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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/05/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5599/2017 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Assicurazione contro i danni” vertente
TRA
(C.F./P.I.: , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Lolli, giusta mandato in atti, presso il cui studio, in
San Donaci, alla via Guagnano, n.1, è elettivamente domiciliato
Attore
NEI CONFRONTI DI
, (C.F./P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Conte, giusta mandato in atti, presso il cui studio in Lecce, alla Via G. Oberdan, n. 22, è elettivamente domiciliata
Convenuto
E
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. (P.I.: Controparte_2 P.IVA_3
Convenuto contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 27.01.2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione del 04.12.2017, il adiva l'intestato Tribunale, Parte_1
per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo
Fiat Punto TG. DA334XV, di proprietà della e condotto dalla Controparte_2 [...]
, nella causazione del sinistro occorso in data 31.10.2013 sulla S.S. 613, nel CP_3
quale era coinvolta un'autovettura della Polizia locale. Per l'effetto, chiedeva condannarsi i convenuti con il vincolo della solidarietà passiva al pagamento della somma complessiva di € 51.612,63 o di quella diversa accertata nel corso del giudizio, anche in via equitativa, vinte le spese di lite.
In punto di fatto, il deduceva che in data 31.10.2013, l'autovettura Opel Corsa Pt_1 targata “Polizia Locale YA104AA”, di proprietà attorea, in sosta presso una piazzola sulla
S.S. 613, per un servizio di controllo elettronico della velocità, veniva violentemente colpita dall'autovettura Punto, targata DA334XV di proprietà della e condotta CP_2
da e assicurata per la r.c.a. con la Controparte_3 Controparte_1
la quale perdeva il controllo dopo aver tamponato da tergo l'autovettura Grande
[...]
Punto targata DR607HF, di proprietà della e condotta dal Controparte_4 CP_5
assicurata per la r.c.a. con la In conseguenza
[...] Controparte_6 dell'impatto, la Fiat Punto finiva rovinosamente sulla strumentazione Velomatic 512D, necessaria al rilievo elettronico della velocità, che veniva gravemente danneggiata e sull'autovettura in uso alla Polizia locale che rovinava sul muretto laterale della piazzola.
Deduceva, inoltre, parte attrice, che sui luoghi teatro del sinistro intervenivano altri agenti della Polizia locale, una pattuglia della Polizia Stradale che eseguiva i dovuti rilevi e i
Soccorritori del 118. A fronte delle diffide inoltrate dall'Ente alle Compagnie gerenti le r.c.a. dei veicoli coinvolti nel sinistro, solo la formulava un'offerta di € Controparte_1
6.100,00 a tacitazione di tutti i danni lamentati, trattenuta dal a titolo di acconto. Il Pt_1
dunque, oltre al risarcimento dei danni patiti dal veicolo e dalla strumentazione Pt_1
elettronica chiedeva anche il risarcimento del danno da lucro cessante, conseguente all'impossibilità di elevare sanzioni amministrative e per danno erariale, stante il pagamento degli stipendi agli agenti rimasti coinvolti nel sinistro, per tutti i mesi di assenza per malattia, in misura maggiore rispetto all'importo erogato a titolo di indennità da INAIL.
