Versione
30 dicembre 1975
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3 marzo 1983
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11 luglio 1990
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Art. 95. (((Terapia volontaria e anonimato) )) (( 1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope puo' chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
2. Qualora si tratti di persona minore di eta' o incapace di intendere e di volere la richiesta d'intervento puo' essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potesta' parentale o la tutela.
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le struture delle unita' sanitarie locali, nonche' con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.
5. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalita' dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.
6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda danitaria non contenga le generalita' ne' altri dati che valgano alla loro identificazione.
7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria,e' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si applicano le disposizioni dell' articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell' articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 94.
8. Ogni Regione o Provincia autonoma provvedera' ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni Provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali.
9. Il modello di scheda sanitaria dovra' prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio. )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
2. Qualora si tratti di persona minore di eta' o incapace di intendere e di volere la richiesta d'intervento puo' essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potesta' parentale o la tutela.
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le struture delle unita' sanitarie locali, nonche' con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.
5. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalita' dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.
6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda danitaria non contenga le generalita' ne' altri dati che valgano alla loro identificazione.
7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria,e' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si applicano le disposizioni dell' articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell' articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 94.
8. Ogni Regione o Provincia autonoma provvedera' ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni Provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali.
9. Il modello di scheda sanitaria dovra' prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio. )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Commentari • 2
- 1. Segreto professionale medico: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 gennaio 2023 · 6.7962036
[…] Corte giustizia UE, 08/04/1992, n.62 Aspetto particolare del segreto professionale La disposizione specifica dell'art. 95 legge 22 dicembre 1975 n. 685, in ordine all'anonimato, confermato dal successivo art. 96, di cui può beneficiare colui che fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti costituisce un particolare aspetto del dovere deontologico del sanitario del segreto professionale che ha trovato esplicita considerazione nel secondo comma dell'art. 365 c. p. tale disposizione stabilisce un'espressa deroga all'obbligo del referto imposto dal primo comma quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
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