Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2843 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza del 04 febbraio 2025 e vertente
TRA
1) (C.F. ), 2) (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
3) (C.F. , 4) (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), 5) (C.F. , 6) C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), 7) (C.F. ), 8) C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. ), 9) (C.F. Parte_8 C.F._8 Parte_9
), 10) (C.F. ), 11) C.F._9 Parte_10 C.F._10 [...]
C.F. ), 12) (C.F. ), Parte_11 C.F._11 Parte_12 C.F._12
13) (C.F. ), 14) (C.F. Parte_13 C.F._13 Parte_14
) 15) (C.F. ), 16) C.F._14 Parte_15 C.F._15 Pt_16
(C.F. ), 17) (C.F. ),
[...] C.F._16 Parte_17 C.F._17
18) (C.F. ), 19) (C.F. Parte_18 C.F._18 Parte_19
), 20) (C.F. , 21) C.F._19 Pt_20 C.F._20 Parte_21
(CF , 22) (C.F. ), 23) C.F._21 Parte_22 C.F._22 Parte_23
(C.F. ), 24) (C.F. ), 25) C.F._23 Parte_24 C.F._24 Pt_25
(C.F. ), 26) (C.F.
[...] C.F._25 Parte_26
), 27) (C.F. ), 28) C.F._26 Parte_27 C.F._27
(C.F. , 29) (C.F. Parte_28 C.F._28 Parte_29
(C.F. ), 32) (C.F. ), 33) C.F._31 Parte_32 C.F._32 Parte_33
( ), tutti elett.te dom.ti in Roma, Via Cicerone n. 44 c/o lo
[...] CodiceFiscale_33 studio dell'Avv. Giovanni Corbyons che li rappresenta e difende congiuntamente all'Avv. Prof Paolo Piva e all'Avv. Diego Baldi, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
E
CF ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 [...] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e Controparte_2 domiciliata ope legis presso gli uffici di quest'ultima sita in Roma, Via dei Portoghesi n.12
APPELLATA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 18656/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il
02 ottobre 2019;
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La causa non attiene alla materia di impresa.
§ 1 - I Dottori indicati in epigrafe – ad eccezione dei Dottori Parte_28
e , intervenuti successivamente - hanno adito il Tribunale di Parte_7 Parte_34
Roma, rappresentando di aver frequentato corsi di specializzazione medica nel periodo 1982 - 2003
e di non avere percepito in quel periodo alcun emolumento in relazione alla frequenza, nonostante quanto previsto dalle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE. Gli stessi hanno pertanto concluso “a) Voglia l'Ecc.mo Giudice adito accertare, alla stregua della giurisprudenza
Francovich della Corte di giustizia, il diritto degli attori al risarcimento del danno - quantificabile per equivalente in misura corrispondente alle somme attribuite agli specializzandi iscrittisi a partire dall'anno accademico 2006/2007 ex DPCM 7 marzo 2007, i.e. corrispondenti a € 25.000,00 annui o altra somma maggiore o minore di giustizia anche in considerazione della mancata contribuzione previdenziale o in subordine in misura corrispondente alle somme attribuite agli specializzandi iscrittisi a partire dall'anno accademico 1991/1992, i.e. corrispondenti a Lire 21.500.000 annui pari
a € 11.103,82 annui, o in ulteriore subordine, in quella corrispondente a quanto previsto dall'art. 11,
L. 370/99, i.e. a Lire 13.000.000 annui pari a € 5.681,03 annui, o, infine, in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia secondo gli anni di specializzazione risultanti dai certificati che si depositano - per mancata attuazione (e comunque per mancata attuazione retroattiva, piena ed esplicita) della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE, modificata con direttiva del Consiglio 26 ottobre 1982, 11. 82/76/CEE (successivamente trasfuse nella Direttiva 5 aprile 1993, n. 93/16/CEE), recante armonizzazione delle discipline degli Stati membri in materia di formazione e accesso alle specializzazioni mediche, nella parte in cui, all'allegato n. I della direttiva 75/362/CEE, aggiunto dalla direttiva 82/76/CEE, si prevede espressamente che la formazione dei medici specialisti "forma pertanto oggetto di adeguata remunerazione"; il tutto con rivalutazione ed interessi a far data dall'inizio del periodo di formazione;
b) previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia con il seguente quesito:
- "Dica la Corte se, in connessione con l'attuazione in Italia della Direttiva 76/82 (e poi Direttive Per 93/16 e 2005/36), lo Stato Italiano, alla luce delle pronunce e , possa invocare Persona_1
a danno dei medici specializzandi termini d prescrizione e/o di decadenza, allorquando abbia, con