2 A fronte della regolarità della notifica dell'atto di citazione, con comparsa di costituzione del 12.03.2018, si costituiva in giudizio la che contestava integralmente Controparte_1 la domanda attorea, sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum richiesto dal
Alla prima udienza, veniva dichiarata la contumacia della La Pt_1 Controparte_2
causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti costituite, mediante prove orali e con CTU medico-legale ed estimativa dei danni materiali. All'udienza del
27.01.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea merita di essere parzialmente accolta per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, è doveroso ascrivere la responsabilità del sinistro a Controparte_3
[... L'istruttoria espletata nel corso del giudizio e la documentazione prodotta dal Pt_1
dimostrano la responsabilità della conducente della Fiat Punto nella Parte_1 causazione del sinistro. Nel verbale di sommarie informazioni di cui all'art. 350 c.p.p., redatto dalla Polizia Stradale intervenuta sui luoghi, la dichiarava: “(…) Giunta nei CP_3 pressi della piazzola di sosta sita al km 16+200 posso solo presumere che l'autovettura che mi precedeva abbia potuto rallentare per la presenza dei vigili con l'autovelox. Io probabilmente ho tamponato. (…) Preciso che vi era molto traffico e non avevo una velocità elevata ed impegnavo la normale corsia di marcia”. Nella sezione “annotazioni sull'incidente” della relazione a firma degli agenti di Polizia stradale e, segnatamente nella parte relativa alla dinamica, si legge che il “stante la presenza CP_5 dell'apparecchiatura per rilievo della velocità installata dalla Polizia Municipale del
Comune di nell'adiacente piazzola di sosta, verosimilmente rallentava la Parte_1 corsa vendendo così urtato a tergo dall' autovettura Fiat Punto targata DA344XV, condotta da , sola a bordo, che lo seguiva nella marcia e che a causa Controparte_3
della distanza di sicurezza non adeguata non si avvedeva tempestivamente di tale manovra.” Gli agenti intervenuti al momento del sinistro hanno confermato la dinamica sopra descritta anche in sede di escussione testimoniale.
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. sancisce la presunzione di corresponsabilità di ciascun conducente, nell'ipotesi di scontro tra veicoli, fino a prova contraria. L'art. 149, co. 1 del Codice della Strada dispone, invece, che durante la marcia i veicoli devono
3 tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
Pertanto, può ritenersi pacifico che quand'anche il avesse rallentato CP_5 nell'avvedersi della pattuglia, se la avesse rispettato la distanza di sicurezza dal CP_3 veicolo antagonista, avrebbe certamente potuto evitare l'impatto.
Passando alla richiesta risarcitoria spiegata dal deve procedersi ad un'analisi Pt_1
separata delle voci di danno invocate.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento per i danni meccanici subiti dall' Parte_2
in uso alla Polizia Municipale, i criteri di calcolo adottati dal CTU possono ritenersi congrui. Sebbene impossibilitato a periziare il veicolo de visu, perché precedentemente rottamato, il Perito ha basato il proprio convincimento sulla la documentazione in suo possesso tenendo conto che il veicolo non era destinato all'uso civile. Pertanto, considerati i costi sostenuti dall'Amministrazione per adattare il veicolo agli usi cui è stato in concreto destinato, pari ad € 19.320,00, e considerato il periodo di utilizzo della vettura, pari a 40 mesi, ossia a due terzi del periodo di ammortamento standard, il Perito ha dedotto che il valore commerciale del veicolo, alla data del sinistro fosse di € 6.440,00.
Con riferimento ai danni dell'apparecchiatura per il rilevamento elettronico della velocità, questo Tribunale rileva quanto segue. A seguito della trasmissione della bozza dell'elaborato peritale, il CTP della Compagnia convenuta depositava le proprie osservazioni, al riguardo. Benchè il CTU, Ing. , abbia depositato le predette note Per_1
critiche, unitamente al proprio elaborato peritale (vedasi all. 7b), è incontrovertibile che lo stesso non abbia debitamente replicato alle osservazioni nella relazione a sua firma, in dispregio dei dettami di cui all'art. 195 co.2 c.p.c. Nel verbale di udienza del 05.02.2021, la Compagnia convenuta eccepiva il modus operandi e le conclusioni del Consulente tecnico, allegando, al verbale, le osservazioni del perito di parte e chiedendo al Tribunale di “porre rimedio all'operato del suo ausiliario”. La decisione veniva riservata unitamente al merito. Le medesime contestazioni venivano ribadite nella comparsa conclusionale.
Sull'eccezione de qua si fa rilevare che l'omessa replica alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, integra un'ipotesi di nullità relativa, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., come tale sanabile;
infatti, le censure relative alla CTU, in quanto nullità relative sono soggette al regime di preclusione di cui all'art. 157 cp.c che impone alla parte di eccepire la nullità
4 relativa entro il termine di decadenza della prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. Pertanto, anche la nullità derivante dall'inadempimento dell'obbligo del
CTU di rispondere alle osservazioni trasmesse dalle parti e di confermare o rettificare la prima relazione risulta sanata dalla mancata opposizione della relativa eccezione nella prima difesa utile (Trib. Sassari, sez. lav. N. 23/2023). Benchè contestata, la Compagnia non ha fatto espressa istanza ai sensi dell'art. 157 c.p.c., rimettendosi semplicemente alle decisioni del Tribunale;
pertanto, la nullità dell'elaborato peritale, con precipuo riferimento alla risposta al quesito, deve ritenersi sanata.
