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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel. /est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 25.2.25 tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 656/22. g. sez. lav., vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale, p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1
Giuseppe Iervolino, Avv. Anna Vingiani, Avv. Annamaria De Nicola, Avv. Gianpiero Mesco;
APPELLANTE E
, , , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 CP_3 come in atti dall'avv. Umberto Canetti;
– contumace Controparte_4
, in persona del Ministro p.t- rappresentato e difeso Controparte_5 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
L'odierna parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6080/2021 con la quale era stata accolta, per quanto di ragione, la domanda degli odierni lavoratori appellati, previa riunione dei relativi giudizi.
I ricorrenti in primo grado avevano dedotto di essere dipendenti o di essere stati alle dipendenze del Parte
di con sede in facente parte della , Controparte_6 CP_7 CP_7 Parte_1 con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, con l'inquadramento e la qualifica professionale precisato in ciascun ricorso;
di essere stati inseriti nella turnazione oraria disposta dall'azienda e di aver di fatto osservato un orario sempre superiore alle 36 ore alla settimana, previste come orario ordinario, senza percepire le spettanze dovute a titolo di straordinario;
di essere stati sottoposti a turnazioni orarie fino a 30 ore consecutive di lavoro, non godendo di tutti i riposi giornalieri né dei riposi compensativi settimanali, superando il limite annuo di lavoro straordinario previsto dalla legge, subendo gravi danni e pregiudizi derivati sia dalla mancata fruizione dei riposi per reintegrare le energie psico – fisiche, sia per non aver potuto dedicare il giusto tempo alla propria famiglia e alle attività realizzatrici della persona.
Richiamata la normativa anche di natura contrattuale sull'orario di lavoro, con particolare riguardo al settore sanitario, lamentando la violazione da parte dello Stato Italiano della disciplina eurocomunitaria, nonché la violazione, nel caso di specie, della normativa su tempi e riposo di lavoro, hanno concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto di ciascuno di essi al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario effettuato e non retribuito nonché il diritto a percepire le differenze retributive dovute per la mancata fruizione dei riposi giornalieri, settimanali e annui e nonché compensativi, per il periodo precisato in ciascun ricorso, con la condanna in solido delle parti convenute al pagamento dell'importo complessivo di cui ai conteggi analitici allegati a ciascun atto introduttivo, nonché la condanna in solido delle stesse parti convenuto al risarcimento del danno da usura psico – fisica, da liquidare in via equitativa.
Il primo giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del convenuto;
ha CP_5 rigettato l'eccezione di nullità del ricorso, ed ha ritenuto che le parziali carenze assertive rilevavano, nel merito ai fini della non accoglibilità della domanda di risarcimento del danno da usura psicofisica;
ha altresì ritenuto che la prescrizione delle pretese retributive era stata interrotta con lettera del
19.12.2017 e che erano prescritte le poste creditorie fino al dicembre 2012. Quanto al merito, espletata consulenza tecnica ha così motivato: “…Deve, infatti, ritenersi che l'orario di lavoro effettivamente svolto dai ricorrenti risulta dalla documentazione in atti, acquisita in corso di causa
e in sede di operazioni peritali per espressa autorizzazione del tribunale – buste paga e cartellini marcatempo -, sicché è stato possibile richiedere all'ausiliario di sviluppare il conteggio delle ore di lavoro prestato, in base ai quesiti conferiti. Risulta, inoltre, versato in atti il testo del CCNL di settore relativo all'articolazione oraria ordinaria nonché alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario diurno, notturno e festivi, sicchè è stato possibile la verifica del numero delle ore di straordinario svolte da ciascun ricorrente nonché la tipologia di tale straordinario a seconda della turnazione osservata – diurno, notturno e\o festivo. Il Ctu ha, in particolare, esaminato i cartellini prodotti in copia da parte convenuta, evidenziando in ciascuno di essi le ore lavorabili, le ore lavorate, le indennità notturne, lo straordinario diurno, lo straordinario festivo o notturno e lo straordinario festivo e notturno, al fine di accertare la sussistenza di differenze rispetto alle somme Part erogate dall' . Tenuto conto che lo svolgimento della prestazione lavorativa nelle 24 ore veniva strutturata di norma, fermo restando le risorse umane disponibili e le esigenze di servizio, rispettando la sequenza di seguito indicata: mattina / pomeriggio / notte /smonto notte / riposo, con articolazione oraria 6 ore (mattina) - 6 ore (pomeriggio) – 12 ore (notte) e su programmazione mensile, il Ctu ha quantificato l'orario di lavoro effettivamente osservato da ciascun ricorrente, nonché l'importo dovuto a titolo di lavoro svolto in orario straordinario, cioè decorrente dalla 37^ ora settimanale, considerando la durata media dell'orario di lavoro riferita ad un periodo di sei mesi, secondo le disposizioni del CCNL, richiamate e allegate alla relazione peritale (v. art. 34). Il
