Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01146/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2025, proposto da
AB IT, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 2415/2024 del Tribunale di Catania;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa MA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo n. 2415/2024, il Tribunale di Catania ha condannato l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata al pagamento in favore dell’avvocato AB IT della somma di € 12.797,20, oltre interessi come da domanda e le spese legali, liquidate in complessivi € 567,00 per compenso professionale ed € 145,50 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- il suddetto provvedimento è stato notificato all’Amministrazione in data 17 ottobre 2024;
- in data 15 aprile 2025, è stato eseguito il pagamento parziale della somma di € 10.857,50;
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, l’avvocato AB IT ha adito questo Tribunale per l’esecuzione del suddetto titolo, chiedendo che sia ordinato all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata il pagamento del credito residuo;
- l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- il titolo azionato non è stato opposto, è stato ritualmente notificato all’Amministrazione e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669;
- l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- pertanto, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto:
- di dover dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme in esso indicate nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale commissario ad acta , attingendo alle risorse interne all’Amministrazione, il Direttore generale delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale, entro giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, autorizzato sin d’ora all’uso del mezzo proprio (fermo restando l’esonero di ogni responsabilità di questo TAR riguardo l’utilizzo di tale mezzo), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, dando immediata comunicazione del proprio insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale;
- di dover precisare che il Commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente della stessa Amministrazione intimata, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621);
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, mediante pagamento delle somme in esso indicate, detratto quanto già corrisposto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza se anteriore;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Direttore generale delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, con facoltà di delega ad altro funzionario in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro 60 giorni, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EP GG, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
MA CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA CA | EP GG |
IL SEGRETARIO