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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25151/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 30 aprile 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25151/2024 promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marika Pisano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Fontana n. 18, presso il difensore attore-opponente contro
● , C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Controparte_1 P.IVA_1
Maria Rosa Sala e Federico Bier, elettivamente domiciliato in Milano, alla via della Guastalla n. 6, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale convenuto-opposto
Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 03-07-2024 il sig. conveniva avanti Parte_1
questo Tribunale il , chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia Controparte_1
esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 20240430889432833673070 per euro 22.817,55 emessa dal in data 24-05-2024 e notificata in data 11-06-2024, nonché, in via principale, Controparte_1
l'annullamento del predetto provvedimento ovvero l'applicazione della sanzione al minimo edittale.
pagina 2 di 5 Parte attrice/opponente deduceva (i) di essere titolare di patente egiziana e, quindi, non sprovvisto in termini assoluti di titolo abilitativo alla guida, (ii) di essere stato costretto a mettersi alla guida per temporanea incapacità del proprietario dell'autoveicolo, (iii) di non essere stato posto in condizione di conoscere della sanzione elevata, non avendone ricevuto la traduzione e (iv) di non aver ricevuto alcuna richiesta/sollecito di pagamento sino alla notifica dell'ingiunzione opposta.
L'opponente eccepiva, quindi, (i)l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria vantata dal
[...]
, (ii) la nullità dell'atto impositivo per mancata traduzione dei verbali di contestazione della CP_1
violazione e (i) l'errato calcolo degli interessi.
In data 09-10-2024 si costituiva ritualmente in giudizio il , chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto avversato e, nel merito, di respingere le domande formulate dall'attore con conferma dell'ingiunzione impugnata, deducendo (i) l'interruzione del termine prescrizionale per regolare notifica dei verbali di contestazione e del sollecito di pagamento nel 2021, (ii) la definitività del titolo esecutivo per mancata opposizione, con conseguente impossibilità di eccepirne eventuali vizi e (iii) l'infondatezza della questione attinente l'erroneo calcolo degli interessi, atteso che nell'ingiunzione non è richiesta tale voce.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 12-10-2024 il Giudice differiva l'udienza per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. al 09-01-2025. All'esito di tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'ingiunzione opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 11-04-2025 per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda formulata dal sig. è infondata e deve essere rigettata Parte_1
per la ragioni che seguono.
2.1. Innanzitutto, parte attrice ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato dal
[...]
per effetto del decorso del termine di prescrizione quinquennale senza atti interruttivi. In CP_1
particolare, l'opponente riferisce che dalla notifica del verbale di contestazione effettuata in data 05-
11-2018 il non avrebbe posto in essere alcun atto interruttivo sino alla notifica Controparte_1
dell'ingiunzione di pagamento avvenuta in data 11-06-2024.
La censura non è fondata.
Il ha provato la regolarità della notifica dell'atto prodromico e del successivo atto Controparte_1
interruttivo della prescrizione, allegando di aver notificato all'attore il verbale di contestazione in data pagina 3 di 5 05-11-2018, peraltro già sottoscritto dallo stesso al momento della contestazione (doc. n. 2), e di aver inviato in data 23-11-2021 sollecito di pagamento a mezzo raccomandata a.r. presso la residenza del sig. perfezionatasi per compiuta giacenza (doc. n. 3 e 4). Parte_1
Peraltro, parte attrice non ha contestato in maniera analitica né le suddette notifiche, né i relativi documenti, limitandosi a chiedere al la produzione in giudizio degli originali dei documenti n. CP_1
2 e 3: tale istanza è stata rigettata dal Giudice con ordinanza del 11-01-2025, che si conferma e si richiama.
2.2. Parte opponente ha, inoltre, eccepito la nullità dell'atto ingiuntivo per omessa traduzione del verbale di contestazione.
La doglianza è, prima che infondata, preclusa e, dunque, inammissibile.
La pronuncia dell'ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639/1910 oggetto della presente opposizione costituisce attività di riscossione diretta delle sanzioni inflitte con i verbali divenuti definitivi e non più modificabili a causa della loro mancata impugnazione nei termini stabiliti dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
Come statuito dalla Suprema Corte (cfr Cass. civ. ord. n. 24962/2021), la notifica del verbale, l'omessa proposizione dell'opposizione avverso questo e il mancato pagamento entro il termine della sanzione in misura ridotta determinano l'acquisto, da parte del verbale di cui trattasi, della qualità di titolo esecutivo, nei cui confronti possono essere fatti valere soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che siano venuti a esistenza successivamente alla formazione del titolo stesso.
L'ingiunzione di pagamento, che sia stata preceduta da un accertamento contenuto in verbale divenuto definitivo, non integra un nuovo atto impositivo, autonomo rispetto al verbale di contestazione non impugnato, già costituente titolo esecutivo.
La presente opposizione a ingiunzione di pagamento proposta dal sig. Parte_1
appare allora come l'estremo e surrettizio tentativo dell'opponente di rimettersi in termini per contestare nel merito il verbale prodromico all'ingiunzione, non impugnato a tempo debito in sede giudiziale (ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011) e perciò divenuto definitivamente titolo esecutivo intangibile. Ma, come già osservato, le ragioni dell'opponente – basate sull'omessa traduzione del verbale e sul possesso della patente egiziana – devono ritenersi ormai, dopo l'incontestabilità acquisita dal verbale per mancata impugnazione nei termini, non più deducibili.
2.3. Con riferimento al quantum della pretesa creditoria del , parte opponente ha Controparte_1
censurato la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi.
La doglianza non è fondata.
pagina 4 di 5 Come rilevato dal , l'ingiunzione opposta non contempla alcun interesse, pertanto, Controparte_1
la censura non trova riscontro in atti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte opposta e a carico della parte opponente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta dal sig. e le domande ivi svolte, con Parte_1
conferma dell'ingiunzione di pagamento n. 20240430889432833673070 per euro 22.817,55 emessa dal in data 24-05-2024 e notificata in data 11-06-2024; Controparte_1
2) condanna parte attrice/opponente al pagamento, in favore della parte convenuta/opposta, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
Milano, 30 aprile 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 30 aprile 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25151/2024 promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marika Pisano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Fontana n. 18, presso il difensore attore-opponente contro
● , C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Controparte_1 P.IVA_1
Maria Rosa Sala e Federico Bier, elettivamente domiciliato in Milano, alla via della Guastalla n. 6, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale convenuto-opposto
Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 03-07-2024 il sig. conveniva avanti Parte_1
questo Tribunale il , chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia Controparte_1
esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 20240430889432833673070 per euro 22.817,55 emessa dal in data 24-05-2024 e notificata in data 11-06-2024, nonché, in via principale, Controparte_1
l'annullamento del predetto provvedimento ovvero l'applicazione della sanzione al minimo edittale.
pagina 2 di 5 Parte attrice/opponente deduceva (i) di essere titolare di patente egiziana e, quindi, non sprovvisto in termini assoluti di titolo abilitativo alla guida, (ii) di essere stato costretto a mettersi alla guida per temporanea incapacità del proprietario dell'autoveicolo, (iii) di non essere stato posto in condizione di conoscere della sanzione elevata, non avendone ricevuto la traduzione e (iv) di non aver ricevuto alcuna richiesta/sollecito di pagamento sino alla notifica dell'ingiunzione opposta.
L'opponente eccepiva, quindi, (i)l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria vantata dal
[...]
, (ii) la nullità dell'atto impositivo per mancata traduzione dei verbali di contestazione della CP_1
violazione e (i) l'errato calcolo degli interessi.
In data 09-10-2024 si costituiva ritualmente in giudizio il , chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto avversato e, nel merito, di respingere le domande formulate dall'attore con conferma dell'ingiunzione impugnata, deducendo (i) l'interruzione del termine prescrizionale per regolare notifica dei verbali di contestazione e del sollecito di pagamento nel 2021, (ii) la definitività del titolo esecutivo per mancata opposizione, con conseguente impossibilità di eccepirne eventuali vizi e (iii) l'infondatezza della questione attinente l'erroneo calcolo degli interessi, atteso che nell'ingiunzione non è richiesta tale voce.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 12-10-2024 il Giudice differiva l'udienza per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. al 09-01-2025. All'esito di tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'ingiunzione opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 11-04-2025 per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda formulata dal sig. è infondata e deve essere rigettata Parte_1
per la ragioni che seguono.
2.1. Innanzitutto, parte attrice ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato dal
[...]
per effetto del decorso del termine di prescrizione quinquennale senza atti interruttivi. In CP_1
particolare, l'opponente riferisce che dalla notifica del verbale di contestazione effettuata in data 05-
11-2018 il non avrebbe posto in essere alcun atto interruttivo sino alla notifica Controparte_1
dell'ingiunzione di pagamento avvenuta in data 11-06-2024.
La censura non è fondata.
Il ha provato la regolarità della notifica dell'atto prodromico e del successivo atto Controparte_1
interruttivo della prescrizione, allegando di aver notificato all'attore il verbale di contestazione in data pagina 3 di 5 05-11-2018, peraltro già sottoscritto dallo stesso al momento della contestazione (doc. n. 2), e di aver inviato in data 23-11-2021 sollecito di pagamento a mezzo raccomandata a.r. presso la residenza del sig. perfezionatasi per compiuta giacenza (doc. n. 3 e 4). Parte_1
Peraltro, parte attrice non ha contestato in maniera analitica né le suddette notifiche, né i relativi documenti, limitandosi a chiedere al la produzione in giudizio degli originali dei documenti n. CP_1
2 e 3: tale istanza è stata rigettata dal Giudice con ordinanza del 11-01-2025, che si conferma e si richiama.
2.2. Parte opponente ha, inoltre, eccepito la nullità dell'atto ingiuntivo per omessa traduzione del verbale di contestazione.
La doglianza è, prima che infondata, preclusa e, dunque, inammissibile.
La pronuncia dell'ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639/1910 oggetto della presente opposizione costituisce attività di riscossione diretta delle sanzioni inflitte con i verbali divenuti definitivi e non più modificabili a causa della loro mancata impugnazione nei termini stabiliti dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
Come statuito dalla Suprema Corte (cfr Cass. civ. ord. n. 24962/2021), la notifica del verbale, l'omessa proposizione dell'opposizione avverso questo e il mancato pagamento entro il termine della sanzione in misura ridotta determinano l'acquisto, da parte del verbale di cui trattasi, della qualità di titolo esecutivo, nei cui confronti possono essere fatti valere soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che siano venuti a esistenza successivamente alla formazione del titolo stesso.
L'ingiunzione di pagamento, che sia stata preceduta da un accertamento contenuto in verbale divenuto definitivo, non integra un nuovo atto impositivo, autonomo rispetto al verbale di contestazione non impugnato, già costituente titolo esecutivo.
La presente opposizione a ingiunzione di pagamento proposta dal sig. Parte_1
appare allora come l'estremo e surrettizio tentativo dell'opponente di rimettersi in termini per contestare nel merito il verbale prodromico all'ingiunzione, non impugnato a tempo debito in sede giudiziale (ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011) e perciò divenuto definitivamente titolo esecutivo intangibile. Ma, come già osservato, le ragioni dell'opponente – basate sull'omessa traduzione del verbale e sul possesso della patente egiziana – devono ritenersi ormai, dopo l'incontestabilità acquisita dal verbale per mancata impugnazione nei termini, non più deducibili.
2.3. Con riferimento al quantum della pretesa creditoria del , parte opponente ha Controparte_1
censurato la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi.
La doglianza non è fondata.
pagina 4 di 5 Come rilevato dal , l'ingiunzione opposta non contempla alcun interesse, pertanto, Controparte_1
la censura non trova riscontro in atti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte opposta e a carico della parte opponente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta dal sig. e le domande ivi svolte, con Parte_1
conferma dell'ingiunzione di pagamento n. 20240430889432833673070 per euro 22.817,55 emessa dal in data 24-05-2024 e notificata in data 11-06-2024; Controparte_1
2) condanna parte attrice/opponente al pagamento, in favore della parte convenuta/opposta, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
Milano, 30 aprile 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 5 di 5