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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44/2016
(a cui è riunito il n. 45/2016 R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2016,
promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Cagliari Via Delle Rane n.16 e (C.F. ), entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Roberta Andria procura speciale a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cagliari, nella Via Gianturco n. 4, che li rappresenta e difende;
Opponenti contro
, (Già , già . già ), (P.Iva CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
) in persona del legale rappr.te pro tempore con sede legale in Bologna Via dell'Indipendenza n.2, P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Forzati e Fabrizio Forzati elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Sandra Macis nella Via Dante Alighieri n. 53;
Opposta
(C.F. - P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3 pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 già , e per essa - la Controparte_5 mandataria rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Controparte_6
Pellegrino, con domicilio eletto in Via Dante Alighieri n. 53 - 09128 CAGLIARI (CA), presso lo studio dell'Avv.
Sandra Macis, giusta procura del 4.11.2022 per atto a rogito del Notaio di Mestre, rep. N. 44582 Persona_1
e racc. n. 16957, registrato a Venezia il giorno 8.11.2022 al nr. 28565 di serie IT;
1 intervenuta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
1. Procedimento per decreto ingiuntivo
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 5.10.2015 la ha adito il Tribunale di Cagliari CP_1 chiedendo l'ingiunzione nei confronti di e per il pagamento della Controparte_7 Parte_2 complessiva somma di euro 6.927,28 - di cui: € 1.652,85 saldo rate (scadute ed impagate) al 01/10/2013 (data decadenza beneficio termine), € 3.532,64 capitale residuo (solo quota capitale senza quota interessi), € 1.273,35 interessi di mora alla data del 15/09/2015, € 468,44 per spese ed altri addebiti, di cui Euro 381,46 a titolo di penale di risoluzione corrispondente al 10% del debito residuo al momento della decadenza del beneficio del
Termine) - oltre ai successivi interessi convenzionali di mora dalla data della domanda, in forza del contratto di finanziamento n. 890002979019, stipulato da con la e garantito da Controparte_7 Controparte_3
in qualità di coobligata. Parte_2
1.2. In data 4.11.2015 il Tribunale di Cagliari ha emesso il decreto ingiuntivo n. 2659/2015 R.G. 8855/2015 con il quale è stato ingiunto al debitore ed al garante il pagamento dell'importo complessivo di € 6.927,28, oltre interessi convenzionalmente pattuiti nella misura del 12 % sul solo capitale ed alle spese della procedura, complessivamente quantificate in € 685,00 oltre Iva e Cpa.
2. Procedimento di opposizione
2.1. , con atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo n. 265972015 R.G. Controparte_7
8855/2015, notificato alla controparte in data 29.12.2015, ha adito il Tribunale deducendo i seguenti motivi di opposizione:
- la nullità del decreto ingiuntivo per l'omessa notifica e la mancanza dei presupposti per la sua concessione e, in particolare, per la genericità della domanda, non potendo costituire prova scritta le produzioni allegate al ricorso per decreto ingiuntivo (ossia il contratto di finanziamento ed alcuni documenti contabili) in quanto incomprensibili e mancanti di chiarezza e trasparenza privi di sottoscrizione, privi di data certa e formati unilateralmente dall'asserita creditrice;
- la controparte non avrebbe dimostrato di aver portato a conoscenza del signor la volontà di avvalersi CP_7 della clausola di decadenza dal beneficio del termine;
- a causa della difficoltà di comprensione linguistica della lingua italiana, sia parlata che scritta, l'opponente e la garante non avrebbero compreso l'esatto contenuto del contratto ed il significato delle clausole, comprese quelle vessatorie che sono state inserite dal professionista mediante uso di moduli prestampati;
2 - l'incaricato della non avrebbe illustrato al debitore ed alla garante il contenuto del contratto, il significato CP_8
e la portata delle singole clausole e le conseguenze in caso di inosservanza di termini o di condizioni ivi previsti e che, in caso di insolvenza del signor avrebbe dovuto rispondere in solido del pagamento anche la signora CP_7
Pt_2
- l'opponente e la garante avrebbero erroneamente sottoscritto il contratto ignorando il significato delle clausole apposte e tale vizio avrebbe influito sul processo formativo della loro volontà, inducendoli a concludere il contratto in esame che altrimenti non avrebbero mai sottoscritto o comunque non alle condizioni predisposte unilateralmente dalla CP_3
- l'errore-vizio essenziale in cui sarebbero incorsi gli opponenti determina, in ogni ipotesi, l'annullabilità del contratto;
- il tasso moratorio del 12% applicato da non è stato indicato nel contratto di finanziamento e non sarebbe CP_1 stato accettato dal mutuatario, sicché anche la richiesta di pagamento di €.1.273,35 a tale titolo sarebbe nulla, illegale, arbitraria.
L'opponente ha quindi rassegnando le seguenti conclusioni:
1) In via principale, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto dei presupposti;
2) In via subordinata, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda di CP_1
così come proposta;
[...]
3) Accertare e dichiarare nullo annullabile il contratto di finanziamento ed in ogni caso la clausola di decadenza del beneficio del termine, la clausola che ha previsto l'applicazione della c.d. penale del 10% su debito residuo, la previsione di un tasso moratorio del 12,17% e/o del 12,00%, la responsabilità in solido di , per errore essenziale e riconoscibile da controparte;
Parte_2
4) In via subordinata, accertare e dichiarare non avvenuta la decadenza dal beneficio del termine;
5) In via ulteriormente subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare l'esatto importo delle rate del finanziamento scadute e non pagate con applicazione del tasso legale d'interesse e dichiarare
l'opponente tenuto al pagamento di tali sole rate;
6) Con vittoria di spese e delle competenze del presente giudizio tenuto conto dell'ammissione di al CP_7 patrocinio a spese dello stato.
2.2. con separato atto di citazione in opposizione al medesimo decreto ingiuntivo (proposto Parte_2 nell'ambito del giudizio n. 45/2016), ha adito questo Tribunale deducendo motivi di opposizione del tutto sovrapponibili a quelli proposti dal e rassegnando le medesime conclusioni. Controparte_7
2.3. Con comparsa di costituzione depositata in data 13 maggio 2016 - sia nel procedimento R.G. 44/2015 incardinato dall'opponente , che nel procedimento R.G. 45/2015 iscritto dall'opponente Controparte_7
- si è costituita la deducendo quanto segue: Parte_2 CP_1
- il finanziamento prevedeva l'applicazione di un TAEG convenzionalmente pattuito nella misura del 12,17%;
3 - il tasso di mora veniva determinato nella misura del 3,5% in aggiunta al TAN (8,51%) per un totale del 12,01%;
- sarebbe pretestuosa ed infondata l'eccezione relativa all'applicazione di interessi sproporzionati, contrattualmente non determinati o comunque non determinabili, considerati la compatibilità degli stessi con la normativa in termini di interessi usurai e la loro inclusione nel contratto in modalità trasparente;
- la mancata comprensione delle clausole contrattuali da parte dei debitori risulta essere in contraddizione con dalle stesse dichiarazioni del Sig. il quale, in sede di stipula del contratto, affermava di essere al servizio CP_7 di una famiglia italiana dal settembre 2004;
- in ogni caso, la mancata comprensione di tutte queste circostanze avrebbe determinato l'annullabilità del contratto per vizio della volontà senza, però, che l'opponente si sia soffermato a precisare se intendesse quantomeno corrispondere le somme erogate e che ha omesso di restituire;
- il creditore, a suo dire, avrebbe dimostrato sia la fonte negoziale del proprio diritto di credito, costituita dal contratto di finanziamento, sia il termine di scadenza, fissato dalla medesima pattuizione e in base al dettagliato piano di ammortamento versato agli atti;
- il debitore non ha mai negato di aver ricevuto l'importo, di aver pagato dalla rata n. 1 alla 19, per poi essere rimasto inadempiente.
L'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni
1) In via preliminare ed in rito, disporre la riunione del presente giudizio a quello analogo di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2659/2015 del Tribunale di Cagliari, promosso dalla Sig.ra e CP_9 pendente innanzi al medesimo Giudice dello stesso Tribunale;
2) In via principale, per i motivi di cui in diritto, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 2659/2015 in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
3) In via principale, rigettare l'avversa opposizione perché improcedibile, inammissibile, infondata in fatto
e diritto per tutte le causali d cui in narrativa, confermando integralmente il contenuto del decreto ingiuntivo n. 2659/2015 emesso dal Tribunale di Cagliari, e per l'effetto, dichiarare tenuto l'opponente
a versare a favore della la somma in esso ingiunta, oltre interessi come richiesti e spese CP_1 della procedura monitoria, così come liquidate, oltre successivi interessi, dalla data delle scadenze e fino al saldo;
4) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso e spese generali,
C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
4 2.4. All'udienza del 13.05.2016 il Giudice, dopo aver rilevato l'esistenza di una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ha disposto la riunione dei giudizi R.G. n. 44 e 45/2016, rinviando all'udienza al
24.06.2016 per la decisione sull'istanzia di provvisoria esecuzione.
