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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2024, n. 27744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27744 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) RI BE, nato a [...] il [...], 2) DA RE, nata in [...] il [...], avverso la sentenza del 15/11/2023 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso di RI BE;
l'annullamento con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per DA RE;
inammissibilità o rigetto del ricorso nel resto;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27744 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 13/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli, emessa il 15 giugno 2022, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per i reati di rapina impropria e porto in luogo pubblico di una pistola taser. Secondo i giudici di merito, gli imputati si erano recati presso l'abitazione occupata da VE IO, ex compagno e convivente della DA, prelevando un televisore ed una lavatrice di proprietà del VE, usando violenza nei confronti di LA IA, soggetto intervenuto sul luogo, al fine di assicurarsi il possesso dei beni. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. RI BE deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente ritiene che manchino gli elementi costitutivi del reato. La Corte si sarebbe adagiata sulla sentenza di primo grado, basandosi solo sulle dichiarazioni delle vittime, travisando le prove a proposito della proprietà dei beni sottratti in capo alla ricorrente DA, che si era fatta accompagnare dallo RI presso l'abitazione in cui viveva il VE per ritirare beni propri, avendo ella vissuto in quella casa per diversi anni quale convivente del VE. Il ricorrente RI, inoltre, non avrebbe proferito alcuna minaccia o adottato alcuna violenza nei confronti di LA IA e, su tale punto, la Corte avrebbe travisato la testimonianza di NI LA, che non aveva riferito nulla in tal senso. Nessuno dei testimoni aveva visto la pistola taser che l'imputato avrebbe utilizzato. Non vi sarebbe stato alcun approfondimento inerente alla proprietà dei beni, che non potevano ritenersi attribuibili al solo VE, stante il passato rapporto di convivenza tra costui e la DA e lo sfratto subito da entrambi con mera assegnazione dei beni al VE da parte dell'ufficiale giudiziario;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Per le considerazioni espresse attraverso il primo motivo, il ricorrente sostiene che la condotta della DA sarebbe stata ispirata dalla volontà di entrare in possesso di beni propri e non di proprietà dell'ex convivente VE, che non aveva dimostrato il suo titolo legittimo esclusivo, dimostrazione non esigibile per alcuno stante il lungo rapporto di convivenza tra questi e la DA. Ne consegue che mancherebbe l'elemento soggettivo del reato di rapina in capo al ricorrente, che si sarebbe limitato ad aiutare la DA nel trasporto dei beni 2 più pesanti, senza commettere alcuna violenza verso il LA IA, così come evidenziato con il primo motivo;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alle modalità dei fatti ed al ruolo assunto dal ricorrente. 2.2. DA RE deduce: 1) violazione di legge in ordine alla affermazione di responsabilità, intervenuta nonostante l'assenza di prova della altruità dei beni sottratti dalla ricorrente. La ricorrente ribadisce il tema introdotto dall'imputato RI, secondo cui i beni sottratti non potevano ritenersi di proprietà esclusiva del suo ex convivente, stante che il rapporto sentimentale con quest'ultimo era durato per venticinque anni e l'uomo non aveva fornito alcuna prova relativa all'acquisto dei beni. Ne conseguirebbe che la condotta della ricorrente non sarebbe stata animata dall'intento di conseguire un profitto ingiusto, circostanza che escluderebbe l'elemento soggettivo del reato;
2) violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte ritenuto sussistente il concorso nel reato della ricorrente, nonché escluso l'applicazione dell'art. 116 cod. pen., tenuto conto della circostanza che l'eventuale condotta violenta era stata commessa soltanto dallo RI, in via estemporanea, imprevedibile e dopo l'apprensione pacifica dei beni da parte dell'imputata; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il motivo è sovrapponibile a quello proposto da RI BE;
4) vizio della motivazione per avere la Corte travisato le prove valorizzate ai fini del giudizio di responsabilità. Non si sarebbe tenuto conto del verbale di sfratto redatto dall'ufficiale giudiziario, che non conteneva l'espresso riferimento alla apprensione da parte della DA di soli effetti personali, circostanza non dimostrata dalle dichiarazioni del suo passato convivente VE. Sarebbe stata travisata la testimonianza di NI LA, che non aveva dichiarato di aver assistito ad alcuna violenza posta in essere dallo RI;