l'art. 11 L. 371/99, escluso espressamente i medici specializzandi che non fossero stati destinatari di pronunce favorevoli in precedenza e, nel contempo, abbia solo con il decreto legislativo 368/99 e i relativi decreti del 2007 provveduto ad attuare integralmente il contenuto della direttiva":
- "Dica la Corte, se, in questo contesto normativo, e sempre alla luce delle pronunce sopra richiamate, abbia altresi rilevanza il comportamento dei giudici dello Stato che hanno a più ripreso modificato il termine di prescrizione (da quinquennale a decennale) e abbiano modificato la propria giurisprudenza circa i soggetti tenuti al pagamento, il giudice competente e la data di decorrenza del temine di prescrizione, rendendo così molto difficile se non già impossibile l'esercizio dei diritti dei privati interessati";
c)Spese e onorari di avvocato interamente rifusi, oltre al contributo unificato”.
- Con atto di intervento volontario ex artt. 105 e 267 c.p.c. del 4 luglio 2017 e del 18 novembre 2017 sono intervenuti nel giudizio di primo grado i Dottori , Parte_28 Parte_7
e , i quali hanno aderito alle posizioni degli altri attori principali e hanno
[...] Parte_34 rassegnato le medesime conclusioni.
- Si è costituita in giudizio la contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccependo l'inammissibilità degli atti di intervento in quanto connotati da mera identità di questioni giuridiche e privi quindi dei presupposti di cui all'art. 105 c.p.c.; l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti vantati dagli attori e, in ogni caso, quella decennale;
hanno rilevato che in alcuni casi i corsi erano iniziati prima della scadenza del termine per l'adeguamento alla normativa comunitaria e che alcuni corsi non rientravano tra quelli per cui la normativa comunitaria prevedeva la necessità di una adeguata remunerazione;
hanno eccepito l'intervenuto giudicato per alcuni attori, individuati secondo l'elenco contenuto nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado;
hanno dedotto, altresì, che risulta tra i destinatari Parte_31 della sentenza della Suprema Corte Cass. 19884/2013 e che lo stesso risulta aver riassunto il giudizio davanti alla Corte d'Appello di Venezia, nel giudizio n. 2649/13 R.G., concluso con sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1302/2015. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilevato altresì che l'attore , essendosi iscritto al corso di specializzazione dopo l'anno 1991, non Parte_6 poteva non avere percepito la borsa di studio, essendo casomai configurabile un inadempimento da parte dell'ateneo frequentato;
ha, infine, ritenuto al più concedibile il minore importo di € 6.713,94, in applicazione dell'art. 11 L. n. 370/99, e ritenuto lo stesso importo non soggetto a rivalutazione. La stessa ha pertanto concluso per il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
§ 1.1 - Con sentenza n. 18656/2019, il Tribunale di Roma ha così statuito:
“a) Dichiara la litispendenza limitatamente alla domanda subordinata proposta da Parte_31 avente ad oggetto il risarcimento nella misura corrispondente a quanto previsto dall'art. 11, L. 370/99; b) Rigetta le rimanenti domande attoree;
c) Compensa le spese di lite”. § 1.2 - A fondamento della decisione, il Tribunale ha osservato che:
- Le eccezioni di violazione del giudicato non sono accoglibili in quanto non vi è prova dell'identità anagrafica dei soggetti né della identità dei corsi di specializzazione rispetto ai quali è chiesto il risarcimento dei danni;
- solo per risulta provata tale identità in relazione al corso di specializzazione in Parte_31
Cardiologia e al giudizio n. 2649/13 instaurato in riassunzione innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, anche se il nominativo non risulta nel dispositivo della sentenza in atti. Deve quindi essere dichiarata la litispendenza parziale, dato che nel giudizio precedentemente instaurato era richiesto il risarcimento del danno quantificato nella minor somma di € 6.713,94 riconosciuta dall'art. 11 L. n. 370/99;
- alla luce della comunanza della causa petendi che consiste nell'inadempimento dello Stato italiano alle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, l'eccezione di inammissibilità degli atti di intervento volontario in giudizio, proposta dalla convenuta, deve essere dichiarata infondata;
- i diritti vantati dagli attori -in assenza di atti interruttivi - risultano prescritti a seguito di intervenuta prescrizione decennale, dovendosi intendere il termine della prescrizione decorrente dall'entrata in vigore della L. n. 370/99, avvenuta il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 27 ottobre 1999.
