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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2209/2019 R.A.L.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 24 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2209/2019 R.A.L. promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea PIZZA come da procura in atti ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sessa Aurunca, via XXI Luglio n. 133
- ricorrente
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico LISETTI Controparte_1 CP_2 come da procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Gaeta, Via V. Veneto n. 7
- resistenti
Oggetto: lavoro domestico – accertamento subordinazione – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 31.10.2019 e ritualmente notificato, espone di Parte_1 avere lavorato senza regolarizzazione alle dipendenze dei coniugi e Controparte_1 CP_2 dal 1.8.2006 al 31.7.2018; di avere svolto presso l'abitazione degli stessi le mansioni di collaboratrice domestica, occupandosi della pulizia e del riassetto della casa, della preparazione dei pasti, del lavaggio e stiratura degli indumenti, saltuariamente della vigilanza del figlio minore dei resistenti;
di avere svolto le predette attività in base alle diposizioni impartite da questi ultimi, in ordine agli orari di lavoro e alle modalità di esecuzione della prestazione, e sotto la loro vigilanza;
di avere sempre dovuto comunicare anticipatamente e giustificare le assenze;
di avere operato in assenza di una propria, sia pure minima, organizzazione imprenditoriale;
di avere lavorato per dodici ore settimanali fino a luglio 2015, il martedì dalle 8.00 alle 12.00 e il giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 11.00, oltre due ore settimanali per svolgere attività di pulizia presso l'ufficio del IG. di avere lavorato, nel periodo successivo, per CP_2
11 ore settimanali, essendosi ridotta l'attività di pulizia presso l'ufficio ad un'ora ogni quindici giorni;
di essere stata retribuita settimanalmente in contanti con € 80,00; di non avere percepito alcunché a titolo di tredicesima mensilità, ferie, festività, trattamento di fine rapporto;
di essere stata licenziata verbalmente alla fine di luglio 2018, a seguito della comunicazione ai resistenti dello stato di gravidanza e della necessità di sospendere la prestazione lavorativa;
di non avere ricevuto alcun sussidio durante il periodo della maternità.
2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente deduce che il rapporto tra le parti, per come si è sviluppato in concreto, ha assunto le caratteristiche del lavoro subordinato. Evidenzia di avere diritto all'inquadramento, per le mansioni svolte, quale collaboratrice domestica generica polifunzionale di livello
II B del CCNL Colf Confedilizia. Sostiene di avere maturato un credito per differenze retributive pari ad
€ 16.996,98.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e i IGnori Parte_1 CP_2
e sin dal 01/08/2006 fino al 31/07/2018;
[...] CP_1
- dichiarare altresì che durante il predetto periodo di lavoro la ricorrente ha osservato l'orario di lavoro, secondo le modalità
e le condizioni descritte nella premessa ai capi 6), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) del presente ricorso, con tutti gli effetti di legge ivi inclusi quelli previdenziali e condannare i convenuti al pagamento in favore della ricorrente della somma di €.
16.996,98, di cui € 5.336,12 a titolo TFR, o della diversa somma, maggiore o minore, che vorrà liquidare anche con valutazione equitativa. Con determinazione del danno derivante dalla intervenuta diminuzione di valore del credito ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sempre con decorrenza dal sorgere dei singoli crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate.
In ogni caso, con sentenza esecutiva e vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre oneri ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
[...]
5. I convenuti eccepiscono, in particolare, che la ricorrente ha svolto in loro favore esclusivamente attività di pulizia degli ambienti domestici e dell'ufficio del IG. in via del tutto saltuaria e CP_2 discontinua, senza alcun vincolo di subordinazione e venendo retribuita di volta in volta secondo le richieste formulate dalla stessa. Osservano che non può avere avuto luogo alcuna assunzione della ricorrente nell'agosto 2008, in quanto a quella data la IG.ra , dimessa dall'ospedale di Formia a CP_1 seguito del parto cesareo, si traferiva presso l'abitazione materna, permanendovi fino ad oltre la metà di agosto 2008. Fanno altresì rilevare che la ricorrente nel luglio 2018 decideva spontaneamente, a causa della gravidanza, di non prestare più la propria attività per i resistenti. Evidenziano che la ricorrente si recava a lavoro con la propria autovettura e concordava di volta in volta gli orari di lavoro. Affermano che la ricorrente prestava la propria attività lavorativa per un totale di 7 ore settimanali – e per brevissimi periodi per 9 ore settimanali – distribuite su uno o due giorni alla settimana. Sostengono che nella specie difettano i requisiti della subordinazione. Eccepiscono la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi vantati da controparte, quantomeno per il periodo dal 2006 al 2013.
6. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'assunzione della prova testimoniale, al termine della quale le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. È stata quindi disposta una consulenza tecnica contabile per la quantificazione delle spettanze rivendicate. La causa è stata infine decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 24 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dalla ricorrente è diretta all'accertamento della natura subordinata del rapporto non regolarizzato di lavoro domestico, asseritamente intercorso con i resistenti dal 1.8.2006 al 31.7.2018, e alla condanna degli stessi al pagamento in proprio favore delle spettanze retributive quantificate in €
16.996,98, a titolo di tredicesima mensilità, festività, indennità sostitutiva dei permessi e delle ferie non godute, trattamento di fine rapporto (quest'ultimo per € 5.336,12), tutti emolumenti che l'attrice assume non esserle stati corrisposti dai datori di lavoro convenuti (cfr. conteggi allegati al ricorso).
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
9. È controversa tra le parti la natura subordinata del rapporto. I convenuti sostengono infatti che la ricorrente ha svolto in proprio favore attività di pulizie domestiche solo saltuariamente, uno o due giorni alla settimana, per un massimo di 7 ore – in brevissimi periodi 9 ore – settimanali, senza alcun vincolo di subordinazione, concordando di volta in volta compensi e orari.
10. La natura subordinata del rapporto può invero affermarsi già solo alla stregua delle deduzioni dei convenuti, atteso che questi hanno comunque ammesso che nell'arco temporale di riferimento, salvo la contestazione del momento di effettivo inizio del rapporto di lavoro, la ricorrente una o due volte la settimana effettuava in proprio favore attività di pulizie domestiche, percependo un compenso. Non è stato invece eccepito che la prestazione era resa gratuitamente e in spontaneo adempimento di vincoli di solidarietà, affectionis vel benevolentiae causa. Nella giurisprudenza di merito e di legittimità si è condivisibilmente osservato che le prestazioni della collaboratrice domestica sono caratterizzate dalla presunzione di subordinazione, a prescindere dall'osservanza di un orario fisso (Cass. civ. n. 5216/1996;
Trib. Roma n. 4005/2019) e che, comunque, l'affidamento ad altri soggetti di lavori di cura dell'abitazione o della persona, in assenza di rapporti di affezione o benevolenza, è intrinsecamente connaturato ad una prestazione continuativa ed eterodiretta, quantomeno tendenzialmente (Cass. civ. n. 17093/2017; Cass. civ. n. 19304/2015; C. App. Roma n. 3735/2023). Tale presunzione si basa sui criteri di normalità, apparenza e buona fede, è posta a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata e può essere superata solo se il convenuto, che ha l'onere di dedurre tempestivamente nella memoria di costituzione la gratuità del rapporto e le specifiche circostanze capaci di superare la presunzione di subordinazione e onerosità che caratterizza dette prestazioni, fornisca effettivamente la prova rigorosa della esistenza di un rapporto diverso, basato su un vincolo affettivo e tale da comportare la gratuità della prestazione lavorativa (Cass. civ. n. 10872/1996; n. 21365/2008). Si è inoltre evidenziato che, ai fini della subordinazione, non è decisiva la continuità delle prestazioni, essendo possibile che esse vengano rese anche saltuariamente o discontinuamente da un lavoratore che assicuri al datore di lavoro la propria disponibilità in caso di chiamata (Cass. civ. n. 7304/1999; n. 12926/2003) e che la presenza dei caratteri della subordinazione, quali la predeterminazione del contenuto della prestazione, l'organizzazione degli strumenti produttivi da parte del datore di lavoro, nonché la prestazione dell'attività lavorativa nei locali di quest'ultimo e l'assenza di rischio economico del lavoratore, non perde il suo carattere indicativo per il solo fatto che il lavoro venga reso per poche ore durante la giornata, dato che il rapporto di lavoro subordinato può ben coesistere con altre attività lavorative o di studio (Cass. civ. n. 9152/2001; n.