Nel merito, le conclusioni alle quali è addivenuto il Tecnico sulla quantificazione dei danni al dispositivo sono condivisibili. E' accertato che l'apparecchiatura di CP_7
rilevazione della velocità in possesso del sia andata completamente distrutta Pt_1
all'esito del sinistro per cui è causa. In conseguenza di tanto, l'ente attore, al fine sostituire l'apparecchio danneggiato con altro dotato delle medesime caratteristiche tecniche, avrebbe dovuto sostenere un costo pari a quello esattamente quantificato dal CTU (pari ad
€ 16.989,72), il quale costituisce, dunque, posta di danno emergente imputabile al responsabile del sinistro.
La richiesta di risarcimento dei danni da lucro cessante, per il mancato incasso delle sanzioni amministrative è infondata e, pertanto va rigettata. Il risarcimento per siffatta tipologia di danni non può essere riconosciuto automaticamente, ma esige la prova dell'effettiva sospensione del servizio di rilevamento della velocità veicolare (al quale si sarebbe potuto astrattamente procedere mediante l'uso di strumentazione ulteriore in possesso del , dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumere Pt_1
l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile e della sussistenza di un nesso di derivazione causale tra condotta illecita ed evento dannoso.
Al riguardo, serve una prova rigorosa poiché il giudice adito deve procedere alla valutazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità (Cass. ord. n. 5616/2018).
Ebbene, la documentazione allegata da parte attrice a fondamento della domanda e gli esiti delle prove orali assunte non possono certamente considerarsi idonee a dimostrare la fondatezza della domanda, senza considerare che il non ha Parte_1
circoscritto nemmeno temporalmente il periodo in cui avrebbe patito il mancato guadagno.
5 Tra l'altro, il riscontro di infrazioni al Codice della strada, con conseguente elevazione di una sanzione amministrativa non può considerarsi un elemento certo, ma un'ipotesi meramente ipotetica e aleatoria, ragion per cui, la domanda non può essere accolta. Ed invero, il lucro cessante, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale in concreto ed effettivo pregiudicato o impedito dall'inadempimento della obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità - e non di mera possibilità- il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, quali quelle legate ad un improbabile fatto del terzo (Cass. 7647/1994).
E', invece, fondata e, dunque, va accolta, sia pure in parte, la domanda di risarcimento del paventato danno erariale conseguente al pagamento degli stipendi degli agenti della Polizia
Locale, assenti dal lavoro per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro.
Al fine di quantificare la durata dell'incapacità lavorativa dei due agenti rimasti coinvolti nel sinistro, il CTU, Dott. , ha vagliato la documentazione versata in atti e, Per_2
segnatamente, le certificazioni Inail;
i certificati di malattia;
le attestazioni telematiche di malattia e i pareri specialistici. Per entrambi gli agenti di polizia locale, il CTU ha riscontrato la compatibilità tra le lesioni accertate presso il pronto Soccorso di San Pietro
Vernotico, dove sono stati trasportati, e la lesività determinata dal sinistro stradale.
Riguardo alle lesioni riportate dal pur non riconoscendo la sussistenza di un dato Pt_3
obiettivo nella certificazione redatta sui moduli Inail, perché carenti sotto il profilo sostanziale, poiché recanti solo diagnosi e prognosi e non anche la descrizione dell'attività tecnico- accertativa compiuta su un soggetto, ha comunque, riconosciuto la valutazione dell'inidoneità lavorativa temporanea ai fini del riconoscimento degli indennizzi Inail, dal
31.10.2013 al 06.01.2014, non riconoscendo alcun dato documentale da cui potesse farsi derivare un'ulteriore inidoneità lavorativa del dipendente. Con riferimento all'agente
, il Perito ha ritenuto che la documentazione medica esaminata giustificasse Tes_1
l'astensione dal lavoro della dipendente sino al 03.01.2014 nell'ambito di infortunio sul lavoro. Il CTU ha, dunque, concluso che l'evento qualificato come infortunio sul lavoro preso in carico dall'Inail si è protratto fino al 07.01.2014 per il e fino al 04.01.2014 Pt_3 per la collega . Per entrambi gli agenti, il CTU ha ritenuto che “le infermità che Tes_1
6 determinarono l'inabilità assoluta al lavoro, come prescritta in parte degli stessi medici dell'INAIL, sono in nesso causale con la lesività rilevata in sede di prime cure presso lo stabilimento ospedaliero di San Pietro V.co. Non vi è alcun dato dal quale possa desumersi il nesso fra infortunio sul lavoro del 31.10.2013 ed ulteriori periodi di astensione dal lavoro successivi rispetto a quelli riconosciuti dall'Inail (…).
