Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 68
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del TUR in combinato disposto con l'art. 10, primo comma 8-bis, del d.P.R. 633/1972

    La Corte ha ritenuto che l'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8-bis, del D.P.R. 633/72 comporta l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, in conformità con l'art. 40, comma 1, del TUR, che esclude l'imposta fissa per le operazioni esenti.

  • Accolto
    Errata e/o falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. 131/86

    La riliquidazione dell'imposta è stata operata sulla base della constatazione che la società venditrice ha emesso fattura assoggettando il corrispettivo al regime di esenzione IVA ai sensi del numero 8-bis) del primo comma dell'art. 10 del d.P.R. 633/72, per cui non compete l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 68
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 68
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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