20659/2005; 5495/2006). Tenuto conto, inoltre, della natura semplice dell'attività svolta dalla ricorrente
– anche solo stando alla prospettazione dei resistenti, che deducono l'esclusivo svolgimento di attività di pulizie domestiche – si deve ritenere che questa neppure richiedesse ordini dettagliati e precisi né la soggezione a rigidi orari di lavoro e ad un assiduo controllo sull'esecuzione delle prestazioni (Cass. civ. n.
1188/2020; n. 8569/2004; Trib. Roma n. 4005/2019 cit.).
11. L'istruttoria testimoniale ha comunque confermato non solo che la ricorrente, per un lungo arco temporale di oltre dieci anni, dal settembre 2006 sino alla fine di luglio 2018, ha svolto sistematicamente, con cadenza settimanale, in favore dei convenuti, mansioni di collaboratrice domestica, ma anche che la prestazione lavorativa è stata resa per un numero di giorni e di ore alla settimana superiori a quanto dedotto nella memoria difensiva, vale a dire per dodici ore settimanali fino alla fine di luglio 2015 e dieci ore e mezza settimanali nel periodo successivo.
12. Sugli orari di lavoro dell'attrice il teste marito della stessa separato giudizialmente, ha Tes_1 riferito che “la ricorrente si recava a lavoro presso l'abitazione dei resistenti il martedì, il giovedì ed il venerdì. Lavorava dalle 8.30 alle 12.30. Si recava tutte le settimane, il venerdì sera o il sabato sera, presso l'ufficio del IG. in CP_2
Gaeta, via XXIV Maggio, quando detto ufficio era chiuso, per fare le pulizie, spazzare. Questo per due ore…Questo per tutto il periodo, dal 2006 al 2018”.
13. Sugli orari dell'attività di pulizia dell'ufficio “Fideuram” in cui lavorava il IG. , il teste CP_2
, dipendente del convenuto presso tale ufficio, ha dichiarato che la ricorrente “presso la Testimone_2 sede della Fideuram poteva venire da una volta alla settimana a una volta ogni due settimane. Svolgeva attività di pulizia per un'ora/due ore…Le pulizie sono sempre state effettuate nel pomeriggio”.
14. Sempre sugli orari di lavoro, il teste amica della ricorrente, ha ricordato: Testimone_3
“Lavorava il martedì, il giovedì ed il venerdì. Iniziava a lavorare alle 8.30 e terminava alle 12.30. Lavorava solo la mattina. Questo dal 2006 al 2018…Quando è capitato di accompagnare la ricorrente a lavoro l'ho accompagnata alle
8.30, anche io andavo al lavoro a quell'ora a Gaeta, andavo presso un anziano, ora deceduto, a cui badavo: ne ricordo nome, . E' capitato che andassi a prendere la ricorrente verso le 13.00, perché terminavo di lavorare presso Persona_1 questo IGnore intorno alle 12.30 13.00… La ricorrente andava tutti i venerdì o i sabati se non poteva andare il venerdì presso la Fideuram. Io andavo con lei per farle compagnia. La ricorrente restava un paio d'ore in ufficio e io attendevo fuori.
La ricorrente andava a fare le pulizie dell'ufficio. Questo avveniva ogni settimana”. 15. Il teste zio del convenuto, ha dichiarato che vedeva la ricorrente venire a lavoro Testimone_4
“un paio di volte a settimane” verso le ore 8.30/9.00 e andare via verso le ore 12.00 e di sapere, per averlo appreso dalla segretaria del convenuto, che ogni dieci quindici giorni si recava presso l'ufficio Fideuram di Gaeta.
16. Il teste , amico della ricorrente, ha riferito che questa andava a lavorare il martedì, Testimone_5 il giovedì e il venerdì dalle 8.00 fino alle 12.00 e il venerdì si recava altresì presso l'agenzia Fideuram di
Gaeta.
17. Il teste madre di ha dichiarato “Andava due volte a settimana, Testimone_6 Parte_2 penso lavorasse per due ore e mezza, tre ore. Andava la mattina. Non c'è stato un periodo in cui ha lavorato per più ore.
Tutte le volte che andava veniva pagata 7,00 euro l'ora. La ricorrente ha lavorato anche presso la sede Fideuram di Gaeta.
Che io sappia andava una volta ogni 15 giorni e c'era la ragazza che lavorava nell'ufficio Fideuram… Mi è capitato di vedere la ricorrente lavorare a casa di mia figlia”.
18. Tralasciando la testimonianza di , che ha taciuto di avere avuto una relazione Testimone_5 sentimentale con la ricorrente, da cui è nato un figlio, (cfr. estratto per riassunto dell'atto Persona_2 di nascita e decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Cassino per il delitto di falsa testimonianza, versati in atti dai convenuti), gli altri testi di parte ricorrente ( Tes_1
) hanno concordemente riferito i medesimi orari di lavoro settimanali della ricorrente – il Tes_3 martedì, giovedì ed il venerdì dalle 8.30 alle 12.30, oltre le due ore settimanali di lavoro per la pulizia dell'ufficio del IG. – persino superiori a quelli dedotti in ricorso, pari a 12 ore settimanali (cfr. CP_2 cap. 11 ric.), per espressa ammissione della lavoratrice ridottesi mediamente a 10,50 ore settimanali da agosto 2015 fino alla cessazione del rapporto (cfr. cap. 13 ric.), sempre comprensive delle ore impiegate per la pulizia dell'ufficio “Fideuram”, queste ultime ridottesi da due alla settimana e una ogni quindici giorni.
