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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 24/06/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
CO GI, TO
CASAGRANDA FRANCESCO, Giudice
in data 24/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 592/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo N. 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 535/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 15/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 1T 001063 000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2025 depositato il
26/06/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: L'Ufficio chiede la riforma della sentenza di primo grado. Per il resto si rimette.
Resistente/Appellato: il difensore del contribuente insiste su quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo e provvedimenti giurisdizionali di cui all'art. 17-ter del d.lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera h), del d.lgs. 220/2023, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: all'avviso di liquidazione impugnato, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria.
2) Con atto sottoposto a condizione sospensiva del 26/10/2018 la società “Società_2 sas di Società_1.” ha ceduto alla società “Resistente_1 SPA srl” la proprietà di un edificio in comune di Vicenza, costituito da un ufficio (cat. A/10, foglio 4, mappale 74, sub. 6) e tre appartamenti (cat. A/3, foglio 4, mappale 74, sub. 7-8-9) oltre a beni comuni non censibili (foglio 4, mappale 74, sub. 10).
In atto le parti hanno precisato che «... la parte venditrice opta per l'applicazione ... dell'imposta sul valore aggiunto. Poiché la parte acquirente è soggetto passivo ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, la parte alienante dichiara di aver emesso fattura senza indicazione né dell'aliquota né dell'importo dell'imposta e contenente espresso riferimento ai commi 5 e 6 lettera a-bis) del detto articolo.».
3) Dopo aver constatato che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali non ha esercitato il diritto di prelazione, con successivo atto del 11/01/2019 le parti hanno dato atto che si era verificata la condizione sospensiva, precisando che «... la parte venditrice opta per l'applicazione ... dell'imposta sul valore aggiunto. Poiché la parte acquirente è soggetto passivo ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, la parte alienante dichiara di aver emesso fattura senza indicazione né dell'aliquota né dell'importo dell'imposta e contenente espresso riferimento ai commi 5 e 6 lettera a-bis) del detto articolo.».
4) In sede di verifica l'Agenzia delle Entrate ha constatato che dal controllo delle dichiarazioni periodiche
IVA del cedente e del cessionario e dalla fattura elettronica emessa è risultato che la compravendita è stata assoggettata al normale regime di esenzione ai sensi del numero 8-bis del primo comma dell'art. 10 d.P.R.
633/1972 e non al regime del reverse charge previsto dall'art. 17, commi 5 e 6 d.P.R. 633/1972.
L'Ufficio ha ritenuto che il regime di esenzione ai sensi del numero 8-bis del primo comma dell'art. 10 d.P.
R. 633/72 non è applicabile alla compravendita in esame, in quanto la società venditrice «... non ha eseguito sugli immobili in parola i lavori di costruzione né ha dato conto di aver eseguito interventi di ripristino/ ristrutturazione non possedendo, in relazione agli immobili a destinazione abitativa di cui ai subalterni 7-8-9, i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'imposizione ad IVA.».
Pertanto, ha contestato alle parti contraenti che «La compravendita immobiliare di cui al negozio 1/1, avente ad oggetto immobili a destinazione abitativa trasferiti al prezzo di euro 360.000, diversamente da quanto dichiarato in atto, è stata concretamente assoggettata al naturale regime di esenzione ai sensi del numero 8-bis) del primo comma dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 e sconta pertanto l'imposta di registro in maniera proporzionale, nella misura del 9% ai sensi dell'art.1 Tariffa parte Prima allegata al DPR 131/1986 sul prezzo dichiarato di euro 360.000”.».
Sulla base di tali considerazioni l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di liquidazione in contestazione ai fini del recupero dell'imposta di registro in misura ordinaria. 5) Pronunciando sul ricorso dell'acquirente “Resistente_1 SPA srl”, con una motivazione estremamente sintetica la Corte di primo grado ha accolto il ricorso considerato «... che la L. n. 145/2018 (art. 1, comma 87, lett. a)
- Interpretazione autentica dell'art. 20 TUR – dispone: “l'imposta di registro va applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, prescindendo da atti extratestuali e da atti ulteriori, ad esso collegati”.» e «Ritenuto che l'imposta di registro ex art. 20 TUR è “un'imposta d'atto”, e che per quanto dichiarato nell'atto assoggettato a registrazione, va corrisposta la tassa fissa di registro.».
6) Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate ha proposto un appello con il quale chiede di riformare l'impugnata sentenza, dichiarando la legittimità dell'atto di liquidazione impugnato.
7) La società “Resistente_1 SPA srl” si è costituita con atto di controdeduzioni con il quale insiste per la conferma della sentenza di primo grado.
8) Alla trattazione in pubblica udienza, su domanda della Corte, la rappresentante dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in ragione della solidarietà tra le parti contraenti, l'avviso di liquidazione è stato notificato anche alla parte venditrice, la quale non ha proposto impugnazione, né corrisposto le somme intimate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9) L'appello dell'Agenzia delle Entrate è articolato in tre motivi.
9.1) Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate deduce l'erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del TUR, in combinato disposto con l'art. 10, primo comma
8-bis, del d.P.R. 633/1972, in quanto la corte di primo grado ha disatteso il dettato normativo di cui all'art. 40 del TUR (alternatività Iva-Registro).
9.1.1) A sostegno dell'eccezione l'Ufficio osserva che «... dal controllo delle dichiarazioni periodiche Iva del cedente e del cessionario e della fattura elettronica emessa, l'operazione è stata correttamente sottoposta al regime di esenzione ai sensi dell'art. 10 dpr 633/72. L'art. 40 del TUR stabilisce al primo comma che, per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. […] Ma poi afferma che “La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 […]”. La compravendita immobiliare di cui al negozio 1/1, sottoposto a tassazione, avente ad oggetto immobili a destinazione abitativa trasferiti al prezzo di euro 360.000, diversamente da quanto dichiarato in atto, è stata concretamente assoggettata al naturale regime di esenzione ai sensi del numero 8-bis) del primo comma dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 e sconta pertanto l'imposta di registro in maniera proporzionale, nella misura del 9% ai sensi dell'art.1 Tariffa parte Prima allegata al DPR 131/1986 sul prezzo dichiarato di euro 360.000. Prova ne sia che la società Società_2 SAS DI A. Società_1 (venditore) in data 16/01/2019 ha emesso fattura elettronica n. 1 con indicazione della natura “esenti”; con tale qualifica la stessa è confluita nelle dichiarazioni periodiche e nel Modello IVA relativo all'anno d'imposta 2019.».
9.1.2) L'argomentazione esposta dall'Agenzia delle Entrate a sostegno della pretesa impositiva, oltre ad essere fondata sulla documentazione probatoria acquisita dall'esame dei documenti fiscali delle parti contraenti, risulta coerente con le norme tributarie applicative del principio di alternatività tra imposta di registro e IVA. Infatti, come dedotto dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in esame, essendo stata applicata l'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma 8-bis), del d.P.R. 633/1972, opera il disposto del terzo periodo dell'art. 40, comma 1, del TUR, ai sensi del quale l'imposta in misura fissa «... non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 ...».
9.2) Con il secondo motivo l'Agenzia delle Entrate deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per errata e/o falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. 131/86, norma che non è stata invocata dalle parti e interpretata erroneamente dai giudici di primo grado, i quali hanno ritenuto che l'Ufficio non avrebbe il potere di correzione, considerato che si tratterebbe di un'imposta d'atto, mentre, al contrario, trattandosi di imposta complementare e non principale, l'Ufficio ha esercitato il potere di accertare la maggiore imposta in base ai dati in suo possesso.