Tanto chiarito in fatto, va dato atto che “il responsabile di lesioni personali (derivanti, nella specie, da sinistro stradale) in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute” (cfr. Cassazione civile sez. un., 12/11/1988, n.6132).
Nel caso in esame, ai fini della determinazione del quantum dovuto dal terzo responsabile del sinistro per aver impedito l'utilizzazione di prestazione lavorative in concreto retribuite, bisognerà prendere in considerazione le buste paga prodotte unitamente all'atto di citazione, limitatamente al periodo di infortunio riconosciuto da INAIL, avendo il CTU medico accertato che gli ulteriori periodi di malattia non sono in relazione causale con il sinistro de quo.
Pertanto, esplicitando i calcoli, rispetto all'agente bisognerà prendere Parte_4
in considerazione il periodo compreso tra l'1.11.2013 e il 7.1.2014 mentre per l'agente il periodo da considerare sarà quello compreso tra l'1.11.2013 e il CP_8
4.1.2014.
Con riguardo all'agente il ha pagato, a titolo di retribuzioni e contributi Pt_3 Pt_1
previdenziali, un importo complessivo di € 6.576,45 (€ 2.282,38 per il mese di novembre,
€ 3.841,79 per il mese di dicembre, € 452,28 per i primi sette giorni di gennaio); da tale importo va detratto quello corrisposto da INAIL a titolo di indennizzo, pari ad € 865,12. Il risarcimento dovuto, rispetto alla posizione del dipendente è dunque pari ad € Pt_3
5.711,33.
7 Con riguardo all'agente , il ha pagato, a titolo di retribuzioni e contributi Tes_1 Pt_1
previdenziali un importo complessivo di € 6.406,55 (€ 2.241,96 per il mese di novembre, €
3.903,81 per il mese di dicembre, € 260,78 per i primi quattro giorni di gennaio); da tale importo va detratto quello corrisposto da INAIL a titolo di indennizzo, pari ad € 3.343,36.
Il risarcimento dovuto, rispetto alla posizione della dipendente , è dunque pari ad € Tes_1
3.063,19.
Per tutte le ragioni sopra esposte, tenuto conto della somma, pari ad € 6.100,00, offerta dall'Assicurazione convenuta a tacitazione integrale della pretesa creditoria del e Pt_1 da questo trattenuta a titolo di acconto, pari ad € 6.100,00, al dovrà essere Pt_1 risarcito l'importo complessivo di € 26.104,24 (€ 32.204,24 - € 6.100,00).
In virtù dei principi di soccombenza e causalità di cui all'art. 91 c.p.c. si condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite. Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione da € 26.001 a € 52.000,00, in considerazione del valore della causa, con riduzione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014, del 50% del compenso in ragione delle questioni di non particolare complessità trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta dal
[...]
contro la e la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
1. accoglie la domanda risarcitoria del e per l'effetto, Parte_1
condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
a pagare, con il vincolo della solidarietà passiva, in favore del
[...]
la somma di € 26.104,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla Parte_1
data del sinistro e fino al soddisfo.
2. condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
a pagare, con il vincolo della solidarietà passiva, le spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.808,00, per compensi oltre spese
8 generali al 15%, Cap e Iva, da distrarsi in favore dei difensori di parte attrice dichiaratisi antistatari;
3. pone le spese per l'espletamento della CTU medico legale ed estimativa a carico dei convenuti.
Brindisi, lì 27.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5599/2017 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Assicurazione contro i danni” vertente
TRA
(C.F./P.I.: , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Lolli, giusta mandato in atti, presso il cui studio, in
San Donaci, alla via Guagnano, n.1, è elettivamente domiciliato
Attore
NEI CONFRONTI DI
, (C.F./P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Conte, giusta mandato in atti, presso il cui studio in Lecce, alla Via G. Oberdan, n. 22, è elettivamente domiciliata
Convenuto
E
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. (P.I.: Controparte_2 P.IVA_3
Convenuto contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 27.01.2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione del 04.12.2017, il adiva l'intestato Tribunale, Parte_1
per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo
Fiat Punto TG. DA334XV, di proprietà della e condotto dalla Controparte_2 [...]
, nella causazione del sinistro occorso in data 31.10.2013 sulla S.S. 613, nel CP_3
quale era coinvolta un'autovettura della Polizia locale. Per l'effetto, chiedeva condannarsi i convenuti con il vincolo della solidarietà passiva al pagamento della somma complessiva di € 51.612,63 o di quella diversa accertata nel corso del giudizio, anche in via equitativa, vinte le spese di lite.
In punto di fatto, il deduceva che in data 31.10.2013, l'autovettura Opel Corsa Pt_1 targata “Polizia Locale YA104AA”, di proprietà attorea, in sosta presso una piazzola sulla
S.S. 613, per un servizio di controllo elettronico della velocità, veniva violentemente colpita dall'autovettura Punto, targata DA334XV di proprietà della e condotta CP_2
da e assicurata per la r.c.a. con la Controparte_3 Controparte_1
la quale perdeva il controllo dopo aver tamponato da tergo l'autovettura Grande
[...]
Punto targata DR607HF, di proprietà della e condotta dal Controparte_4 CP_5
assicurata per la r.c.a. con la In conseguenza
[...] Controparte_6 dell'impatto, la Fiat Punto finiva rovinosamente sulla strumentazione Velomatic 512D, necessaria al rilievo elettronico della velocità, che veniva gravemente danneggiata e sull'autovettura in uso alla Polizia locale che rovinava sul muretto laterale della piazzola.
Deduceva, inoltre, parte attrice, che sui luoghi teatro del sinistro intervenivano altri agenti della Polizia locale, una pattuglia della Polizia Stradale che eseguiva i dovuti rilevi e i
Soccorritori del 118. A fronte delle diffide inoltrate dall'Ente alle Compagnie gerenti le r.c.a. dei veicoli coinvolti nel sinistro, solo la formulava un'offerta di € Controparte_1
6.100,00 a tacitazione di tutti i danni lamentati, trattenuta dal a titolo di acconto. Il Pt_1
dunque, oltre al risarcimento dei danni patiti dal veicolo e dalla strumentazione Pt_1
elettronica chiedeva anche il risarcimento del danno da lucro cessante, conseguente all'impossibilità di elevare sanzioni amministrative e per danno erariale, stante il pagamento degli stipendi agli agenti rimasti coinvolti nel sinistro, per tutti i mesi di assenza per malattia, in misura maggiore rispetto all'importo erogato a titolo di indennità da INAIL.
2 A fronte della regolarità della notifica dell'atto di citazione, con comparsa di costituzione del 12.03.2018, si costituiva in giudizio la che contestava integralmente Controparte_1 la domanda attorea, sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum richiesto dal
Alla prima udienza, veniva dichiarata la contumacia della La Pt_1 Controparte_2
causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti costituite, mediante prove orali e con CTU medico-legale ed estimativa dei danni materiali. All'udienza del
27.01.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea merita di essere parzialmente accolta per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, è doveroso ascrivere la responsabilità del sinistro a Controparte_3
[... L'istruttoria espletata nel corso del giudizio e la documentazione prodotta dal Pt_1
dimostrano la responsabilità della conducente della Fiat Punto nella Parte_1 causazione del sinistro. Nel verbale di sommarie informazioni di cui all'art. 350 c.p.p., redatto dalla Polizia Stradale intervenuta sui luoghi, la dichiarava: “(…) Giunta nei CP_3 pressi della piazzola di sosta sita al km 16+200 posso solo presumere che l'autovettura che mi precedeva abbia potuto rallentare per la presenza dei vigili con l'autovelox. Io probabilmente ho tamponato. (…) Preciso che vi era molto traffico e non avevo una velocità elevata ed impegnavo la normale corsia di marcia”. Nella sezione “annotazioni sull'incidente” della relazione a firma degli agenti di Polizia stradale e, segnatamente nella parte relativa alla dinamica, si legge che il “stante la presenza CP_5 dell'apparecchiatura per rilievo della velocità installata dalla Polizia Municipale del
Comune di nell'adiacente piazzola di sosta, verosimilmente rallentava la Parte_1 corsa vendendo così urtato a tergo dall' autovettura Fiat Punto targata DA344XV, condotta da , sola a bordo, che lo seguiva nella marcia e che a causa Controparte_3
della distanza di sicurezza non adeguata non si avvedeva tempestivamente di tale manovra.” Gli agenti intervenuti al momento del sinistro hanno confermato la dinamica sopra descritta anche in sede di escussione testimoniale.
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. sancisce la presunzione di corresponsabilità di ciascun conducente, nell'ipotesi di scontro tra veicoli, fino a prova contraria. L'art. 149, co. 1 del Codice della Strada dispone, invece, che durante la marcia i veicoli devono
3 tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
Pertanto, può ritenersi pacifico che quand'anche il avesse rallentato CP_5 nell'avvedersi della pattuglia, se la avesse rispettato la distanza di sicurezza dal CP_3 veicolo antagonista, avrebbe certamente potuto evitare l'impatto.
Passando alla richiesta risarcitoria spiegata dal deve procedersi ad un'analisi Pt_1
separata delle voci di danno invocate.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento per i danni meccanici subiti dall' Parte_2
in uso alla Polizia Municipale, i criteri di calcolo adottati dal CTU possono ritenersi congrui. Sebbene impossibilitato a periziare il veicolo de visu, perché precedentemente rottamato, il Perito ha basato il proprio convincimento sulla la documentazione in suo possesso tenendo conto che il veicolo non era destinato all'uso civile. Pertanto, considerati i costi sostenuti dall'Amministrazione per adattare il veicolo agli usi cui è stato in concreto destinato, pari ad € 19.320,00, e considerato il periodo di utilizzo della vettura, pari a 40 mesi, ossia a due terzi del periodo di ammortamento standard, il Perito ha dedotto che il valore commerciale del veicolo, alla data del sinistro fosse di € 6.440,00.
Con riferimento ai danni dell'apparecchiatura per il rilevamento elettronico della velocità, questo Tribunale rileva quanto segue. A seguito della trasmissione della bozza dell'elaborato peritale, il CTP della Compagnia convenuta depositava le proprie osservazioni, al riguardo. Benchè il CTU, Ing. , abbia depositato le predette note Per_1
critiche, unitamente al proprio elaborato peritale (vedasi all. 7b), è incontrovertibile che lo stesso non abbia debitamente replicato alle osservazioni nella relazione a sua firma, in dispregio dei dettami di cui all'art. 195 co.2 c.p.c. Nel verbale di udienza del 05.02.2021, la Compagnia convenuta eccepiva il modus operandi e le conclusioni del Consulente tecnico, allegando, al verbale, le osservazioni del perito di parte e chiedendo al Tribunale di “porre rimedio all'operato del suo ausiliario”. La decisione veniva riservata unitamente al merito. Le medesime contestazioni venivano ribadite nella comparsa conclusionale.
Sull'eccezione de qua si fa rilevare che l'omessa replica alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, integra un'ipotesi di nullità relativa, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., come tale sanabile;
infatti, le censure relative alla CTU, in quanto nullità relative sono soggette al regime di preclusione di cui all'art. 157 cp.c che impone alla parte di eccepire la nullità
4 relativa entro il termine di decadenza della prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. Pertanto, anche la nullità derivante dall'inadempimento dell'obbligo del
CTU di rispondere alle osservazioni trasmesse dalle parti e di confermare o rettificare la prima relazione risulta sanata dalla mancata opposizione della relativa eccezione nella prima difesa utile (Trib. Sassari, sez. lav. N. 23/2023). Benchè contestata, la Compagnia non ha fatto espressa istanza ai sensi dell'art. 157 c.p.c., rimettendosi semplicemente alle decisioni del Tribunale;
pertanto, la nullità dell'elaborato peritale, con precipuo riferimento alla risposta al quesito, deve ritenersi sanata.
Nel merito, le conclusioni alle quali è addivenuto il Tecnico sulla quantificazione dei danni al dispositivo sono condivisibili. E' accertato che l'apparecchiatura di CP_7
rilevazione della velocità in possesso del sia andata completamente distrutta Pt_1
all'esito del sinistro per cui è causa. In conseguenza di tanto, l'ente attore, al fine sostituire l'apparecchio danneggiato con altro dotato delle medesime caratteristiche tecniche, avrebbe dovuto sostenere un costo pari a quello esattamente quantificato dal CTU (pari ad
€ 16.989,72), il quale costituisce, dunque, posta di danno emergente imputabile al responsabile del sinistro.
La richiesta di risarcimento dei danni da lucro cessante, per il mancato incasso delle sanzioni amministrative è infondata e, pertanto va rigettata. Il risarcimento per siffatta tipologia di danni non può essere riconosciuto automaticamente, ma esige la prova dell'effettiva sospensione del servizio di rilevamento della velocità veicolare (al quale si sarebbe potuto astrattamente procedere mediante l'uso di strumentazione ulteriore in possesso del , dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumere Pt_1
l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile e della sussistenza di un nesso di derivazione causale tra condotta illecita ed evento dannoso.
Al riguardo, serve una prova rigorosa poiché il giudice adito deve procedere alla valutazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità (Cass. ord. n. 5616/2018).
Ebbene, la documentazione allegata da parte attrice a fondamento della domanda e gli esiti delle prove orali assunte non possono certamente considerarsi idonee a dimostrare la fondatezza della domanda, senza considerare che il non ha Parte_1
circoscritto nemmeno temporalmente il periodo in cui avrebbe patito il mancato guadagno.
5 Tra l'altro, il riscontro di infrazioni al Codice della strada, con conseguente elevazione di una sanzione amministrativa non può considerarsi un elemento certo, ma un'ipotesi meramente ipotetica e aleatoria, ragion per cui, la domanda non può essere accolta. Ed invero, il lucro cessante, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale in concreto ed effettivo pregiudicato o impedito dall'inadempimento della obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità - e non di mera possibilità- il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, quali quelle legate ad un improbabile fatto del terzo (Cass. 7647/1994).
E', invece, fondata e, dunque, va accolta, sia pure in parte, la domanda di risarcimento del paventato danno erariale conseguente al pagamento degli stipendi degli agenti della Polizia
Locale, assenti dal lavoro per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro.
Al fine di quantificare la durata dell'incapacità lavorativa dei due agenti rimasti coinvolti nel sinistro, il CTU, Dott. , ha vagliato la documentazione versata in atti e, Per_2
segnatamente, le certificazioni Inail;
i certificati di malattia;
le attestazioni telematiche di malattia e i pareri specialistici. Per entrambi gli agenti di polizia locale, il CTU ha riscontrato la compatibilità tra le lesioni accertate presso il pronto Soccorso di San Pietro
Vernotico, dove sono stati trasportati, e la lesività determinata dal sinistro stradale.
Riguardo alle lesioni riportate dal pur non riconoscendo la sussistenza di un dato Pt_3
obiettivo nella certificazione redatta sui moduli Inail, perché carenti sotto il profilo sostanziale, poiché recanti solo diagnosi e prognosi e non anche la descrizione dell'attività tecnico- accertativa compiuta su un soggetto, ha comunque, riconosciuto la valutazione dell'inidoneità lavorativa temporanea ai fini del riconoscimento degli indennizzi Inail, dal
31.10.2013 al 06.01.2014, non riconoscendo alcun dato documentale da cui potesse farsi derivare un'ulteriore inidoneità lavorativa del dipendente. Con riferimento all'agente
, il Perito ha ritenuto che la documentazione medica esaminata giustificasse Tes_1
l'astensione dal lavoro della dipendente sino al 03.01.2014 nell'ambito di infortunio sul lavoro. Il CTU ha, dunque, concluso che l'evento qualificato come infortunio sul lavoro preso in carico dall'Inail si è protratto fino al 07.01.2014 per il e fino al 04.01.2014 Pt_3 per la collega . Per entrambi gli agenti, il CTU ha ritenuto che “le infermità che Tes_1
6 determinarono l'inabilità assoluta al lavoro, come prescritta in parte degli stessi medici dell'INAIL, sono in nesso causale con la lesività rilevata in sede di prime cure presso lo stabilimento ospedaliero di San Pietro V.co. Non vi è alcun dato dal quale possa desumersi il nesso fra infortunio sul lavoro del 31.10.2013 ed ulteriori periodi di astensione dal lavoro successivi rispetto a quelli riconosciuti dall'Inail (…).
Tanto chiarito in fatto, va dato atto che “il responsabile di lesioni personali (derivanti, nella specie, da sinistro stradale) in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute” (cfr. Cassazione civile sez. un., 12/11/1988, n.6132).
Nel caso in esame, ai fini della determinazione del quantum dovuto dal terzo responsabile del sinistro per aver impedito l'utilizzazione di prestazione lavorative in concreto retribuite, bisognerà prendere in considerazione le buste paga prodotte unitamente all'atto di citazione, limitatamente al periodo di infortunio riconosciuto da INAIL, avendo il CTU medico accertato che gli ulteriori periodi di malattia non sono in relazione causale con il sinistro de quo.
Pertanto, esplicitando i calcoli, rispetto all'agente bisognerà prendere Parte_4
in considerazione il periodo compreso tra l'1.11.2013 e il 7.1.2014 mentre per l'agente il periodo da considerare sarà quello compreso tra l'1.11.2013 e il CP_8
4.1.2014.
Con riguardo all'agente il ha pagato, a titolo di retribuzioni e contributi Pt_3 Pt_1
previdenziali, un importo complessivo di € 6.576,45 (€ 2.282,38 per il mese di novembre,
€ 3.841,79 per il mese di dicembre, € 452,28 per i primi sette giorni di gennaio); da tale importo va detratto quello corrisposto da INAIL a titolo di indennizzo, pari ad € 865,12. Il risarcimento dovuto, rispetto alla posizione del dipendente è dunque pari ad € Pt_3
5.711,33.
7 Con riguardo all'agente , il ha pagato, a titolo di retribuzioni e contributi Tes_1 Pt_1
previdenziali un importo complessivo di € 6.406,55 (€ 2.241,96 per il mese di novembre, €
3.903,81 per il mese di dicembre, € 260,78 per i primi quattro giorni di gennaio); da tale importo va detratto quello corrisposto da INAIL a titolo di indennizzo, pari ad € 3.343,36.
Il risarcimento dovuto, rispetto alla posizione della dipendente , è dunque pari ad € Tes_1
3.063,19.
Per tutte le ragioni sopra esposte, tenuto conto della somma, pari ad € 6.100,00, offerta dall'Assicurazione convenuta a tacitazione integrale della pretesa creditoria del e Pt_1 da questo trattenuta a titolo di acconto, pari ad € 6.100,00, al dovrà essere Pt_1 risarcito l'importo complessivo di € 26.104,24 (€ 32.204,24 - € 6.100,00).
In virtù dei principi di soccombenza e causalità di cui all'art. 91 c.p.c. si condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite. Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione da € 26.001 a € 52.000,00, in considerazione del valore della causa, con riduzione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014, del 50% del compenso in ragione delle questioni di non particolare complessità trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta dal
[...]
contro la e la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
1. accoglie la domanda risarcitoria del e per l'effetto, Parte_1
condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
a pagare, con il vincolo della solidarietà passiva, in favore del
[...]
la somma di € 26.104,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla Parte_1
data del sinistro e fino al soddisfo.
2. condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
a pagare, con il vincolo della solidarietà passiva, le spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.808,00, per compensi oltre spese
8 generali al 15%, Cap e Iva, da distrarsi in favore dei difensori di parte attrice dichiaratisi antistatari;
3. pone le spese per l'espletamento della CTU medico legale ed estimativa a carico dei convenuti.
Brindisi, lì 27.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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