Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 23135 dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. ti DESIDERI CLAUDIA e Parte_1
PORCELLI VINCENZO, per procura alla lite in atti;
E
, in p. del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv.to GRANATA MARIA CP_1
FRANCESCA per procura generale alle liti in atti
OGGETTO: riliquidazione pensione VO PD ( Enti Locali)
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17 giugno 2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Tribunale di : “ Accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi cumulare nel trattamento pensionistico anche i periodi dall'1/1/1982 al 31/12/1982; dall'1/01/1985 al 31/12/1985; dall' 1/1/1986 al 31/12/1986 e dall' 1/01/1987 al
28/02/1987; per l'effetto ordinare all' il ricalcolo del trattamento pensionistico con CP_1 inclusione dei suddetti periodi e condannare l' medesimo al pagamento delle relative CP_1
differenze pensionistiche a decorrere dall'1/09/2021.”
Ha premesso, al riguardo, di aver lavorato alle dipendenze di dal 1 luglio 1974 CP_2
fino al 30 agosto 1979, di essere passato dal 1 settembre 1979 alle dipendenze di
[...]
[...]
, subentrata nella gestione del servizio prima svolto da Controparte_3
e di essere poi passato alle dipendenze di CP_2 Controparte_4
dal 1 Marzo 1987 fino al 31 agosto 2021, data di collocamento a riposo
[...]
avendo acquisito a sua volta il servizio prima svolto dalla . CP_4 CP_3
Il ricorrente ha altresì esposto che, il profilo previdenziale, per il periodo di lavoro svolto nel settore privato era stato gestito dal Fondo pensionati lavoratori dipendenti ( FPLD) dal 1 luglio 1974 al 28 Febbraio 1987 e che per il per periodo di lavoro svolto alle dipendenze dell'ente pubblico economico il profilo previdenziale era stato CP_4
gestito dalla Cassa pensioni dipendenti Enti Locali ( PD ), poi dall' Inpdap e successivamente dall' CP_1
Il ricorrente ha inoltre esposto di aver formulato al Ministero del Tesoro, il 20 marzo
1987( all 1 fascicolo di parte ) istanza di ricongiunzione dei periodi di lavoro assicurati dal 1 luglio 1974 al 28 Febbraio 1987 e che, nell'approssimarsi dell'età pensionabile, in data 1 luglio 2021 aveva presentato, tramite patronato, istanza di pensione di anzianità ordinaria, che la sede di Roma - gestione pubblica in data 7 dicembre 2021 aveva CP_1
liquidato il trattamento pensionistico in modo erroneo, in quanto non gli erano stati riconosciuti né i periodi di ricongiunzione ex art. 2 L. 29/79 indicati nell'estratto contributivo ( all.2 fascicolo di parte) come oggetto di ricongiunzione dall'1 gennaio
1983 al 31 dicembre 1984, né gli erano stati riconosciuti i periodi oggetto, a suo tempo, di domanda al Ministero del Tesoro di ricongiungimento dal 1 gennaio1982 al 31 dicembre 1982 e dal 1 gennaio 1985 al 28 febbraio 1987.
Il ricorrente ha altresì esposto di aver presentato in data 10 febbraio 2022 ( all. 6 ) ricorso amministrativo al Comitato provinciale avverso il Decreto di liquidazione del 27 CP_1
dicembre 2021 ( all.5) e di non aver ricevuto alcun provvedimento amministrativo ed ha concluso come sopra indicato.
Si è costituito l' che ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in CP_1
favore del Giudice della Corte dei Conti alla luce del disposto di cui agli articoli 13 e 62 del Regio decreto 1214/34 secondo cui la giurisdizione sui ricorsi in materie di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge, è attribuita alla
Corte dei Conti e dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte,
2 secondo cui le controversie che attengono alla determinazione delle pensioni erogate dallo Stato o da altri enti designati dalla legge è devoluta alla Corte dei Conti ( v. sentenza
Sezioni Unite 12337/2010).
Nel caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, l ha dedotto che la CP_1
domanda del ricorrente era comunque infondata, in quanto il Ministero del Tesoro in data 28 maggio 1992 aveva accolto in parte l'istanza di ricongiunzione presentata dal ricorrente, riconoscendogli anzianità contributiva dalla gestione di anni 9 mesi 6 e CP_1
non di anni 13 come pretesto ex adverso e che pertanto entro tali limiti aveva provveduto a riconoscere il trattamento pensionistico al ricorrente, non essendo tra l'altro stato oggetto di impugnazione da parte del ricorrente il Decreto di ricongiunzione emesso dal
Ministero del Tesoro e, perciò, essendo quest'ultimo insuscettibile di revisione.
Infine l' ha fatto rilevare che in data 1 agosto 2024 aveva liquidata altro trattamento CP_1
pensionistico ( pensione VO ) a seguito di domanda del 5 luglio 2024.
Con le note di trattazione scritta parte ricorrente ha dato atto che per il periodo anteriore all'11 giugno 2021 il ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento di tre anni contributivi come da provvedimento del 1 agosto 2024 e che pertanto oggetto del contendere rimaneva la liquidazione degli arretrati pensionistici per il periodo dall' 11 giugno 2021 al 1 agosto 2024.
Parte ha insistito per la eccezione preliminare sollevata e nel merito chiesto CP_1
comunque il rigetto delle domande.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Ad avviso della scrivente la preliminare eccezione svolta dall' merita di essere CP_1
accolta e pertanto le domande proposte dal ricorrente non possono essere esaminate.
Si rileva sul punto che, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza del 1 aprile
1993 si sono così espresse : “ Anche in materia di pensioni a carico della di Pt_2
previdenza dipendenti enti locali PD), la giurisdizione della Corte dei Conti si estende ad ogni questione che venga comunque ad incidere sul diritto e sulla liquidazione della pensione o sul tipo di trattamento cui debba farsi luogo con potestà di accertamento in ordine a tutti gli elementi che concorrono a costituire il diritto medesimo ..”
3 Con la sentenza sempre delle Sezioni Unite numero 10455 del 23 Aprile 2008, la Corte di Cassazione in materia di ricongiunzione dei contributi assicurativi ha formulato il seguente principio di diritto : “ Posto che la ricongiunzione opera nel senso di trasferire la contribuzione regolarmente versata o comunque accreditata presso la gestione previdenziale competente in dipendenza del rapporto di lavoro presso altra gestione…è devoluta alla la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti la controversia, nella quale, la ricongiunzione pretesa ha per oggetto il trasferimento di contributi versati presso una gestione previdenziale diversa da quella competente ad erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato, in funzione della loro destinazione, proprio a quest'ultima gestione previdenziale…”.
Nello stesso senso si è altresì espressa più recentemente la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 28020 del 26 settembre 2022 secondo cui;
” La controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13
e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione.”
In ragione della natura processuale dell'esito del giudizio, si ravvisano gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 17 giugno 2024, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1.Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte dei Conti;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Roma il 13 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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