9.2.1) I giudici di primo grado hanno sostanzialmente recepito la tesi della difesa di parte contribuente, secondo la quale l'Ufficio non si sarebbe «... scrupolosamente attenuto alle previsioni dell'art. 20 del TUR ma sia addivenuto alla rideterminazione dell'imposta sulla base di deduzioni consequenziali nate dall'analisi e reperimento di documenti e comportamenti delle parti esterni all'atto ed in particolare ci si riferisce alla fattura n. 1 del 11/01/2019 emessa dalla società Società_2 Sas nei confronti della società appellata assoggettando il trasferimento degli immobili oggetto dell'atto notarile in esenzione Iva ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 anziché assoggettandolo ai Iva, seppur con il metodo del reverse charge, in contrasto con l'opzione dichiarata dal venditore in atto notarile del 26/10/2018 all'articolo 8.».
A sostegno di tale tesi nel ricorso introduttivo la difesa di parte contribuente ha evidenziato che «La modifica dell'art. 20 DPR 131/86 operata dall'art. 1 c. 87 L. 205/2017 è volta a chiarire che per individuare la tassazione da applicare all'atto presentato per la registrazione non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all'atto ovvero contenuti in altri negozi collegati a quello da registrate.».
9.2.2) Il richiamo al testo novellato dell'art. 20 del TUR non è pertinente al caso in esame, posto che la riliquidazione dell'imposta non è stata operata sulla base di «… elementi interpretativi esterni all'atto ovvero contenuti in altri negozi collegati a quello da registrate», bensì della constatazione che la società venditrice ha emesso la fattura assoggettando il corrispettivo al regime di esenzione IVA ai sensi del numero 8-bis) del primo comma dell'art. 10 del d.P.R. 633/72, per cui non compete l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per le ragioni esposte al precedente capo 9.1).
10) Le controdeduzioni di “Resistente_1 SPA srl” sono articolate in tre motivi.
10.1) Con il primo e terzo motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, la difesa di parte contribuente deduce, sotto diversi profili, che la responsabilità per la corresponsione dell'imposta proporzionale di registro e interessi sarebbe esclusivamente in capo alla parte venditrice.
10.1.1) A sostegno di tale tesi la difesa di parte contribuente deduce che la società “Società_2 sas di Società_1
.” «... stante il principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro previsto dall'art. 40 del Testo Unico dell'Imposta di Registro (DPR 131/1986), sceglieva di sottoporre l'operazione ad IVA e ciò sotto la propria esclusiva responsabilità, non avendo parte acquirente alcun potere di verifica in merito alla sussistenza o meno in capo al venditore dei requisiti di legge, tali da consentire al medesimo di optare per l'applicazione dell'IVA in alternativa al regime naturale di esenzione.». Inoltre, «Trattandosi di imposta complementare si innesta inevitabilmente un problema di quale sia il soggetto responsabile dell'accaduto e tenuto conseguentemente al versamento dell'imposta richiesta dall'Ufficio.
Infatti il comma 4 dell'art. 57 del TUR “L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa”. Orbene nel caso di specie è innegabile come la responsabilità del pagamento dell'imposta complementare liquidata dall'Ufficio sia indubbiamente a carico di parte venditrice ossia della società Società_2 Sas e non certo ascrivibile anche alla società appellata.».
10.1.2) Tale tesi difensiva non è condivisibile, poiché, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate già nelle controdeduzioni in primo grado, «... l'atto è stato redatto l'11/01/2019, la fattura elettronica è stata emessa il 16/01/2019, e la registrazione telematica è avvenuta il 24/01/2019. Il compratore avrebbe dovuto emettere l'autofattura nel caso del reverse change, e, in ogni caso, ha registrato la fattura esente nella sua contabilità.».
10.1.3) Pertanto, già al momento della registrazione registrazione dell'atto di compravendita l'acquirente era consapevole che la fattura emessa dal venditore non era coerente con il trattamento fiscale dichiarato e invocato nell'atto notarile, tuttavia, ha acconsentito alla registrazione dell'atto a tassa fissa, pur consapevole che non ne sussistevano i presupposti.