2.5. Con ordinanza del 24.6.2016 il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Inoltre, dopo aver rilevato il mancato esperimento della mediazione, ha assegnato alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
2.6. Con provvedimento reso durante l'udienza del 17 marzo 2017, il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 cpc.
2.7. Con l'ordinanza deposita in data 13 novembre 2017, il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie dedotte da parti opponenti ed ha fissato l'udienza del 16.11.2018 per la precisazione delle conclusioni.
2.8. Con atto di intervento ex art. 111 cpc, depositato in data 03 aprile 2023, si è costituita la Controparte_5
, in qualità di cessionaria del diritto di credito oggetto del presente procedimento, aderendo e riportandosi
[...]
a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito da ora , in sede di comparsa CP_1 Controparte_2 di costituzione e risposta, nonché a tutti gli atti e documenti da questa versati e anche agli eventuali verbali di udienza e note di trattazione scritta.
Parte intervenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale:
- stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di CP_1
(ora , essendo – allo stato – l'unica titolare del
[...] Controparte_2 Controparte_5 credito per cui è causa;
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 2659/2015 in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta, né è di pronta soluzione.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di la Controparte_5 complessiva somma di € 6.927,28 oltre interessi di mora come da domanda fino al soddisfo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente. giudizio.”.
2.9. Con memoria depositata in data 14.05.2024 le parti opponenti hanno altresì eccepito:
5 - l'inammissibilità del decreto ingiuntivo, in quanto parte opposta non solo non ha attivato la procedura di mediazione obbligatoria, che era suo onere attivare, ma non si è neppure presentata in sede di mediazione promossa dagli opponenti;
- l'inammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c di essendo, a suo dire, tardivo ed Controparte_5 irrituale.
Parti opponenti hanno quindi modificato le proprie le seguenti conclusioni, nei termini sottoindicati:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattese tutte le contrarie domande, eccezioni e conclusioni:
1) in via principale, dichiarare inammissibili, improcedibili nulli i decreti ingiuntivi opposti;
2) in via subordinata nel merito, revocare i decreti ingiuntivi opposti e rigettare la domanda di così CP_1 come proposta;
3) accertare e dichiarare inammissibile improcedibile infondato l'intervento in giudizio di Controparte_5
e per essa di , nel merito rigettare tutte le domande e le conclusioni ivi formulate;
[...] Controparte_6
4) accertare e dichiarare nullo annullabile il contratto di finanziamento ed in ogni caso accertare e dichiarare nulla annullabile la clausola di decadenza del beneficio del termine, la clausola che ha previsto l'applicazione della cd penale del 10% su debito residuo, la previsione di un tasso moratorio del 12,17% e del 12,00%, la clausola che ha previsto la responsabilità in solido di , per errore essenziale e riconoscibile da Parte_2 controparte e mandare assolti gli opponenti da ogni avversa pretesa;
5) in subordine accertare e dichiarare la non avvenuta decadenza dal beneficio del termine;
6) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare l'esatto importo delle rate del finanziamento scadute e non pagate con applicazione del tasso legale d'interesse, dichiarare il signor CP_7 tenuto al pagamento di tali sole rate e dichiarare la signora olo, in via subordinata, tenuta al pagamento Pt_2 delle somme eventualmente dovute dal signor CP_7
7) con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio tenuto conto che il signor è stato CP_7 ammesso al patrocinio a spese dello Stato.”.
2.10. Con provvedimento reso in data 09 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter, terzo comma, c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa a decisione ed ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'opposizione è parzialmente fondata, per le ragioni che seguono.
3.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che, pur essendo pacifico il mancato perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente (non giunta a destinazione di costui, a séguito del suo CP_7 trasferimento ad altro indirizzo, come ammesso anche dall'opposta), quest'ultimo non ha espressamente eccepito la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, mentre ha concentrato le proprie censure, per lo più, sui presupposti per l'adozione del medesimo provvedimento. In questo quadro, considerato che l'eccezione di inefficacia ex art. 6 644 cod. proc. civ. del decreto ingiuntivo, perché notificato fuori termine, non è rilevabile d'ufficio (Cass., Sez.
3, n. 7764/2005) e tenuto conto che l'opponente ha potuto difendersi appieno sul merito della pretesa azionata da controparte – sollevando peraltro le medesime contestazioni avanzate dalla coobbligata , assistita Parte_2 dal medesimo difensore, la quale ha ricevuto tempestivamente la notifica del decreto in data 25.11.2015 -, tale patologia deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, co. 3 c.p.c..
3.2. Risulta, poi, inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione di improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria da parte dell'opposta, essendo sollevata dagli opponenti non nella prima difesa utile, bensì solo con le note conclusionali.
Infatti, ai sensi di quanto disposto all'articolo 5 del D.Lgs. 28/2010 e ss. mm.: “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Ad ogni modo, l'eccezione è comunque infondata.
Ed infatti, all'epoca in cui il Giudice, con provvedimento del 29-06-2016, aveva assegnato termini di legge per attivare la mediazione, era consolidato l'orientamento interpretativo (superato dalle novità legislative successive) secondo cui l'onere della mediazione gravasse sul debitore ingiunto che agiva in opposizione, con la conseguenza che, in caso di omessa mediazione, la sanzione dell'improcedibilità colpiva l'opposizione, con conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo e consolidamento dei relativi effetti (v. Cass. n. 24629/2015). In applicazione del suddetto orientamento l'opponente aveva ritualmente presentato domanda di mediazione, la quale si è tenuta il 26.9.2016 presso l'Organismo di Mediazione ABC di Cagliari.
In tale occasione non aveva partecipato il creditore opposto e, pertanto, il mediatore aveva redatto verbale negativo in data 26 settembre 2016, prodotto con la nota di deposito del 1° dicembre 2016, ciò che documenta la sussistenza della condizione di procedibilità.
3.3. Sempre in via preliminare, gli opponenti hanno eccepito l'inammissibilità per tardività e l'irritualità dell'intervento da parte di , in quanto non sarebbero stati rispettati i presupposti per la Controparte_10 sostituzione processuale, ossia l'espressa adesione del cedente e la mancanza di alcuna contestazione da parte del debitore ceduto. Sul punto, gli opponenti hanno argomentato ulteriormente che l'inammissibilità deriverebbe anche dalla mancanza di espressa adesione e\o riconoscimento dell'avvenuta cessione di credito da parte di
CP_1
CP_ Infine, hanno dedotto che la società non avrebbe dimostrato il perfezionamento della cessione dell'asserito credito: quest'ultima eccezione, essendo formulata per la prima volta con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c.,
è inammissibile in quanto tardiva, avendo comportato una violazione del diritto al contraddittorio nei confronti delle controparti, che non hanno avuto la possibilità di prendere posizione in merito a tale censura.
Ad ogni modo, le eccezioni sollevate dagli opponenti – aventi ad oggetto, in particolare: i) la legittimazione attiva CP del cessionario;
ii) la tardività dell'intervento di;
iii) i requisiti utili ai fini della sostituzione processuale del cedente da parte del cessionario – sono infondate.
7 In merito al primo profilo, si ritiene provata la cessione del credito e la conseguente legittimità attiva da parte di CP
.
Nel caso in esame, l'intervenuta ha depositato sia gli avvisi in Gazzetta Ufficiale (attestanti la Cessione del credito CP_ dapprima a poi da quest'ultima a ), recanti puntuali criteri per l'individuazione del credito (crediti CP_11 la cui complessiva esposizione debitoria alla data di riferimento non era superiore a euro 286.000,00 e tra i quali vi erano, tra gli altri, i crediti al consumo, indicati in apposita lista), sia il contratto di cessione con CP_11
Inoltre, contrariamente da quanto sostenuto dagli opponenti, il comportamento processuale del creditore cedente non ha dimostrato un mancato riconoscimento della cessione, bensì l'esatto contrario. Infatti, successivamente all'intervento di Ifis, la ha rinunziato a depositare le proprie memorie sino alla comparsa conclusione del CP_1
4 luglio 2025, con la quale ha espressamente aderito a quanto affermato e concluso dalla cessionaria, di fatto astenendosi dal contestare la legittimità della cessione del credito in favore della parte intervenuta. CP Rispetto al secondo aspetto, assume rilievo il fatto che la costituzione di ex art. 111 c.p.c., sia avvenuta prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in linea con quanto statuito dall'art. 268 c.p.c., comma 2, secondo cui l'intervento di una parte può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Circa il terzo profilo, è opportuno distinguere la legittimità ad intervenire ed essere parte nel giudizio da parte del cessionario, rispetto alla possibilità in capo allo stesso di estromettere il cedente ed ottenere una pronuncia esclusivamente a suo carico.
Gli opponenti, a fondamente delle proprie censure, richiamando una pronuncia della Suprema Corte, hanno sostenuto che l'intervento del successore nel diritto controverso non può stravolgere l'oggetto della lite originariamente introdotta, a meno che non vi sia il consenso di tutte le parti coinvolte.
