Decreto cautelare 26 agosto 2016
Decreto cautelare 16 settembre 2016
Sentenza breve 27 ottobre 2016
Ordinanza cautelare 24 luglio 2017
Improcedibile
Sentenza 9 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 24/07/2017, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/07/2017
N. 03903/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3903 del 2017, proposto da:
TE RO, AI IN, SE LE, SS ZO, NA TI, CA IC, TI IA SS, CL LO, CE Di LA, SA Di MA, NZ RI, RO NG, CE CA SA, AO MA D'AN, CA RR, SE ON, CE La Spina, US AN, MA TE, AR RI AN, NZ NO, AN Di LA, AN LA, AZ EC, BE VI, AR NA TA, SA OR, ANlla ST, RM TA TH ZZ, NN AR LO, AR LA RU, RO IS, ON BE, ER GA, AO MA SI, NN SI, ER ANlli, IA LA BA, CE OI, AZ De RE, RI ES, VA Di LA, IA NT, UE NN ES, IA SS, SE AR UR, NN AR PP, TT CH, NA IA AR Di AO, OL PI, LA Di LA, GA OR, FR AR MA, NA IT, ER TO, EP Di RE, IM TA, NC AN, AR D'OR, IA SA LA, NNrita HI, AR ON, PA CE, AN AR CA, EL AR ME, TT SC, AE ME, IA RO, RA ON, NN NS, NI BR, TA NO, NA D'LO, TT De NN, OS NO, CO IN, TO DO SS, IA AN, AR La DA, NNmaria OM, LU OM, CA IT, CE RA, AR IS GE, AR ZZ, SS NI, LU LO, NA LI, AR TT, AR IG, IA AO, LA SI, IA RU, IA RA, NNmaria CC, AR RI ME, MI UR, NA CA, ID NA, rappresentati e difesi dagli avvocati Dino Caudullo C.F. [...], Salvatore Marco Spataro C.F. [...], con domicilio eletto presso Dino Caudullo in Roma, via della Giuliana, 101;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
EN SItto non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 10676/2016, resa tra le parti, concernente PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
1) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.495 del 22.06.2016 divulgato con nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 22.06.2016 prot.16827, nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti già precedentemente inseriti;
2) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso al provvedimento sopra impugnato, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresa la nota del MIUR-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 22.06.2016 prot.16827, estensiva del D.M. 495/2016, nonché, nei limiti di interesse, del D.M. del 3 giugno 2015 n. 325, - di cui il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 costituisce parte integrante e al quale fa espresso rinvio (cfr. art. 5) - con il quale il MIUR detta disposizioni per lo svolgimento delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (GAE) per gli anni 2014/2017, nella parte in cui, analogamente all'atto richiamante, non prevede alcuna possibilità di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti già precedentemente inseriti e, occorrendo, del D.M. del 1 aprile 2014 n. 235 con il quale il MIUR ha fissato modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, nella parte in cui, in particolare, non prevede alcuna possibilità di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti già precedentemente inseriti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017 il Cons. Oreste MA Caputo e uditi per le parti gli avvocati Dino Caudullo e AO De Nuntis dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto che, ad un primo esame, l’appello pare assistito da consistenti elementi di fumus , stante la gravità del pregiudizio risentito dai ricorrenti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Accoglie l'istanza cautelare, sospende l'esecutività della sentenza impugnata, e, per l'effetto, ammette con riserva i ricorrenti alla procedura d’aggiornamento della graduatoria per cui è causa.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Sergio RO, Presidente
Bernhard Lageder, Consigliere
Silvestro AR RU, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Oreste MA Caputo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oreste MA Caputo | Sergio RO |
IL SEGRETARIO