§ 2 - Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, i Dottori indicati in epigrafe hanno impugnato la suddetta sentenza, così concludendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, respinta ogni avversaria istanza, ritenuti fondati i motivi esposti in narrativa e in riforma della sentenza n. 18656 depositata il 2 ottobre 2019 pronunciata dal
Tribunale di Roma nella causa R.G. n. 16636/2017,
a) nel merito in via principale accertare, alla stregua della giurisprudenza Francovich della Corte di giustizia, il diritto degli appellanti al risarcimento del danno - quantificabile per equivalente in misura corrispondente alle somme attribuite agli specializzandi iscrittisi a partire dall'anno accademico 2006/2007 ex DPCM 7 marzo 2007, i.e. corrispondenti a € 25.000,00 annui o altra somma maggiore o minore di giustizia anche in considerazione della mancata contribuzione previdenziale o in subordine in misura corrispondente alle somme attribuite agli specializzandi iscrittisi a partire dall'anno accademico 1991/1992, i.e. corrispondenti a Lire 21.500.000 annui pari a € 11.103,82 annui, o in ulteriore subordine, in quella corrispondente a quanto previsto dall'art. 11, L. 370/99, i.e. a Lire 13.000.000 annui pari a € 5.681,03 annui, o, infine, in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia secondo gli anni di specializzazione risultanti dai certificati depositati - per mancata attuazione (e comunque per mancata attuazione retroattiva, piena ed esplicita) della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE, modificata con direttiva del Consiglio 26 ottobre 1982, n. 82/76/CEE (successivamente trasfuse nella Direttiva 5 aprile 1993, n. 93/16/CEE), recante armonizzazione delle discipline degli Stati membri in materia di formazione e accesso alle specializzazioni mediche, nella parte in cui, all'allegato n. 1 della direttiva 75/362/CEE, aggiunto dalla direttiva 82/76/CEE, si prevede espressamente che la formazione dei medici specialisti “forma pertanto oggetto di adeguata remunerazione”; il tutto con rivalutazione ed interessi a far data dall'inizio del periodo di formazione;
b) previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia con il seguente quesito: -“Dica la Corte se, in connessione con l'attuazione in Italia della Direttiva 76/82 (e poi Direttive 93/16 e 2005/36), lo Stato Per Italiano, alla luce delle pronunce e , possa invocare a danno dei medici Persona_1 specializzandi termini di prescrizione e/o di decadenza, allorquando abbia, con l'art. 11 L. 371/99, escluso espressamente i medici specializzandi che non fossero stati destinatari di pronunce favorevoli in precedenza e, nel contempo, abbia solo con il decreto legislativo 368/99 e i relativi decreti del
2007 provveduto ad attuare integralmente il contenuto della direttiva”;
- “Dica la Corte, se, in questo contesto normativo, e sempre alla luce delle pronunce sopra richiamate, abbia altresì rilevanza il comportamento dei giudici dello Stato che hanno a più ripreso modificato il termine di prescrizione (da quinquennale a decennale) oltre che lo stesso dies a quo e abbiano modificato la propria giurisprudenza circa la legittimazione passiva e il giudice competente, rendendo così oltremodo difficile, se non già impossibile, l'esercizio dei diritti dei privati interessati”; c) Spese e onorari di avvocato di entrambi i giudizi interamente rifusi, oltre al contributo unificato”.