A tal proposito il legislatore, per evitare che la durata del giudizio possa essere strumentalmente allungata o complicata da continui cambi di interlocutore, ha stabilito che, in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie. L'alienante mantiene la sua posizione processuale e la sua legittimazione ad agire e resistere, operando però come sostituto processuale del successore. Sebbene, dunque, la titolarità sostanziale del diritto sia stata trasferita al cessionario, la legittimazione processuale rimane incardinata in capo al cedente, i cui atti processuali produrranno effetti diretti nella sfera giuridica del cessionario.
Il successore a titolo particolare, tuttavia, ex art. 111 c.p.c. può intervenire nel giudizio, senza tuttavia comportare un'automatica modifica della domanda o la sua sostituzione alla parte originaria.
Affinché il giudizio possa concludersi con una pronuncia di merito favorevole al successore intervenuto, è necessario che si verifichino determinate condizioni. In assenza di esse, un accertamento sulla titolarità del diritto in capo al cessionario costituirebbe un'inammissibile mutatio libelli, ossia una modifica sostanziale della domanda (petitum) e delle ragioni giuridiche a suo fondamento (causa petendi). Tale modifica, se non accettata esplicitamente dalle controparti, violerebbe il principio del contraddittorio.
8 Applicando i suddetti principi al caso in esame si osserva che, sin dalla prima memoria, gli opponenti hanno CP contestato la richiesta di estromissione. Inoltre, non ha preso posizione circa l'istanza di sino alla CP_1 comparsa conclusionale del 4 luglio 2025, nella quale ha aderito alle deduzioni dell'intervenuta ma ha, altresì, rassegnato le proprie conclusioni.
Da tali manifestazioni di volontà si ricava che non vi sono i presupposti per dichiarare l'estromissione dell'opposta. CP Ciò nondimeno, resta comunque valido l'intervento di , che ha diritto ha rassegnare le proprie domande in qualità di attuale titolare della pretesa sostanziale azionata in giudizio. La richiesta di conferma del decreto ingiuntivo non corrisponde ad un'autonoma domanda, essendo conseguente alla richiesta di inammissibilità dell'opposizione, domandata dalla parte opposta.
****
3.4. Venendo al merito, gli opponenti hanno dedotto l'annullabilità del contratto per errore-vizio del consenso, in ragione del fatto che gli stessi, a causa della difficoltà di comprensione linguistica della lingua italiana, parlata e scritta, non sarebbero stati edotti in merito all'esatto contenuto del contratto e al significato delle clausole, incluse quelle vessatorie che sarebbero state inserite dal professionista unilateralmente mediante uso di moduli prestampati. Inoltre, l'incaricato della banca non avrebbe prospettato agli stessi la possibilità di sottoscrivere l'assicurazione Eurizon Tutela Spa, che forniva la copertura assicurativa anche in caso di disoccupazione.
La deduzione è infondata.
In particolare, il c.d. “errore vizio” si verifica allorquando la manifestazione del consenso di una delle parti del contratto è avvenuta sulla base di una falsa rappresentazione della realtà. Tale vizio del consenso può condurre all'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1429 c.c. se l'errore è essenziale (cioè determinante per il consenso)
e riconoscibile dall'altro contraente.
Sul punto la Suprema Corte osserva che è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore sia stata indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo richiesto che l'errore sia stato riconosciuto in concreto, bensì
l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza (v. Cass. civ. n. 29010/2018).
In relazione al presupposto dell'essenzialità, gli opponenti hanno affermato che l'errore riguarderebbe l'oggetto del contratto ed in particolare le clausole relative ai tassi d'interesse, la decadenza dal beneficio del termine, le spese e l'assicurazione.
Orbene, è pacifico che gli opponenti, per loro stessa ammissione, avevano inteso richiedere alla mutuante il prestito personale della somma di euro 7.000,00 per motivi familiari, così come sono circostanze documentate il pagamento delle rate dalla n. 1 alla n. 19 e l'inadempimento successivo.
9 Gli opponenti, di contro, pur avendo allegato di essere incorsi in un errore di fatto sulla natura del contratto, hanno omesso di specificare quale contratto avrebbero voluto effettivamente sottoscrivere, ciò che impedisce senz'altro di avvenire ad una pronuncia di annullamento del negozio (v. Cass., 10815/2004).
Risulta inoltre poco credibile che gli stessi avessero ritenuto di poter stipulare un contratto di finanziamento a titolo gratuito o comunque in assenza di clausole contenenti ulteriori costi in favore della mutuante, peraltro presenti nella pressoché totalità dei contratti di mutuo offerti ai clienti dalle banche e dalle società finanziarie.
In quest'ottica, l'errore sembrerebbe attenere al costo dell'operazione complessivamente intesa. Tuttavia, l'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare.
Circa il requisito della riconoscibilità, invece, gli opponenti non hanno documentato in modo soddisfacente la loro incapacità di comprendere la lingua italiana, scritta e parlata. Anzi, tale assunto viene smentito dal fatto che gli opponenti risiedono in Italia da molto tempo prima della stipula del finanziamento per cui è causa. Infatti, dalla documentazione allegata alla pratica di finanziamento, nonché dalla stessa lettera di licenziamento prodotta dagli opponenti (v. doc. n. 10) risulta che il signor e la vevano iniziato a lavorare in Italia nell'anno CP_7 Pt_2
2007 ove hanno prestano la propria attività lavorativa quali operatori domestici alle dipendenze di datori di lavoro italiani.
Considerato, poi, che gli opponenti avevano richiesto specificatamente il finanziamento presso l'ente finanziatore, si ritiene che gli stessi fossero pienamente in grado di comprendere il contenuto del contratto. In ogni caso, non si poteva pretendere che l'incaricato della predisponesse una versione dei contratti tradotta CP_8 nella lingua conosciuta dagli opponenti, in assenza di una specifica normativa che lo imponga e senza che siano emerse evidenze di incapacità in capo ai sottoscriventi.
Ne consegue che è assolutamente ragionevole ritenere che i predetti avessero un grado di comprensione della lingua italiana tale da interagire in modo consapevole con l'addetto alla stipula del finanziamento, senza che quest'ultimo dovesse richiedere l'intervento di un interprete o predisporre una copia nella loro lingua madre.
Come ultimo elemento a sfavore della tesi degli opponenti, risulta essere il fatto che gli stessi hanno atteso ad invocare l'annullamento del contratto solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Infatti, se gli stessi avessero realmente erroneamente inteso di aver sottoscritto un contratto a titolo gratuito o con ridottissimi costi eccedenti rispetto alla restituzione del capitale finanziato, non si comprenderebbe per quale ragione abbiano pagato 19 rate del finanziamento senza sollevare alcuna obiezione alla mutuante.
Considerato pertanto che la pretesa degli opponenti risulta infondata, i mezzi istruttori dedotti dagli stessi risultano del tutto sovrabbondanti, poiché riguardanti circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
10 ****
In via subordinata, gli opponenti hanno lamentato la nullità del contratto in ragione dell'applicazione di interessi corrispettivi e di mora eccessivi, contrattualmente non determinati o comunque indeterminabili.
La deduzione difensiva è infondata.
A tal proposito appare opportuno rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore
(parte opposta) è sottoposto ad un onere probatorio superiore a quanto previsto nel monitorio e deve sufficientemente comprovare la ragione creditoria fatta valere in sede monitoria. Ciò nondimeno, parte opponente non è esentata da un onere di puntuale contestazione, essendo peraltro gravata dall'onere di prova sulle eccezioni sollevate.
Nel caso di specie, a fronte della dimostrazione del proprio credito da parte dell'opposta, gli opponenti si sono limitati ad asserire che: il tasso moratorio del 12% applicato da non sarebbe stato indicato nel contratto CP_1 di finanziamento;
il TAEG del 12,17% e il TAN del 8,50%, indicati in contratto, sarebbero di misura diversa da quelli concretamente applicati.
Innanzitutto, è errato il rimedio invocato per la presunta difformità tra TAEG concretamente applicato e quello indicato in contratto. Il TAEG, infatti, rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo, e per tale ragione deve essere indicato nella documentazione contrattuale al fine di garantire adeguata, chiara e corretta trasparenza all'operazione. Tuttavia, in riferimento alla nullità del contratto o della clausola relativa al TAEG – domanda basata sulla difformità tra il saggio pattuito e quello effettivamente applicato – la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), corrispondente al tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento: la mancata indicazione dell'indice, dunque, di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale di esso, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto
(Cass. n. 39169/21)” e, conseguentemente, detto indice “non configura «tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» (art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385/93), e la pattuizione relativa non rientra nel novero delle clausole «che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per clienti di quelli pubblicizzati» (art.
117, comma 6, del d.lgs. citato)” (tra le più recenti, Cass. n. 35676/2023);
La pronuncia afferma alcuni principi di diritto rilevanti ai fini della decisione: in particolare, la difformità tra il
TAEG convenzionale e quello effettivamente applicato dal mutuante (analogamente alla sua mancata indicazione nel contratto) non inficia la validità della relativa clausola, fatta eccezione per l'ipotesi di operatività dell'art. 125 bis TUB (rimedio, peraltro, in alcun modo invocato dalla parte opponente), il quale, nel disciplinare l'ipotesi in cui all'interno del contratto di credito siano contenute clausole relative a costi che non siano stati inclusi o siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto
11 previsto dall'articolo 124 TUB, prevede l'ipotesi di nullità parziale del contratto ed il ricalcolo degli interessi del finanziamento sulla base dei tassi dei BOT a 12 mesi.
