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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/06/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9811 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, personalmente rappresentato e difeso Parte_1
– Attore –
, in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1
– convenuto contumace –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
* * * * * *
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv.
[...] conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale Parte_1 il chiedendo di: Controparte_1
“dichiarare l'erroneità e/o la falsità del verbale di accertamento n- 664274 del 2015 elevato dalla Polizia
Municipale del Comune di nella parte in cui individua CP_1 l'attore come trasgressore, ovvero come soggetto che, secondo la valutazione errata e comunque non vera dei verbalizzanti, avrebbe commesso la violazione contestata con il verbale suddetto e segnatamente, avrebbe parcheggiato il veicolo
Renault Scenic in data 31.12.2015 davanti al civico n. 44,
“allo imbocco del passo carrabile regolarmente segnalato con cartello verticale” in Via B. Gravina, oggetto di CP_1 rimozione forzata, sebbene l'attore sia sopraggiunto sul posto successivamente, con il proprio motoveicolo, dopo l'emissione, quando non c'era nessuno, da parte degli stessi verbalizzanti dell'avviso di violazione prodromico n. H2392044” (che è stato sostituito dal verbale suindicato); dare atto che l'attore è sopraggiunto durante la rimozione del veicolo Renault Scenic CE898KR in data 31/12/15 con il proprio motoveicolo yamaha tg. BW72792 e che pertanto non poteva essere qualificato erroneamente e/o falsamente
“trasgressore” nel verbale di accertamento suindicato n.
664274 del 2015 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di . CP_1
La Pubblica Amministrazione convenuta non si costituiva nel presente giudizio.
L'attore esponeva quanto segue: in data 31.12.15 è stato elevato all'attore, come trasgressore
(nonché al padre dello stesso come proprietario e coobbligato in solido) il verbale di accertamento n- 664274 del 2015 dalla
Polizia Municipale del Comune di CP_1
Con ricorso al Giudice di pace di Palermo ed iscritto al n. r.g.
1054/18, l'attore, unitamente al padre, ha impugnato il predetto verbale di contestazione eccependo, l'errore di identificazione del trasgressore nonché l'insussistenza di fondamento nel merito dell'accertamento.
Si costituiva il resistente eccependo il difetto di CP_1 legittimazione attiva del proprietario del veicolo oggetto dell'accertamento contestato nonché la legittimità della
2 contestazione sulla base della fede previlegiata del verbale di contestazione.
All'esito del Giudizio il giudice di pace rigettava il ricorso accogliendo le difese del Veniva quindi Controparte_1 proposto appello al Tribunale di Palermo che confermava la sentenza di primo grado ritenendo la fede privilegiata del verbale di contestazione (cfr. all.ti all'atto di citazione).
Veniva quindi proposto ricorso in Cassazione, tuttora pendente, iscritto al N. R.G. 28737/22 (cfr, all.ti).
Con proposta di definizione anticipata l'Ill.mo Consigliere
Istruttore della Suprema Corte ha ritenuto “la sussistenza dell'efficacia fino a querela di falso delle attestazioni compiute dagli agenti di polizia nel verbale di accertamento redatto, nel quale gli stessi, intervenuti sul posto per la rimozione del mezzo, avevano dichiarato e verificato che alla guida dello stesso, al momento dell'infrazione(….), vi era proprio
l'appellante (oggi ricorrente), il quale aveva anche sottoscritto il verbale medesimo quale trasgressore (in tal modo dichiarandosi tale)”.
Ciò tuttavia – anche se risulta dal predetto verbale n- 664274 del 31/12/2015 - non corrisponde a verità.
La documentazione fotografica prodotta in tutti i gradi di giudizio prova che l'attore è sopraggiunto dopo che il veicolo era stato parcheggiato (da altro soggetto) e nel corso della rimozione dello stesso.; conseguentemente, l'attore non poteva essere il trasgressore;
l'attore, difatti, non era presente nel momento in cui i verbalizzanti avevano emesso il precedente avviso di violazione e lo avevano affisso nel lunotto posteriore del veicolo oggetto di rimozione forzata, perché non c'era nessuno presente.
Quando l'attore è sopraggiunto successivamente all'accertamento - nel momento in cui il carro attrezzi stava prelevando l'auto del padre - si è presentato quale “figlio” del
3 proprietario del veicolo e da questo immotivatamente i verbalizzanti hanno desunto e verbalizzato, erroneamente e contrariamente al vero, la sua qualità di trasgressore, ovvero di soggetto che (secondo loro) aveva commesso la violazione contestata.
Va rilevato che quando la Polizia Municipale era giunta sul posto, aveva riscontrato la presenza di un veicolo fermo e parcheggiato, asseritamente in corrispondenza di un passo carrabile, ed aveva pertanto provveduto a fare intervenire un carro attrezzi per procedere alla sua rimozione, redigendo il relativo avviso di violazione H2392044 (chiaramente visibile nelle fotografie prodotte) poi sostituito dal verbale n. 664274 nel quale si legge che sostituisce il precedente.
Dalla documentazione fotografica, e come confermato dai testi escussi, emerge inoltre che il veicolo Renault tg.
CE898KR era parcheggiato al civico n. 46 di Via B. Gravina, accanto al passo carrabile che si trova al civico n. 44.
Va rilevato che l'attore, evidentemente, dinanzi alla richiesta degli agenti di polizia municipale, non avrebbe potuto rifiutarsi di farsi identificare, e che la sottoscrizione del verbale non costituisce certo riconoscimento della sua qualità di trasgressore, anche perché è espressamente indicato nel medesimo verbale la dichiarazione da lui rilasciata che “l'autoveicolo era al civico 46 e si riserva le opportune azioni legali”.
La causa veniva istruita sia documentalmente che a mezzo di assunzione di prove testimoniali attraverso l'escussione di due testi, i quali, all'udienza del 14.5.2025, hanno rispettivamente dichiarato: il teste fratelo dell'attore: Testimone_1
“vero è che l'attore , in data 31.12.15 alle Parte_1 ore 10.10, è sopraggiunto davanti al civico n. 46 di Via
Benedetto Gravina in a bordo del proprio motoveicolo CP_1 yamaha tg. BW72792, e ciò è a mia conoscenze in quanto mi
4 trovavo a casa dei miei genitori nella stessa via al civico 40 quando sono stato avvertito da mia madre che l'autovettura di mio padre stava per essere caricata dalla polizia municipale su un carro attrezzi per la rimozione ed ho visto mio fratello
arrivare in motocicletta. Pt_1
Vero è che il veicolo Renault Scenic tg. CE898KR quel giorno era stato parcheggiato da mio padre, , Parte_2 davanti al civico n. 46 di Via Benedetto Gravina come si vede nella foto n. 6
Non sono in grado di dire se è vero che Parte_1 quel giorno 31.12.15 alle ore 10,10 quando è sopraggiunto in
Via B. Gravina n. 46, è stato identificato dai CP_1 verbalizzanti i quali gli hanno notificato il verbale come trasgressore sebbene avesse chiarito ai verbalizzanti, più volte, di non aver parcheggiato il predetto veicolo in Via B.
Gravina n. 46, in quanto mi trovavo nell'abitazione dei miei genitori.
Vero è che, nel momento in cui è Parte_1 sopraggiunto quel giorno 31.12.15 alle ore 10,10 in CP_1
Via B. Gravina n. 46, il veicolo Renault Scenic tg. CE898KR era stato messo sul carro attrezzi ma non so se era stato emesso l'avviso di violazione precedente n. H2392044 che si vede nell'allegato fotografico n. 7 e che era affisso sul lunotto posteriore del veicolo Renault Scenic che stava per essere portato via dal carro attrezzi e che è stato sostituito dal verbale di accertamento n- 664274 del 2015.
Il veicolo Renault Scenic tg. CE898KR era parcheggiato davanti al civico n. 46 e poco dopo la vettura non c'era più.
Preciso che nel punto in cui l'autovettura era parcheggiata, e per come oltretutto risulta dalla fotografia mostratami, vi sono sull'asfalto le strisce blu che autorizzano il parcheggio.
Vero è che in data 31/12/15 l'attore non Parte_1 era presente nel momento in cui i verbalizzanti avevano
5 accertato la violazione che ha causato la rimozione forzata del veicolo”.
Il teste , moglie dell'attore: Testimone_2
“vero è che , in data 31.12.15 alle ore Parte_1
10.10, è sopraggiunto sul posto, ovvero davanti al civico n. 46 di Via Benedetto Gravina in a bordo del proprio CP_1 motoveicolo yamaha tg. BW72792, e di ciò sono certa in quanto mi trovavo insieme a lui sulla stessa motocicletta
Vero è che il veicolo Renault Scenic tg. CE898KR, di proprietà di mio suocero , era parcheggiato Parte_2 davanti al civico n. 46 di Via Benedetto Gravina come si vede nella foto n. 6
Vero è che quel giorno 31.12.15 alle ore Parte_1
10,10 quando è sopraggiunto in Via B. Gravina n. 46, CP_1
è stato identificato dai verbalizzanti sebbene avesse chiarito ai verbalizzanti, più volte, di non aver parcheggiato il predetto veicolo in Via B. Gravina n. 46
Vero è che, nel momento in cui è Parte_1 sopraggiunto quel giorno in Via B. Gravina, il veicolo Renault
Scenic tg. CE898KR stava per essere messo sul carro attrezzi ed era stato emesso il preavviso di violazione precedente che si vede nell'allegato fotografico n. 7 e che era affisso sul lunotto posteriore del veicolo Renault Scenic che stava per essere portato via dal carro attrezzi ma non sono in grado di precisare se è stato sostituito dal verbale di accertamento n-
664274 del 2015
Vero è che al civico n. 46 di via Benedetto Gravina vi sono sull'asfalto le strisce blu che consentono il parcheggio
Vero è che in data 31/12/15 l'attore non Parte_1 era presente nel momento in cui i verbalizzanti avevano accertato la violazione che ha causato la rimozione forzata del veicolo Renault Scenic CE898KR ed avevano emesso il precedente avviso di violazione n. H2392044
6 Vero è che lo avevano affisso nel lunotto posteriore del veicolo
Renault Scenic tg. CE898KR oggetto di rimozione forzata, perché nessuno era presente”.
Ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 225 C.p.c., come modificato dal D. Lgs. 149/2022; rilevata la regolarità dell'atto di citazione ai sensi dell'art.163
C.p.c. nonché della relativa procura;
si osserva: dalla documentazione prodotta da parte attrice, sia per quanto attiene alla copia del verbale redatto (in un secondo tempo ed in sostituzione del precedente) in occasione del fatto che dalla ampia documentazione fotografica allegata e ritenuta l'attendibilità dei testi, stante l'assoluta discordanza tra quanto riportato nel verbale di accertamento di violazione al codice della strada n. 664274 del 2015 elevato dalla Polizia
Municipale del e quanto Controparte_1 inequivocabilmente dimostrato in corso di causa, appare palese che l'atto qui impugnato non può che ritenersi affetto da falsità ideologica, quella, cioè, che colpisce il contenuto intrinseco del documento e che consiste in una enunciazione non vera del contenuto di un atto che, formalmente autentico, contiene dichiarazioni false o mendaci o, come nel caso in esame, erronee, che nella fattispecie appaiono conseguenza non di una volontà di dichiarare il falso quanto di erroneità da parte dei verbalizzanti nel comprendere, e quindi riportare, quanto effettivamente accaduto.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda avanzata dall'attore va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
7 dichiara la falsità delle attestazioni riportate nel verbale di accertamento di violazione al codice della strada n. 664274 del 2015 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di
CP_1 condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attore delle spese di lite Parte_1 quantificate, in base al valore della causa effettivamente riscontrato e stante l'opzione di contumacia di parte convenuta, nella complessiva somma di Euro 900,00
(novecento/00) oltre spese generali come per legge, C.p.A. ed
IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per i consequenziali incombenti. così deciso in Palermo, il 7 giugno 2025.
Il Giudice On.
Dott. Roberto Lanza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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