- Si è costituita nel giudizio d'appello la la quale, chiedendo il Controparte_1 rigetto del gravame, e previa proposizione di appello incidentale condizionato, ha così concluso: “Si conclude affinchè la Corte, in via principale, adita rigetti l'impugnazione avversaria;
in via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato dichiari l'intervenuta prescrizione delle pretese dell'odierno appellante ai sensi dell'art. 4, comma 43, L. n. 183/2011, nonché l'intervenuto giudicato in relazione alle domande proposte dagli attori indicati in narrativa. Vinte le spese giudiziali”.
La causa, incardinata per competenza tabellare dinanzi alla prima sezione civile della Corte, era fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.4.23 e , quindi, trattenuta in decisione;
a tale incombente faceva seguito la istanza di astensione di uno dei componenti del collegio – estensore della sentenza impugnata – accolta il 20.4.23 dal Presidente della Corte di Appello. In pari data gli appellanti proponevano istanza di ricusazione nei confronti del consigliere già astenutosi e veniva, quindi, emessa dalla Corte ordinanza di non luogo a provvedere (in data 24.4.23) in ordine a detta ricusazione.
La causa, quindi, veniva assegnata alla seconda sezione civile e a questo relatore con provvedimento in data 3 maggio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – sostituita dalla trattazione cartolare – la parte appellante ha depositato note di trattazione scritta con le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello principale, composto di 41 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella misura in cui il giudice ha dichiarato la litispendenza parziale in capo al dott. , Parte_31 fondando la propria decisione sulla circostanza – emersa dagli atti del processo – che quest'ultimo è attore in riassunzione nel giudizio r.g. 2649/13 pendente innanzi alla Corte d'Appello di Venezia ed avente ad oggetto il corso di specializzazione in Cardiologia azionato anche nel presente giudizio.
Secondo la prospettazione di parte appellante, invece, “da una parte non è stata provata l'esistenza del giudicato nelle forme di rito (giova precisare che l'Avvocatura di Stato solo con la comparsa conclusionale, e quindi oltre i termini di decadenza, ha prodotto semplice copia degli asseriti giudicati) e, dall'altra, in ogni caso, il petitum era differente.
Da ultimo, e in modo decisivo, anche la specialità fatta ivi valere è diversa, essendo qui richiesta la remunerazione-risarcimento solo ed esclusivamente per la seconda specializzazione, ovvero in cardioangiochirurgia con durata quinquennale (vedi doc. 34 del fascicolo di primo grado). Di talchè nella misura in cui la litispendenza parziale, per quanto non correttamente evidenziata, diventa in ogni caso inutile ed irrilevante rispetto alla precedente specialità (cardiologia di durata Pt_3 quadriennale: doc. 35) già liquidata definitivamente a favore del dr. .
Pertanto, in riforma della sentenza, si chiede che venga respinta l'eccezione di litispendenza seppur Pt_3 parziale nei confronti del dr. con riferimento alla specializzazione di cardioangiochirurgia e dichiarata comunque inconferente (perché estranea all'odierno thema decidendum) rispetto alla specializzazione di cardiologia”;
§ 3.2 — Con il secondo motivo parte appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure per Violazione di legge. Violazione dei principi di cui alla giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di efficacia diretta delle direttive e di non permanenza di margine di discrezionalità a favore dello Stato ogni qualvolta quest'ultimo lo abbia esaurito con una specifica disciplina attuativa
(CGUE, sentenza del 18 ottobre 2001, causa C-441/99; sentenza del 25 Persona_3 Pt_35 febbraio 1999 causa C-131/97 e sentenza Gozza del 3 ottobre 2000 causa C-371/97),
§ 3.3 – Con il terzo motivo parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado per Omissione sostanziale di pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.