5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto concorso della ricorrente nel reato di porto non autorizzato di una pistola taser, evenienza non provata e comunque non attribuibile alla ricorrente in assenza di prova che i due imputati avessero concordato il piano criminoso;
6) mancanza di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato solo con riferimento alla condotta del coimputato, non attribuibile alla ricorrente. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati ed in parte generici. 1.Quanto ai motivi, che possono essere trattati congiuntamente, inerenti al giudizio di responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto, i ricorsi tendono ad offrire una diversa rivalutazione di circostanze fattuali, non consentita in questa sede, ovvero a reiterare doglianze già dedotte con l'atto di appello e che la Corte territoriale ha affrontato e risolto senza incorrere in vizi logico-ricostruttivi e giuridici. 1.1. In primo luogo, è provato - e neanche contestato - che i due ricorrenti, attraverso una condotta concorsuale, si erano impadroniti di due beni (un televisore ed una lavatrice), sottraendoli dall'abitazione ove risiedeva VE IO, ex convivente della DA. Tale azione sottrattiva, secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito di entrambi i gradi, era avvenuta in maniera subdola, dopo che la ricorrente DA aveva ottenuto dal custode giudiziario (Ivan LA) e dall'assegnatario dei beni mobili (VE IO) l'autorizzazione ad introdursi nell'appartamento dal quale la donna era stata sfrattata al solo fine di prelevare effetti personali (e non gli elettrodomestici). La DA si era servita sia del di lei figlio che del ricorrente RI facendoli entrare di nascosto nell'appartamento. Siffatto comportamento fraudolento - sul quale i ricorrenti sorvolano - unito alla mancata dimostrazione della proprietà dei beni da parte della donna ed alla reazione aggressiva del ricorrente RI una volta che il gruppo era stato scoperto, hanno condotto il primo giudice e la Corte a ritenere, accanto alle dichiarazioni del VE, che i beni non fossero di proprietà della DA ma di quest'ultimo e che i due imputati avessero concertato l'azione. Si tratta di conclusioni congrue, basate su dati di fatto non travisati e sulle dichiarazioni delle vittime, correttamente ritenute attendibili in quanto riscontrantesi a vicenda e anche attraverso elementi esterni, come l'esito della perquisizione successiva ai fatti. 1.2. La condotta minacciosa commessa dallo RI
contro
LA IA - intervenuto per impedire che i due ricorrenti andassero via con i beni - è stata ritenuta provata oltre che attraverso la dichiarazione della vittima, anche dalle affermazioni della teste NI, che aveva sentito alcuni improperi lanciati dall'imputato alla volta della persona offesa. Che il ricorrente avesse minacciato LA IA al fine di conseguire il possesso e l'impunità attraverso l'uso della pistola taser, è stato dedotto dalla Corte dando 4 attendibilità al racconto della persona offesa, arricchito da una ineccepibile valutazione logica;
infatti, se ciò non fosse stato vero, quest'ultima non avrebbe mai potuto sapere che proprio una pistola di tal fatta era in possesso dell'imputato, come dimostrato all'esito della perquisizione da costui subita. 1.3. Ne consegue che, una volta ritenuta provata la sottrazione di beni appartenenti a VE IO, il previo concerto tra gli imputati, nonché la condotta violenta e minacciosa commessa dallo RI per superare la resistenza del soggetto intervenuto ed assicurare i beni a sé ed alla coimputata, risulta corretta la decisione della Corte di ritenere, in punto di diritto, che si fosse trattato di rapina e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, assunto basato, secondo la versione difensiva, dalla mancata dimostrazione, invece sussistente, della altruità dei beni sottratti. 1.4. Di tale condotta sono stati ritenuti responsabili entrambi gli imputati in concorso, avendo la Corte esplicitamente considerato sussistente, tenuto conto delle modalità del fatto, la comune programmazione della sottrazione da parte di costoro di beni di proprietà altrui, con l'eventuale e prevedibile uso di mezzi violenti, così come era avvenuto. Nel che, il superamento delle deduzioni difensive della ricorrente DA, siccome volte a negare il suo concorso nel reato di rapina e nel porto della pistola taser, ovvero, subordinatamente, a richiedere l'applicazione dell'art. 116 cod. pen., istanza quest'ultima che, tuttavia, non aveva formato oggetto dell'atto di appello. 2. In ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte si è esplicitamente soffermata sulla gravità del fatto e sulla condotta violenta direttamente compiuta dal ricorrente RI. Tale motivazione implicitamente comporta che le attenuanti in parola non potevano essere riconosciute alla ricorrente DA, anche tenuto conto della genericità del motivo di appello sul punto rispetto alle valutazioni del primo giudice. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.06.2024.
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso di RI BE;
l'annullamento con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per DA RE;
inammissibilità o rigetto del ricorso nel resto;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27744 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 13/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli, emessa il 15 giugno 2022, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per i reati di rapina impropria e porto in luogo pubblico di una pistola taser. Secondo i giudici di merito, gli imputati si erano recati presso l'abitazione occupata da VE IO, ex compagno e convivente della DA, prelevando un televisore ed una lavatrice di proprietà del VE, usando violenza nei confronti di LA IA, soggetto intervenuto sul luogo, al fine di assicurarsi il possesso dei beni. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. RI BE deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente ritiene che manchino gli elementi costitutivi del reato. La Corte si sarebbe adagiata sulla sentenza di primo grado, basandosi solo sulle dichiarazioni delle vittime, travisando le prove a proposito della proprietà dei beni sottratti in capo alla ricorrente DA, che si era fatta accompagnare dallo RI presso l'abitazione in cui viveva il VE per ritirare beni propri, avendo ella vissuto in quella casa per diversi anni quale convivente del VE. Il ricorrente RI, inoltre, non avrebbe proferito alcuna minaccia o adottato alcuna violenza nei confronti di LA IA e, su tale punto, la Corte avrebbe travisato la testimonianza di NI LA, che non aveva riferito nulla in tal senso. Nessuno dei testimoni aveva visto la pistola taser che l'imputato avrebbe utilizzato. Non vi sarebbe stato alcun approfondimento inerente alla proprietà dei beni, che non potevano ritenersi attribuibili al solo VE, stante il passato rapporto di convivenza tra costui e la DA e lo sfratto subito da entrambi con mera assegnazione dei beni al VE da parte dell'ufficiale giudiziario;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Per le considerazioni espresse attraverso il primo motivo, il ricorrente sostiene che la condotta della DA sarebbe stata ispirata dalla volontà di entrare in possesso di beni propri e non di proprietà dell'ex convivente VE, che non aveva dimostrato il suo titolo legittimo esclusivo, dimostrazione non esigibile per alcuno stante il lungo rapporto di convivenza tra questi e la DA. Ne consegue che mancherebbe l'elemento soggettivo del reato di rapina in capo al ricorrente, che si sarebbe limitato ad aiutare la DA nel trasporto dei beni 2 più pesanti, senza commettere alcuna violenza verso il LA IA, così come evidenziato con il primo motivo;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alle modalità dei fatti ed al ruolo assunto dal ricorrente. 2.2. DA RE deduce: 1) violazione di legge in ordine alla affermazione di responsabilità, intervenuta nonostante l'assenza di prova della altruità dei beni sottratti dalla ricorrente. La ricorrente ribadisce il tema introdotto dall'imputato RI, secondo cui i beni sottratti non potevano ritenersi di proprietà esclusiva del suo ex convivente, stante che il rapporto sentimentale con quest'ultimo era durato per venticinque anni e l'uomo non aveva fornito alcuna prova relativa all'acquisto dei beni. Ne conseguirebbe che la condotta della ricorrente non sarebbe stata animata dall'intento di conseguire un profitto ingiusto, circostanza che escluderebbe l'elemento soggettivo del reato;
2) violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte ritenuto sussistente il concorso nel reato della ricorrente, nonché escluso l'applicazione dell'art. 116 cod. pen., tenuto conto della circostanza che l'eventuale condotta violenta era stata commessa soltanto dallo RI, in via estemporanea, imprevedibile e dopo l'apprensione pacifica dei beni da parte dell'imputata; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il motivo è sovrapponibile a quello proposto da RI BE;
4) vizio della motivazione per avere la Corte travisato le prove valorizzate ai fini del giudizio di responsabilità. Non si sarebbe tenuto conto del verbale di sfratto redatto dall'ufficiale giudiziario, che non conteneva l'espresso riferimento alla apprensione da parte della DA di soli effetti personali, circostanza non dimostrata dalle dichiarazioni del suo passato convivente VE. Sarebbe stata travisata la testimonianza di NI LA, che non aveva dichiarato di aver assistito ad alcuna violenza posta in essere dallo RI;
5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto concorso della ricorrente nel reato di porto non autorizzato di una pistola taser, evenienza non provata e comunque non attribuibile alla ricorrente in assenza di prova che i due imputati avessero concordato il piano criminoso;