Ctu ha, altresì, evidenziato che dal CCNL di riferimento il dipendente era tenuto ad effettuare le ore di servizio contrattualmente previste secondo un monte orario mensile, che per il lavoratore a tempo pieno, corrispondeva a 156h. L'effettivo carico mensile (ore lavorabili) variava di periodo in periodo in quanto teneva conto dei giorni mensili e delle eventuali festività (156h - 144h – 162h ecc.). In base alla distribuzione oraria (36 ore settimanali) e identificando come orario prioritario il notturno -, secondo le indicazioni dei cartellini segnatempo per cui deve ritenersi osservata tale modalità nelle turnazioni - si è determinata l'incidenza in percentuale dello stesso nella misura del
44% sulle ore lavorabili. Il CTU ha elaborato, poi, tabelle (ALLEGATO 2) nelle quali venivano riportate le ore lavorate, la loro distribuzione in diurno, notturno e festivo e si rapportavano alle ore effettivamente lavorate. Dalla differenza scaturita dalle ore effettivamente lavorate e le ore lavorabili si è determinato lo straordinario che veniva ripartito in diurno, notturno e festivo sulla base dei parametri dell'incidenza del lavoro notturno, della distruzione dell'orario riportato sulle tabelle e delle variabili mensili (ferie, permessi malattia ecc.). Deve ritenersi dovuto l'intero importo evidenziato in ctu, ivi compreso quello riferito alla voce “straordinario non autorizzato”. Con tale voce, invero, l'ausiliario del tribunale ha inteso evidenziare una quota di orario di lavoro che, pur risultando dalle timbrature dei cartellini segnatempo, risulta stata esclusa dalla retribuzione erogata dall' , perché ritenuta, appunto, non autorizzata secondo i modi previsti Parte_2 dalla normativa che regola il rapporto di lavoro. Osserva, tuttavia, il tribunale che non è contestato che l'orario riferito a tale voce sia stato effettivamente prestato dal lavoratore, sicchè può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 2126 c.c., che impone il pagamento della prestazione di lavoro, sia pur resa a seguito di rapporto nullo per violazione di norme imperative. L'aver prestato attività di lavoro con il consenso implicito della datrice di lavoro, pur senza specifica autorizzazione e in via di mero fatto, giustifica il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione correlata. Alla stregua della predetta CTU, deve pertanto ritenersi dovuto a ciascun ricorrente l'importo riportato accanto ad ogni nominativo, a titolo di compenso per il lavoro straordinario svolto e non Part integralmente retribuito dall' convenuta-…”. Ha provveduto come in dispositivo. Part La ha censurato la sentenza con riferimento al riconoscimento dello “straordinario non autorizzato” e con riguardo alla mancata detrazione delle poste negative corrisposta a titolo di maggiorazione per straordinario notturno risultanti dalla CTU. Ha evidenziato che trattandosi di pubblico impiego vi era consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non ha diritto ad alcun compenso il pubblico dipendente che effettua lavoro straordinario in assenza di una preventiva
e formale autorizzazione da parte della pubblica amministrazione, datrice di lavoro, poiché solo in questo modo è possibile verificare, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali. Quanto poi alle poste negative di cui alla consulenza tecnica ha rilevato che il Tribunale di Napoli “non ha tenuto conto della non trascurabile circostanza che dai conteggi effettuati dal CTU è palesemente emerso, per ciascun ricorrente, una posta negativa pari alla somma corrisposta Part dalla a titolo di maggiorazione per lo straordinario notturno non dovuta avendo il CTU riscontrato che l'azienda datrice di lavoro ha versato ai dipendenti importi, imputandoli per l'appunto allo straordinario notturno, in misura superiore alle ore lavorate. Ebbene, detti importi vanno anch'essi senz'altro detratti da quelli riconosciuti in sentenza, in relazione ad ogni singolo ricorrente, a titolo di differenze retributive trattandosi di contrapposti crediti che nascono dal medesimo rapporto. Tale circostanza, infatti, comporta la possibilità di una compensazione di tipo improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, che può essere compiuto anche dal giudice d'ufficio…”.
Ha chiesto in tal senso la riforma della sentenza di primo grado.
Pariante ritualmente citato, non si è costituito e ne va in questa sede dichiarata la CP_4 contumacia.
Il si è costituito ribadendo la propria carenza di legittimazione, già dichiarata Controparte_5 dal giudice di primo grado.
Si sono costituiti gli altri appellati che hanno chiesto il rigetto del gravame.
La controversia è decisa come segue, previo espletamento di consulenza tecnica e previo deposito di note di trattazione per la presente udienza.
In via preliminare va detto che si è formato il giudicato in relazione alle parti della pronuncia su cui vi è acquiescenza: accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
il ridimensionamento degli importi richiesti da ciascun ricorrente;
il rigetto della pretesa avente ad oggetto la somma calcolata a titolo retributivo per la mancata fruizione dei riposi previsti dalla legge;
e di quella risarcitoria per un presunto danno da usura psico-fisica). Con riguardo a quanto dedotto, invece, con l'appello, non può trovare accoglimento il primo motivo di gravame.
Ed invero, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 18063 del 23.6.2023, per autorizzazione si intende il fatto che “le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito” e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario. Ed, infatti, "l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la
P.A., dal dirigente responsabile;
per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c." (Cass. 22 luglio 2022, n. 23506). Pertanto, l'inserimento nei turni, i quali devono essere predisposti dalla dirigenza, non può che interpretarsi come autorizzazione, anche se non esplicita, allo straordinario.
Parte Nel caso di specie, tuttavia, con il gravame, generico sul punto, la non censura specificamente che non vi sia prova che si tratti di ore di straordinario inserite nei turni, ma risultanti solo dalle marcature. Bensì censura in punto di mero diritto il profilo o meno dell'avvenuta autorizzazione formale (“ Si rileva, infatti, che l'art. 34 del CCNL comparto sanità stabilisce testualmente che “Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile”).
Ed allora è evidente che debba anche in questa sede essere condiviso quanto già affermato dal primo giudice con motivazione analitica non adeguatamente censurata, ed in linea con l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte.
Non essendovi poi gravame sul quantum dello straordinario non autorizzato riconosciuto dal primo giudice esso deve essere computato nell'esatta misura indicata nella CTU di I grado per gli anni dal gennaio 2013 al 2016.
Con riguardo al secondo motivo di gravame valga quanto segue.
Il Tribunale ha motivato la sua decisione in maniera specifica ed evidenziando che “ Il Ctu ha, in particolare, esaminato i cartellini prodotti in copia da parte convenuta, evidenziando in ciascuno di essi le ore lavorabili, le ore lavorate, le indennità notturne, lo straordinario diurno, lo straordinario festivo o notturno e lo straordinario festivo e notturno, al fine di accertare la sussistenza di differenze Part rispetto alle somme erogate dall' . Tenuto conto che lo svolgimento della prestazione lavorativa nelle 24 ore veniva strutturata di norma, fermo restando le risorse umane disponibili e le esigenze di servizio, rispettando la sequenza di seguito indicata: mattina / pomeriggio / notte /smonto notte / riposo, con articolazione oraria 6 ore (mattina) - 6 ore (pomeriggio) – 12 ore (notte) e su programmazione mensile, il Ctu ha quantificato l'orario di lavoro effettivamente osservato da ciascun ricorrente, nonché l'importo dovuto a titolo di lavoro svolto in orario straordinario, cioè decorrente dalla 37^ ora settimanale, considerando la durata media dell'orario di lavoro riferita ad un periodo di sei mesi, secondo le disposizioni del CCNL, richiamate e allegate alla relazione peritale (v. art. 34). Il Ctu ha, altresì, evidenziato che dal CCNL di riferimento il dipendente era tenuto ad effettuare le ore di servizio contrattualmente previste secondo un monte orario mensile, che per il lavoratore a tempo pieno, corrispondeva a 156h. L'effettivo carico mensile (ore lavorabili) variava di periodo in periodo in quanto teneva conto dei giorni mensili e delle eventuali festività
(156h - 144h – 162h ecc.). In base alla distribuzione oraria (36 ore settimanali) e identificando come orario prioritario il notturno -, secondo le indicazioni dei cartellini segnatempo per cui deve ritenersi osservata tale modalità nelle turnazioni - si è determinata l'incidenza in percentuale dello stesso nella misura del 44% sulle ore lavorabili. Il CTU ha elaborato, poi, tabelle (ALLEGATO 2) nelle quali venivano riportate le ore lavorate, la loro distribuzione in diurno, notturno e festivo e si rapportavano alle ore effettivamente lavorate. Dalla differenza scaturita dalle ore effettivamente lavorate e le ore lavorabili si è determinato lo straordinario che veniva ripartito in diurno, notturno e festivo sulla base dei parametri dell'incidenza del lavoro notturno, della .. dell'orario riportato sulle tabelle e delle variabili mensili (ferie, permessi malattia ecc.). Deve ritenersi dovuto l'intero importo evidenziato in ctu, ivi compreso quello riferito alla voce “straordinario non autorizzato”.
Parte La si duole che non siano state sottratte dal primo giudice le poste omogenee negative pur rilevabili nella consulenza tecnica in atti di primo grado per ciascun ricorrente, pari a quanto effettivamente corrisposto dalla datrice di lavoro.
Pa La ha censurato la sentenza deducendo infatti che” Il quantum di soccombenza, infatti, va per l'effetto ridotto in quanto anche la suddetta posta negativa, messa in risalto dal CTU con il segno negativo sotto la voce “straordinario notturno” e specificatamente indicata nella relazione definitiva depositata e stilata per ciascun ricorrente, va detratta dai rispettivi importi riconosciuti in sentenza. In particolare, per il Sig. l'importo da detrarre è pari ad €. Controparte_4 24.400,96, per il Sig. è pari ad €. 23.225,34, per il Sig. è pari ad Controparte_2 CP_3
€. 25.641,68 e per il Sig. è pari ad €. 23.086,57 in quanto somme, così come si Controparte_1 Part rileva dalla espletata CTU, relative allo straordinario notturno pagato dall'appellante in misura superiore alle ore lavorate dai ricorrenti”.
Ed allora va innanzitutto precisato che in questa controversia – diversamente da quanto accadeva per le altre pendenti ed oggetto di diversi appelli presso questa stessa Corte- il primo giudice aveva riconosciuto anche lo straordinario cd. non autorizzato, profilo questo essenziale.