Fatta tale premessa, deve rilevarsi che dalla lettura degli atti e della documentazione non appaiono indici comprovanti l'addebito di costi a carico del consumatore in misura superiore a quelli pubblicizzati, né tantomeno vi sono elementi che consentano di ritenere integrato il superamento del tasso soglia, tanto con riferimento agli interessi corrispettivi che rispetto ai moratori.
Per quanto riguarda gli interessi corrispettivi, dalla lettura del contratto sottoscritto in data 3.6.2011 emerge che il TAN, pari all'8,51%, era certamente inferiore al tasso di interesse effettivi globali medi (TEGM) rilevato dalla
Banca d'Italia nel II trimestre del 2011, in cui veniva stipulato il contratto (pari al 10,93).
Quanto ai moratori, in relazione a tale contratto il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente (Formula: T.E.G.M. + 2,1 x 1,5): nel caso di specie lo stesso era pari a 14,08.
Dalla lettura della documentazione contrattuale in atti risulta un tasso di mora contrattualmente determinato nella misura del 3,5% in aggiunta al TAN (8,51%) per un totale del 12,01%, certamente al di sotto della soglia. Non si accoglie la contestazione degli opponenti relativa all'irrilevanza degli allegati del contratto, ossia il c.d. Modulo
Secci, in ragione del suo espresso richiamo nell'intestazione del contratto di finanziamento. Esso è parte integrante del corredo contrattuale opportunamente sottoscritto dagli opposti.
In definitiva, l'opposta ha dato la prova della legittimità della misura dei tassi di interesse corrispettivi e moratori pattuiti.
Risulta poi privo di criticità anche il sistema di calcolo degli interessi di mora, basato sul metodo di ammortamento “alla francese”, ritenuto del tutto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto non determina il fenomeno della capitalizzazione degli interessi e non dà luogo alla patologia della indeterminatezza dell'oggetto del contratto (Sez. 1, Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025).
In definitiva, non risulta in alcun modo che il mutuante abbia violato le regole di correttezza e buona fede e di trasparenza negoziale, atteso che nel contratto sono esplicitate tutte le voci di costo che compongono il finanziamento (ivi comprese quelle relative alle spese assicurative), debitamente sottoscritto dagli opponenti;
né sono ravvisabili clausole vessatorie imposte dalla mutuante, in quanto le clausole negoziali non risultano aver imposto un eccessivo dei reciproci diritti e obblighi in misura significativa, considerata la natura del bene oggetto del contratto e dell'assenza di solide garanzie del credito in favore del mutuante, che giustifica l'applicazione di costi non irrisori in caso di inadempimento della controparte.
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12 Infine, gli opponenti hanno dedotto di non essere mai venuti a conoscenza della lettera di decadenza dal beneficio dal termine (dichiarata dalla mutuante a far data dal 1.10.2013), mai giunta a destinazione, con conseguente non debenza degli interessi da tale data.
L'eccezione è fondata.
In particolare, come correttamente sostenuto dagli opponenti, il documento 8 prodotto dall'opposta (nel procedimento di opposizione avviato da , poi riunito nel presente), contenente la fotocopia di una Parte_2 busta con la relata di notifica del 1.10.2013 (con esito positivo nei confronti della suddetta opponente), non è effettivamente associato da alcuna comunicazione in merito alla data di decadenza del beneficio del termine. Ne consegue che, in assenza di tale essenziale documento, non può sostenersi che la mutuante abbia correttamente dichiarato la decadenza dei debitori dal beneficio del termine. Ed infatti, in tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene, con lettera che sia giunta nella sfera di conoscenza del destinatario, evenienza non ravvisabile nel caso di specie.
La richiesta in questione, infatti, integra un atto unilaterale recettizio che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore, e può ritenersi effettuata anche con il ricorso per ingiunzione.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto” (Cass. civ., Sez. III, n. 6984 dell'8 maggio
2003; Cass. civ., Sez. I, n. 20042 del 24 settembre 2020)”.
Allo stesso modo, la lettera di messa in mora del 8.5.2014 (doc. 7 opposta), regolarmente notificata alla sola garante, non può costituire una valida comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.
Sebbene in tale lettera si specificasse che la comunicazione in questione assumeva anche gli effetti di una valida dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (invero contraddittoriamente, giacché la mutuante ha calcolato gli effetti della mora a far data dal 1.10.2013), non vi è la prova che la stessa sia stata trasmessa al mutuatario ossia il debitore nei cui confronti era necessario trasmettere tale dichiarazione;
né può ritenersi CP_7 che lo stesso avesse comunque preso contezza di tale dichiarazione, in assenza di elementi che depongano in tal senso.
In definitiva, il decreto ingiuntivo n. 2659/2015 R.G. 8855/2015 emesso dal Tribunale Civile Ordinario di
Cagliari deve essere revocato, giacché il credito di cui l'intervenuta è attualmente titolare deve essere decurtato degli interessi di mora calcolati sino al 15.9.2015 (pari ad euro 1.273,35) e della penale di risoluzione (pari ad euro 381,46).
13 Considerato che nel giudizio di opposizione deve comunque essere valutata la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, deve rilevarsi che risultano invece corretti tutti gli ulteriori importi richiesti dalla mutante in sede di ricorso per decreto ingiuntivo (a titolo di capitale residuo, saldo rate impagate, alla luce dell'estratto conto depositato, e le altre spese addebitate: sul punto, la documentazione bancaria prodotta dagli opponenti non dimostra in alcun modo che, a séguito dei pagamenti parziali, il credito residuo sia d'importo inferiore a quello sottoindicato), così come non è parimenti contestabile la risoluzione del contratto (stante il grave inadempimento accertato nella restituzione del capitale finanziato): pertanto, deve accertarsi che gli opponenti sono tenuti a pagare, in solido tra loro, a l'importo pari ad euro 5.272,47, oltre Controparte_5 interessi convenzionali di mora decorrenti dal 15.09.2015 e sino all'effettivo soddisfo.
Per converso, le spese sostenute in sede monitoria dall'opposta restano a suo carico.
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4. Alla luce di quanto sinora esposto, l'opposizione dev'essere parzialmente accolta, nei termini sopra esposti.
5. Per quanto concerne le spese di lite del presente procedimento di opposizione, alla luce della parziale fondatezza dei motivi di opposizione devono essere compensate nella misura di un terzo, essendo la pretesa creditoria fondata per la parte più rilevante.
La parte residua delle spese deve essere regolata secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste a carico degli opponenti e . CP_7 Parte_2
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.201 euro e 26.000 euro (ossia in ragione del credito azionato in via monitoria,):
a. con riconoscimento dei valori prossimi ai medi per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello di non minima complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riconoscimento dei valori prossimi ai minimi per la fase istruttoria (consistente nel deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.), considerato che le parti non hanno prodotto documenti rilevanti rispetto a quelli versati come allegati agli scritti difensivi iniziali e la causa è stata istruita solo documentalmente;
c. con riconoscimento dei valori pari ai minimi per la fase decisionale, nella quale le parti si sono limitate ad insistere nelle istanze, eccezioni e conclusioni già formulate nei precedenti scritti difensivi.
Le spese in questione devono essere liquidate nell'importo di euro 1.700,00 in favore di e di euro CP_1
750,00 in favore di , oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge. Sul punto si precisa Controparte_5 che la non ha diritto alla liquidazione delle spese per la fase decisoria, essendo nel frattempo CP_1 intervenuta la cessione del credito in favore della parte intervenuta, ciò che ha determinato la sua sopravvenuta carenza di titolarità sostanziale del diritto fatto valere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione,
14 accerta la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine in relazione al contratto stipulato tra gli opponenti e la in data 3.6.2011; Controparte_3 revoca il decreto ingiuntivo n. 2659/2015 R.G. n. 8855/2015 emesso dal Tribunale Civile Ordinario di Cagliari;
accerta che gli opponenti sono tenuti a pagare, in solido tra loro, a l'importo pari ad euro Controparte_5
5.272,47, oltre ad interessi convenzionali di mora da calcolarsi sul capitale residuo e decorrenti dal 15.09.2015, sino all'effettivo soddisfo;
dispone che le spese di lite liquidate con il decreto ingiuntivo restino a carico dell'opposta; compensa per un 1/3 le spese processuali tra le parti e condanna e , per la restante CP_7 Parte_2 parte, a rimborsare alle controparti le spese sostenute nel giudizio di opposizione, che si liquidano nell'importo di euro 1.700,00 in favore di e di euro 750,00 in favore di , oltre a spese generali CP_1 Controparte_5
15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari. 26.11.2025
Il Giudice
dott. Luca Angioi
15
(a cui è riunito il n. 45/2016 R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2016,
promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Cagliari Via Delle Rane n.16 e (C.F. ), entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Roberta Andria procura speciale a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cagliari, nella Via Gianturco n. 4, che li rappresenta e difende;
Opponenti contro
, (Già , già . già ), (P.Iva CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
) in persona del legale rappr.te pro tempore con sede legale in Bologna Via dell'Indipendenza n.2, P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Forzati e Fabrizio Forzati elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Sandra Macis nella Via Dante Alighieri n. 53;
Opposta
(C.F. - P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3 pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 già , e per essa - la Controparte_5 mandataria rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Controparte_6
Pellegrino, con domicilio eletto in Via Dante Alighieri n. 53 - 09128 CAGLIARI (CA), presso lo studio dell'Avv.
Sandra Macis, giusta procura del 4.11.2022 per atto a rogito del Notaio di Mestre, rep. N. 44582 Persona_1
e racc. n. 16957, registrato a Venezia il giorno 8.11.2022 al nr. 28565 di serie IT;
1 intervenuta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
1. Procedimento per decreto ingiuntivo
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 5.10.2015 la ha adito il Tribunale di Cagliari CP_1 chiedendo l'ingiunzione nei confronti di e per il pagamento della Controparte_7 Parte_2 complessiva somma di euro 6.927,28 - di cui: € 1.652,85 saldo rate (scadute ed impagate) al 01/10/2013 (data decadenza beneficio termine), € 3.532,64 capitale residuo (solo quota capitale senza quota interessi), € 1.273,35 interessi di mora alla data del 15/09/2015, € 468,44 per spese ed altri addebiti, di cui Euro 381,46 a titolo di penale di risoluzione corrispondente al 10% del debito residuo al momento della decadenza del beneficio del
Termine) - oltre ai successivi interessi convenzionali di mora dalla data della domanda, in forza del contratto di finanziamento n. 890002979019, stipulato da con la e garantito da Controparte_7 Controparte_3
in qualità di coobligata. Parte_2
1.2. In data 4.11.2015 il Tribunale di Cagliari ha emesso il decreto ingiuntivo n. 2659/2015 R.G. 8855/2015 con il quale è stato ingiunto al debitore ed al garante il pagamento dell'importo complessivo di € 6.927,28, oltre interessi convenzionalmente pattuiti nella misura del 12 % sul solo capitale ed alle spese della procedura, complessivamente quantificate in € 685,00 oltre Iva e Cpa.
2. Procedimento di opposizione
2.1. , con atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo n. 265972015 R.G. Controparte_7
8855/2015, notificato alla controparte in data 29.12.2015, ha adito il Tribunale deducendo i seguenti motivi di opposizione:
- la nullità del decreto ingiuntivo per l'omessa notifica e la mancanza dei presupposti per la sua concessione e, in particolare, per la genericità della domanda, non potendo costituire prova scritta le produzioni allegate al ricorso per decreto ingiuntivo (ossia il contratto di finanziamento ed alcuni documenti contabili) in quanto incomprensibili e mancanti di chiarezza e trasparenza privi di sottoscrizione, privi di data certa e formati unilateralmente dall'asserita creditrice;
- la controparte non avrebbe dimostrato di aver portato a conoscenza del signor la volontà di avvalersi CP_7 della clausola di decadenza dal beneficio del termine;
- a causa della difficoltà di comprensione linguistica della lingua italiana, sia parlata che scritta, l'opponente e la garante non avrebbero compreso l'esatto contenuto del contratto ed il significato delle clausole, comprese quelle vessatorie che sono state inserite dal professionista mediante uso di moduli prestampati;
2 - l'incaricato della non avrebbe illustrato al debitore ed alla garante il contenuto del contratto, il significato CP_8
e la portata delle singole clausole e le conseguenze in caso di inosservanza di termini o di condizioni ivi previsti e che, in caso di insolvenza del signor avrebbe dovuto rispondere in solido del pagamento anche la signora CP_7
Pt_2
- l'opponente e la garante avrebbero erroneamente sottoscritto il contratto ignorando il significato delle clausole apposte e tale vizio avrebbe influito sul processo formativo della loro volontà, inducendoli a concludere il contratto in esame che altrimenti non avrebbero mai sottoscritto o comunque non alle condizioni predisposte unilateralmente dalla CP_3
- l'errore-vizio essenziale in cui sarebbero incorsi gli opponenti determina, in ogni ipotesi, l'annullabilità del contratto;
- il tasso moratorio del 12% applicato da non è stato indicato nel contratto di finanziamento e non sarebbe CP_1 stato accettato dal mutuatario, sicché anche la richiesta di pagamento di €.1.273,35 a tale titolo sarebbe nulla, illegale, arbitraria.
L'opponente ha quindi rassegnando le seguenti conclusioni:
1) In via principale, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto dei presupposti;
2) In via subordinata, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda di CP_1
così come proposta;
[...]
3) Accertare e dichiarare nullo annullabile il contratto di finanziamento ed in ogni caso la clausola di decadenza del beneficio del termine, la clausola che ha previsto l'applicazione della c.d. penale del 10% su debito residuo, la previsione di un tasso moratorio del 12,17% e/o del 12,00%, la responsabilità in solido di , per errore essenziale e riconoscibile da controparte;
Parte_2
4) In via subordinata, accertare e dichiarare non avvenuta la decadenza dal beneficio del termine;
5) In via ulteriormente subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare l'esatto importo delle rate del finanziamento scadute e non pagate con applicazione del tasso legale d'interesse e dichiarare
l'opponente tenuto al pagamento di tali sole rate;
6) Con vittoria di spese e delle competenze del presente giudizio tenuto conto dell'ammissione di al CP_7 patrocinio a spese dello stato.
2.2. con separato atto di citazione in opposizione al medesimo decreto ingiuntivo (proposto Parte_2 nell'ambito del giudizio n. 45/2016), ha adito questo Tribunale deducendo motivi di opposizione del tutto sovrapponibili a quelli proposti dal e rassegnando le medesime conclusioni. Controparte_7
2.3. Con comparsa di costituzione depositata in data 13 maggio 2016 - sia nel procedimento R.G. 44/2015 incardinato dall'opponente , che nel procedimento R.G. 45/2015 iscritto dall'opponente Controparte_7
- si è costituita la deducendo quanto segue: Parte_2 CP_1
- il finanziamento prevedeva l'applicazione di un TAEG convenzionalmente pattuito nella misura del 12,17%;
3 - il tasso di mora veniva determinato nella misura del 3,5% in aggiunta al TAN (8,51%) per un totale del 12,01%;
- sarebbe pretestuosa ed infondata l'eccezione relativa all'applicazione di interessi sproporzionati, contrattualmente non determinati o comunque non determinabili, considerati la compatibilità degli stessi con la normativa in termini di interessi usurai e la loro inclusione nel contratto in modalità trasparente;
- la mancata comprensione delle clausole contrattuali da parte dei debitori risulta essere in contraddizione con dalle stesse dichiarazioni del Sig. il quale, in sede di stipula del contratto, affermava di essere al servizio CP_7 di una famiglia italiana dal settembre 2004;
- in ogni caso, la mancata comprensione di tutte queste circostanze avrebbe determinato l'annullabilità del contratto per vizio della volontà senza, però, che l'opponente si sia soffermato a precisare se intendesse quantomeno corrispondere le somme erogate e che ha omesso di restituire;
- il creditore, a suo dire, avrebbe dimostrato sia la fonte negoziale del proprio diritto di credito, costituita dal contratto di finanziamento, sia il termine di scadenza, fissato dalla medesima pattuizione e in base al dettagliato piano di ammortamento versato agli atti;
- il debitore non ha mai negato di aver ricevuto l'importo, di aver pagato dalla rata n. 1 alla 19, per poi essere rimasto inadempiente.
L'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni
1) In via preliminare ed in rito, disporre la riunione del presente giudizio a quello analogo di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2659/2015 del Tribunale di Cagliari, promosso dalla Sig.ra e CP_9 pendente innanzi al medesimo Giudice dello stesso Tribunale;
2) In via principale, per i motivi di cui in diritto, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 2659/2015 in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
3) In via principale, rigettare l'avversa opposizione perché improcedibile, inammissibile, infondata in fatto
e diritto per tutte le causali d cui in narrativa, confermando integralmente il contenuto del decreto ingiuntivo n. 2659/2015 emesso dal Tribunale di Cagliari, e per l'effetto, dichiarare tenuto l'opponente
a versare a favore della la somma in esso ingiunta, oltre interessi come richiesti e spese CP_1 della procedura monitoria, così come liquidate, oltre successivi interessi, dalla data delle scadenze e fino al saldo;
4) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso e spese generali,
C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
4 2.4. All'udienza del 13.05.2016 il Giudice, dopo aver rilevato l'esistenza di una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ha disposto la riunione dei giudizi R.G. n. 44 e 45/2016, rinviando all'udienza al
24.06.2016 per la decisione sull'istanzia di provvisoria esecuzione.
2.5. Con ordinanza del 24.6.2016 il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Inoltre, dopo aver rilevato il mancato esperimento della mediazione, ha assegnato alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
2.6. Con provvedimento reso durante l'udienza del 17 marzo 2017, il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 cpc.
2.7. Con l'ordinanza deposita in data 13 novembre 2017, il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie dedotte da parti opponenti ed ha fissato l'udienza del 16.11.2018 per la precisazione delle conclusioni.
2.8. Con atto di intervento ex art. 111 cpc, depositato in data 03 aprile 2023, si è costituita la Controparte_5
, in qualità di cessionaria del diritto di credito oggetto del presente procedimento, aderendo e riportandosi
[...]
a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito da ora , in sede di comparsa CP_1 Controparte_2 di costituzione e risposta, nonché a tutti gli atti e documenti da questa versati e anche agli eventuali verbali di udienza e note di trattazione scritta.
Parte intervenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale:
- stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di CP_1
(ora , essendo – allo stato – l'unica titolare del
[...] Controparte_2 Controparte_5 credito per cui è causa;
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 2659/2015 in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta, né è di pronta soluzione.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di la Controparte_5 complessiva somma di € 6.927,28 oltre interessi di mora come da domanda fino al soddisfo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente. giudizio.”.
2.9. Con memoria depositata in data 14.05.2024 le parti opponenti hanno altresì eccepito:
5 - l'inammissibilità del decreto ingiuntivo, in quanto parte opposta non solo non ha attivato la procedura di mediazione obbligatoria, che era suo onere attivare, ma non si è neppure presentata in sede di mediazione promossa dagli opponenti;
- l'inammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c di essendo, a suo dire, tardivo ed Controparte_5 irrituale.
Parti opponenti hanno quindi modificato le proprie le seguenti conclusioni, nei termini sottoindicati:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattese tutte le contrarie domande, eccezioni e conclusioni:
1) in via principale, dichiarare inammissibili, improcedibili nulli i decreti ingiuntivi opposti;
2) in via subordinata nel merito, revocare i decreti ingiuntivi opposti e rigettare la domanda di così CP_1 come proposta;
3) accertare e dichiarare inammissibile improcedibile infondato l'intervento in giudizio di Controparte_5
e per essa di , nel merito rigettare tutte le domande e le conclusioni ivi formulate;
[...] Controparte_6
4) accertare e dichiarare nullo annullabile il contratto di finanziamento ed in ogni caso accertare e dichiarare nulla annullabile la clausola di decadenza del beneficio del termine, la clausola che ha previsto l'applicazione della cd penale del 10% su debito residuo, la previsione di un tasso moratorio del 12,17% e del 12,00%, la clausola che ha previsto la responsabilità in solido di , per errore essenziale e riconoscibile da Parte_2 controparte e mandare assolti gli opponenti da ogni avversa pretesa;
5) in subordine accertare e dichiarare la non avvenuta decadenza dal beneficio del termine;
6) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare l'esatto importo delle rate del finanziamento scadute e non pagate con applicazione del tasso legale d'interesse, dichiarare il signor CP_7 tenuto al pagamento di tali sole rate e dichiarare la signora olo, in via subordinata, tenuta al pagamento Pt_2 delle somme eventualmente dovute dal signor CP_7
7) con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio tenuto conto che il signor è stato CP_7 ammesso al patrocinio a spese dello Stato.”.
2.10. Con provvedimento reso in data 09 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter, terzo comma, c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa a decisione ed ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'opposizione è parzialmente fondata, per le ragioni che seguono.
3.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che, pur essendo pacifico il mancato perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente (non giunta a destinazione di costui, a séguito del suo CP_7 trasferimento ad altro indirizzo, come ammesso anche dall'opposta), quest'ultimo non ha espressamente eccepito la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, mentre ha concentrato le proprie censure, per lo più, sui presupposti per l'adozione del medesimo provvedimento. In questo quadro, considerato che l'eccezione di inefficacia ex art. 6 644 cod. proc. civ. del decreto ingiuntivo, perché notificato fuori termine, non è rilevabile d'ufficio (Cass., Sez.
3, n. 7764/2005) e tenuto conto che l'opponente ha potuto difendersi appieno sul merito della pretesa azionata da controparte – sollevando peraltro le medesime contestazioni avanzate dalla coobbligata , assistita Parte_2 dal medesimo difensore, la quale ha ricevuto tempestivamente la notifica del decreto in data 25.11.2015 -, tale patologia deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, co. 3 c.p.c..
3.2. Risulta, poi, inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione di improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria da parte dell'opposta, essendo sollevata dagli opponenti non nella prima difesa utile, bensì solo con le note conclusionali.
Infatti, ai sensi di quanto disposto all'articolo 5 del D.Lgs. 28/2010 e ss. mm.: “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Ad ogni modo, l'eccezione è comunque infondata.
Ed infatti, all'epoca in cui il Giudice, con provvedimento del 29-06-2016, aveva assegnato termini di legge per attivare la mediazione, era consolidato l'orientamento interpretativo (superato dalle novità legislative successive) secondo cui l'onere della mediazione gravasse sul debitore ingiunto che agiva in opposizione, con la conseguenza che, in caso di omessa mediazione, la sanzione dell'improcedibilità colpiva l'opposizione, con conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo e consolidamento dei relativi effetti (v. Cass. n. 24629/2015). In applicazione del suddetto orientamento l'opponente aveva ritualmente presentato domanda di mediazione, la quale si è tenuta il 26.9.2016 presso l'Organismo di Mediazione ABC di Cagliari.
In tale occasione non aveva partecipato il creditore opposto e, pertanto, il mediatore aveva redatto verbale negativo in data 26 settembre 2016, prodotto con la nota di deposito del 1° dicembre 2016, ciò che documenta la sussistenza della condizione di procedibilità.
3.3. Sempre in via preliminare, gli opponenti hanno eccepito l'inammissibilità per tardività e l'irritualità dell'intervento da parte di , in quanto non sarebbero stati rispettati i presupposti per la Controparte_10 sostituzione processuale, ossia l'espressa adesione del cedente e la mancanza di alcuna contestazione da parte del debitore ceduto. Sul punto, gli opponenti hanno argomentato ulteriormente che l'inammissibilità deriverebbe anche dalla mancanza di espressa adesione e\o riconoscimento dell'avvenuta cessione di credito da parte di
CP_1
CP_ Infine, hanno dedotto che la società non avrebbe dimostrato il perfezionamento della cessione dell'asserito credito: quest'ultima eccezione, essendo formulata per la prima volta con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c.,
è inammissibile in quanto tardiva, avendo comportato una violazione del diritto al contraddittorio nei confronti delle controparti, che non hanno avuto la possibilità di prendere posizione in merito a tale censura.
Ad ogni modo, le eccezioni sollevate dagli opponenti – aventi ad oggetto, in particolare: i) la legittimazione attiva CP del cessionario;
ii) la tardività dell'intervento di;
iii) i requisiti utili ai fini della sostituzione processuale del cedente da parte del cessionario – sono infondate.
7 In merito al primo profilo, si ritiene provata la cessione del credito e la conseguente legittimità attiva da parte di CP
.
Nel caso in esame, l'intervenuta ha depositato sia gli avvisi in Gazzetta Ufficiale (attestanti la Cessione del credito CP_ dapprima a poi da quest'ultima a ), recanti puntuali criteri per l'individuazione del credito (crediti CP_11 la cui complessiva esposizione debitoria alla data di riferimento non era superiore a euro 286.000,00 e tra i quali vi erano, tra gli altri, i crediti al consumo, indicati in apposita lista), sia il contratto di cessione con CP_11
Inoltre, contrariamente da quanto sostenuto dagli opponenti, il comportamento processuale del creditore cedente non ha dimostrato un mancato riconoscimento della cessione, bensì l'esatto contrario. Infatti, successivamente all'intervento di Ifis, la ha rinunziato a depositare le proprie memorie sino alla comparsa conclusione del CP_1
4 luglio 2025, con la quale ha espressamente aderito a quanto affermato e concluso dalla cessionaria, di fatto astenendosi dal contestare la legittimità della cessione del credito in favore della parte intervenuta. CP Rispetto al secondo aspetto, assume rilievo il fatto che la costituzione di ex art. 111 c.p.c., sia avvenuta prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in linea con quanto statuito dall'art. 268 c.p.c., comma 2, secondo cui l'intervento di una parte può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Circa il terzo profilo, è opportuno distinguere la legittimità ad intervenire ed essere parte nel giudizio da parte del cessionario, rispetto alla possibilità in capo allo stesso di estromettere il cedente ed ottenere una pronuncia esclusivamente a suo carico.
Gli opponenti, a fondamente delle proprie censure, richiamando una pronuncia della Suprema Corte, hanno sostenuto che l'intervento del successore nel diritto controverso non può stravolgere l'oggetto della lite originariamente introdotta, a meno che non vi sia il consenso di tutte le parti coinvolte.