6) mancanza di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato solo con riferimento alla condotta del coimputato, non attribuibile alla ricorrente. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati ed in parte generici. 1.Quanto ai motivi, che possono essere trattati congiuntamente, inerenti al giudizio di responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto, i ricorsi tendono ad offrire una diversa rivalutazione di circostanze fattuali, non consentita in questa sede, ovvero a reiterare doglianze già dedotte con l'atto di appello e che la Corte territoriale ha affrontato e risolto senza incorrere in vizi logico-ricostruttivi e giuridici. 1.1. In primo luogo, è provato - e neanche contestato - che i due ricorrenti, attraverso una condotta concorsuale, si erano impadroniti di due beni (un televisore ed una lavatrice), sottraendoli dall'abitazione ove risiedeva VE IO, ex convivente della DA. Tale azione sottrattiva, secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito di entrambi i gradi, era avvenuta in maniera subdola, dopo che la ricorrente DA aveva ottenuto dal custode giudiziario (Ivan LA) e dall'assegnatario dei beni mobili (VE IO) l'autorizzazione ad introdursi nell'appartamento dal quale la donna era stata sfrattata al solo fine di prelevare effetti personali (e non gli elettrodomestici). La DA si era servita sia del di lei figlio che del ricorrente RI facendoli entrare di nascosto nell'appartamento. Siffatto comportamento fraudolento - sul quale i ricorrenti sorvolano - unito alla mancata dimostrazione della proprietà dei beni da parte della donna ed alla reazione aggressiva del ricorrente RI una volta che il gruppo era stato scoperto, hanno condotto il primo giudice e la Corte a ritenere, accanto alle dichiarazioni del VE, che i beni non fossero di proprietà della DA ma di quest'ultimo e che i due imputati avessero concertato l'azione. Si tratta di conclusioni congrue, basate su dati di fatto non travisati e sulle dichiarazioni delle vittime, correttamente ritenute attendibili in quanto riscontrantesi a vicenda e anche attraverso elementi esterni, come l'esito della perquisizione successiva ai fatti. 1.2. La condotta minacciosa commessa dallo RI
contro
LA IA - intervenuto per impedire che i due ricorrenti andassero via con i beni - è stata ritenuta provata oltre che attraverso la dichiarazione della vittima, anche dalle affermazioni della teste NI, che aveva sentito alcuni improperi lanciati dall'imputato alla volta della persona offesa. Che il ricorrente avesse minacciato LA IA al fine di conseguire il possesso e l'impunità attraverso l'uso della pistola taser, è stato dedotto dalla Corte dando 4 attendibilità al racconto della persona offesa, arricchito da una ineccepibile valutazione logica;
infatti, se ciò non fosse stato vero, quest'ultima non avrebbe mai potuto sapere che proprio una pistola di tal fatta era in possesso dell'imputato, come dimostrato all'esito della perquisizione da costui subita. 1.3. Ne consegue che, una volta ritenuta provata la sottrazione di beni appartenenti a VE IO, il previo concerto tra gli imputati, nonché la condotta violenta e minacciosa commessa dallo RI per superare la resistenza del soggetto intervenuto ed assicurare i beni a sé ed alla coimputata, risulta corretta la decisione della Corte di ritenere, in punto di diritto, che si fosse trattato di rapina e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, assunto basato, secondo la versione difensiva, dalla mancata dimostrazione, invece sussistente, della altruità dei beni sottratti. 1.4. Di tale condotta sono stati ritenuti responsabili entrambi gli imputati in concorso, avendo la Corte esplicitamente considerato sussistente, tenuto conto delle modalità del fatto, la comune programmazione della sottrazione da parte di costoro di beni di proprietà altrui, con l'eventuale e prevedibile uso di mezzi violenti, così come era avvenuto. Nel che, il superamento delle deduzioni difensive della ricorrente DA, siccome volte a negare il suo concorso nel reato di rapina e nel porto della pistola taser, ovvero, subordinatamente, a richiedere l'applicazione dell'art. 116 cod. pen., istanza quest'ultima che, tuttavia, non aveva formato oggetto dell'atto di appello. 2. In ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte si è esplicitamente soffermata sulla gravità del fatto e sulla condotta violenta direttamente compiuta dal ricorrente RI. Tale motivazione implicitamente comporta che le attenuanti in parola non potevano essere riconosciute alla ricorrente DA, anche tenuto conto della genericità del motivo di appello sul punto rispetto alle valutazioni del primo giudice. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.06.2024.