Tale comportamento denota un atteggiamento se non connivente, quanto meno omissivo nel verificare la corretta registrazione dell'atto.
10.1.4) Ne consegue, così come dedotto dall'Agenzia delle Entrate, che non può trovare applicazione l'art. 57, comma 4, del TUR, che prevede la responsabilità di una sola delle parti contraenti per un fatto a lei solo imputabile, dovendosi, invece, applicare la disposizione dello stesso art. 57, comma 1, del TUR, ai sensi del quale «Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, ...».
10.1.5) Per tale ragione va confermata la legittimità della pretesa erariale azionata anche nei confronti della parte acquirente, quale obbligato solidale, essendo applicabile il disposto dell'art. 64, comma 3, del D.P.R.
29 settembre 73, n. 600, richiamato dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi del quale il “responsabile d'imposta”
è colui che «... è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi».
Fatta salva la facoltà della società acquirente, qualora lo ritenga opportuno e ne sussistano i presupposti, di promuovere nelle competenti sedi un'azione di rivalsa nei confronti della società venditrice.
10.2) Con il secondo motivo di controdeduzioni, la difesa di parte contribuente replica all'appello dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'errata e/o falsa applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/86, insistendo per la conferma della statuizione dei primi giudici.
Tale motivo risulta assorbito da quanto esposto al precedente capo 9.2) ai fini dell'accoglimento dell'appello dell'Amministrazione finanziaria.
11) Per le ragioni sovraesposte va accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e in riforma della sentenza impugnata confermata la legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato. 12) Visto l'art. 15, comma 1, del d.lgs. 546/1992, la società “Resistente_1 SPA srl” va condannata alla rifusione all'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio d'appello, liquidate in via equitativa nell'importo onnicomprensivo di 3.000 (tremila/00) euro.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria regionale per il Veneto, accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado conferma l'avviso di liquidazione impugnato. Condanna la società contribuente alle spese, liquidate in 3.000 (tremila/00) euro.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 24/06/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
CO GI, TO
CASAGRANDA FRANCESCO, Giudice
in data 24/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 592/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo N. 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 535/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 15/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 1T 001063 000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2025 depositato il
26/06/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: L'Ufficio chiede la riforma della sentenza di primo grado. Per il resto si rimette.
Resistente/Appellato: il difensore del contribuente insiste su quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo e provvedimenti giurisdizionali di cui all'art. 17-ter del d.lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera h), del d.lgs. 220/2023, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: all'avviso di liquidazione impugnato, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria.
2) Con atto sottoposto a condizione sospensiva del 26/10/2018 la società “Società_2 sas di Società_1.” ha ceduto alla società “Resistente_1 SPA srl” la proprietà di un edificio in comune di Vicenza, costituito da un ufficio (cat. A/10, foglio 4, mappale 74, sub. 6) e tre appartamenti (cat. A/3, foglio 4, mappale 74, sub. 7-8-9) oltre a beni comuni non censibili (foglio 4, mappale 74, sub. 10).
In atto le parti hanno precisato che «... la parte venditrice opta per l'applicazione ... dell'imposta sul valore aggiunto. Poiché la parte acquirente è soggetto passivo ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, la parte alienante dichiara di aver emesso fattura senza indicazione né dell'aliquota né dell'importo dell'imposta e contenente espresso riferimento ai commi 5 e 6 lettera a-bis) del detto articolo.».
3) Dopo aver constatato che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali non ha esercitato il diritto di prelazione, con successivo atto del 11/01/2019 le parti hanno dato atto che si era verificata la condizione sospensiva, precisando che «... la parte venditrice opta per l'applicazione ... dell'imposta sul valore aggiunto. Poiché la parte acquirente è soggetto passivo ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, la parte alienante dichiara di aver emesso fattura senza indicazione né dell'aliquota né dell'importo dell'imposta e contenente espresso riferimento ai commi 5 e 6 lettera a-bis) del detto articolo.».
4) In sede di verifica l'Agenzia delle Entrate ha constatato che dal controllo delle dichiarazioni periodiche
IVA del cedente e del cessionario e dalla fattura elettronica emessa è risultato che la compravendita è stata assoggettata al normale regime di esenzione ai sensi del numero 8-bis del primo comma dell'art. 10 d.P.R.
633/1972 e non al regime del reverse charge previsto dall'art. 17, commi 5 e 6 d.P.R. 633/1972.
L'Ufficio ha ritenuto che il regime di esenzione ai sensi del numero 8-bis del primo comma dell'art. 10 d.P.
R. 633/72 non è applicabile alla compravendita in esame, in quanto la società venditrice «... non ha eseguito sugli immobili in parola i lavori di costruzione né ha dato conto di aver eseguito interventi di ripristino/ ristrutturazione non possedendo, in relazione agli immobili a destinazione abitativa di cui ai subalterni 7-8-9, i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'imposizione ad IVA.».
Pertanto, ha contestato alle parti contraenti che «La compravendita immobiliare di cui al negozio 1/1, avente ad oggetto immobili a destinazione abitativa trasferiti al prezzo di euro 360.000, diversamente da quanto dichiarato in atto, è stata concretamente assoggettata al naturale regime di esenzione ai sensi del numero 8-bis) del primo comma dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 e sconta pertanto l'imposta di registro in maniera proporzionale, nella misura del 9% ai sensi dell'art.1 Tariffa parte Prima allegata al DPR 131/1986 sul prezzo dichiarato di euro 360.000”.».
Sulla base di tali considerazioni l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di liquidazione in contestazione ai fini del recupero dell'imposta di registro in misura ordinaria. 5) Pronunciando sul ricorso dell'acquirente “Resistente_1 SPA srl”, con una motivazione estremamente sintetica la Corte di primo grado ha accolto il ricorso considerato «... che la L. n. 145/2018 (art. 1, comma 87, lett. a)
- Interpretazione autentica dell'art. 20 TUR – dispone: “l'imposta di registro va applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, prescindendo da atti extratestuali e da atti ulteriori, ad esso collegati”.» e «Ritenuto che l'imposta di registro ex art. 20 TUR è “un'imposta d'atto”, e che per quanto dichiarato nell'atto assoggettato a registrazione, va corrisposta la tassa fissa di registro.».
6) Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate ha proposto un appello con il quale chiede di riformare l'impugnata sentenza, dichiarando la legittimità dell'atto di liquidazione impugnato.
7) La società “Resistente_1 SPA srl” si è costituita con atto di controdeduzioni con il quale insiste per la conferma della sentenza di primo grado.
8) Alla trattazione in pubblica udienza, su domanda della Corte, la rappresentante dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in ragione della solidarietà tra le parti contraenti, l'avviso di liquidazione è stato notificato anche alla parte venditrice, la quale non ha proposto impugnazione, né corrisposto le somme intimate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9) L'appello dell'Agenzia delle Entrate è articolato in tre motivi.
9.1) Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate deduce l'erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del TUR, in combinato disposto con l'art. 10, primo comma
8-bis, del d.P.R. 633/1972, in quanto la corte di primo grado ha disatteso il dettato normativo di cui all'art. 40 del TUR (alternatività Iva-Registro).
9.1.1) A sostegno dell'eccezione l'Ufficio osserva che «... dal controllo delle dichiarazioni periodiche Iva del cedente e del cessionario e della fattura elettronica emessa, l'operazione è stata correttamente sottoposta al regime di esenzione ai sensi dell'art. 10 dpr 633/72. L'art. 40 del TUR stabilisce al primo comma che, per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. […] Ma poi afferma che “La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 […]”. La compravendita immobiliare di cui al negozio 1/1, sottoposto a tassazione, avente ad oggetto immobili a destinazione abitativa trasferiti al prezzo di euro 360.000, diversamente da quanto dichiarato in atto, è stata concretamente assoggettata al naturale regime di esenzione ai sensi del numero 8-bis) del primo comma dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 e sconta pertanto l'imposta di registro in maniera proporzionale, nella misura del 9% ai sensi dell'art.1 Tariffa parte Prima allegata al DPR 131/1986 sul prezzo dichiarato di euro 360.000. Prova ne sia che la società Società_2 SAS DI A. Società_1 (venditore) in data 16/01/2019 ha emesso fattura elettronica n. 1 con indicazione della natura “esenti”; con tale qualifica la stessa è confluita nelle dichiarazioni periodiche e nel Modello IVA relativo all'anno d'imposta 2019.».
9.1.2) L'argomentazione esposta dall'Agenzia delle Entrate a sostegno della pretesa impositiva, oltre ad essere fondata sulla documentazione probatoria acquisita dall'esame dei documenti fiscali delle parti contraenti, risulta coerente con le norme tributarie applicative del principio di alternatività tra imposta di registro e IVA. Infatti, come dedotto dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in esame, essendo stata applicata l'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma 8-bis), del d.P.R. 633/1972, opera il disposto del terzo periodo dell'art. 40, comma 1, del TUR, ai sensi del quale l'imposta in misura fissa «... non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 ...».
9.2) Con il secondo motivo l'Agenzia delle Entrate deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per errata e/o falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. 131/86, norma che non è stata invocata dalle parti e interpretata erroneamente dai giudici di primo grado, i quali hanno ritenuto che l'Ufficio non avrebbe il potere di correzione, considerato che si tratterebbe di un'imposta d'atto, mentre, al contrario, trattandosi di imposta complementare e non principale, l'Ufficio ha esercitato il potere di accertare la maggiore imposta in base ai dati in suo possesso.
9.2.1) I giudici di primo grado hanno sostanzialmente recepito la tesi della difesa di parte contribuente, secondo la quale l'Ufficio non si sarebbe «... scrupolosamente attenuto alle previsioni dell'art. 20 del TUR ma sia addivenuto alla rideterminazione dell'imposta sulla base di deduzioni consequenziali nate dall'analisi e reperimento di documenti e comportamenti delle parti esterni all'atto ed in particolare ci si riferisce alla fattura n. 1 del 11/01/2019 emessa dalla società Società_2 Sas nei confronti della società appellata assoggettando il trasferimento degli immobili oggetto dell'atto notarile in esenzione Iva ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 anziché assoggettandolo ai Iva, seppur con il metodo del reverse charge, in contrasto con l'opzione dichiarata dal venditore in atto notarile del 26/10/2018 all'articolo 8.».
A sostegno di tale tesi nel ricorso introduttivo la difesa di parte contribuente ha evidenziato che «La modifica dell'art. 20 DPR 131/86 operata dall'art. 1 c. 87 L. 205/2017 è volta a chiarire che per individuare la tassazione da applicare all'atto presentato per la registrazione non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all'atto ovvero contenuti in altri negozi collegati a quello da registrate.».
9.2.2) Il richiamo al testo novellato dell'art. 20 del TUR non è pertinente al caso in esame, posto che la riliquidazione dell'imposta non è stata operata sulla base di «… elementi interpretativi esterni all'atto ovvero contenuti in altri negozi collegati a quello da registrate», bensì della constatazione che la società venditrice ha emesso la fattura assoggettando il corrispettivo al regime di esenzione IVA ai sensi del numero 8-bis) del primo comma dell'art. 10 del d.P.R. 633/72, per cui non compete l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per le ragioni esposte al precedente capo 9.1).
10) Le controdeduzioni di “Resistente_1 SPA srl” sono articolate in tre motivi.
10.1) Con il primo e terzo motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, la difesa di parte contribuente deduce, sotto diversi profili, che la responsabilità per la corresponsione dell'imposta proporzionale di registro e interessi sarebbe esclusivamente in capo alla parte venditrice.
10.1.1) A sostegno di tale tesi la difesa di parte contribuente deduce che la società “Società_2 sas di Società_1
.” «... stante il principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro previsto dall'art. 40 del Testo Unico dell'Imposta di Registro (DPR 131/1986), sceglieva di sottoporre l'operazione ad IVA e ciò sotto la propria esclusiva responsabilità, non avendo parte acquirente alcun potere di verifica in merito alla sussistenza o meno in capo al venditore dei requisiti di legge, tali da consentire al medesimo di optare per l'applicazione dell'IVA in alternativa al regime naturale di esenzione.». Inoltre, «Trattandosi di imposta complementare si innesta inevitabilmente un problema di quale sia il soggetto responsabile dell'accaduto e tenuto conseguentemente al versamento dell'imposta richiesta dall'Ufficio.
Infatti il comma 4 dell'art. 57 del TUR “L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa”. Orbene nel caso di specie è innegabile come la responsabilità del pagamento dell'imposta complementare liquidata dall'Ufficio sia indubbiamente a carico di parte venditrice ossia della società Società_2 Sas e non certo ascrivibile anche alla società appellata.».
10.1.2) Tale tesi difensiva non è condivisibile, poiché, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate già nelle controdeduzioni in primo grado, «... l'atto è stato redatto l'11/01/2019, la fattura elettronica è stata emessa il 16/01/2019, e la registrazione telematica è avvenuta il 24/01/2019. Il compratore avrebbe dovuto emettere l'autofattura nel caso del reverse change, e, in ogni caso, ha registrato la fattura esente nella sua contabilità.».
10.1.3) Pertanto, già al momento della registrazione registrazione dell'atto di compravendita l'acquirente era consapevole che la fattura emessa dal venditore non era coerente con il trattamento fiscale dichiarato e invocato nell'atto notarile, tuttavia, ha acconsentito alla registrazione dell'atto a tassa fissa, pur consapevole che non ne sussistevano i presupposti.
Tale comportamento denota un atteggiamento se non connivente, quanto meno omissivo nel verificare la corretta registrazione dell'atto.
10.1.4) Ne consegue, così come dedotto dall'Agenzia delle Entrate, che non può trovare applicazione l'art. 57, comma 4, del TUR, che prevede la responsabilità di una sola delle parti contraenti per un fatto a lei solo imputabile, dovendosi, invece, applicare la disposizione dello stesso art. 57, comma 1, del TUR, ai sensi del quale «Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, ...».
10.1.5) Per tale ragione va confermata la legittimità della pretesa erariale azionata anche nei confronti della parte acquirente, quale obbligato solidale, essendo applicabile il disposto dell'art. 64, comma 3, del D.P.R.
29 settembre 73, n. 600, richiamato dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi del quale il “responsabile d'imposta”
è colui che «... è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi».
Fatta salva la facoltà della società acquirente, qualora lo ritenga opportuno e ne sussistano i presupposti, di promuovere nelle competenti sedi un'azione di rivalsa nei confronti della società venditrice.
10.2) Con il secondo motivo di controdeduzioni, la difesa di parte contribuente replica all'appello dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'errata e/o falsa applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/86, insistendo per la conferma della statuizione dei primi giudici.
Tale motivo risulta assorbito da quanto esposto al precedente capo 9.2) ai fini dell'accoglimento dell'appello dell'Amministrazione finanziaria.
11) Per le ragioni sovraesposte va accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e in riforma della sentenza impugnata confermata la legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato. 12) Visto l'art. 15, comma 1, del d.lgs. 546/1992, la società “Resistente_1 SPA srl” va condannata alla rifusione all'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio d'appello, liquidate in via equitativa nell'importo onnicomprensivo di 3.000 (tremila/00) euro.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria regionale per il Veneto, accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado conferma l'avviso di liquidazione impugnato. Condanna la società contribuente alle spese, liquidate in 3.000 (tremila/00) euro.