19. Le dichiarazioni dei testi e appaiono maggiormente attendibili sugli orari di lavoro Tes_3 Tes_1 rispetto a quelle dei testi di parte resistente e che hanno riferito di soli due giorni alla Tes_6 Tes_4 settimana di lavoro della ricorrente, per non più di tre ore, tre ore e mezza giornaliere. Il teste , Tes_6 oltre ad essere la madre della resistente, e dunque portatrice di un interesse morale ed affettivo nella vicenda, ha tradito una conoscenza approssimativa, occasionale e non sicura dei fatti riferiti in merito a giorni e orari di lavoro, spesso appresi de relato (“penso lavorasse…che io sappia…me lo diceva sia mia figlia sia la stessa ricorrente…quando mi è capitato di vederla lavorare a casa di mia figlia”). La sua deposizione, inoltre, oltre ad essere contraddetta da tutti i testi di parte ricorrente, non collima del tutto neppure con quella del teste di parte resistente, , sulla estensione dell'orario giornaliero. Secondo quanto desumibile Testimone_4 dalla deposizione di quest'ultimo, infatti, la durata giornaliera delle attività di pulizia presso l'abitazione dei resistenti era pari a tre ore, tre ore e mezza (“La vedevo tra le 8.30 e le 9.00. La vedevo andare via verso le
12.00”), mentre la madre della convenuta ha indicato una durata inferiore, di due ore e mezza, tre ore, senza neppure essere in grado di indicare la precisa fascia oraria. Anche la deposizione del teste Tes_4 avrebbe necessitato di più rigorosi riscontri, essendo tale teste lo zio del resistente e fondandosi la sua deposizione esclusivamente su elementi percettivi non particolarmente rigorosi e implicanti una non trascurabile dose di approssimazione nonché di labilità nel ricordo: “Non saprei dire se vi siano stati dei cambiamenti di orario…La ricorrente di inverno veniva a lavoro con la macchina, aveva una Suzuki. D'estate veniva con uno scooter. Io abito su Piazzetta della Catena dove la ricorrente parcheggiava. Con lo scooter entrava dalla parte opposta, dove era il passo carrabile. Da dove abito si sentono tutti i rumori”.
20. Quanto ai testi di parte ricorrente, è vero che all'epoca dei fatti di causa era marito della Tes_1 ricorrente, ma, oltre ad essere separato giudizialmente dalla stessa al momento della deposizione, ha riferito orari desunti da una osservazione diretta (“Io l'accompagnavo a lavoro…A volte l'accompagnavo io e restavo in attesa fino a quando non terminava, davo una mano, andavo a buttare l'immondizia”) e pienamente coincidenti, sia quanto ai giorni di lavoro sia quanto alla durata della giornata lavorativa, con le dichiarazioni del teste
. Anche quest'ultimo teste aveva una conoscenza diretta degli orari di lavoro della ricorrente, Tes_3 per averla in più occasioni accompagnata a lavoro o a casa alla fine della giornata lavorativa, svolgendo a sua volta attività di badante presso l'abitazione di un anziano nel comune di Gaeta, con orari parzialmente coincidenti con quelli della ricorrente: “Quando è capitato di accompagnare la ricorrente a lavoro l'ho accompagnata alle 8.30, anche io andavo a lavoro a quell'ora a Gaeta, andavo presso un anziano, ora deceduto, a cui badavo: ne ricordo nome, . E' capitato che andassi a prendere la ricorrente verso le 13.00, perché terminavo di lavorare presso Persona_1 questo IGnore intorno alle 12.30 13.00”.
21. Possono dunque ritenersi confermati gli orari di lavoro dedotti in ricorso.
22. In merito all'inizio del rapporto lavorativo, invece, è documentato che in data 1.8.2006 la resistente è stata dimessa dall'ospedale di Formia, dove era stata ricoverata per un parto cesareo (cfr. certificato di dimissioni) e i testi di parte convenuta hanno confermato che nel mese di agosto la IG.ra si è CP_1 trasferita presso l'abitazione della madre, a Formia, dove ha trascorso il periodo di convalescenza durato una quindicina, ventina di giorni ( “Confermo che la resistente dall'agosto del 2006 si è trasferita a Formia Tes_4 per la nascita del primogenito. È rimasta a Formia 15/20 giorni”; : “La resistente, dopo aver partorito, Tes_6 nell'agosto del 2006 si è trasferita a casa mia, in Formia, mi sembra per circa una quindicina di giorni”). Parte_3
Stando così le cose, è implausibile che la ricorrente sia stata assunta e abbia iniziato la propria attività di pulizie presso l'abitazione di Gaeta dei resistenti nel mese di agosto, quando ancora la IG.ra si CP_1 trovava in convalescenza presso l'abitazione della madre in Formia. D'altro canto, nessuno dei testi escussi di parte ricorrente è stato in grado di ricordare con certezza l'inizio del rapporto lavorativo della ricorrente: il teste sul punto prima si è corretto, poi ha ammesso di non ricordare nel dettaglio, Tes_1 mentre i testi e hanno indicato solo l'anno di inizio dell'attività lavorativa. Se allora Tes_3 Tes_5 si considera che i convenuti, pur contestando che l'attività di pulizie domestiche della ricorrente presso la propria abitazione sia iniziata nel mese di agosto 2006, non hanno però fornito alcuno specifico riferimento temporale per l'inizio di tale attività e comunque non hanno negato che questa sia stata successivamente svolta nell'arco temporale dedotto in ricorso, sia pure senza vincolo di subordinazione e solo uno o due giorni a settimana, è possibile concludere che la detta attività abbia avuto inizio nel successivo mese di settembre 2006. È invece pacifico tra le parti che non è stata svolta più alcuna prestazione dalla ricorrente per i convenuti dopo il luglio 2018.
23. In ordine alle mansioni svolte dalla lavoratrice, dall'istruttoria testimoniale è emerso lo svolgimento delle attività proprie del collaboratore familiare generico non addetto all'assistenza di persone, ma addetto principalmente, anche se non esclusivamente, ad attività di pulizia presso l'abitazione dei resistenti e l'ufficio del IG. . Tralasciando le deposizioni dei testi che hanno riferito de relato sulle mansioni CP_2
e volendo invece valorizzare quanto dichiarato da unico teste che ha avuto modo Testimone_6 di vedere con i propri occhi a lavoro la IG.ra (“Mi è capitato di vedere la ricorrente lavorare a casa di Pt_1 mia figlia”), deve concludersi che la ricorrente, oltre alla prevalente attività di pulizia, si occupava, quantomeno, anche della ulteriore attività della stiratura degli indumenti (“Quando mi è capitato di vederla lavorare a casa di mia figlia, la ricorrente svolgeva le pulizie. Qualche volta l'ho vista stirare”).
24. Stando così le cose e tenuto conto che il rapporto di lavoro della ricorrente non è stato regolarizzato,
è possibile valorizzare in chiave parametrica, quale fonte specificativa dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost., il CCNL Lavoro Domestico Fidaldo – Domina, acquisito agli atti. Le mansioni svolte dalla lavoratrice, addetta prevalentemente ma non esclusivamente alle pulizie (si ricordi l'attività di stireria, riferita dal teste , la quale viene presa in considerazione al Tes_6 profilo c – “addetto alla stireria” – del livello B), possono allora ricondursi, per i primi dodici mesi di attività lavorativa, al livello “A”, profilo “a”, del sistema di classificazione del personale di cui all'art. 10 del citato CCNL. A tale livello appartengono “i collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro”. Al profilo “a” di tale livello appartiene il “Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all'assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. Al compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale”. In forza di tale previsione, al compimento dei dodici mesi di anzianità, la ricorrente ha automaticamente acquisito la qualifica di collaboratore generico polifunzionale di livello B.
25. Con riferimento alla mancata fruizione delle ferie e dei permessi, della cui prova è onerato il lavoratore ex art. 2697 cod. civ. (Cass. civ. n. 9599/2013), deve rilevarsi per un verso che le allegazioni del ricorso sul punto appaiono eccessivamente scarne e generiche, non avendo la lavoratrice richiamato la pertinente disciplina contrattuale collettiva e specificato l'entità delle ferie e dei permessi retribuiti asseritamente maturati e non goduti in rapporto all'orario di lavoro osservato. Per altro verso, non possono valorizzarsi le dichiarazioni rese sul punto dai testi di parte ricorrente, in quanto non solo del tutto generiche, ma verosimilmente apprese de relato, trattandosi di circostanze che i testi si sono limitati a confermare, senza fornire plausibili indicazioni su come ne sono venuti a conoscenza.
26. Nel ricorso è stato dedotto che per l'attività prestata la ricorrente ha percepito settimanalmente la somma di € 80,00 – circostanza peraltro confermata da tutti i testi di parte ricorrente – mentre i resistenti non hanno né dedotto né provato di avere corrisposto importi maggiori. È stato altresì dedotto dalla lavoratrice di non avere percepito alcunché a titolo di tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
27. All'esito dell'istruttoria è stata disposta consulenza tecnica contabile per la quantificazione delle eventuali spettanze maturate dalla ricorrente a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni ordinarie, nonché degli emolumenti dovuti per tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
28. Il consulente nominato, sulla base dei fatti come sopra accertati, ha rilevato che, tenuto conto delle ore settimanali lavorate dalla IG.ra , e cioè 12 ore fino a luglio 2015 e 10,50 ore per il periodo Pt_1 successivo, e dei minimi retributivi orari previsti dalle tabelle salariali tempo per tempo applicabili per i lavoratori inquadrati nel livello A (per i primi dodici mesi) e nel livello B (dopo il compimento di 12 mesi di anzianità), comprensivi anche degli scatti di anzianità biennali ex art. 35 CCNL, ha comunque sempre percepito dai datori di lavoro una retribuzione settimanale (€ 80,00) superiore a quella prevista dal contratto collettivo. A titolo meramente esemplificativo, si consideri l'anno 2018. Il minimo retributivo orario, comprensivo di scatti di anzianità, è pari ad € 6,80, come evidenziato nella tabella predisposta dal consulente in applicazione delle previsioni del contratto collettivo. La IG.ra ha lavorato per n. Pt_1
10,50 ore settimanali, per cui la retribuzione settimanale che avrebbe dovuto percepire in base al contratto collettivo sarebbe stata pari ad € 71,40, inferiore a quella effettivamente percepita nella misura netta, pari ad € 80,00. Si considerino, ancora, i primi sette mesi dell'anno 2015. La paga oraria contrattuale, comprensiva degli scatti, ammonta ad € 6,49. La ricorrente ha lavorato per n. 12 ore settimanali. La retribuzione settimanale spettante in base al contratto collettivo è pari ad € 77,88, inferiore a quella percepita di € 80,00. Come agevolmente rilevabile dalla consultazione della tabella predisposta dal CTU, la maggiore retribuzione corrisposta copre anche i compensi per le festività cadenti di domenica ex art. 17, comma 3, CCNL.
29. Discende da quanto appena osservato che nulla spetta alla lavoratrice a titolo di maggior dovuto sulla retribuzione ordinaria, in quanto, in forza delle pattuizioni intercorse con i datori di lavoro, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, che può derogare in melius i trattamenti retributivi previsti dal contratto collettivo, la stessa ha percepito settimanalmente somme maggiori di quanto spettante in base alla paga oraria prevista dal CCNL, considerando anche gli scatti di anzianità e gli emolumenti per festività cadenti di domenica.
30. Restano pertanto da determinare unicamente le somme dovute alla lavoratrice a titolo di tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. Tali importi, infatti, non possono ritenersi già ricompresi nella somma di € 80,00 corrisposta mensilmente dai datori di lavoro, perché non è stato né allegato né in alcun modo provato un accordo delle parti in deroga alla regola secondo cui la tredicesima mensilità viene corrisposta “in occasione del Natale e comunque entro il mese di dicembre” (art. 37 CCNL) e il trattamento di fine rapporto alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 2120 cod. civ. e 39 CCNL). Non vi è evidenza documentale né offerta di prova costituenda in merito ad una pattuizione di corresponsione anticipata dei ratei della tredicesima e del TFR maturando, idonea a ricomprenderli nella paga settimanalmente corrisposta di € 80,00. Poiché i datori di lavoro convenuti non hanno fornito la prova dell'adempimento o di altri fatti estintivi delle obbligazioni retributive aventi ad oggetto il pagamento della tredicesima e del trattamento di fine rapporto – stante anche la palese infondatezza della eccezione di prescrizione, la quale nel lavoro domestico decorre solamente dalla cessazione del rapporto, non essendo tale tipo di rapporto assistito da alcuna garanzia reale (Cass. civ. n. 2592/2009) – i convenuti sono rimasti debitori della ricorrente per il pagamento di tali voci retributive.
31. L'ausiliario ha quantificato i ratei di tredicesima mensilità complessivamente spettanti alla ricorrente per l'intercorso rapporto di lavoro nella misura lorda di € 4.131,42 ed il trattamento di fine rapporto in €
4.175,27. 32. Le somme in questione sono state determinate in applicazione delle disposizioni del contratto collettivo, in aderenza ai fatti come accertati in istruttoria ed esposti sopra, con un processo di calcolo chiaramente esplicitato ed illustrato nella relazione e sviluppato correttamente, sulla base degli importi delle retribuzioni settimanali come concordate tra le parti. Il calcolo di tali emolumenti, infatti, nella stesura definitiva della relazione, è stato rielaborato recependo le giuste osservazioni del CTP di parte ricorrente, secondo cui il TFR non può essere calcolato sulle retribuzioni presunte determinate in base alle tabelle del CCNL, ma va calcolato, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ. e dell'art. 39 del CCNL, sull'ammontare delle retribuzioni lorde pattuite ed effettivamente percepite a titolo non occasionale nell'anno. Analogamente, la tredicesima mensilità va determinata sulla base dell'importo della retribuzione ordinaria concordata tra le parti e corrisposta – nella specie settimanalmente – dal datore di lavoro (cfr. art. 37 del CCNL ove per il calcolo della tredicesima si fa riferimento alla “retribuzione globale di fatto”).
33. Si evidenzia che le spettanze retributive della lavoratrice vanno corrisposte al lordo degli oneri contributivi e fiscali, in aderenza al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dalla L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (ex plurimis, Cass. civ. n. 13164/2018).
34. In conclusione, i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 4.131,42 a titolo di tredicesima mensilità e di € 4.175,27 a titolo di trattamento di fine rapporto, maturati in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato domestico dal settembre
2006 al 31.7.2018.
35. Le spese processuali sono compensate nella misura di un terzo in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso e per i restanti due terzi, secondo soccombenza, sono poste a carico dei convenuti e liquidate in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura determinata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi delle cause di lavoro di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00. 36. I compensi del consulente tecnico d'ufficio sono posti a carico dei convenuti nella misura liquidata come da separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro domestico intercorso tra le parti dal
1.9.2006 al 31.7.2018;
− accerta e dichiara che la ricorrente è creditrice dei convenuti, in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato di cui al capo che precede, per la somma lorda di euro 4.131,42 a titolo di tredicesima mensilità e per la somma lorda di euro 4.175,27 a titolo di trattamento di fine rapporto;
− per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 4.131,42 a titolo di tredicesima mensilità e di euro 4.175,27 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− compensate le spese processuali nella misura di un terzo, condanna i convenuti alla refusione dei restanti due terzi in favore del difensore antistatario dalla ricorrente, liquidandoli in euro 3.592,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA;
− pone a carico dei convenuti i compensi del consulente tecnico d'ufficio, liquidati come da separato decreto
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 24 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2209/2019 R.A.L. promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea PIZZA come da procura in atti ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sessa Aurunca, via XXI Luglio n. 133
- ricorrente
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico LISETTI Controparte_1 CP_2 come da procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Gaeta, Via V. Veneto n. 7
- resistenti
Oggetto: lavoro domestico – accertamento subordinazione – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 31.10.2019 e ritualmente notificato, espone di Parte_1 avere lavorato senza regolarizzazione alle dipendenze dei coniugi e Controparte_1 CP_2 dal 1.8.2006 al 31.7.2018; di avere svolto presso l'abitazione degli stessi le mansioni di collaboratrice domestica, occupandosi della pulizia e del riassetto della casa, della preparazione dei pasti, del lavaggio e stiratura degli indumenti, saltuariamente della vigilanza del figlio minore dei resistenti;
di avere svolto le predette attività in base alle diposizioni impartite da questi ultimi, in ordine agli orari di lavoro e alle modalità di esecuzione della prestazione, e sotto la loro vigilanza;
di avere sempre dovuto comunicare anticipatamente e giustificare le assenze;
di avere operato in assenza di una propria, sia pure minima, organizzazione imprenditoriale;
di avere lavorato per dodici ore settimanali fino a luglio 2015, il martedì dalle 8.00 alle 12.00 e il giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 11.00, oltre due ore settimanali per svolgere attività di pulizia presso l'ufficio del IG. di avere lavorato, nel periodo successivo, per CP_2
11 ore settimanali, essendosi ridotta l'attività di pulizia presso l'ufficio ad un'ora ogni quindici giorni;
di essere stata retribuita settimanalmente in contanti con € 80,00; di non avere percepito alcunché a titolo di tredicesima mensilità, ferie, festività, trattamento di fine rapporto;
di essere stata licenziata verbalmente alla fine di luglio 2018, a seguito della comunicazione ai resistenti dello stato di gravidanza e della necessità di sospendere la prestazione lavorativa;
di non avere ricevuto alcun sussidio durante il periodo della maternità.
2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente deduce che il rapporto tra le parti, per come si è sviluppato in concreto, ha assunto le caratteristiche del lavoro subordinato. Evidenzia di avere diritto all'inquadramento, per le mansioni svolte, quale collaboratrice domestica generica polifunzionale di livello
II B del CCNL Colf Confedilizia. Sostiene di avere maturato un credito per differenze retributive pari ad
€ 16.996,98.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e i IGnori Parte_1 CP_2
e sin dal 01/08/2006 fino al 31/07/2018;
[...] CP_1
- dichiarare altresì che durante il predetto periodo di lavoro la ricorrente ha osservato l'orario di lavoro, secondo le modalità
e le condizioni descritte nella premessa ai capi 6), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) del presente ricorso, con tutti gli effetti di legge ivi inclusi quelli previdenziali e condannare i convenuti al pagamento in favore della ricorrente della somma di €.
16.996,98, di cui € 5.336,12 a titolo TFR, o della diversa somma, maggiore o minore, che vorrà liquidare anche con valutazione equitativa. Con determinazione del danno derivante dalla intervenuta diminuzione di valore del credito ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sempre con decorrenza dal sorgere dei singoli crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate.
In ogni caso, con sentenza esecutiva e vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre oneri ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
[...]
5. I convenuti eccepiscono, in particolare, che la ricorrente ha svolto in loro favore esclusivamente attività di pulizia degli ambienti domestici e dell'ufficio del IG. in via del tutto saltuaria e CP_2 discontinua, senza alcun vincolo di subordinazione e venendo retribuita di volta in volta secondo le richieste formulate dalla stessa. Osservano che non può avere avuto luogo alcuna assunzione della ricorrente nell'agosto 2008, in quanto a quella data la IG.ra , dimessa dall'ospedale di Formia a CP_1 seguito del parto cesareo, si traferiva presso l'abitazione materna, permanendovi fino ad oltre la metà di agosto 2008. Fanno altresì rilevare che la ricorrente nel luglio 2018 decideva spontaneamente, a causa della gravidanza, di non prestare più la propria attività per i resistenti. Evidenziano che la ricorrente si recava a lavoro con la propria autovettura e concordava di volta in volta gli orari di lavoro. Affermano che la ricorrente prestava la propria attività lavorativa per un totale di 7 ore settimanali – e per brevissimi periodi per 9 ore settimanali – distribuite su uno o due giorni alla settimana. Sostengono che nella specie difettano i requisiti della subordinazione. Eccepiscono la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi vantati da controparte, quantomeno per il periodo dal 2006 al 2013.
6. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'assunzione della prova testimoniale, al termine della quale le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. È stata quindi disposta una consulenza tecnica contabile per la quantificazione delle spettanze rivendicate. La causa è stata infine decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 24 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dalla ricorrente è diretta all'accertamento della natura subordinata del rapporto non regolarizzato di lavoro domestico, asseritamente intercorso con i resistenti dal 1.8.2006 al 31.7.2018, e alla condanna degli stessi al pagamento in proprio favore delle spettanze retributive quantificate in €
16.996,98, a titolo di tredicesima mensilità, festività, indennità sostitutiva dei permessi e delle ferie non godute, trattamento di fine rapporto (quest'ultimo per € 5.336,12), tutti emolumenti che l'attrice assume non esserle stati corrisposti dai datori di lavoro convenuti (cfr. conteggi allegati al ricorso).
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
9. È controversa tra le parti la natura subordinata del rapporto. I convenuti sostengono infatti che la ricorrente ha svolto in proprio favore attività di pulizie domestiche solo saltuariamente, uno o due giorni alla settimana, per un massimo di 7 ore – in brevissimi periodi 9 ore – settimanali, senza alcun vincolo di subordinazione, concordando di volta in volta compensi e orari.
10. La natura subordinata del rapporto può invero affermarsi già solo alla stregua delle deduzioni dei convenuti, atteso che questi hanno comunque ammesso che nell'arco temporale di riferimento, salvo la contestazione del momento di effettivo inizio del rapporto di lavoro, la ricorrente una o due volte la settimana effettuava in proprio favore attività di pulizie domestiche, percependo un compenso. Non è stato invece eccepito che la prestazione era resa gratuitamente e in spontaneo adempimento di vincoli di solidarietà, affectionis vel benevolentiae causa. Nella giurisprudenza di merito e di legittimità si è condivisibilmente osservato che le prestazioni della collaboratrice domestica sono caratterizzate dalla presunzione di subordinazione, a prescindere dall'osservanza di un orario fisso (Cass. civ. n. 5216/1996;
Trib. Roma n. 4005/2019) e che, comunque, l'affidamento ad altri soggetti di lavori di cura dell'abitazione o della persona, in assenza di rapporti di affezione o benevolenza, è intrinsecamente connaturato ad una prestazione continuativa ed eterodiretta, quantomeno tendenzialmente (Cass. civ. n. 17093/2017; Cass. civ. n. 19304/2015; C. App. Roma n. 3735/2023). Tale presunzione si basa sui criteri di normalità, apparenza e buona fede, è posta a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata e può essere superata solo se il convenuto, che ha l'onere di dedurre tempestivamente nella memoria di costituzione la gratuità del rapporto e le specifiche circostanze capaci di superare la presunzione di subordinazione e onerosità che caratterizza dette prestazioni, fornisca effettivamente la prova rigorosa della esistenza di un rapporto diverso, basato su un vincolo affettivo e tale da comportare la gratuità della prestazione lavorativa (Cass. civ. n. 10872/1996; n. 21365/2008). Si è inoltre evidenziato che, ai fini della subordinazione, non è decisiva la continuità delle prestazioni, essendo possibile che esse vengano rese anche saltuariamente o discontinuamente da un lavoratore che assicuri al datore di lavoro la propria disponibilità in caso di chiamata (Cass. civ. n. 7304/1999; n. 12926/2003) e che la presenza dei caratteri della subordinazione, quali la predeterminazione del contenuto della prestazione, l'organizzazione degli strumenti produttivi da parte del datore di lavoro, nonché la prestazione dell'attività lavorativa nei locali di quest'ultimo e l'assenza di rischio economico del lavoratore, non perde il suo carattere indicativo per il solo fatto che il lavoro venga reso per poche ore durante la giornata, dato che il rapporto di lavoro subordinato può ben coesistere con altre attività lavorative o di studio (Cass. civ. n. 9152/2001; n.
20659/2005; 5495/2006). Tenuto conto, inoltre, della natura semplice dell'attività svolta dalla ricorrente
– anche solo stando alla prospettazione dei resistenti, che deducono l'esclusivo svolgimento di attività di pulizie domestiche – si deve ritenere che questa neppure richiedesse ordini dettagliati e precisi né la soggezione a rigidi orari di lavoro e ad un assiduo controllo sull'esecuzione delle prestazioni (Cass. civ. n.
1188/2020; n. 8569/2004; Trib. Roma n. 4005/2019 cit.).
11. L'istruttoria testimoniale ha comunque confermato non solo che la ricorrente, per un lungo arco temporale di oltre dieci anni, dal settembre 2006 sino alla fine di luglio 2018, ha svolto sistematicamente, con cadenza settimanale, in favore dei convenuti, mansioni di collaboratrice domestica, ma anche che la prestazione lavorativa è stata resa per un numero di giorni e di ore alla settimana superiori a quanto dedotto nella memoria difensiva, vale a dire per dodici ore settimanali fino alla fine di luglio 2015 e dieci ore e mezza settimanali nel periodo successivo.
12. Sugli orari di lavoro dell'attrice il teste marito della stessa separato giudizialmente, ha Tes_1 riferito che “la ricorrente si recava a lavoro presso l'abitazione dei resistenti il martedì, il giovedì ed il venerdì. Lavorava dalle 8.30 alle 12.30. Si recava tutte le settimane, il venerdì sera o il sabato sera, presso l'ufficio del IG. in CP_2
Gaeta, via XXIV Maggio, quando detto ufficio era chiuso, per fare le pulizie, spazzare. Questo per due ore…Questo per tutto il periodo, dal 2006 al 2018”.
13. Sugli orari dell'attività di pulizia dell'ufficio “Fideuram” in cui lavorava il IG. , il teste CP_2
, dipendente del convenuto presso tale ufficio, ha dichiarato che la ricorrente “presso la Testimone_2 sede della Fideuram poteva venire da una volta alla settimana a una volta ogni due settimane. Svolgeva attività di pulizia per un'ora/due ore…Le pulizie sono sempre state effettuate nel pomeriggio”.
14. Sempre sugli orari di lavoro, il teste amica della ricorrente, ha ricordato: Testimone_3
“Lavorava il martedì, il giovedì ed il venerdì. Iniziava a lavorare alle 8.30 e terminava alle 12.30. Lavorava solo la mattina. Questo dal 2006 al 2018…Quando è capitato di accompagnare la ricorrente a lavoro l'ho accompagnata alle
8.30, anche io andavo al lavoro a quell'ora a Gaeta, andavo presso un anziano, ora deceduto, a cui badavo: ne ricordo nome, . E' capitato che andassi a prendere la ricorrente verso le 13.00, perché terminavo di lavorare presso Persona_1 questo IGnore intorno alle 12.30 13.00… La ricorrente andava tutti i venerdì o i sabati se non poteva andare il venerdì presso la Fideuram. Io andavo con lei per farle compagnia. La ricorrente restava un paio d'ore in ufficio e io attendevo fuori.
La ricorrente andava a fare le pulizie dell'ufficio. Questo avveniva ogni settimana”. 15. Il teste zio del convenuto, ha dichiarato che vedeva la ricorrente venire a lavoro Testimone_4
“un paio di volte a settimane” verso le ore 8.30/9.00 e andare via verso le ore 12.00 e di sapere, per averlo appreso dalla segretaria del convenuto, che ogni dieci quindici giorni si recava presso l'ufficio Fideuram di Gaeta.
16. Il teste , amico della ricorrente, ha riferito che questa andava a lavorare il martedì, Testimone_5 il giovedì e il venerdì dalle 8.00 fino alle 12.00 e il venerdì si recava altresì presso l'agenzia Fideuram di
Gaeta.
17. Il teste madre di ha dichiarato “Andava due volte a settimana, Testimone_6 Parte_2 penso lavorasse per due ore e mezza, tre ore. Andava la mattina. Non c'è stato un periodo in cui ha lavorato per più ore.
Tutte le volte che andava veniva pagata 7,00 euro l'ora. La ricorrente ha lavorato anche presso la sede Fideuram di Gaeta.
Che io sappia andava una volta ogni 15 giorni e c'era la ragazza che lavorava nell'ufficio Fideuram… Mi è capitato di vedere la ricorrente lavorare a casa di mia figlia”.
18. Tralasciando la testimonianza di , che ha taciuto di avere avuto una relazione Testimone_5 sentimentale con la ricorrente, da cui è nato un figlio, (cfr. estratto per riassunto dell'atto Persona_2 di nascita e decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Cassino per il delitto di falsa testimonianza, versati in atti dai convenuti), gli altri testi di parte ricorrente ( Tes_1
) hanno concordemente riferito i medesimi orari di lavoro settimanali della ricorrente – il Tes_3 martedì, giovedì ed il venerdì dalle 8.30 alle 12.30, oltre le due ore settimanali di lavoro per la pulizia dell'ufficio del IG. – persino superiori a quelli dedotti in ricorso, pari a 12 ore settimanali (cfr. CP_2 cap. 11 ric.), per espressa ammissione della lavoratrice ridottesi mediamente a 10,50 ore settimanali da agosto 2015 fino alla cessazione del rapporto (cfr. cap. 13 ric.), sempre comprensive delle ore impiegate per la pulizia dell'ufficio “Fideuram”, queste ultime ridottesi da due alla settimana e una ogni quindici giorni.
19. Le dichiarazioni dei testi e appaiono maggiormente attendibili sugli orari di lavoro Tes_3 Tes_1 rispetto a quelle dei testi di parte resistente e che hanno riferito di soli due giorni alla Tes_6 Tes_4 settimana di lavoro della ricorrente, per non più di tre ore, tre ore e mezza giornaliere. Il teste , Tes_6 oltre ad essere la madre della resistente, e dunque portatrice di un interesse morale ed affettivo nella vicenda, ha tradito una conoscenza approssimativa, occasionale e non sicura dei fatti riferiti in merito a giorni e orari di lavoro, spesso appresi de relato (“penso lavorasse…che io sappia…me lo diceva sia mia figlia sia la stessa ricorrente…quando mi è capitato di vederla lavorare a casa di mia figlia”). La sua deposizione, inoltre, oltre ad essere contraddetta da tutti i testi di parte ricorrente, non collima del tutto neppure con quella del teste di parte resistente, , sulla estensione dell'orario giornaliero. Secondo quanto desumibile Testimone_4 dalla deposizione di quest'ultimo, infatti, la durata giornaliera delle attività di pulizia presso l'abitazione dei resistenti era pari a tre ore, tre ore e mezza (“La vedevo tra le 8.30 e le 9.00. La vedevo andare via verso le
12.00”), mentre la madre della convenuta ha indicato una durata inferiore, di due ore e mezza, tre ore, senza neppure essere in grado di indicare la precisa fascia oraria. Anche la deposizione del teste Tes_4 avrebbe necessitato di più rigorosi riscontri, essendo tale teste lo zio del resistente e fondandosi la sua deposizione esclusivamente su elementi percettivi non particolarmente rigorosi e implicanti una non trascurabile dose di approssimazione nonché di labilità nel ricordo: “Non saprei dire se vi siano stati dei cambiamenti di orario…La ricorrente di inverno veniva a lavoro con la macchina, aveva una Suzuki. D'estate veniva con uno scooter. Io abito su Piazzetta della Catena dove la ricorrente parcheggiava. Con lo scooter entrava dalla parte opposta, dove era il passo carrabile. Da dove abito si sentono tutti i rumori”.
20. Quanto ai testi di parte ricorrente, è vero che all'epoca dei fatti di causa era marito della Tes_1 ricorrente, ma, oltre ad essere separato giudizialmente dalla stessa al momento della deposizione, ha riferito orari desunti da una osservazione diretta (“Io l'accompagnavo a lavoro…A volte l'accompagnavo io e restavo in attesa fino a quando non terminava, davo una mano, andavo a buttare l'immondizia”) e pienamente coincidenti, sia quanto ai giorni di lavoro sia quanto alla durata della giornata lavorativa, con le dichiarazioni del teste
. Anche quest'ultimo teste aveva una conoscenza diretta degli orari di lavoro della ricorrente, Tes_3 per averla in più occasioni accompagnata a lavoro o a casa alla fine della giornata lavorativa, svolgendo a sua volta attività di badante presso l'abitazione di un anziano nel comune di Gaeta, con orari parzialmente coincidenti con quelli della ricorrente: “Quando è capitato di accompagnare la ricorrente a lavoro l'ho accompagnata alle 8.30, anche io andavo a lavoro a quell'ora a Gaeta, andavo presso un anziano, ora deceduto, a cui badavo: ne ricordo nome, . E' capitato che andassi a prendere la ricorrente verso le 13.00, perché terminavo di lavorare presso Persona_1 questo IGnore intorno alle 12.30 13.00”.
21. Possono dunque ritenersi confermati gli orari di lavoro dedotti in ricorso.
22. In merito all'inizio del rapporto lavorativo, invece, è documentato che in data 1.8.2006 la resistente è stata dimessa dall'ospedale di Formia, dove era stata ricoverata per un parto cesareo (cfr. certificato di dimissioni) e i testi di parte convenuta hanno confermato che nel mese di agosto la IG.ra si è CP_1 trasferita presso l'abitazione della madre, a Formia, dove ha trascorso il periodo di convalescenza durato una quindicina, ventina di giorni ( “Confermo che la resistente dall'agosto del 2006 si è trasferita a Formia Tes_4 per la nascita del primogenito. È rimasta a Formia 15/20 giorni”; : “La resistente, dopo aver partorito, Tes_6 nell'agosto del 2006 si è trasferita a casa mia, in Formia, mi sembra per circa una quindicina di giorni”). Parte_3
Stando così le cose, è implausibile che la ricorrente sia stata assunta e abbia iniziato la propria attività di pulizie presso l'abitazione di Gaeta dei resistenti nel mese di agosto, quando ancora la IG.ra si CP_1 trovava in convalescenza presso l'abitazione della madre in Formia. D'altro canto, nessuno dei testi escussi di parte ricorrente è stato in grado di ricordare con certezza l'inizio del rapporto lavorativo della ricorrente: il teste sul punto prima si è corretto, poi ha ammesso di non ricordare nel dettaglio, Tes_1 mentre i testi e hanno indicato solo l'anno di inizio dell'attività lavorativa. Se allora Tes_3 Tes_5 si considera che i convenuti, pur contestando che l'attività di pulizie domestiche della ricorrente presso la propria abitazione sia iniziata nel mese di agosto 2006, non hanno però fornito alcuno specifico riferimento temporale per l'inizio di tale attività e comunque non hanno negato che questa sia stata successivamente svolta nell'arco temporale dedotto in ricorso, sia pure senza vincolo di subordinazione e solo uno o due giorni a settimana, è possibile concludere che la detta attività abbia avuto inizio nel successivo mese di settembre 2006. È invece pacifico tra le parti che non è stata svolta più alcuna prestazione dalla ricorrente per i convenuti dopo il luglio 2018.
23. In ordine alle mansioni svolte dalla lavoratrice, dall'istruttoria testimoniale è emerso lo svolgimento delle attività proprie del collaboratore familiare generico non addetto all'assistenza di persone, ma addetto principalmente, anche se non esclusivamente, ad attività di pulizia presso l'abitazione dei resistenti e l'ufficio del IG. . Tralasciando le deposizioni dei testi che hanno riferito de relato sulle mansioni CP_2
e volendo invece valorizzare quanto dichiarato da unico teste che ha avuto modo Testimone_6 di vedere con i propri occhi a lavoro la IG.ra (“Mi è capitato di vedere la ricorrente lavorare a casa di Pt_1 mia figlia”), deve concludersi che la ricorrente, oltre alla prevalente attività di pulizia, si occupava, quantomeno, anche della ulteriore attività della stiratura degli indumenti (“Quando mi è capitato di vederla lavorare a casa di mia figlia, la ricorrente svolgeva le pulizie. Qualche volta l'ho vista stirare”).
24. Stando così le cose e tenuto conto che il rapporto di lavoro della ricorrente non è stato regolarizzato,
è possibile valorizzare in chiave parametrica, quale fonte specificativa dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost., il CCNL Lavoro Domestico Fidaldo – Domina, acquisito agli atti. Le mansioni svolte dalla lavoratrice, addetta prevalentemente ma non esclusivamente alle pulizie (si ricordi l'attività di stireria, riferita dal teste , la quale viene presa in considerazione al Tes_6 profilo c – “addetto alla stireria” – del livello B), possono allora ricondursi, per i primi dodici mesi di attività lavorativa, al livello “A”, profilo “a”, del sistema di classificazione del personale di cui all'art. 10 del citato CCNL. A tale livello appartengono “i collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro”. Al profilo “a” di tale livello appartiene il “Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all'assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. Al compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale”. In forza di tale previsione, al compimento dei dodici mesi di anzianità, la ricorrente ha automaticamente acquisito la qualifica di collaboratore generico polifunzionale di livello B.
25. Con riferimento alla mancata fruizione delle ferie e dei permessi, della cui prova è onerato il lavoratore ex art. 2697 cod. civ. (Cass. civ. n. 9599/2013), deve rilevarsi per un verso che le allegazioni del ricorso sul punto appaiono eccessivamente scarne e generiche, non avendo la lavoratrice richiamato la pertinente disciplina contrattuale collettiva e specificato l'entità delle ferie e dei permessi retribuiti asseritamente maturati e non goduti in rapporto all'orario di lavoro osservato. Per altro verso, non possono valorizzarsi le dichiarazioni rese sul punto dai testi di parte ricorrente, in quanto non solo del tutto generiche, ma verosimilmente apprese de relato, trattandosi di circostanze che i testi si sono limitati a confermare, senza fornire plausibili indicazioni su come ne sono venuti a conoscenza.
26. Nel ricorso è stato dedotto che per l'attività prestata la ricorrente ha percepito settimanalmente la somma di € 80,00 – circostanza peraltro confermata da tutti i testi di parte ricorrente – mentre i resistenti non hanno né dedotto né provato di avere corrisposto importi maggiori. È stato altresì dedotto dalla lavoratrice di non avere percepito alcunché a titolo di tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
27. All'esito dell'istruttoria è stata disposta consulenza tecnica contabile per la quantificazione delle eventuali spettanze maturate dalla ricorrente a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni ordinarie, nonché degli emolumenti dovuti per tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
28. Il consulente nominato, sulla base dei fatti come sopra accertati, ha rilevato che, tenuto conto delle ore settimanali lavorate dalla IG.ra , e cioè 12 ore fino a luglio 2015 e 10,50 ore per il periodo Pt_1 successivo, e dei minimi retributivi orari previsti dalle tabelle salariali tempo per tempo applicabili per i lavoratori inquadrati nel livello A (per i primi dodici mesi) e nel livello B (dopo il compimento di 12 mesi di anzianità), comprensivi anche degli scatti di anzianità biennali ex art. 35 CCNL, ha comunque sempre percepito dai datori di lavoro una retribuzione settimanale (€ 80,00) superiore a quella prevista dal contratto collettivo. A titolo meramente esemplificativo, si consideri l'anno 2018. Il minimo retributivo orario, comprensivo di scatti di anzianità, è pari ad € 6,80, come evidenziato nella tabella predisposta dal consulente in applicazione delle previsioni del contratto collettivo. La IG.ra ha lavorato per n. Pt_1
10,50 ore settimanali, per cui la retribuzione settimanale che avrebbe dovuto percepire in base al contratto collettivo sarebbe stata pari ad € 71,40, inferiore a quella effettivamente percepita nella misura netta, pari ad € 80,00. Si considerino, ancora, i primi sette mesi dell'anno 2015. La paga oraria contrattuale, comprensiva degli scatti, ammonta ad € 6,49. La ricorrente ha lavorato per n. 12 ore settimanali. La retribuzione settimanale spettante in base al contratto collettivo è pari ad € 77,88, inferiore a quella percepita di € 80,00. Come agevolmente rilevabile dalla consultazione della tabella predisposta dal CTU, la maggiore retribuzione corrisposta copre anche i compensi per le festività cadenti di domenica ex art. 17, comma 3, CCNL.
29. Discende da quanto appena osservato che nulla spetta alla lavoratrice a titolo di maggior dovuto sulla retribuzione ordinaria, in quanto, in forza delle pattuizioni intercorse con i datori di lavoro, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, che può derogare in melius i trattamenti retributivi previsti dal contratto collettivo, la stessa ha percepito settimanalmente somme maggiori di quanto spettante in base alla paga oraria prevista dal CCNL, considerando anche gli scatti di anzianità e gli emolumenti per festività cadenti di domenica.
30. Restano pertanto da determinare unicamente le somme dovute alla lavoratrice a titolo di tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. Tali importi, infatti, non possono ritenersi già ricompresi nella somma di € 80,00 corrisposta mensilmente dai datori di lavoro, perché non è stato né allegato né in alcun modo provato un accordo delle parti in deroga alla regola secondo cui la tredicesima mensilità viene corrisposta “in occasione del Natale e comunque entro il mese di dicembre” (art. 37 CCNL) e il trattamento di fine rapporto alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 2120 cod. civ. e 39 CCNL). Non vi è evidenza documentale né offerta di prova costituenda in merito ad una pattuizione di corresponsione anticipata dei ratei della tredicesima e del TFR maturando, idonea a ricomprenderli nella paga settimanalmente corrisposta di € 80,00. Poiché i datori di lavoro convenuti non hanno fornito la prova dell'adempimento o di altri fatti estintivi delle obbligazioni retributive aventi ad oggetto il pagamento della tredicesima e del trattamento di fine rapporto – stante anche la palese infondatezza della eccezione di prescrizione, la quale nel lavoro domestico decorre solamente dalla cessazione del rapporto, non essendo tale tipo di rapporto assistito da alcuna garanzia reale (Cass. civ. n. 2592/2009) – i convenuti sono rimasti debitori della ricorrente per il pagamento di tali voci retributive.
31. L'ausiliario ha quantificato i ratei di tredicesima mensilità complessivamente spettanti alla ricorrente per l'intercorso rapporto di lavoro nella misura lorda di € 4.131,42 ed il trattamento di fine rapporto in €
4.175,27. 32. Le somme in questione sono state determinate in applicazione delle disposizioni del contratto collettivo, in aderenza ai fatti come accertati in istruttoria ed esposti sopra, con un processo di calcolo chiaramente esplicitato ed illustrato nella relazione e sviluppato correttamente, sulla base degli importi delle retribuzioni settimanali come concordate tra le parti. Il calcolo di tali emolumenti, infatti, nella stesura definitiva della relazione, è stato rielaborato recependo le giuste osservazioni del CTP di parte ricorrente, secondo cui il TFR non può essere calcolato sulle retribuzioni presunte determinate in base alle tabelle del CCNL, ma va calcolato, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ. e dell'art. 39 del CCNL, sull'ammontare delle retribuzioni lorde pattuite ed effettivamente percepite a titolo non occasionale nell'anno. Analogamente, la tredicesima mensilità va determinata sulla base dell'importo della retribuzione ordinaria concordata tra le parti e corrisposta – nella specie settimanalmente – dal datore di lavoro (cfr. art. 37 del CCNL ove per il calcolo della tredicesima si fa riferimento alla “retribuzione globale di fatto”).
33. Si evidenzia che le spettanze retributive della lavoratrice vanno corrisposte al lordo degli oneri contributivi e fiscali, in aderenza al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dalla L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (ex plurimis, Cass. civ. n. 13164/2018).
34. In conclusione, i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 4.131,42 a titolo di tredicesima mensilità e di € 4.175,27 a titolo di trattamento di fine rapporto, maturati in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato domestico dal settembre
2006 al 31.7.2018.
35. Le spese processuali sono compensate nella misura di un terzo in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso e per i restanti due terzi, secondo soccombenza, sono poste a carico dei convenuti e liquidate in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura determinata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi delle cause di lavoro di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00. 36. I compensi del consulente tecnico d'ufficio sono posti a carico dei convenuti nella misura liquidata come da separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro domestico intercorso tra le parti dal
1.9.2006 al 31.7.2018;
− accerta e dichiara che la ricorrente è creditrice dei convenuti, in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato di cui al capo che precede, per la somma lorda di euro 4.131,42 a titolo di tredicesima mensilità e per la somma lorda di euro 4.175,27 a titolo di trattamento di fine rapporto;
− per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 4.131,42 a titolo di tredicesima mensilità e di euro 4.175,27 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− compensate le spese processuali nella misura di un terzo, condanna i convenuti alla refusione dei restanti due terzi in favore del difensore antistatario dalla ricorrente, liquidandoli in euro 3.592,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA;
− pone a carico dei convenuti i compensi del consulente tecnico d'ufficio, liquidati come da separato decreto
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci