentava “importanti difformità urbanistiche che determinano l'irregolarità amministrativa dell'opera a causa del mancato rispetto della normativa sulle distanze”, in quanto sarebbe stato “traslato” di due metri verso sud e tale traslazione determinerebbe un vizio insanabile dell'immobile con contestuale perdita di valore;
− sarebbero stati realizzati nel sottotetto “tre appartamenti”, in mancanza di concessione edilizia e non previsti nell'originario progetto;
quantificavano:
1) i danni per i lavori (mancati) di completamento dell'edificio, in € 31.113,65;
2) il danno per la diminuzione del valore dell'immobile, in € 36.800,00;
3) il danno derivante dalle difformità dei lavori eseguiti nel vano scala, in € 1.066,94;
4) il danno da infiltrazioni di umidità nel proprio appartamento derivanti dalla mancata rifinitura del fabbricato, in € 1.763,73;
5) il danno per maggiori spese energetiche, derivanti dalla mancanza di realizzazione degli intonaci esterni, che a sua volta aveva provocato consistenti escursioni termiche, in € 780,00;
6) il danno da svalutazione del proprio appartamento per l'insanabile irregolarità amministrativa denunciata, derivante dalla traslazione dell'edificio, in € 44.000,00;
7) il danno derivante dall'abusiva realizzazione nel sottotetto di tre appartamenti, in difformità al progetto originario, in € 30.800,00; e chiedevano, previo accertamento del mancato completamento delle opere relative alla costruzione del Complesso Edilizio sito in Via Risorgimento n. 3: a) il riconoscimento della responsabilità per inadempimento addebitabile al per Parte_1 tutti i danni descritti e subiti dagli attori “in dipendenza della cattiva e/o mancata esecuzione dei lavori da parte del convenuto, e della non rispondenza degli stessi a quanto convenuto”; b) la condanna del medesimo “… ad adempiere a quanto contrattualmente previsto e, quindi, a completare i lavori relativi all'edificio di via Risorgimento […] entro un determinato termine giudizialmente stabilito o, in subordine, a risarcire […] la somma di € 31.113,65 oltre IVA ed interessi, per opere di completamento non realizzate …”; c) l'accertamento del danno patito dagli attori per effetto dell'inadempimento del Parte_1
e la condanna al pagamento della complessiva somma di € 114.143,73, oltre interessi, oltreché del danno non patrimoniale;
d) con vittoria di spese e compensi.
Costituitosi in giudizio il solo (le altre parti convenute essendo rimaste Parte_1 contumaci), costui, premettendo che:
- con scrittura privata del 28.12.2024 aveva concordato con gli attori il prezzo per la compravendita dell'immobile nella complessiva somma di euro 136.000,00, di cui € 36.000,00 erano già stati versati al momento della sottoscrizione di tale scrittura privata;
€ 88.000,00 dovevano essere versati al momento della stipula del contratto di compravendita ed € 12.000,00 dovevano essere versati successivamente in tre diversi pagamenti scaglionati nel tempo (ossia): € 2.000,00 alla rifinitura della scala interna;
€ 2.000,00, alla rifinitura della copertura;
€ 8.000,00 alla rifinitura dei prospetti di tutto il fabbricato e della corte condominiale;
- i lavori di rifinitura della scala interna e della copertura erano stati completati, ma, né gli attori, né Parte_3
, né , né , né già proprietario
[...] Controparte_3 Parte_4 Controparte_5 dell'immobile oggi di proprietà di , avevano versato quanto dovuto per l'ultimazione dei Controparte_4 lavori;
- gli attori, avendo violato l'articolo 1 della scrittura privata del 28/12/2004, erano essi debitori della somma di € 4.000,00;
- nonostante l'inadempimento di tutti gli acquirenti, egli aveva ugualmente realizzato gran parte dei lavori di rifinitura del prospetto del fabbricato e della corte condominiale, al fine di evitare che l'edificio potesse subire danneggiamenti (tra cui. pavimentazione ed impermeabilizzazione dei balconi;
realizzazione di muretti e ringhiere dei balconi, muri in cemento armato lato valle con palificazione);
- l'immobile era conforme alle concessioni edilizie al momento della stipula del contratto di compravendita (in possesso di regolare concessione edilizia per tutte le difformità dell'immobile rispetto a quanto previsto negli allegati tecnici delle precedenti concessioni edilizie, ivi compresa la traslazione del fabbricato di due metri verso sud e la posizione di lucernai sulla copertura del fabbricato);
- nel sottotetto non erano stati realizzati tre appartamenti e gli spazi non erano mai stati utilizzati per civile abitazione;
- alcuni lavori di rifinitura (quali la collocazione di marmi pregiati nelle scale e la realizzazione della copertura con tecniche e materiali qualitativamente superiori e più costosi) erano stati realizzati in maniera migliorativa rispetto al capitolato di esecuzione lavori;
- egli, inoltre, aveva realizzato, su specifica richiesta degli attori e degli altri convenuti un complesso e costoso lavoro, che aveva previsto: 1) la palificazione del costone del fondo (con pali da 6 mt di profondità) con cordolo in cemento armato della lunghezza di 30 metri lineari per 0,80 metri di altezza;
2) la costruzione di un muro di contenimento in cemento armato della lunghezza di 30 metri ed altezza di 3,80 metri;
- i suddetti lavori non facevano parte degli obblighi di cui al capitolato di esecuzione lavori allegato al contratto preliminare, né della scrittura privata del 28.12.2004; chiedeva, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di:
“… 1) Ritenere e dichiarare l'inadempimento degli attori in relazione al mancato pagamento delle somme indicate all'art. 1 della scrittura privata del 24.12. 2004, nonostante il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del Signor 2) per l'effetto condannare gli attori al pagamento, in solido tra loro, delle somme Parte_1 previste in contratto o che saranno determinate in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) ritenere e dichiarare il diritto del comparente ad ottenere un indennizzo per i miglioramenti apportati ai lavori di rifinitura scale e copertura da parte del Signor e determinare il valore economico;
4) per l'effetto Parte_1 condannare gli attori a pagare pro quota l'incremento di valore delle opere di rifinitura realizzate;
5) ritenere e dichiarare il diritto del Signor ad ottenere il pagamento dei lavori realizzati, su incarico degli Parte_1 attori e degli altri comproprietari, meglio descritti al punto 2.10 delle premesse;
6) per l'effetto condannare gli attori al pagamento pro quota delle somme di cui alla domanda precedente …”.
Espletate la prova orale ed indagine tramite consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale Civile di Patti, con pronuncia emessa in data 20.9.2022 al n. 666, nel procedimento già iscritto al n. 100412/2013 RGAC, così statuiva:
“…. 1) accerta e dichiara l'inadempimento del convenuto rispetto agli obblighi assunti verso gli attori, per le causali di cui in premessa, e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 53.750,00, oltre interessi sulla somma devoluta alla data dell'inadempimento e via via rivalutata sino al soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
3) condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori, di € 458,00 per spese ed € 7.795,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa definitivamente a carico del convenuto soccombente …”.
*
Con atto di citazione, notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 6.11.2017,
conveniva in giudizio davanti a questa Corte i prefati coniugi Parte_1 CP_1
e , riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale
[...] CP_2
Civile di Patti con la sopra richiamata sentenza.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale convenuta) il rigetto delle domande tutte di controparte, lamentava l'erroneità dell'impugnata sentenza:
1. in punto di quantum, nella parte in cui aveva così statuito:
“… Il TU ha stimato: in € 120.000,00 il costo delle opere da eseguirsi sui prospetti esterni dell'intero fabbricato (Approntamento, nolo e smontaggio ponteggio;
Intonaco civile e strato di finitura;
Risanamento di elementi degradati in c.a. e trasporto a discarica;
Battiscopa per balconi;
Pluviali in pvc;
Verniciatura ringhiere balconi;
Muratura di tamponamento (piano terra, piano 1° e 2° sottostrada); Rete porta intonaco per facciate e sotto balconi;
Opere provvisionali di sicurezza). Il costo dei lavori da eseguirsi internamente nel corpo scala sono stati quantificati a corpo in € 3.000,00 (Tinteggiatura pareti;
Placche cassette e copri scatole impianto elettrico;
Finitura di una porzione di parete); il costo dei lavori di sistemazione della corte in € 20.000,00; CP_6 il sovrapprezzo per la difformità nella realizzazione delle scale in € 1.700,00, per un totale complessivo di € 144.700,00. Il danno da diminuzione di valore dell'immobile di proprietà degli attori, derivante dal mancato completamento dell'edificio e dalla difformità di quanto realizzato rispetto al capitolato è stato quantificato in € 26.335,40 (importo ottenuto moltiplicando l'importo totale dei lavori per il coefficiente corrispondente alla quota di proprietà degli attori). I danni all'interno dell'appartamento attoreo sono stati quantificati a corpo in € 540,00. Per quanto precede, e per quanto specificato dal TU, il danno da mancata esecuzione delle opere e della mancata conformità di talune opere al capitolato nonché il danno emergente nell'appartamento di parte attrice è pari a € 26.876,40. Il danno da deprezzamento dell'appartamento attoreo è pari al valore delle opere mancanti ossia € 26.335,40. Dal che ne discende che il convenuto è tenuto al pagamento, in favore degli attori, di € 53.750,00, oltre interessi sulla somma devalutata alla data dell'inadempimento e via via rivalutata sino al soddisfo …”;
ed invero:
“… il Giudice di prime cure ha effettuato una disamina dei fatti processuali, una interpretazione delle prove assunte e un calcolo degli importi di cui alla perizia del TU ing. completamente illogica e distante Per_1 dalla realtà. Alcune somme sono state considerate crediti a titolo di danno, in favore degli attori, in maniera raddoppiata, cioè, calcolate due volte per le medesime causali. Ciò ha portato ad una illegittima valutazione degli interessi delle parti e a una macroscopica violazione di legge, nell'applicazione degli istituti giuridici riguardanti il procedimento giudiziale”;
e, più in specifico, il primo Giudice:
1.1. non avrebbe dovuto sommare il costo/valore dei lavori da realizzare con “il sovrapprezzo per la difformità”, ma avrebbe dovuto sottrarre il sovrapprezzo suddetto dall'ammontare del costo/valore dei lavori da realizzare, dal momento che:
- il sovrapprezzo si sarebbe riferito al marmo utilizzato per la finitura della scala
(marmo di maggiori qualità/costo/valore rispetto a quello previsto in contratto) e alla copertura del tetto (con materiale coibentato, rispetto alle tegole di cemento, anche questo avente maggiori qualità/costo/valore rispetto a quello previsto in contratto), che avrebbero potuto determinare solo una diminuzione del debito e non un aumento;
e, dunque:
- il totale complessivo, depurato di detta voce, sarebbe pari al minor importo di €
141.300,00 (cioè, 120.000 + 3.000 + 20.000 – 1.700);
1.2. avrebbe erroneamente calcolato “il danno da diminuzione di valore dell'immobile di proprietà degli attori, derivante dal mancato completamento dell'edificio e dalla difformità di quanto realizzato rispetto al capitolato” in € 26.335,40 (somma ottenuta moltiplicando l'importo totale dei lavori per il coefficiente corrispondente alla quota di proprietà degli attori), perché l'operazione matematica di moltiplicazione dell'importo
“totale dei lavori” per il coefficiente corrispondente alla quota di proprietà dei coniugi
, avrebbe dovuto essere effettuata, utilizzando come numeratore la somma CP_1 di € 141.300,00, piuttosto che l'importo di € 144.700,00; il danno del mancato completamento dell'edificio, ut supra rettificato, dovrebbe essere quantificato in € 25.716,60 (cioè € 141.300,00 x 0,182) e non in € 26.335,40 (€
144.700,00 x 0,182)
1.3. “… Aggiungendo a tale somma l'importo calcolato dal TU per “I danni all'interno dell'appartamento attoreo [che] sono stati quantificati a corpo in € 540,00” si ottiene la somma di €.26.256,60 e non la somma di € 26.876,40, come erroneamente stabilito dal Giudice”;
1.4. avrebbe errato nel riconoscere il danno da deprezzamento dell'immobile, pari a € 26.335,40, detta liquidazione essendo stata inclusa nella liquidazione del “danno da mancata esecuzione delle opere e della mancata conformità”:
”… È infatti da considerare che …”:
1.4.1. “… se i lavori de quo venissero realizzati e l'edificio venisse completato, la stessa azione (completamento dei lavori) produrrebbe sia la compensazione dei lavori non eseguiti, sia l'aumento corrispondente del valore dell'edificio. Si tratta di una vera e propria duplicazione della liquidazione basata sullo stesso elemento di fatto (cioè, il valore intrinseco dell'immobile allo stato in cui attualmente si trova). È evidente che il Giudice di prime cure non poteva condannare il Signor l pagamento dello stesso tipo danno due volte”; Parte_1
1.4.2. “… Altra cosa sarebbe stata la liquidazione del danno non patrimoniale, per il mancato godimento del bene immobile rifinito e completo, che gli attori avevano chiesto essere liquidato, ma del quale non hanno fornito alcuna prova in giudizio, tanto che nella medesima sentenza il Giudice ha stabilito che “Nulla è dovuto a titolo di danno non patrimoniale, mancando la prova delle conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale patite per effetto dell'inadempimento del convenuto”;
2. là dove aveva rigettato la domanda riconvenzionale d'esso deducente, affermando che:
“… È infondata e va respinta la riconvenzionale del convenuto, sia perché egli non ha provato che la realizzazione del muro di contenimento e della palificazione è stata richiesta espressamente dagli attori e dagli altri comproprietari dell'immobile, essendo invece emerso che tali lavori erano stati eseguiti ben prima della vendita dell'appartamento agli attori. Inoltre, stando alla scrittura privata del 28.12.2004, l'importo di € 12.000,00, ancorché scaglionato, doveva essere corrisposto dagli attori a condizione che entro il 30.6.2006 tutti i lavori fossero stati completati. Poiché così non è stato, non sussiste alcun inadempimento degli attori …”;
ed infatti:
2.1. il termine del 30.6.2006, previsto nella scrittura privata del 28.12.2004 per l'ultimazione dei lavori, non sarebbe stato previsto come essenziale ai fini dell'avveramento della condizione sospensiva, anche perché il completamento dei lavori non sarebbe stato considerato come condizione necessaria rispetto al diritto del i ottenere il pagamento degli ulteriori lavori eseguiti sull'edificio; Parte_1
2.2. l'impresa avrebbe avuto diritto ad ottenere le somme previste nel capitolato d'appalto relativamente alla rifinitura della scala e della copertura dell'immobile, in quanto tali lavori sarebbero stati completati e, in giudizio, sarebbe stata raggiunta la piena prova di ciò (al netto della tinteggiatura della scala condominiale, debitamente calcolata dal TU ); Per_1
sicché:
“… la decisione del Giudice è (…) giuridicamente e logicamente erronea, poiché la domanda riconvenzionale del Signor andava accolta quantomeno sulla parte di lavori realizzati, per i quali è stata Parte_1 pienamente raggiunta la prova giudiziale, visto che nel medesimo procedimento risulta incontestato che i coniugi non hanno provveduto al pagamento dei lavori di rifinitura della scala condominiale …”; CP_1
ed ancora:
“… Sulla scorta di quanto accertato dal TU , il Giudice avrebbe dovuto calcolare l'importo Per_1 corrispondente ai lavori realizzati dal e non pagati dai coniugi , accogliere Parte_1 CP_1 parzialmente la domanda riconvenzionale e parzialmente compensare tale importo con il maggiore importo liquidato in favore degli attori …”;
3. avrebbe accolto acriticamente le risultanze istruttorie del TU, non recependosi (né da parte del professionista designato, né da parte del Giudice a quo):
3.1. le osservazioni critiche del c.t.p. ing. , sebbene inviate regolarmente Persona_2 tramite pec al TU (ing. ), del tutto omesse in valutazione;
Per_1
3.2. il quantum liquidato ivi, stimato nel ben minor importo del valore dei lavori da eseguirsi in € 97.200,00 e nel danno da mancata esecuzione delle opere pari a € 17.690,40 (ovvero € 97.200,00 x 0,182) e non ad € 53.750,00;
e concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, previa sua inibitoria, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio. *
I resistenti coniugi si costituivano con atto depositato (in modalità Parte_2 telematica) in data 5.7.2023 e, deducendo ex adverso:
in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis C.P.C.;
e, nel merito:
sub 1.1. e sub 1.2., che: non sarebbe condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui il sovrapprezzo accertato dal TU avrebbe dovuto comportare una diminuzione del debito e non un aumento, in considerazione dell'utilizzo di materiali migliori;
ed invero:
“… Il TU dalle pagg. 8 a 10 del suo elaborato ha risposto al quesito “quantificare le spese necessarie per il completamento delle opere nell'immobile di proprietà degli attori rimaste eventualmente incompiute” ed ha precisato che” la quantificazione delle spese necessarie per il completamento delle opere comuni nel fabbricato in oggetto, può essere effettuata con un computo di massima, facendo riferimento a lavori di edilizia residenziale della stessa tipologia ed ai prezzi vigenti nel Prezzario regionale. Ha quantificato tali spese per lavori ai prospetti esterni, lavori interni corpo scala, lavori sistemazione corte e sovrapprezzo per difformità esecutive vano scala in complessivi € 144.700,00 In particolare: quanto al vano scala, manca la tinteggiatura;
relativamente alla mancata conformità di alcune lavorazioni con quanto previsto nel Capitolato di esecuzione lavori, il TU ha riscontrato che la pavimentazione del corpo scala è stata realizzata in granito grigio, invece quella prevista nel Capitolato di esecuzione Lavori era in “marmo bianco Carrara” con pedate di spessore 3 cm, invece quelle presenti sono di 2 cm;
che al Piano secondo sottostrada la pavimentazione del vano scala è stata realizzata in ceramica …”;
il Ctu avrebbe già adeguatamente risposto alle osservazioni alla bozza avanzate dall'allora convenuto in primo grado e riproposte in appello ivi, sostenendo che:
“… Il Ctp di parte convenuta ritiene (…) che la difformità relativa al ridotto spessore delle lastre di marmo del corpo scala (2 cm) rispetto a quello previsto dal capitolato (3 cm) non comporti alcun danno in quanto è stato utilizzato una tipologia di marmo qualitativamente superiore rispetto a quello previsto dal capitolato (marmo grigio piuttosto che marmo bianco Carrara). A tal proposito lo scrivente conferma la difformità già rilevata nel corpo della relazione, e fa presente che non è stata rispettata dal costruttore una specifica indicazione di capitolato, in quanto è stato adottato un materiale di spessore diverso, in difetto rispetto a quanto previsto contrattualmente …”;
sub 1.3. e 1.4., che:
“… l'appellante si muove dalla supposta riquantificazione operata dallo stesso che sull'importo di € 144.700,00 decurta arbitrariamente il deprezzamento per la difformità dei materiali della pavimentazione della scala che ritiene migliori ed ignora che il TU li ha ritenuti difformi e non migliori da quelli previsti in capitolato, addizionando il deprezzamento
…”;
“… Quanto alla duplicazione della voce il Giudice ha correttamente ritenuto in sentenza che l'importo quantificato dal TU quale danno da mancata esecuzione delle opere e della mancata conformità di talune opere al capitolato nonché il danno emergente nell'appartamento di parte attrice è pari a € 26.876,40. Ha poi ulteriormente utilizzato tale quantificazione quale danno da deprezzamento dell'appartamento attoreo. Pertanto, diverse sono le voci e nessuna duplicazione è stata effettuata …”;
sub 2., che: non avrebbe errato il Tribunale nella parte della sentenza in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale in quanto:
- il , nel corso dell'interrogatorio formale, aveva ammesso che: Parte_1 “… quanto al capo G) posso dire che, per quanto riguarda i muri a monte sono stati realizzati prima dell'acquisto da parte dei coniugi . Non ricordo se fossero realizzati quelli a valle …”; Parte_2
- i e , nel corso dell'interrogatorio formale, avevano riferito Controparte_1 CP_2 che:
“… al momento del rogito il muro era già costruito perché serviva per il contenimento del fabbricato e trattandosi di opere necessarie al contenimento dell'intero stabile e del versante, trattandosi di una scarpata che andava contenuta e che pertanto nulla dovevano per tali opere che erano ragionevolmente comprese nel presso di acquisto …”;
- il Ctp, , sentito all'udienza del 15.09.2019, aveva confermato in senso Persona_3 affermativo le circostanze di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 C.P.C.:
“… h) Vero o no che la palificazione del costone del fondo con sovrastante muro è stata realizzata in epoca precedente alla vendita degli appartamenti? i) Vero o no che nell'anno 2002 la palificazione del costone del fondo con sovrastante muro risultava già realizzata così come i muretti e le ringhiere dei balconi j) Vero o no che i muri su pali di monte e di valle sono opere necessarie non solo per la stabilità del fabbricato di che trattasi ma anche per tutelare la stabilità dei preesistenti fabbricati a monte ed a valle e nel complesso per tutelare la stabilità dell'intero versante …”;
sub 2., che:
l'efficacia del contratto e l'elargizione dell'intera somma sarebbero stati subordinati all'avversarsi della condizione di “completamento di lavori e rifiniture appartamento e garage”, dal momento che:
- ” l'importo residuo richiesto dall'appellante con la comparsa di costituzione in primo grado era di € 4.000,00, con la scrittura privata richiamata le parti , prendendo atto che alla stipula dell'atto pubblico fissato per il 24.12.2004 i lavori non erano ultimati, convenivano che l'importo di € 12.000,00 venisse corrisposto dagli attori -acquirenti in tre soluzioni e a completamento di lavori e rifiniture appartamento e garage e, comunque, solo dopo la rettifica dell'atto di compravendita del terreno sul quale insisteva il fabbricato. Si prevedeva che i lavori dovevano essere ultimati entro il 30.06.2006 ed in caso contrario avrebbe dovuto corrispondere una penale”;
- nessuno dei testi, di parte convenuta, avrebbe dato un contributo utile alla ricostruzione della suddetta circostanza, ed infatti, il teste di parte convenuta, , Testimone_1 fratello del convenuto , avrebbe risposto che: Parte_1
“… nulla sapeva in riferimento alla domanda di cui alla lettera a) vale a dire se avevano o meno provveduto gli attori alle somme di cui alla scrittura privata così come per la lettera b) -se sono debitori di € 4.000,00, risponde
“ con riferimento alla lettera b nulla so per conoscenza diretta…”ho sentito dire a mio fratello…; così come non sa se i lavori di rifinitura hanno rispettato il contratto che non sono stati effettuati i lavori di rifinitura del prospetto esterno del fabbricato e della corte …”;
ed ancora:
“… L'appellante lamenta l'errore in cui è incorso il Giudice in quanto avrebbe dovuto, almeno, accogliere la riconvenzionale limitatamente alla parte di lavori realizzati. Sul punto si richiamano le argomentazioni già svolte al punto 3) tenendo conto che la sentenza ha congruamente motivato il rigetto della superiore richiesta …”;
sub 3., che: in sentenza era stato ben avvisato che:
“… Il CTP nelle sue osservazioni ha ritenuto che “detti lavori siano stati valutati per eccesso e che si impone per essi una più equa rideterminazione…” il TU ha dato atto nella sua Relazione di tali osservazioni anche relative alla difformità dei prezzi ma ha ritenuto di dover confermare le sue conclusioni …”;
concludevano chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza in recepimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze del corrente grado di giudizio. *
Con ordinanza del 16.6.2023 la Corte, in seguito al ricorso incidentale azionato ex art 351 C.P.C. dal in data 13.5.2023, rigettava la richiesta d'inibitoria non sussistendo i Parte_1 presupposti di cui all'art. 283 C.P.C.
Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 16.6.2023 (con decreto presidenziale del 20.02.2023) a quella del 7.7.2023 (per la trattazione), le parti erano rimesse per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 1.7.2024.
In esito a tale udienza – celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. nelle date del 24 e 28.6.2024 – la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 21.10.2024).
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In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
mentre parte appellante (con atti depositati in modalità telematica in data 28.09.2024 e 15.10.2024) rilevava ancora che:
- “…Nelle memorie ex art. 190 C.P.C. i resistenti hanno riconosciuto di essere incorsi nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C. …”;
di contro, la difesa delle parti appellate (con atti depositati in modalità telematica in data 24.9.2024 e 15.10.2024) rilevava ex adverso:
- “… Quanto all'eccezione di controparte in ordine alla tardività della costituzione del l'appellato e alle decadenze ad essa connessa va evidenziato come le decadenze menzionate nell'art. 167 C.P.C., sono 1) impossibilità di presentare domande riconvenzionali, 2) chiamate di terzo e 3) di sollevare eccezioni processuali o di merito, a meno che non siano rilevabili d'ufficio. Nessuna di tali domande è stata avanzata da parte appellata nella sua memoria dove si è limitata a richiedere l'inammissibilità o il rigetto delle domande di controparte, senza, pertanto, incorrere in alcuna decadenza …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima questione che il Collegio deve esaminare è quella relativa alla fondatezza o meno dell'eccezione di costituzione tardiva delle parti appellate, sollevata dalla difesa del Parte_1 nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 7.7.2023, tenutasi dopo il deposito in via telematica della comparsa di costituzione in giudizio.
Fermo in fatto che:
- le parti appellate si sono costituite in giudizio in data 5.7.2023, ossia non nel rispetto del temine di giorni 20 antecedenti rispetto alla data dell'udienza fissata con la citazione d'appello per la prima comparizione (id est, al 12.6.2023) bensì successivamente rispetto ad esso, e, quindi, tardivamente;
- con il suddetto scritto difensivo, nell'interesse dei coniugi si sono formulate mere CP_1 difese e conclusioni esclusivamente per la declaratoria dell'inammissibilità e/o il rigetto delle domande avanzate da controparte;
dalla superiore tardività, che non integra ex se alcuna invalidità sulla relativa posizione processuale, non deriva comunque necessità di declaratoria di preclusione di sorta.
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Venendo ora ai profili di doglianza analiticamente richiamati sub 1., osserva al riguardo la Corte:
quanto ai rilievi da sub 1.1. a sub 1.3., che:
fermo per tabulas quanto accertato all'esito dei sopraluoghi effettuati, nel senso che l'ing. : Per_1
i. in merito al quesito “… descrivere, anche mediante riproduzione grafica e fotografica lo stato dei luoghi …” ha chiarito che:
“… il fabbricato alla vista si presenta con il prospetto allo stato rustico privo di intonaci e di strato di finitura, ad eccezione di piccole parti. La corte si presenta in terra battuta e priva di un parapetto laddove si presenta un dislivello di circa 4 metri (al confine con altre proprietà. Mancano alcune tamponature esterne al piano secondo sottostrada, al piano primo sottostrada e al piano terra. Mancano i pluviali e la verniciatura delle ringhiere dei balconi al piano terra e primo sottostrada. Risultano non accessibili da spazi condominiali i contatori del gas. Come prima descritto i prospetti si presentano allo stato rustico, e parte di essi, in particolar modo lato valle, necessitano anche di un intervento di risanamento strutturale dovuto alla mancanza di protezione con intonaci e tinteggiatura. All'interno dell'edificio manca la tinteggiatura nel vano scala condominiale e manca l'intonaco di finitura in una piccola porzione di parete, mancano alcuni coperchi delle scatole di derivazione dell'impianto elettrico e le placchette in tutti i punti luce del vano scala. All'interno dell'unità immobiliare degli attori sono presenti tracce di umidità di risalita nelle pareti perimetrali dovute probabilmente alla mancanza di zoccoletti negli adiacenti balconi …”;
ii. ha, poi, verificato la conformità o meno al contratto d'appalto dei lavori eseguiti, a proposito della quale si legge in specifico in c.t.u. (pp. 6-7) quanto appresso:
“… a) Parte attrice lamenta la mancata conformità dello strato di finitura delle pareti del vano scala, le quali sono state realizzate con intonaco a grana grossa piuttosto che fine. A tal proposito lo scrivente Ctu ritiene che questa non possa considerarsi una mancata conformità, ma piuttosto la lagnanza di parte attrice fa rilevare la mancanza dello strato di tinteggiatura sovrastante l'intonaco, il che avrebbe reso la finitura impermeabile alle polveri e idonea dal punto di vista igienico-sanitario;
b) La pavimentazione del corpo scala è stata realizzata in granito grigio;
invece, quella prevista nel Capitolato di esecuzione Lavori era in “marmo bianco Carrara” con pedate di spessore 3 cm;
invece, quelle presenti sono di 2 cm (foto n.13). Inoltre, al Piano secondo sottostrada la pavimentazione del vano scala è stata realizzata in ceramica (foto n.14); c) Il manto di copertura del fabbricato è stato realizzato in lastre metalliche coibentate (foto n.15), invece nel
Capitolato di esecuzione Lavori era previsto in “tegole di cemento colorato”. Detta mancata conformità, a parere dello scrivente Ctu, non ha comportato una diminuzione di valore dell'intero fabbricato, perché nel capitolato era prevista una tipologia di manto non coibentato (tegole di cemento colorato), invece il manto messo in opera è coibentato, apportando benefici in termini energetici, all'intero manufatto edilizio …”; iii. ha, quindi, quantificato, servendosi delle tipologie dei lavori di edilizia residenziale similari e dei prezzi vigenti nel Prezzario Regionale, le spese necessarie per il completamento delle opere rimaste incompiute contabilizzandole nei seguenti termini:
- € 120.000,00 per i lavori esterni al fabbricato (approntamento; nolo e smontaggio ponteggio;
intonaco civile e strato di finitura;
risanamento di elementi degradanti in c.a. e trasporto a discarica;
battiscopa per balconi;
pluviali in pvc;
verniciatura ringhiere balconi;
muratura di tamponamento (piano terra, piano 1° e 2° sottostrada); rete porta intonaco per facciate e sotto balconi;
opere provvisionali di sicurezza);
- € 3.000,00 per i lavori interni corpo scala (tinteggiatura pareti;
placche cassette e copri scatole impianto elettrico;
finitura di una porzione di parete);
- € 20.000,00 per i lavori di sistemazione della corte (realizzazione pendenze e massetto;
opere regimentazione acque (caditorie, tubazione in pvc); opere in ferro per ringhiera a valle e per scalette accesso vano contatori gas;
verniciatura ringhiere);
- € 1.700,00 quale sovrapprezzo per difformità esecutive, e cioè:
€ 1.000,00 per la pavimentazione in marmo, in quanto avvenuta con lastre di spessore di 2 cm piuttosto che di 3 cm;
€ 700,00 per la pavimentazione del vano scala, al piano secondo sottostrada, poiché realizzata in ceramica piuttosto che in marmo;
parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure (recependo quanto rilevato dal TU.
) avrebbe aggiunto il superiore “sovrapprezzo per difformità”, piuttosto che sottrarlo Per_1
(dall'ammontare del costo/valore dei lavori da realizzare), e, per così dire “a cascata”, avrebbe calcolato in modo errato anche il danno da diminuzione del valore dell'immobile (€26.355,40 anziché € 25.716,60) – utilizzando come numeratore la somma € di 144.700,00 e non la somma corretta di € 141.300,00 – a suo dire poiché la collocazione di marmi pregiati nelle scale e la realizzazione della copertura con tecniche e materiali qualitativamente superiori sarebbero stati realizzati in maniera migliorativa rispetto al capitolato di esecuzione lavori, garantendo un maggiore beneficio ai committenti.
Al riguardo, si osserva, il c.t.u. aveva già fornito chiarimenti riguardo alle suddette osservazioni, in quanto le censure sollevate dalla parte odierna appellata, allora convenuta, corrispondono a quelle già avanzate in risposta alla bozza di consulenza;
ed infatti, aveva sostenuto che:
“… Il Ctp di parte convenuta ritiene inoltre che la difformità relativa al ridotto spessore delle lastre di marmo del corpo scala (2 cm) rispetto a quello previsto dal capitolato (3 cm) con comporti alcun danno in quanto è stato utilizzato una tipologia di marmo qualitativamente superiore rispetto a quello previsto dal capitolato (marmo grigio piuttosto che marmo bianco Carrara). A tal proposito lo scrivente conferma la difformità già rilevata nel corpo della relazione, e fa presente che non è stata rispettata dal costruttore una specifica indicazione di capitolato, in quanto è stato adottato un materiale di spessore diverso, in difetto rispetto a quanto previsto contrattualmente ...”;
risulta dunque per tabulas dalla consulenza che la pavimentazione del corpo scala e del vano scala, al piano secondo sottostrada, fossero stati realizzati con materiali difformi rispetto a quelli previsti nel capitolato di esecuzione lavori, sicché:
- in disparte che i materiali utilizzati fossero (come assunto, ma non accertato) di qualità superiore rispetto a quelli inizialmente previsti e che gli spessori fossero inferiori;
- essi non erano stati richiesti;
- il loro uso non era stato autorizzato ex ante né ratificato ex post; donde l'obiettiva emersione d'un inadempimento contrattuale, che sarebbe illogico imputare ai committenti, atteso che modificare unilateralmente quanto previsto dal capitolato non è legittimo, dal momento che non spetta all'appaltatore l'opportunità di variare il progetto esecutivo, ma semmai al committente. Di talché è giocoforza riconoscere che l'importo calcolato per le difformità esecutive andasse (e vada) sommato all'ammontare del costo/valore dei lavori da realizzare e che il costo complessivo delle spese necessarie sia da confermarsi pari ad euro 144.700.00 (cioè, 120.000+3.000+20.000+1.700);
donde il rigetto in parte qua di tutti i motivi di gravame suddetti, in ragione dell'infondatezza
“derivata” delle difese sub 1.2 e sub 1.3. in quanto “il danno da diminuzione di valore dell'immobile di proprietà degli attori, derivante dal mancato completamento dell'edificio e dalla difformità di quanto realizzato rispetto al capitolato” è stato correttamente quantificato in complessivi euro 26.335,40, utilizzando come numeratore la somma di € 144.700.00 e moltiplicando quest'ultima per il coefficiente corrispondente alla quota di proprietà dei coniugi (144.700,00 x 0,182 = euro Parte_2
26.335,40).
Circa la censura sub. 1.4., invece:
opina parte appellante che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel riconoscere e liquidare
”il danno da deprezzamento dell'appartamento attoreo” in misura pari al valore delle opere mancanti, ossia euro 26.335,40, dal momento che la liquidazione del “danno” sarebbe stata omnicomprensivamente effettuata dal consulente d'ufficio nella liquidazione del “danno da mancata esecuzione delle opere e della mancata conformità”; lamenta, in specifico, che il primo decidente avrebbe calcolato due volte lo stesso danno, una volta riconoscendolo quale valore compensativo dei lavori mancati e la seconda volta come deprezzamento.
La doglianza in questione risulta meritevole di accoglimento.
Il c.t.u. ha calcolato il costo delle opere necessarie in euro 144.700,00 e ha riconosciuto il danno da diminuzione di valore dell'immobile dei pari alla quota parte del predetto Parte_2 ammontare ad essi riferibile (e ciò sia per la componente incidente sulla proprietà esclusiva dei menzionati, sia per quella incidente sulle parti comuni), ossia utilizzando come criterio di sua identificazione il costo delle opere necessarie per l'eliminazione delle difformità di costruzione e per l'ultimazione delle opere non completamente realizzate, sostanzialmente confermando
(nelle pp. 10-11) al riguardo che non trattavasi d'un danno permanente, bensì eliminabile con il completamento del cantiere in conformità al capitolato (id est, con l'effettuazione di tali lavori):
“… Il danno per la diminuzione di valore subita dall'immobile di proprietà attrice a seguito della mancata esecuzione delle suddette opere può essere determinato ripartendo le spese come sopra calcolate sulla scorta dei millesimi di proprietà esclusiva;
non essendo il fabbricato in oggetto munito di tabelle millesimali, si determina nel seguito la quota di comproprietà delle parti comuni in funzione della volumetria di proprietà esclusiva. Volume piano secondo sottostrada (escluso parti comuni) mc 1096; Volume piano primo sotto strada (escluso parti comuni) mc 851; Volume piano Terra (escluso parti comuni) mc 758; Volume piano primo (escluso parti comuni) mc 795; Volume piano secondo (escluso parti comuni) mc 795; Volume complessivo fabbricato (escluso parti comuni) mc 4295; Volume appartamento propr. sub 21 mc 564; Volume magazzino propr. sub 22 mc 219; Volume complessivo proprietà CP_1 CP_1
mc 783 Quota di comproprietà delle parti comuni 783/4295 = 0,182. CP_1 CP_1 Pertanto il danno per la diminuzione di valore subita dall'immobile di proprietà attrice a seguito della mancata esecuzione delle suddette opere comuni può essere determinato pari a € 144.700,00 x 0,182 = € 26.335,40 …”;
ha quindi aggiunto che:
“… All'interno dell'unità immobiliare degli attori sono presenti tracce di umidità di risalita nelle pareti perimetrali dovute probabilmente alla mancanza di zoccoletti negli adiacenti balconi (foto n.10-11). La quantificazione del danno è commisurata all'entità dei lavori necessari per ripristinare l'intonaco degradato, smontaggio e rimontaggio zoccoletto, risanamento fughe mattonelle e per effettuare la tinteggiatura delle pareti interessate. Quantificato un perimetro interessato dall'umidità pari a circa 18 metri, si stimano i costi, facendo riferimento a lavorazioni similari:
€/m 30 x 18 m = € 540,00 …”.
La difesa di parte nel corso del giudizio di primo grado, aveva mosso dei rilievi in Parte_1 parte qua alla relazione, lamentando che il c.t.u. avrebbe omesso di rispondere ai due quesiti strettamente correlati, posti dal Giudice:
“a) quantificare le spese necessarie per il completamento delle opere nell'immobile di proprietà degli attori rimaste eventualmente incompiute”; e b) calcolare il danno per la diminuzione di valore subita dal fabbricato in oggetto e in particolare dall'immobile di proprietà degli attori a seguito della mancata esecuzione delle predette opere …”;
l'ausiliario tecnico, in replica ai suddetti rilievi, aveva avuto modo di chiarire nella relazione integrativa alla consulenza, depositata il 28.12.2021, di aver invece puntualmente risposto ad entrambi, e precisamente: al quesito a), determinando l'importo complessivo delle opere comuni da completare in 144.700,00; al quesito b), equiparando il danno da deprezzamento all'importo delle opere di completamento, riferite all'aliquota di comproprietà dei FRISENDA, ossia € 144.700,00 x 0,182
- € 26.335,40.
Il primo decidente ha quantificato il danno da mancata esecuzione delle opere e della mancata conformità di talune al capitolato in € 26.335,00; ha poi aggiunto, alla suddetta somma, il danno all'interno dell'appartamento pari a € 540.00, calcolando complessivi € 26.876,40; ha calcolato il danno da deprezzamento attoreo pari al valore delle opere mancanti in € 26.355,40 (rettamente, escludendo il danno all'interno dell'appartamento; ha condannato però il convenuto al pagamento, in favore degli attori, della somma di €
53.750,00, ottenuta sommando le due superiori poste, secondo quanto in proposito si legge nella parte motiva della sentenza:
“… per quanto precede, e per quanto specificato dal TU, il danno da mancata esecuzione delle opere e della mancata conformità di talune opere al capitolato nonché il danno da emergente nell'appartamento di parte attrice è pari a 26.876,40. Il danno da deprezzamento dell'appartamento attoreo è pari al valore delle opere mancanti ossia 26.355,30 euro. Dal che ne discende che il convenuto è tenuto al pagamento, in favore degli attori di 53.750,00 euro, oltre interessi sulla somma devalutata alla data dell'inadempimento e via via rivalutata sino al soddisfo …”.
Ora, in punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civile, Sez. II, sentenza n. 4161 del
2/3/2015), ha giustamente evidenziato (con dicta in seguito più non mutati) che:
«… In tema di appalto, il committente, qualora esperisca i rimedi riparatori di cui all'art. 1668, primo comma, cod. civ., deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato, la cui determinazione va commisurata - nei limiti del valore dell'opera o del servizio - al "quantum" necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità …»;
egregiamente chiarendo, in motivazione, in conformità a quanto retro già avvisato da questo Collegio, che:
«… qualora l'inadempimento dell'appaltatore si concretizzi in vizi o difformità dell'opera, i rimedi accordati al committente sono quelli previsti dalla nonna speciale dell'art. 1668 c.c. (prevalente sulle regole generali dell'art. 1453 c.c.), ai sensi del quale, se il committente medesimo opti per la eliminazione di detti vizi a cura e spese dell'appaltatore, anziché per la riduzione del prezzo, l'azione risarcitoria resta utilizzabile solo in via integrativa, per il pregiudizio che non sia eliminabile attraverso tale nuovo intervento dell'appaltatore (cfr. in tal senso Cass. 27.2.1988, n. 2073). In questi termini pur i rimedi speciali di cui all'art. 1668 c.c. devono soggiacere alle regole cardini in tema di risarcimento del danno espresse dagli insegnamenti di questa Corte di legittimità. Ovvero dall'insegnamento a tenore del quale il risarcimento del danno per inadempienza contrattuale deve ristabilire l'equilibrio economico turbato, mettendo il creditore nella stessa situazione economica nella quale si sarebbe trovato se il fatto illecito (inadempienza) non si fosse verificato, e, quindi, la somma liquidata a titolo di risarcimento deve essere equivalente all'effettivo valore dell'utilità perduta (cfr. Cass. 15.4.1980, n. 2458). Ovvero dall'insegnamento a tenore del quale in tema di risarcimento del danno, la compensazione del pregiudizio arrecato e la restaurazione della situazione patrimoniale del soggetto leso non possono risolversi in un vantaggio, dovendo la determinazione delle conseguenze patrimoniali negative limitarsi alla perdita subita ed al mancato guadagno (cfr. Cass. 6.12.1995, n. 12578, ove, sulla scorta dell'affermato principio, si puntualizza che, nel caso in cui il committente, in seguito all'inadempimento del contratto d'appalto, abbia fatto eseguire da altri la prestazione non esattamente adempiuta dall'appaltatore, con il compimento di un'opera di maggior pregio, in virtù dell'impiego di materiali più costosi di quelli previsti nell'originario contratto d'appalto, il risarcimento del danno per l'inadempimento non s'estende a compensare il costo dei materiali più onerosi di quelli pattuiti). Ovvero dall'insegnamento a tenore del quale in tema di appalto il risarcimento del danno in caso di vizi dell'opera appaltata, rimedio alternativo ed autonomo rispetto alle tutele (riduzione del prezzo e risoluzione) approntate a favore del committente dall'art. 1668 c.c., e normalmente consistente nel ristoro delle spese sopportate dall'appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori, deve essere raccordato con la particolare natura dell'opus commissionato;
ne consegue che, se l'oggetto dell'appalto sia costituito dalla realizzazione di una res, gli interventi emendativi si rapportano all'opera come sarebbe dovuta risultare, ove realizzata a regola d'arte; mentre, se oggetto dell'appalto sia l'esecuzione di un'attività sul bene del committente, alla luce dei medesimi criteri di proporzionalità tra oggetto dell'appalto e danno, il risarcimento non può concretarsi in un radicale intervento di ripristino della cosa (come avvenuto nella specie, per la messa a punto dei motori di un natante), facendo altrimenti conseguire al danneggiato una res qualitativamente migliore rispetto a quella anteriore, nella quale pure l'originario oggetto dell'appalto viene ricompreso (cfr. Cass. 6.11.2012, n. 19103; cfr. Cass. 4.8.1988, n. 4839, secondo cui, tra l'altro, neppure è possibile pretendere sotto il profilo del risarcimento (quando non sussistano danni ulteriori, cagionati dall'opera difettosa) una riduzione del prezzo maggiore dell'entità del corrispettivo pattuito salvo il diritto alla eventuale rivalutazione monetaria) …».
Dunque, l'azione ulteriore del committente per il risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell'opera appaltata – che si aggiunge all'azione diretta alla eliminazione dei vizi e delle difformità a spese dell'appaltatore o a quella di riduzione del prezzo – concerne la lesione di interessi (tutelati dall'ordinamento e derivanti dagli accertamenti di lite) non rimediabili con la loro eliminazione. Nell'ambito di detta tutela rientrano ad es.: i danni conseguenti al mancato o ridotto godimento dell'immobile di proprietà del committente sino al perdurare della difformità, inclusi quelli del periodo necessario a che si proceda agli interventi finalizzati all'eliminazione dei vizi accertati nell'opera appaltata;
o, ancora, quelli relativi al ritardo nell'adempimento, essendo configurabile in tali occorrenze un ulteriore e autonomo pregiudizio (cui la mera eliminazione di vizi e difformità non potrebbe dar ristoro).
Ciò detto, ad avviso di questa Corte, se ha fatto bene il primo Giudice a riconoscere il danno da mancata esecuzione delle opere come valore compensativo dei lavori non eseguiti, è invece incorso in errore laddove ha riconosciuto l'ulteriore voce risarcitoria del danno da deprezzamento, pur senza emersione d'un qualche suo fondamento in punto d'an debeatur.
Ed infatti, risulta evidente la duplicazione risarcitoria laddove – come è avvenuto – s'è già liquidato, da un lato, il danno da mancata esecuzione delle opere, calcolato in misura pari al costo di loro effettuazione, senza verificarsi se (e per qual profilo) ciò esaurisse o meno la lesione dell'interesse delle parti committenti e presumendosi concorrente con essa una lesione ulteriore da deprezzamento (non temporaneo, ma addirittura definitivo) della res in realtà smentita in fatto dallo stesso accertamento peritale di cui s'è detto. In tal modo, infatti, si è riconosciuto erroneamente come fosse rilevante due volte l'unico pregiudizio economico accertato, là dove il danno emergente (quale perdita temporanea di valore del bene) e il danno da inadempimento contrattuale correlato alla mancata realizzazione delle opere coincidevano. E, d'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito (si v. in specifico Cass. Civile
Sez. III, 4/12/2018, n. 31233) che:
«… il danno subìto non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge a identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che è onere del proprietario provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare l'immobile ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, sulla base però di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato, diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene…».
Nel caso in esame, a fronte della richiesta dei di riconoscere anche il danno Parte_2 per la diminuzione di valore dell'immobile in € 36.800,00, non risulta che questi abbiano adempiuto all'onere d'allegazione e probatorio di tanto necessario, essendosi limitati nelle proprie difese a lamentare l'inidoneità dell'opera alla sua destinazione (rimediabile, nel momento in cui il c.t.u. ha quantificato il costo delle opere necessarie per l'ultimazione dei lavori e il primo Giudice ha liquidato tale voce di danno) senza dar ragione, neanche in via presuntiva e/o tramite allegazioni, di un residuo pregiudizio tale da poter integrare un effettivo ed ulteriore deprezzamento dell'immobile. Per cui, in accoglimento della doglianza di parte appellante in scrutinio, si ritiene: riconoscibile la voce di danno da mancata esecuzione delle opere e da mancata conformità di talune opere al capitolato, nonché il danno emergente nell'appartamento, in complessivi euro
26.876,40; non riconoscibile la voce di danno da deprezzamento dell'appartamento, ossia euro 26.355,40.
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Il motivo d'appello sub 2. non è fondato.
L'appellante ha dedotto che la sentenza sarebbe nella parte in cui è dato leggersi:
“… È infondata e va respinta la riconvenzionale del convenuto, sia perché egli non ha provato che la realizzazione del muro di contenimento e della palificazione del muro di contenimento e della palificazione è stata richiesta espressamente dagli attori e dagli altri comproprietari dell'immobile, essendo invece emerso che tali lavori erano stati eseguiti ben prima della vendita dell'appartamento degli attori. Inoltre, stando alla scrittura privata del 18.12.2004, l'importo di € 12.000,00, ancorché scaglionato, doveva essere completato dagli attori a condizione che entro il 30.06.2006 tutti i lavori fossero stati completati. Perché così non è stato, non sussiste alcun inadempimento degli attori …”.
Lamenta il che il completamento dei lavori non sarebbe stato previsto tra le parti Parte_1 quale condizione sospensiva per il suo diritto di ottenere il pagamento dei lavori ulteriori;
ha sostenuto, inoltre, che avrebbe avuto, comunque, diritto ad ottenere il pagamento delle somme previste nel capitolato d'appalto, relative alla rifinitura della scala e della copertura dell'immobile, essendo stata raggiunta in giudizio la piena prova circa il completamento dei suddetti lavori.
Nello specifico, con riferimento alla somma richiesta dal er i lavori di palificazione Parte_1 del costone del fondo e per la realizzazione di un muro di cemento armato, il convenuto, odierno appellante, aveva sostenuto, in primo grado, di aver eseguito su espressa richiesta degli appellati: 1) la palificazione del costone del fondo (con pali da 6 mt di profondità) con cordolo in cemento armato della lunghezza di 30 metri lineari per 0,80 metri di altezza;
2) la costruzione di un muro di contenimento in cemento armato della lunghezza di 30 metri ed altezza di 3,80 metri.
Tali interventi, secondo quanto affermato, non erano stati previsti né dal capitolato d'esecuzione, né dalla scrittura privata del 28.12.2004, e il loro costo sarebbe ammontato a circa
€ 60.000,00.
Al riguardo, è bene precisare che eventuali opere extra contratto (quali sono quelle per le quali l'appellante richiede ulteriori compensi) dovevano essere appositamente segnalate ed approvate dai committenti, previa presentazione del relativo preventivo.
Orbene, nel caso di specie l'appellante non ha fornito la prova né che i coniugi odierni resistenti, nella qualità di committenti dell'appalto, abbiano commissionato i lavori extra capitolato de quibus prima della stipula della scrittura per cui è processo, né che abbiano approvato un qualche preventivo relativo alle opere extra contratto asseritamente eseguite. Parte_1 invero, neanche ha prodotto un documento che possa qualificarsi a tale stregua.
Si rileva ulteriormente che l'appaltatore non ha fornito alcuna prova neppure in ordine all'effettiva esecuzione ed all'ammontare dei lavori extra contratto suddetti. In specie, e con riferimento alle risultanze emerse in esito agli interrogatori formali espletati in primo grado, si osserva quanto segue:
- , nel corso dell'interrogatorio formale (reso all'udienza del 27.1.2017) Parte_1 aveva riferito che i muri a monte erano stati realizzati prima dell'acquisto da parte dei coniugi e di non ricordare “se fossero realizzati quelli a valle”; Parte_2
- nel corso dell'interrogatorio formale (reso alla medesima udienza) aveva Controparte_1 riferito:
“… posso dire che, quando ho acquistato l'appartamento e il garage, il muro era stato già costruito, perché serviva per il contenimento del fabbricato, ma non so da chi. Circa la palificazione, ritengo sia stata fatta, ma nulla so dire trattandosi di opera interrata … nulla posso dire con riferimento ai lavori di cui al punto precedente ritengo che gli stessi non dovessero essere pagati da me e mia moglie e dagli altri acquirenti, in quanto facenti parte del prezzo d'acquisto dell'appartamento, compreso il garage sia mio che quello degli altri, in quanto trattasi di opere di contenimento dell'intero stabile del versante, considerato che vi è una scarpata che andava contenuta …”;
- nel corso dell'interrogatorio formale (reso sempre alla citata udienza) aveva CP_2 riferito:
“… posso dire che non so se i lavori indicati ai punti 1 e 2 sono stati eseguiti dal Sig. ma posso dire Parte_1 che la prima volta che io e mio marito siamo andati a vedere l'immobile da acquistare questi lavori erano già stati realizzati in quanto necessari per la stabilità dell'intero fabbricato, situato in pendenza …”.
Da quanto sopra deriva che l'importo chiesto per la superiore causale dall'appellante non può essere al medesimo riconosciuto, in mancanza di prova in ordine alla ricorrenza dei presupposti del relativo diritto ad ottenerne il pagamento.
In merito, invece, alla somma richiesta per la rifinitura della scala e per la copertura del fabbricato, occorre attenzionare il contenuto della scrittura privata, redatta il 28.12.2004, ove testualmente si legge: “Art 1: A garanzia per le opere ancora da effettuare da parte del venditore , sia sulle unità Parte_1 immobiliari (appartamento e garage) sia sulle parti condominiali, la somma di 100.000,00 (euro centomila/00), da corrispondere al come differenza sull'importo totale di 136.000,00 euro, viene ripartita secondo le Parte_1 seguenti modalità:
-88,000/00 (euro ottantottomila/00) oltre IVA verrà corrisposto alla stipula dell'atto pubblico;
-12,000/00 (euro dodicimila/00) IVA compresa, verrà corrisposto nei seguenti tre scaglioni:
1) 2.000,00 (euro duemila/00), IVA compresa, alla rifinitura della scala interna;
2) 2.000,00 (euro duemila/00), IVA compresa, alla rifinitura della copertura;
3) 8.000,00 (euro ottomila/00), IVA compresa, alla rifinitura dei prospetti di tutto il fabbricato e della corte condominiale;
Art 2: Nessuna altra somma spetta direttamente al rispetto all'importo di cui all'art. 1, né ulteriori Parte_1 pretese di eventuali maggiori lavori eseguiti;
fanno eccezione le somme da corrispondere direttamente, per compensazione rispetto a quanto previsto in preliminare, all'idraulico per la predisposizione allaccio cucina, all'elettricista per la predisposizione allaccio caldaia ed al falegname per opere aggiuntive;
Art 3: Resta concordato che la somma per complessivi in 12.000,00 IVA compresa, da corrispondere come riportato all'art. 1 in tre scaglioni, ad effettuazione delle relative rifiniture, presuppone il completamento dell'appartamento e del garage;
comunque, non sarà corrisposta nessuna della predetta somma scaglionata al pur avendo Parte_1 effettuato i relativi lavori, qualora lo stesso non abbia provveduto a rettificare l'atto di compravendita Parte_1 del terreno su cui insiste il fabbricato (atto compravendita notaio del 22.08.1990 repertorio 5643, Persona_4 raccolta 1162) in quanto viene riportato erroneamente il foglio catastale del terreno (foglio 12 anziché foglio 11) e del quale errore la parte acquirente è a conoscenza al momento della stipula dell'atto di compravendita;
Art. 4: Si stabilisce inoltre i lavori sulle parti condominiali, per le quali verrà corrisposta la somma complessiva 12.000/00 (euro dodicimila/00) IVA compresa nei tre scaglioni riportati all'art. 1, dovranno essere completati entro il 30/06/2006, in caso contrario si applicherà una penale di 200,00 (euro duecentomila/00) per ogni mese di ritardo, da valere anche se sono state realizzate opere parziali, che verrà trattenuta dalla parte acquirente sulle somme da corrispondere …”.
Dall'analisi del contenuto della superiore scrittura emerge chiaramente come le parti avessero pattuito un corrispettivo complessivo per la compravendita dell'immobile in € 136.000,00, così suddiviso:
• € 36.000,00 già corrisposti al momento della sottoscrizione della suddetta scrittura privata;
• € 88.000,00, da versarsi al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita;
• € 12.000,00 da liquidarsi, successivamente, in tre rate scaglionate, il cui pagamento era subordinato all'esecuzione di determinati lavori di rifinitura, come segue:
€2.000,00 al completamento della scala interna;
€2.000,00 al completamento della copertura dell'edificio;
€ 8.000,00 al completamento dei prospetti dell'intero fabbricato e della corte condominiale. Tale scaglionamento del prezzo, ed in particolare, la previsione di rate vincolate all'esecuzione di specifiche opere, evidenzia la volontà delle parti di collegare il pagamento di tali somme al concreto avanzamento dei lavori de quibus: ad es., che al momento dell'esecuzione dei lavori di rifinitura della scala interna, la parte venditrice avrebbe maturato il diritto a ricevere il relativo pagamento di € 2.000, come previsto dagli accordi contrattuali.
È poi pacifico, nel caso di specie, che l'odierno appellante abbia portato a termine tutti i lavori afferenti alla rifinitura della scala interna e della copertura, tanto che gli stessi attori, odierni appellati, avevano riconosciuto il completamento dei lavori;
ed invero, si legge a pag. 3 dell'atto di citazione:
“… Ed in effetti provvedeva nell'anno 2005 ad effettuare i lavori di collocazione del manto di copertura del fabbricato (all. 4) e nell'anno 2006 ad eseguire i lavori relativi alla scala interna con apposizione di marmo e rifinitura pareti (esclusa la tinteggiatura) (all. 5) …”.
Ne consegue che, in linea di principio, l'appellante avrebbe avuto diritto a ricevere da parte dei coniugi l'importo complessivo di € 4.000, così ripartito: Parte_2 €2.000 avrebbero dovuto essere corrisposti al completamento delle scale nel 2005;
€2.000 avrebbero dovuto essere corrisposti al completamento della copertura dell'immobile nel 2006.
Il giudice di primo grado non ha riconosciuto alcuna somma all'appellante, rilevando (in p. 12 della sentenza) che:
“… Inoltre, stando alla scrittura privata del 28.12.2004, l'importo di 12.0000,00, ancorché scaglionato, doveva essere corrisposto dagli attori a condizione che entro il 30.6.2006 tutti i lavori fossero stati completati”.
Secondo tale interpretazione, dunque, il completamento dei lavori entro la suddetta data rappresentava condizione necessaria per la corresponsione dell'intero importo.
La Corte ritiene, tuttavia, che l'art. 4 della scrittura privata abbia introdotto un termine perentorio (quello del 30.6.2006) non tanto per il riconoscimento delle singole tranches di pagamento, bensì per l'ultimazione complessiva delle opere condominiali.
Ne deriva che, al completamento di ciascun intervento, l'appaltatore avrebbe avuto, comunque, diritto a ricevere la quota corrispondente ai lavori effettuati.
Del resto, la logica del pagamento come sopra “scaglionato” risponde alla duplice esigenza di garantire agli acquirenti la realizzazione delle opere residue e, allo stesso tempo, consentire al venditore di ricevere tempestivamente il corrispettivo per la parte dei lavori già eseguiti.
Ciò detto, giova puntualizzare, però, che ugualmente nessun importo può essere reclamato dall'appellante.
Infatti, a fronte dell'eccezione sollevata tempestivamente dagli attori, odierni appellati, già nel primo atto difensivo in data 22.6.2015, subito dopo il deposito della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale (vedi note ex art. 183 C.P.C. VI n. 1), con cui veniva loro contestata la violazione dell'art. 3 della scrittura privata (vedi supra), l'appellante non ha fornito prova di aver proceduto, nel corso del giudizio di primo, alla rettifica dell'atto di compravendita del terreno su cui insiste il fabbricato. In definitiva, sebbene risulti dimostrato il completamento dei lavori relativi alla rifinitura della scala e della copertura dell'immobile, la Corte ritiene che l'omessa rettifica dell'atto di compravendita, prevista espressamente in illo tempore come condizione sospensiva delle somme richieste, precludesse il diritto alla corresponsione delle stesse.
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Con il motivo di gravame sub 3. l'appellante si duole in ultimo del fatto che il Giudice a quo avrebbe accolto acriticamente le risultanze istruttorie del TU, senza tenere conto delle osservazioni all'elaborato peritale rivenienti dal consulente di parte convenuta.
Il motivo è infondato.
È pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio secondo il quale il Giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo hanno portato a aderire o meno alle valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio, ben potendo il richiamo, anche per relationem, dell'elaborato relativo assolvere l'onere di dar ragione d'una compiuta valutazione del percorso argomentativo al riguardo adottato e della condivisione da parte del decidente dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. Pertanto, nel caso in cui ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare, nella motivazione della sentenza, le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (sul punto, ex plurimis, Cass. civ., n. 23637/2016; Cass. civ., n. 25526/2018).
In fatto, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, il suddetto ausiliario tecnico ha redatto in data 30.4.2021 una consulenza approfondita e ha adeguatamente risposto anche alle osservazioni dell'ing. , depositate nel fascicolo telematico il 19.4.2021, Persona_2 puntualmente replicando ex adverso e confermando le proprie anteriori conclusioni, con rilievi e considerazioni pertinenti ulteriormente non smentite aliunde. Di guisa, nel caso di specie non si riscontra alcuna omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, né, tanto meno, alcun vizio di motivazione, nella decisione del primo giudicante, il quale ha correttamente fondato il proprio convincimento sulla relazione del consulente d'ufficio, ritenendo superate le osservazioni del consulente di parte, in quanto già esaminate e valutate dal c.t.u.
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Consegue al parziale accoglimento dell'atto di appello la presente regolamentazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, avuto riguardo al complessivo esito della stessa, ove è stata confermata la sussistenza del danno da mancata esecuzione delle opere e, pertanto, una finale debenza della parte odierna appellante (entro lo scaglione di valore di cui al decidendum odierno).
Ciò posto, i compensi di lite si liquidano, in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. VI–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 C.P.C. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza…”;
nei seguenti termini:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) primo grado:
Competenza: Giudizio di cognizione innanzi al Tribunale Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 761,55 totale € 5.838,55
secondo grado:
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 733,20 totale € 5.621,20
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione per questo grado anche della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva “o”, sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa “e”: “e/o”), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. Civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/202…»;
ancorché al minimo di tariffa, per la sua marginalità;
ii. con applicazione quanto alle altre fasi dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M., di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”;
nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente non dimidiati per questo grado in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva in diritto ed in fatto della qualità della lite.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 741/2022 R.G. sull'appello proposto avverso la sentenza n. 666 emessa dal Tribunale Civile di Patti – Ufficio del Giudice Unico in data
20.9.2022 nel giudizio iscritto al n. 100412/2013 RGAC;
appello proposto da:
; Parte_1 nei confronti di:
e ; Controparte_1 CP_2 così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto ed in conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1.1) condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, a titolo di risarcimento dei danni per le causali in motivazione chiarite, dell'importo
[...] complessivo di euro 26.876,40 oltre IVA, oltre rivalutazione ed interessi dal dì della domanda e fino al dì della corrente pronuncia, ed ulteriormente interessi dal dì della presente fino all'effettivo soddisfo;
1.2) condanna altresì il alla rifusione in favore delle sue controparti delle spese di Parte_1 lite del grado, che liquida in complessivi euro 5.8383, 55 per onorario, oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge;
1.3) conferma nel resto;
2. condanna ancora parte appellante alla rifusione delle spese di lite di questo grado di giudizio in favore delle parti appellate, che liquida in complessivi euro 5.621,20 per onorario oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 7.4.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.ssa MERLINO Antonina.
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)