I precedenti di altre sezioni della Corte hanno esaminato la problematica delle poste negative, osservando che “ Il CTU nominato in primo grado… non ha affatto qualificato come lavoro ordinario lo straordinario notturno autorizzato;
bensì, come si evince dai conteggi, ha proceduto a riqualificare lo straordinario notturno prestato come straordinario diurno, con conseguente rideterminazione dell'indennità di lavoro straordinario notturno, effettivamente pagata dall' come indennità Pt_2 di lavoro straordinario diurno. Il Giudice di primo grado, conseguentemente, ha effettuato un'operazione di compensazione sottraendo dal dovuto lo straordinario notturno e riconoscendo, invece, per le stesse ore quello diurno. Non vi è, però, alcuna ragione per la quale lo straordinario erogato in orario notturno, nei limiti di quello previamente autorizzato, come riconosciuto dal CTU e non contestato dalle parti, debba essere riqualificato come lavoro straordinario diurno. Se, infatti, il datore di lavoro ha autorizzato il lavoratore ad erogare la prestazione straordinaria in periodo notturno, la stessa non può che essere compensata con le maggiorazioni del lavoro straordinario notturno. Del resto, come emerge dalla relazione di CTU, effettivamente l' aveva Pt_2 autonomamente provveduto a compensare, correttamente, dette prestazioni con le maggiorazioni del
30% riconosciute dalla contrattazione collettiva, per cui la riqualificazione praticata non appare corretta e le ore così considerate andranno considerate come straordinario notturno autorizzato (cfr in tal senso le sentenze di questa Corte in diversa composizione nn.616/24 e 2113/24 prodotte in atti).Pertanto, in relazione a tale monte orario, l'appellante non ha diritto ad emolumenti di sorta atteso che, come riconosciuto dal CTU, lo stesso è stato compensato come straordinario notturno. Ne consegue che, dal conteggio elaborato dal consulente, andavano escluse sia la posta attiva di euro… che quella passiva di € … alla luce della ritenuta illegittima riqualificazione del turno notturno straordinario in turno diurno straordinario;
in sostanza all'impugnante nulla altro compete a titolo di lavoro straordinario se non l'importo già riconosciuto in primo grado…”.
Tale decisione ed il computo dalla stessa derivante – mutatis mutandis – deve essere condivisa anche per questo giudizio, ove non vi è appello su alcune poste riconosciute dal primo giudice ( indennità notturna in particolare) e dove è stato riconosciuto lo straordinario non autorizzato che, all'evidenza, è voce che non può essere compensata con quanto effettivamente versato e che stante il rigetto dell'appello sul punto deve essere sicuramente riconosciuta. Pa Dal che si evince che detraendo le somme corrisposte dalla per lo straordinario autorizzato (motivo di gravame da accogliersi) come emergenti dalla CTU di primo grado, ai ricorrenti sono comunque Parte dovute le somme non versate a titolo di straordinario non autorizzato ( su cui il gravame della come sopra detto va disatteso) e quelle su cui non vi è gravame e che erano ricomprese della CTU di primo grado e riconosciute dal primo giudice (indennità notturna).
In definitiva in questo caso devono essere utilizzati i conteggi della CTU di primo grado tenendosi conto del periodo dal 1.1.2013, e sommandosi le cifre indicate per indennità notturna e quelle per straordinario non autorizzato. La minor somma derivante dalla CTU espletata in questo grado di giudizio deve essere “sostituita” dalle poste creditorie stabilizzate a seguito del rigetto del gravame Parte della ( straordinario non autorizzato) e del mancato gravame ( indennità notturna).
Dal calcolo della somma delle due suddette voci per gli anni dal 2013 al 2016 risultano dovuti a
EURO 7912,33, a euro 3799,83, a Controparte_4 Controparte_2 CP_3
euro 6519,14, a euro 6743,09, oltre interessi legali, da calcolare
[...] Controparte_1 sull'importo al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dalla scadenza delle singole componenti del credito al saldo.
Parte In tal senso, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va accolto l'appello della
Le spese del doppio grado devono essere compensate in ragione della complessità della vicenda trattata, del contrasto giurisprudenziale in materia di straordinario non autorizzato all'epoca del deposito del ricorso di primo grado e del contrasto obbiettivamente sussistente fra le pronunce di merito in primo grado.
Le spese di consulenza tecnica sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento in favore di di euro 7912,33, Parte_1 Controparte_4 di di euro 3799,83, di di euro 6519,14, di Controparte_2 CP_3 CP_1 di euro 6743,09, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, come in motivazione;
[...]
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 25.2.25
Il Consigliere est. Il Presidente