112 c.p.c.). Infondatezza della eccepita prescrizione del diritto al risarcimento del danno, alla luce delle plurime condotte ora ostruzionistiche, ora di adempimento parziale, ora contraddittorie dello
Stato Italiano (sia in qualità di Legislatore sia in qualità di Governo sia sotto forma di apparato giudiziario), secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia in subiecta materia (CGUE, sentenza Per del 19 maggio 2011, e a., C-452/09; sentenza del 24 marzo 2009 causa C- Persona_1
445/2006; sentenza del 7 novembre 2019 e a., C-280/18; sentenza dell'8 settembre 2011, Q- Per_4 Per_ e C-89/10 e C-96/10). Per_6
Secondo la prospettazione degli appellanti il giudice di primo grado avrebbe errato nel dichiarare prescritti i diritti vantati dagli attori per decorso del termine decennale di prescrizione, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il dies a quo di decorrenza della prescrizione andrebbe individuato non già – come sostenuto dal giudice di prime cure – nel giorno di entrata in vigore della
L. n. 370/99 (27 ottobre 1999), bensì nel 17 aprile 2009 (data di pubblicazione della sentenza Cass.,
SS.UU. n. 9147/2009) o, in alternativa, nel momento della piena attuazione ex parte publica delle direttive de quibus, ovvero il 20 novembre 2007, di talché per i medici appellanti tale termine prescrizionale non sarebbe stato ancora elasso al momento dell'introduzione della domanda.
§ 4 – L'appello incidentale condizionato proposto dalla con il Controparte_1 proprio atto di costituzione e risposta del 14.10.2020 è invece articolato in due motivi.
§ 4.1 – Con il primo motivo la ha lamentato, per la denegata e Controparte_1 non creduta ipotesi di accoglimento del gravame proposto dai medici specializzandi, l'erroneità della decisione sull'eccezione di prescrizione e l'applicabilità al caso di specie della prescrizione quinquennale ex art. 4, comma 43, L. n. 183/2011, deducendo che “La decisione impugnata è errata
e merita di essere riformata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inapplicabile al caso di specie la disposizione di cui all'art. 4, comma 43, della L. 12.11.2011 n. 183, secondo cui “La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato”.
In particolare si legge nella motivazione della decisione impugnata che il termine quinquennale previsto dall'art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011 […] è stato invece ritenuto applicabile solo ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore (1°.1.2012) perché, in assenza di una espressa previsione, non può avere natura interpretativa o, comunque, retroattiva (v. Cass.
9.2.2012, n. 1917). In sintesi, il Tribunale ha erroneamente dedotto dalla pacifica - e qui non contestata - irretroattività della disposizione in esame, l'inapplicabilità ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore (1 gennaio 2012), di una prescrizione maturata interamente dopo di essa, omettendo di considerare che, decorso un periodo di (almeno) cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa in assenza di atti interruttivi, l'eccezione di prescrizione su tale base proposta non pone affatto un problema di applicazione retroattiva della norma, in quanto il “fatto” disciplinato dalla norma in questione è proprio il decorso dopo la sua entrata in vigore di un termine prescrizionale interamente maturato nella sua piena vigenza”.
§ 4.2 – Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato, la Controparte_1 ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha
[...] affermato che “le eccezioni di violazione del giudicato non sono accoglibili in quanto non vi è prova dell'identità anagrafica dei soggetti né della identità dei corsi di specializzazione rispetto ai quali è chiesto il risarcimento dei danni”.
A sostegno delle proprie ragioni, la ha rappresentato che molti Controparte_1 dei medici specializzandi odierni appellanti (nello specifico: , Parte_1 Parte_2 Pt_9
, , , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Pt_20
, , ) risulterebbero destinatari della Sent. n.
[...] Parte_22 Controparte_3 Parte_32
17039/2005 del Tribunale di Roma la quale, presentando piena coincidenza soggettiva, con riguardo ai medici specializzandi testè enunciati, di petitum e di causa petendi rispetto alla sentenza di primo grado oggetto dell'odierno appello, rappresenta per essi un precedente giudicato esterno sfavorevole.
La prova dell'identità anagrafica di questi specializzandi sarebbe data, da un lato, dalla circostanza che non risultano in Italia medici omonimi con lo stesso codice fiscale (a sostegno di tale assunto la
Presidenza del Consiglio ha depositato le schede anagrafiche di ciascuno dei dottori sopra indicati
(fonte FNMOCeO federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), dall'altro, dalla circostanza che i nominativi indicati hanno un'unica specializzazione.