A tal proposito il legislatore, per evitare che la durata del giudizio possa essere strumentalmente allungata o complicata da continui cambi di interlocutore, ha stabilito che, in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie. L'alienante mantiene la sua posizione processuale e la sua legittimazione ad agire e resistere, operando però come sostituto processuale del successore. Sebbene, dunque, la titolarità sostanziale del diritto sia stata trasferita al cessionario, la legittimazione processuale rimane incardinata in capo al cedente, i cui atti processuali produrranno effetti diretti nella sfera giuridica del cessionario.
Il successore a titolo particolare, tuttavia, ex art. 111 c.p.c. può intervenire nel giudizio, senza tuttavia comportare un'automatica modifica della domanda o la sua sostituzione alla parte originaria.
Affinché il giudizio possa concludersi con una pronuncia di merito favorevole al successore intervenuto, è necessario che si verifichino determinate condizioni. In assenza di esse, un accertamento sulla titolarità del diritto in capo al cessionario costituirebbe un'inammissibile mutatio libelli, ossia una modifica sostanziale della domanda (petitum) e delle ragioni giuridiche a suo fondamento (causa petendi). Tale modifica, se non accettata esplicitamente dalle controparti, violerebbe il principio del contraddittorio.
8 Applicando i suddetti principi al caso in esame si osserva che, sin dalla prima memoria, gli opponenti hanno CP contestato la richiesta di estromissione. Inoltre, non ha preso posizione circa l'istanza di sino alla CP_1 comparsa conclusionale del 4 luglio 2025, nella quale ha aderito alle deduzioni dell'intervenuta ma ha, altresì, rassegnato le proprie conclusioni.
Da tali manifestazioni di volontà si ricava che non vi sono i presupposti per dichiarare l'estromissione dell'opposta. CP Ciò nondimeno, resta comunque valido l'intervento di , che ha diritto ha rassegnare le proprie domande in qualità di attuale titolare della pretesa sostanziale azionata in giudizio. La richiesta di conferma del decreto ingiuntivo non corrisponde ad un'autonoma domanda, essendo conseguente alla richiesta di inammissibilità dell'opposizione, domandata dalla parte opposta.
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3.4. Venendo al merito, gli opponenti hanno dedotto l'annullabilità del contratto per errore-vizio del consenso, in ragione del fatto che gli stessi, a causa della difficoltà di comprensione linguistica della lingua italiana, parlata e scritta, non sarebbero stati edotti in merito all'esatto contenuto del contratto e al significato delle clausole, incluse quelle vessatorie che sarebbero state inserite dal professionista unilateralmente mediante uso di moduli prestampati. Inoltre, l'incaricato della banca non avrebbe prospettato agli stessi la possibilità di sottoscrivere l'assicurazione Eurizon Tutela Spa, che forniva la copertura assicurativa anche in caso di disoccupazione.
La deduzione è infondata.
In particolare, il c.d. “errore vizio” si verifica allorquando la manifestazione del consenso di una delle parti del contratto è avvenuta sulla base di una falsa rappresentazione della realtà. Tale vizio del consenso può condurre all'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1429 c.c. se l'errore è essenziale (cioè determinante per il consenso)
e riconoscibile dall'altro contraente.
Sul punto la Suprema Corte osserva che è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore sia stata indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo richiesto che l'errore sia stato riconosciuto in concreto, bensì
l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza (v. Cass. civ. n. 29010/2018).
In relazione al presupposto dell'essenzialità, gli opponenti hanno affermato che l'errore riguarderebbe l'oggetto del contratto ed in particolare le clausole relative ai tassi d'interesse, la decadenza dal beneficio del termine, le spese e l'assicurazione.
Orbene, è pacifico che gli opponenti, per loro stessa ammissione, avevano inteso richiedere alla mutuante il prestito personale della somma di euro 7.000,00 per motivi familiari, così come sono circostanze documentate il pagamento delle rate dalla n. 1 alla n. 19 e l'inadempimento successivo.
9 Gli opponenti, di contro, pur avendo allegato di essere incorsi in un errore di fatto sulla natura del contratto, hanno omesso di specificare quale contratto avrebbero voluto effettivamente sottoscrivere, ciò che impedisce senz'altro di avvenire ad una pronuncia di annullamento del negozio (v. Cass., 10815/2004).
Risulta inoltre poco credibile che gli stessi avessero ritenuto di poter stipulare un contratto di finanziamento a titolo gratuito o comunque in assenza di clausole contenenti ulteriori costi in favore della mutuante, peraltro presenti nella pressoché totalità dei contratti di mutuo offerti ai clienti dalle banche e dalle società finanziarie.
In quest'ottica, l'errore sembrerebbe attenere al costo dell'operazione complessivamente intesa. Tuttavia, l'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare.
Circa il requisito della riconoscibilità, invece, gli opponenti non hanno documentato in modo soddisfacente la loro incapacità di comprendere la lingua italiana, scritta e parlata. Anzi, tale assunto viene smentito dal fatto che gli opponenti risiedono in Italia da molto tempo prima della stipula del finanziamento per cui è causa. Infatti, dalla documentazione allegata alla pratica di finanziamento, nonché dalla stessa lettera di licenziamento prodotta dagli opponenti (v. doc. n. 10) risulta che il signor e la vevano iniziato a lavorare in Italia nell'anno CP_7 Pt_2
2007 ove hanno prestano la propria attività lavorativa quali operatori domestici alle dipendenze di datori di lavoro italiani.
Considerato, poi, che gli opponenti avevano richiesto specificatamente il finanziamento presso l'ente finanziatore, si ritiene che gli stessi fossero pienamente in grado di comprendere il contenuto del contratto. In ogni caso, non si poteva pretendere che l'incaricato della predisponesse una versione dei contratti tradotta CP_8 nella lingua conosciuta dagli opponenti, in assenza di una specifica normativa che lo imponga e senza che siano emerse evidenze di incapacità in capo ai sottoscriventi.
Ne consegue che è assolutamente ragionevole ritenere che i predetti avessero un grado di comprensione della lingua italiana tale da interagire in modo consapevole con l'addetto alla stipula del finanziamento, senza che quest'ultimo dovesse richiedere l'intervento di un interprete o predisporre una copia nella loro lingua madre.
Come ultimo elemento a sfavore della tesi degli opponenti, risulta essere il fatto che gli stessi hanno atteso ad invocare l'annullamento del contratto solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Infatti, se gli stessi avessero realmente erroneamente inteso di aver sottoscritto un contratto a titolo gratuito o con ridottissimi costi eccedenti rispetto alla restituzione del capitale finanziato, non si comprenderebbe per quale ragione abbiano pagato 19 rate del finanziamento senza sollevare alcuna obiezione alla mutuante.
Considerato pertanto che la pretesa degli opponenti risulta infondata, i mezzi istruttori dedotti dagli stessi risultano del tutto sovrabbondanti, poiché riguardanti circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
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In via subordinata, gli opponenti hanno lamentato la nullità del contratto in ragione dell'applicazione di interessi corrispettivi e di mora eccessivi, contrattualmente non determinati o comunque indeterminabili.
La deduzione difensiva è infondata.
A tal proposito appare opportuno rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore
(parte opposta) è sottoposto ad un onere probatorio superiore a quanto previsto nel monitorio e deve sufficientemente comprovare la ragione creditoria fatta valere in sede monitoria. Ciò nondimeno, parte opponente non è esentata da un onere di puntuale contestazione, essendo peraltro gravata dall'onere di prova sulle eccezioni sollevate.
Nel caso di specie, a fronte della dimostrazione del proprio credito da parte dell'opposta, gli opponenti si sono limitati ad asserire che: il tasso moratorio del 12% applicato da non sarebbe stato indicato nel contratto CP_1 di finanziamento;
il TAEG del 12,17% e il TAN del 8,50%, indicati in contratto, sarebbero di misura diversa da quelli concretamente applicati.
Innanzitutto, è errato il rimedio invocato per la presunta difformità tra TAEG concretamente applicato e quello indicato in contratto. Il TAEG, infatti, rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo, e per tale ragione deve essere indicato nella documentazione contrattuale al fine di garantire adeguata, chiara e corretta trasparenza all'operazione. Tuttavia, in riferimento alla nullità del contratto o della clausola relativa al TAEG – domanda basata sulla difformità tra il saggio pattuito e quello effettivamente applicato – la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), corrispondente al tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento: la mancata indicazione dell'indice, dunque, di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale di esso, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto
(Cass. n. 39169/21)” e, conseguentemente, detto indice “non configura «tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» (art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385/93), e la pattuizione relativa non rientra nel novero delle clausole «che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per clienti di quelli pubblicizzati» (art.
117, comma 6, del d.lgs. citato)” (tra le più recenti, Cass. n. 35676/2023);
La pronuncia afferma alcuni principi di diritto rilevanti ai fini della decisione: in particolare, la difformità tra il
TAEG convenzionale e quello effettivamente applicato dal mutuante (analogamente alla sua mancata indicazione nel contratto) non inficia la validità della relativa clausola, fatta eccezione per l'ipotesi di operatività dell'art. 125 bis TUB (rimedio, peraltro, in alcun modo invocato dalla parte opponente), il quale, nel disciplinare l'ipotesi in cui all'interno del contratto di credito siano contenute clausole relative a costi che non siano stati inclusi o siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto
11 previsto dall'articolo 124 TUB, prevede l'ipotesi di nullità parziale del contratto ed il ricalcolo degli interessi del finanziamento sulla base dei tassi dei BOT a 12 mesi.
Fatta tale premessa, deve rilevarsi che dalla lettura degli atti e della documentazione non appaiono indici comprovanti l'addebito di costi a carico del consumatore in misura superiore a quelli pubblicizzati, né tantomeno vi sono elementi che consentano di ritenere integrato il superamento del tasso soglia, tanto con riferimento agli interessi corrispettivi che rispetto ai moratori.
Per quanto riguarda gli interessi corrispettivi, dalla lettura del contratto sottoscritto in data 3.6.2011 emerge che il TAN, pari all'8,51%, era certamente inferiore al tasso di interesse effettivi globali medi (TEGM) rilevato dalla
Banca d'Italia nel II trimestre del 2011, in cui veniva stipulato il contratto (pari al 10,93).
Quanto ai moratori, in relazione a tale contratto il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente (Formula: T.E.G.M. + 2,1 x 1,5): nel caso di specie lo stesso era pari a 14,08.
Dalla lettura della documentazione contrattuale in atti risulta un tasso di mora contrattualmente determinato nella misura del 3,5% in aggiunta al TAN (8,51%) per un totale del 12,01%, certamente al di sotto della soglia. Non si accoglie la contestazione degli opponenti relativa all'irrilevanza degli allegati del contratto, ossia il c.d. Modulo
Secci, in ragione del suo espresso richiamo nell'intestazione del contratto di finanziamento. Esso è parte integrante del corredo contrattuale opportunamente sottoscritto dagli opposti.
In definitiva, l'opposta ha dato la prova della legittimità della misura dei tassi di interesse corrispettivi e moratori pattuiti.
Risulta poi privo di criticità anche il sistema di calcolo degli interessi di mora, basato sul metodo di ammortamento “alla francese”, ritenuto del tutto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto non determina il fenomeno della capitalizzazione degli interessi e non dà luogo alla patologia della indeterminatezza dell'oggetto del contratto (Sez. 1, Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025).
In definitiva, non risulta in alcun modo che il mutuante abbia violato le regole di correttezza e buona fede e di trasparenza negoziale, atteso che nel contratto sono esplicitate tutte le voci di costo che compongono il finanziamento (ivi comprese quelle relative alle spese assicurative), debitamente sottoscritto dagli opponenti;
né sono ravvisabili clausole vessatorie imposte dalla mutuante, in quanto le clausole negoziali non risultano aver imposto un eccessivo dei reciproci diritti e obblighi in misura significativa, considerata la natura del bene oggetto del contratto e dell'assenza di solide garanzie del credito in favore del mutuante, che giustifica l'applicazione di costi non irrisori in caso di inadempimento della controparte.
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12 Infine, gli opponenti hanno dedotto di non essere mai venuti a conoscenza della lettera di decadenza dal beneficio dal termine (dichiarata dalla mutuante a far data dal 1.10.2013), mai giunta a destinazione, con conseguente non debenza degli interessi da tale data.
L'eccezione è fondata.
In particolare, come correttamente sostenuto dagli opponenti, il documento 8 prodotto dall'opposta (nel procedimento di opposizione avviato da , poi riunito nel presente), contenente la fotocopia di una Parte_2 busta con la relata di notifica del 1.10.2013 (con esito positivo nei confronti della suddetta opponente), non è effettivamente associato da alcuna comunicazione in merito alla data di decadenza del beneficio del termine. Ne consegue che, in assenza di tale essenziale documento, non può sostenersi che la mutuante abbia correttamente dichiarato la decadenza dei debitori dal beneficio del termine. Ed infatti, in tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene, con lettera che sia giunta nella sfera di conoscenza del destinatario, evenienza non ravvisabile nel caso di specie.
La richiesta in questione, infatti, integra un atto unilaterale recettizio che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore, e può ritenersi effettuata anche con il ricorso per ingiunzione.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto” (Cass. civ., Sez. III, n. 6984 dell'8 maggio
2003; Cass. civ., Sez. I, n. 20042 del 24 settembre 2020)”.
Allo stesso modo, la lettera di messa in mora del 8.5.2014 (doc. 7 opposta), regolarmente notificata alla sola garante, non può costituire una valida comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.
Sebbene in tale lettera si specificasse che la comunicazione in questione assumeva anche gli effetti di una valida dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (invero contraddittoriamente, giacché la mutuante ha calcolato gli effetti della mora a far data dal 1.10.2013), non vi è la prova che la stessa sia stata trasmessa al mutuatario ossia il debitore nei cui confronti era necessario trasmettere tale dichiarazione;
né può ritenersi CP_7 che lo stesso avesse comunque preso contezza di tale dichiarazione, in assenza di elementi che depongano in tal senso.
In definitiva, il decreto ingiuntivo n. 2659/2015 R.G. 8855/2015 emesso dal Tribunale Civile Ordinario di
Cagliari deve essere revocato, giacché il credito di cui l'intervenuta è attualmente titolare deve essere decurtato degli interessi di mora calcolati sino al 15.9.2015 (pari ad euro 1.273,35) e della penale di risoluzione (pari ad euro 381,46).
13 Considerato che nel giudizio di opposizione deve comunque essere valutata la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, deve rilevarsi che risultano invece corretti tutti gli ulteriori importi richiesti dalla mutante in sede di ricorso per decreto ingiuntivo (a titolo di capitale residuo, saldo rate impagate, alla luce dell'estratto conto depositato, e le altre spese addebitate: sul punto, la documentazione bancaria prodotta dagli opponenti non dimostra in alcun modo che, a séguito dei pagamenti parziali, il credito residuo sia d'importo inferiore a quello sottoindicato), così come non è parimenti contestabile la risoluzione del contratto (stante il grave inadempimento accertato nella restituzione del capitale finanziato): pertanto, deve accertarsi che gli opponenti sono tenuti a pagare, in solido tra loro, a l'importo pari ad euro 5.272,47, oltre Controparte_5 interessi convenzionali di mora decorrenti dal 15.09.2015 e sino all'effettivo soddisfo.
Per converso, le spese sostenute in sede monitoria dall'opposta restano a suo carico.
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4. Alla luce di quanto sinora esposto, l'opposizione dev'essere parzialmente accolta, nei termini sopra esposti.
5. Per quanto concerne le spese di lite del presente procedimento di opposizione, alla luce della parziale fondatezza dei motivi di opposizione devono essere compensate nella misura di un terzo, essendo la pretesa creditoria fondata per la parte più rilevante.
La parte residua delle spese deve essere regolata secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste a carico degli opponenti e . CP_7 Parte_2
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.201 euro e 26.000 euro (ossia in ragione del credito azionato in via monitoria,):
a. con riconoscimento dei valori prossimi ai medi per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello di non minima complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riconoscimento dei valori prossimi ai minimi per la fase istruttoria (consistente nel deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.), considerato che le parti non hanno prodotto documenti rilevanti rispetto a quelli versati come allegati agli scritti difensivi iniziali e la causa è stata istruita solo documentalmente;
c. con riconoscimento dei valori pari ai minimi per la fase decisionale, nella quale le parti si sono limitate ad insistere nelle istanze, eccezioni e conclusioni già formulate nei precedenti scritti difensivi.
Le spese in questione devono essere liquidate nell'importo di euro 1.700,00 in favore di e di euro CP_1
750,00 in favore di , oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge. Sul punto si precisa Controparte_5 che la non ha diritto alla liquidazione delle spese per la fase decisoria, essendo nel frattempo CP_1 intervenuta la cessione del credito in favore della parte intervenuta, ciò che ha determinato la sua sopravvenuta carenza di titolarità sostanziale del diritto fatto valere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione,
14 accerta la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine in relazione al contratto stipulato tra gli opponenti e la in data 3.6.2011; Controparte_3 revoca il decreto ingiuntivo n. 2659/2015 R.G. n. 8855/2015 emesso dal Tribunale Civile Ordinario di Cagliari;
accerta che gli opponenti sono tenuti a pagare, in solido tra loro, a l'importo pari ad euro Controparte_5
5.272,47, oltre ad interessi convenzionali di mora da calcolarsi sul capitale residuo e decorrenti dal 15.09.2015, sino all'effettivo soddisfo;
dispone che le spese di lite liquidate con il decreto ingiuntivo restino a carico dell'opposta; compensa per un 1/3 le spese processuali tra le parti e condanna e , per la restante CP_7 Parte_2 parte, a rimborsare alle controparti le spese sostenute nel giudizio di opposizione, che si liquidano nell'importo di euro 1.700,00 in favore di e di euro 750,00 in favore di , oltre a spese generali CP_1 Controparte_5
15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari. 26.11.2025
Il Giudice
dott. Luca Angioi
15