Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26629/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 26629/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente tra loro, dall'avv. Carmine Buoninconti (C.F. C.F._2
e dall'avv. Aniello Abbate (CF e domiciliato presso lo studio C.F._3 dell'avv. Aniello Abbate, sito in in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, 42
parte attrice/opponente contro
(cod. fiscale nr. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M. Cervantes n.55/5, presso lo studio dell'avv. Antonio Ferrara (CF nr. dal quale è CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso parte convenuta/opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e da note di trattazione scritta per l'udienza del
19.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
[...] Parte_1 seguenti somme:
- per il mutuo n. 74115444748, l'importo di €76.790,27 quale residuo capitale alla data dell'ultima rata pagata (01.01.2012), oltre agli interessi accessori dovuti per l'estinzione anticipata del mutuo, da quantificarsi al momento del pagamento effettivo, nonché gli interessi di mora ai tassi convenzionali, entro i limiti previsti dalla legge 108/96, fino all'integrale soddisfo, oltre alle spese di notifica e agli oneri conseguenti;
- per il mutuo n. 7414003027, l'importo di €178.379,24 quale residuo capitale alla data dell'ultima rata pagata (31.12.2010).
Avverso tale atto, proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., Parte_1 per i seguenti motivi:
- nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza delle somme richieste;
- invalidità di entrambi i contratti di mutuo fondiario come titolo esecutivo, per mancata trasmissione immediata della disponibilità giuridica della somma mutuata;
- nullità dei contratti di mutuo fondiario (o loro inidoneità a costituire titolo esecutivo) per superamento del limite di finanziabilità previsto dalla legge;
- nullità del solo mutuo fondiario n. 7414003027 del 13.06.2008 per illiceità della causa, e comunque inidoneità a costituire valido titolo esecutivo;
- prescrizione dell'azione di risoluzione contrattuale e conseguente infondatezza della pretesa della banca;
- usurarietà degli interessi pattuiti ed applicati nei contratti di mutuo fondiario;
- nullità delle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, derivante dall'adozione di un piano di ammortamento alla francese.
Si costituiva la la quale contestava le eccezioni di Controparte_1 nullità spiegate dalla parte attrice poiché infondate, sostenendo la fondatezza e la legittimità dei contratti di mutuo fondiario ed opponendosi all'istanza di sospensione per assenza dei presupposti per il suo accoglimento. In subordine, chiedeva di riqualificare il mutuo da mutuo fondiario a mutuo ordinario.
2 Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, all'udienza dell'
19-11-2024, svolta con modalità a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini dell'art. 190 cpc.
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L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Vanno quindi esaminati singolarmente i motivi di opposizione.
Sulla eccepita nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza delle somme precettate si richiama l'art. 480 c.p.c. II comma, che statuisce testualmente, che “il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente […] deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore […] deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione”. Nessuna menzione, dunque, viene fatta nell'art. 480 c.p.c. ad indicazioni riguardanti i calcoli che conducono all'esposizione debitoria, con la conseguenza che il precetto notificato a parte attrice non presenta alcun vizio sotto il profilo contenutistico/formale. Il precetto, infatti, al momento della notifica, si basa comunque sull'esistenza di un credito ed il solo discostamento tra “il chiesto ed il dovuto” non porta a ritenere nullo l'intero atto, in quanto la sua funzione è quella di portare a conoscenza del debitore l'esistenza del titolo (anche se già conosciuto), il credito dovuto e l'intenzione di procedere ad esecuzione. Pertanto, l'eventuale ed ipotetica eccessività della somma portata nell'atto di precetto non lo travolge per intero, determinando la sua nullità ma dà luogo solamente alla riduzione (ad opera del Giudice) della somma domandata nei limiti di quella dovuta. Proprio in questi termini si è espressa, tra le altre, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7207/2014: “la precettazione di una somma superiore a quella dovuta, non travolge l'atto per intero, ma determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta” (cfr. anche Cass, 27032/2014; Cass.
5515/2008). Ed ancora, il diritto del creditore ad agire esecutivamente gode di una
3 tutela assoluta e non può essere compromesso da contestazioni generiche che non concernono la sussistenza del diritto di credito ma si riferiscono unicamente al quantum debeatur. Pertanto, va disattesa l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente in merito all'indeterminatezza della somma indicata nell'atto di precetto.
Parimenti infondata è l'eccezione di inidoneità dei contratti di mutuo ad assumere efficacia di titolo esecutivo, in quanto sulla base della disciplina negoziale il contratto non determinerebbe l'immediata trasmissione della disponibilità giuridica della somma mutuata, che risulterebbe vincolata in forza del deposito cauzionale infruttifero costituito presso la banca medesima sino al verificarsi di condizioni future ed incerte, rimesse alla volontà della parte mutuataria.
Ciò posto, si evidenzia che risulta pacifico fra le parti, ed anche documentato con la produzione dei contratti di mutuo, che entrambi i contratti di mutuo di cui è causa
(art. 2 del contratto di mutuo fondiario n.74115444748 del 22.01.2001, doc. 8 ed art. 3 del contratto mutuo fondiario n.7414003027 del 13.06.2008, doc. 12) prevedevano che, a fronte della consegna della somma da parte della Banca mutuante alla parte mutuataria, quest'ultimo, da un lato, rilasciava quietanza
(dell'incasso della somma) e, dall'altro, incaricava la di custodire la somma in CP_1 deposito cauzionale infruttifero presso la stessa (che veniva costituito fino a CP_1 quando, a giudizio della Banca stessa, la parte mutuataria non avesse fornito la prova della ricorrenza di determinate circostanze come l'assenza di iscrizioni passive e trascrizioni pregiudizievoli, esistenza dell'assicurazione dell'immobile, ecc.).
Orbene, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che ai fini del perfezionamento del mutuo, ancorché avente natura di contratto reale, non è necessaria la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica (vedi Cass. n. 5654 del 23 febbraio 2023,
Cass. n. 14270/2011, , Cass. n. 9074/2001, n. 17211/2004). Tale disponibilità, ha chiarito la Corte di Cassazione, sussiste tutte le volte in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione al patrimonio di quest'ultimo ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico che il mutuatario dà
4 al mutuante di impiegare la somma per soddisfare un interesse del primo. Ciò che conta, quindi, è che la somma data a mutuo esca dal patrimonio del mutuante ed entri in quello del mutuatario e che questi ne possa disporre per soddisfare un proprio interesse, anche costituendola in deposito infruttifero. In relazione a tale ultimo profilo, si evidenzia che la Suprema Corte, con la sentenza n. 25632/2017, ha confermato che: “Il momento perfezionativo del negozio di mutuo coincide con la cd. traditio – con la consegna del denaro, o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà - , ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte di quest'ultimo, per cui la costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, si considera come effettiva erogazione della somma da parte della mutuante perché la costituzione del deposito realizza la piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente alla traditio materiale della somma”. Con la costituzione del deposito cauzionale, infatti, il mutuatario costituisce in favore del mutuante una garanzia provvisoria atipica per le obbligazioni accessorie assunte
(principalmente l'iscrizione ipotecaria, la sottoscrizione di una polizza assicurativa e/o altri adempimenti previsti in contratto), a presidio finale di un obbligo restitutorio già formalmente sorto in ragione del giuridico transito delle somme dalla disponibilità di una parte (la banca) all'altra (il mutuatario). Orbene, in tale contesto già così ben delineato, si colloca – a chiusura del cerchio - la quietanza, normalmente contenuta nel contratto stesso, che il mutuatario rilascia in relazione alla somma mutuata e che rappresenta una confessione stragiudiziale ex art. 2735
c.c. Sul punto, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul motivo di impugnazione con cui veniva denunciata la nullità del contratto di mutuo per mancata dazione della somma, con l'ordinanza n. 544 dell'11 gennaio 2023, ha rigettato il ricorso così motivando: “In primo luogo è infondato perché la dichiarazione del mutuatario di avere ricevuto la somma è una confessione ex art. 2735 c.c., ed esonerava la Corte d'appello dal ricercare qualsiasi altra prova”. In effetti, l'art. 2735
c.c. equipara la confessione stragiudiziale a quella giudiziale quanto ad efficacia probatoria, sicché “Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili” (art. 2733, 2 comma, c.c.). La
5 quietanza con cui il mutuatario dichiara di aver ricevuto la somma mutuata, quindi,
è una prova legale che vincola il Giudice, ex art. 116, 1 comma, c.p.c., a ritenere perfezionato il contratto di mutuo per avvenuta erogazione.
Sulla questione, a fronte del contrasto giurisprudenziale creatosi con la sentenza della terza sezione della Suprema Corte n. 12007/2024 pubblicata in data 3 maggio
2024 (che si è espressa nel senso dell'inidoneità di tale tipo di mutuo a valere come titolo esecutivo in mancanza dell'atto integrativo che attesti l'avvenuto svincolo delle somme in favore della parte mutuataria), sono intervenute le Sezioni Unite con sentenza n. 5968-2025 pubblicata il 6.03.2025 affermando il seguente principio di diritto “: «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».
Parimenti va disattesa l'eccezione della nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità.
Invero, le Sezioni Unite della Cassazione, nel loro più recente arresto (sentenza del
16 novembre 2022, n. 33719), hanno negato al limite di finanziabilità ex art. 38 co.2
T.U.B. carattere di elemento essenziale del contenuto del contratto, “non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto”, posto che, diversamente argomentando, si giungerebbe a “pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Il Supremo Collegio afferma, con la citata sentenza, il seguente principio: “ Non integra norma imperativa la disposizione con cui il legislatore ha demandato all'autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità
6 nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, la cui violazione, se pasta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito. Afferma inoltre che “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
Dopo avere escluso, quindi, la possibilità di una nullità contrattuale per violazione dell'articolo 38 comma 2 TUB, nell'ultima parte della sentenza le Sezioni Unite, con l'assunto da ultimo richiamato, affrontano il tema della possibilità di riqualificazione del contratto fondiario esondante alla stregua di un mutuo ipotecario ordinario, con conseguente disattivazione dei privilegi fondiari (come richiesto dalla parte convenuta). In proposito, l'organismo di vertice della nomofilachia osserva che, pur essendo evidente che il giudice non è vincolato al nomen iuris utilizzato dai contraenti e può quindi correggere la loro auto qualificazione, tuttavia non può postularsi “l'assoluta incompetenza dei contraenti, cioè l'assoluta irrilevanza delle loro determinazioni rispetto alla qualificazione del contratto”: pertanto, se le parti qualificano un contratto come mutuo fondiario “sussistendone le caratteristiche essenziali identificative, col deliberato proposito di regolare il rapporto secondo la pertinente disciplina, il giudice, in via di principio, non può disattendere la loro qualificazione a favore di una qualificazione anche parzialmente diversa ritenuta più adeguata secondo parametri normativi astratti, a meno che la stessa qualificazione non sia specificamente contestata in giudizio”. In conformità al su richiamato
7 indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, va esclusa la nullità del contratto di mutuo fondiario per l'eventuale superamento ovvero, come nel caso che ci interessa, di omessa indicazione del limite di finanziabilità, e va esclusa, in maniera categorica, la richiesta riqualificazione del contratto stesso da mutuo fondiario a mutuo ordinario. Per queste ragioni, anche tali censure non possono ritenersi meritevoli di accoglimento.
Sotto altro profilo, va disattesa l'eccezione di nullità del mutuo fondiario n.
7414003027 del 13.06.2008 per l'illiceità della causa.
Va innanzitutto rilevato che la censura sollevata risulta generica, in quanto non specifica quali clausole dei finanziamenti siano state ritenute illecite.
Inoltre, sull'eccepita nullità del mutuo fondiario in quanto finalizzato all'estinzione di pregresse esposizioni debitorie si riporta la recentissima sentenza delle Sezioni Unite
, 5 marzo 2025, n 5841, che ha affermato la validità e la liceità di tale operazione, evidenziando che il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorchè non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Non merita altresì accoglimento la censura spiegata da parte attrice sulla eccepita prescrizione dell'azione di risoluzione contrattuale e conseguente infondatezza della pretesa della banca, per i motivi di seguito esposti.
Invero occorre operare una distinzione tra il diritto potestativo dell'istituto di credito di risolvere il contratto mediante la clausola risolutiva espressa ed il diritto di credito della banca relativo alla rate del contratto di mutuo scadute ed a scadere in forza della decadenza dal beneficio del termine.
Ed infatti mentre per il primo il termine di prescrizione decorrere dal momento in cui si verifica il primo inadempimento, il dies ad quem del termine a prescrizione del
8 diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
(Cass. 17798/2011).
Tale distinzione è stata chiaramente evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato : “Il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge e l'inizio della decorrenza del relativo termine coincide, secondo la regola generale dettata dall'art. 2935 c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell'inadempimento, mentre il termine di prescrizione decennale del diritto alle altre singole prestazioni successive, distinte e periodiche, decorre dalle singole scadenze di esse, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento “ ( cfr. Cassazione civile sez. III, 15/03/2018, n.6386)
E' evidente che l'eventuale prescrizione del diritto ad avvalersi della clausola contrattuale di risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. , non elide il diritto di credito della banca alla restituzione delle somme mutuate e ad avvalersi della decadenza dal beneficio del termine ex art 1186 c.c., costituendo il protratto inadempimento del debitore presupposto per l'applicazione della suddetta normativa.
In particolare che nel caso di specie, dal momento che entrambi i contratti di mutuo sia quello del 22.01.2001 che del 13.06.2008 prevedevano l'obbligo di restituzione delle somme mutuate con pagamento rateale semestrale di durata trentennale , ne consegue che il termine di prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata in astratto non sarebbe ancora iniziato a decorrere.
Tuttavia ,dal momento che con la notifica dell'atto di precetto la banca si è avvalsa della disciplina della decadenza dal beneficio del termine ex art 1186 c.p.c. da tale data è iniziato di fatto a decorrere il termine di prescrizione.
9 Da disattendere altresì è la censura sulla usurarietà degli interessi applicati nei suddetti mutui fondiaria che comporrebbe la loro nullità. In particolare parte attrice sostiene che la risulta aver convenuto e poi Controparte_1 applicato, con i contratti di mutuo fondiario n.74115444748 del 22.01.2001 (doc. 8)
e n. 7414003027 del 13.06.2008 (doc. 12 e 12 bis), interessi usurari, violando così la norma penale di cui all'art. 644 c.p. Tale assunto si rivela estremamente generico e indeterminato, oltre che non provato.
Parte opponente si limita ad un'affermazione di principio, senza fornire alcun elemento concreto a sostegno ed anzi demandando la prova dei fatti affermati all'espletamento di una ctu, inammissibile in quanto totalmente esplorativa.
L'opponente, da ultimo, rileva che entrambi i contratti di mutuo fondiario (n.
74115444748 del 22.01.2001 e n. 7414003027 del 13.06.2008) prevedono un piano di ammortamento alla francese, che si caratterizza per la presenza di rate sempre costanti composte da una quota decrescente di interessi e una crescente di capitale.
Secondo la prospettazione a cui aderisce l'opponente per rispettare l'obbligo di trasparenza, le clausole sui tassi d'interesse devono essere chiare e comprensibili per un consumatore medio. In caso di mutuo con ammortamento alla francese, se non è espressamente pattuita la modalità di capitalizzazione degli interessi, si configura la nullità della clausola relativa al tasso;
la giurisprudenza sarebbe uniforme nell'evidenziare che l'assenza di specifica riguardo al regime di capitalizzazione comporta l'applicazione automatica del regime composto, che maggiora l'importo dovuto, con un tasso di interesse effettivo più alto di quello approvato dal cliente.
Pertanto, alla luce di dette considerazioni, viene chiesta la nullità dei contratti ed attestato il diritto di parte opponente di ripetere le somme illegittimamente pagate a titolo di interessi, eventualmente compensabili con debiti nei confronti della banca.
Ciò posto, tali assunti devono ritenersi infondati alla luce di una lettura degli articoli di entrambi i contratti, da cui si evince in modo chiaro e trasparente, le condizioni di pagamento delle rate e degli interessi. In particolare, gli artt. 1 e 2 del contratto di mutuo fondiario del 13.06.2008 (mutuo n. 7414003027), e gli artt. 1,2 e 3 del contratto di mutuo fondiario stipulato il 22.01.2001 (n. 74115444748), determinano
10 in maniera chiara le modalità di concessione e di utilizzo del mutuo e i termini e le modalità di rimborso, richiamando, entrambi, un piano di riparto allegato, con un piano di ammortamento alla francese (con le singole rate comprensive del capitale e degli interessi), debitamente letto e firmato da entrambe le parti. Tutti gli atti recano la firma di entrambi i contraenti (firme mai disconosciute), apposta previa lettura delle clausole contrattuali. Del resto, va rimarcato che l'opponente si definisce una persona competente della materia, affermando di essere un dipendente della
[...]
- dal giugno 1990, essendo stato assunto con la qualifica Controparte_1 di operaio, per poi divenire successivamente operatore di sportello ed attualmente ricoprire la qualifica 3^Area 1 Livello, per cui appare pretestuoso la censura inerente la poca chiarezza e trasparenza nell'affrontare le suddette operazioni finanziarie.
In ogni caso, dirimenti sono le conclusioni a cui giunge la Cassazione a Sezioni
Unite nella sentenza del 20.05.2024 n. 15130 in cui si affrontano due questioni di diritto centrali riguardanti i mutui a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese. La prima questione esaminata è se un contratto di mutuo a tasso fisso debba contenere un'esplicita descrizione del regime di ammortamento alla francese, comprese le modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti e l'eventuale maggiore onerosità della capitalizzazione composta rispetto ad altri piano di ammortamento alla francese. La sentenza conclude che la mancata indicazione dettagliata del regime composto non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purchè il contratto contenga le indicazioni essenziali quali importo erogato, durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso di interesse predeterminato. La seconda questione riguarda le conseguenze della mancata indicazione del regime di ammortamento e se ciò possa portare alla nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali. La sentenza stabilisce che la mancata indicazione del piano di ammortamento alla “francese” non causa la nullità parziale del contratto, poiché l'informativa fornita era sufficiente a garantire la trasparenza necessaria, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo.
Alla luce delle ragioni sopra indicate l'opposizione va rigettata.
11 Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue ai sensi del dm n. 55/2014, tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona del giudice unico, Dott.ssa
Laura Martano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nel giudizio n. R.G. 26629/2021, ogni altra istanza ed Parte_1 eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 8433,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 7.03.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Martano
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