Allo stesso modo, i Dottori , , Parte_16 Parte_17 Parte_19 Parte_27
e , risulterebbero tra i destinatari delle sentenze Tribunale Venezia
[...] Parte_30 Parte_31
(n. 919/2005) e Corte d'Appello Venezia (n. 696/2008), anch'esse costituenti, per costoro, precedente giudicato esterno. Il dott. risulterebbe altresì tra i destinatari della sentenza della Suprema Parte_31
Corte cass. 19884/2013, a seguito della quale avrebbe riassunto il giudizio davanti al Tribunale di
Venezia conclusosi con la sentenza n. 1302/2015. Anche in questo caso la prova dell'identità anagrafica sarebbe data dal fatto che non risultano in Italia medici omonimi con lo stesso codice fiscale e che i nominativi indicati hanno una sola specializzazione.
Peculiare sarebbe, infine la posizione della che, secondo la Presidenza del Consiglio Parte_11 dei Ministri, non risulterebbe aver conseguito alcuna specializzazione.
§ 5 – Rileva la Corte che la causa, dinanzi alla prima sezione civile, era stata già fissata per la precisazione delle conclusioni e che nel decreto di trattazione cartolare è chiaramente indicata la facoltà della Corte (per il principio di ragionevole durata del processo) di trattenere la causa in decisione anche in caso di prima comparizione, il che non è nel caso in esame, ove peraltro le parti appellanti hanno depositato note cartolari contenenti, in realtà, argomentazioni difensive articolate al pari di una memoria anticipata che soddisfa appieno il diritto di difesa.
Di qui la delibazione della causa.
In via pregiudiziale, può dirsi provata l'identità anagrafica del “Dott. ” appellante nel Parte_31 presente giudizio con quella del “Dott. ” destinatario della Sent. n. 1302/2015 emessa Parte_31 all'esito del giudizio r.g. 2649/13 instaurato in riassunzione innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, dal momento che i codici fiscali dei due soggetti coincidono.
Tuttavia, la sentenza della Corte d'Appello di Venezia ha statuito in maniera definitiva solo in Pt_3 relazione alla specializzazione in Cardiologia conseguita dal Dott. il 7 luglio 1994 presso l' non anche in relazione alla specializzazione in Cardioangiochirurgia Controparte_4 conseguita dal medesimo in data 10 luglio 1990. Ne discende la possibilità, per codesto Collegio, di esaminare la domanda relativa alla specializzazione in cardioangiochirurgia, contrariamente alla domanda relativa alla specializzazione in cardiologia che resta preclusa all'esame di questa Corte perchè già oggetto di precedente giudicato.
Per quanto attiene al merito dell'appello, la Corte ritiene che la causa ben possa essere decisa nel rispetto ed in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (Cass. S.U. 26242-3/2014).
La Corte rileva che, ad eccezione dei Dott.ri e Parte_28 Parte_21
, gli appellanti sono tutti iscritti ai corsi di specializzazione medica prima dell'A.A. Parte_6
1990-1991 e alcuni di loro anche prima del 1982.
Orbene, in primo luogo, la Corte rileva che da ultimo è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno anche per i medici iscritti ai corsi di specializzazione prima del 1982 rispetto ai periodi di frequenza successivi alla data del 1° gennaio 1983.
Ed infatti alla sentenza del 3 marzo 2022 C-590/20 della CGUE ha fatto seguito la sentenza n. 20278 del 23.6.2022 delle SS.UU. della Corte di Cassazione che, facendo propri i principi della pronuncia della CGUE, ha affermato che “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dall'1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE”.
Premesso quanto sopra, la Corte ritiene di dover confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione.
In particolare, secondo un principio ormai consolidato, la responsabilità della P.A. per la mancata attuazione delle Direttive comunitarie relative alla adeguata remunerazione dei medici specializzandi non ha natura aquiliana, bensì meramente indennitaria e, pertanto, trovando il suo alveo naturale nell'ambito contrattuale, il relativo diritto al risarcimento del danno è soggetto al termine di prescrizione decennale (Cass., Sez. I, sentenza n. 12725 del 20.7.2012). Il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene, infatti, che, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non auto-esecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria.
Dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 c.c., tale responsabilità deve essere qualificata come contrattuale, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione (da ultimo, Cass., Sez. III, ordinanza n. 30502 del 22.11.2019).
Altrettanto consolidato il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-
1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (ex multis, Cass., Sez. VI - 3, ordinanza n. 16452 del 19.6.2019).
Ed infatti, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari (realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257), è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano con riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11. Nessuna influenza può, infatti, avere la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011 n. 183
- secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 c. c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato - trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, e cioè dal 1° gennaio
2012.
Ne consegue che, in assenza di validi atti interruttivi (circostanza che non è stata nemmeno allegata
– oltre che provata – dagli odierni appellanti), correttamente il Tribunale ha ritenuto prescritto il diritto azionato dai predetti medici (tutti iscritti alle Scuole di specializzazione prima dell'A.A. 1990- 1991, ad eccezione dei Dott.ri , e per Parte_28 Parte_21 Parte_6
i quali si dirà in seguito).
Relativamente alle suddette posizioni dei Dott.ri e Parte_28 Parte_21
, occorre fare una doverosa distinzione. Parte_6
La Corte rileva che essi si sono immatricolati ai corsi di specializzazione medica dall'A.A. 1991-
1992 in poi (in particolare: il Dott. ha frequentato dal 1995 al 2000, la Dott.ssa Parte_28
ha frequentato dal 1991 al 2000, il Dott. ha frequentato dal 1993 al 1997), pertanto, Pt_21 Parte_6 tutti successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 257/1991 con cui è stata istituita la borsa di studio.
Nonostante la frequenza dei predetti medici alle rispettive Scuole di specializzazione sia successiva all'entrata del D.Lgs. n. 257/1991, essi hanno rappresentato di non aver percepito alcun tipo di compenso a titolo di borsa di studio.
Ne consegue che la domanda di condanna da loro introdotta a titolo di risarcimento del danno per omessa o tardiva attuazione delle Direttive comunitarie da parte dello Stato va respinta, atteso che l'inadempimento dello Stato italiano è cessato nel momento in cui, con la L. 29 dicembre 1990 n. 428
e con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua), ha recepito le direttive comunitarie che hanno previsto un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato). L'inadempimento dello Stato italiano è, dunque, cessato prima dell'inizio della frequenza ai corsi di specializzazione da parte dei Dott.ri
[...]
e ; non essendovi inadempimento, nessuna Parte_28 Parte_21 Parte_6 responsabilità può essere ascritta allo Stato.
Anche a voler qualificare le domande di condanna dagli stessi proposte a titolo di “pagamento diretto” della borsa di studio, le stesse dovrebbero essere rigettate poiché prescritte per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Ed infatti, trattandosi di domande che trovano la loro causa giustificativa non nell'obbligazione indennitaria dello Stato per mancata attuazione delle direttive comunitarie, ma nei rapporti di formazione professionale come disciplinati dal D.Lgs. n. 257/1991, esse si prescrivono nel più breve termine di cinque anni di cui all'art. art. 2948 n. 4 c.c. decorrente da ogni bimestre, atteso che l'art. 6 del D.Lgs. n. 257/1991 prevede la corresponsione di borse di studio tramite rate bimestrali posticipate.
Ne consegue che, non essendovi in atti la prova dell'interruzione del decorso del termine prescrizionale fino alla notifica dell'atto di citazione di primo grado avvenuta il 27.02.2017 (ben oltre il termine prescrizionale di anni cinque dall'anno di conseguimento dei diplomi di specializzazione, come sopra riportati), le domande devono ritenersi prescritte.
Resta assorbita ogni altra domanda, compreso l'appello incidentale proposto dalla
[...] in quanto condizionato all'accoglimento dell'appello principale. Controparte_1
§ 6 – L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della complessità della causa.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
18656/2019 del Tribunale di Roma proposto dai Dottori in epigrafe, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta gli appelli, per l'effetto confermando la sentenza impugnata e dichiarando assorbito l'appello incidentale;
2. condanna gli appellanti in solido tra loro alla rifusione in favore della Controparte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 26.155,00 per compensi,
[...] oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio CU, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 04 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente